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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE del d.P.R. n. 233/2000:
Art. 1. Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6
Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11

NOTE


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000 n. 233 (indice)

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000 )

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1998, N. 99, CONCERNENTE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'articolo 14, il quale prevede che, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o più regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988 n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di vigilanza;

Visto il regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi  dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000, sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a   il seguente regolamento:

Art. 1. ( nota )

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, di seguito denominato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;"; b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) da un componente designato dal presidente della commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);";

Art. 2. ( nota )

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto dopo le parole: "come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e successive modificazioni.".

Art. 3. ( nota )

1. Le disposizioni di cui al primo, al secondo ed al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto sono abrogate.

Art. 4. ( nota )

1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "entro novanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che può ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione".

Art. 5. ( nota )

1. All'articolo 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: "dalla data di iscrizione nel registro." sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1o maggio 1998.

2-ter. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalità previste dall'articolo 43.".

Art. 6. ( nota )

1. All'articolo 10 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

b) nel comma 8, le parole: "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7";

c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

8-ter. Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale può richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti.".

Art. 7.

1. L'articolo 19 del decreto è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Materie delle prove di esame). - 1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

2. Ciascuna prova scritta verte su una o più materie, scelte tra quelle elencate, rispettivamente, nelle lettere da a) a d), da e) ad h) e da i) a m) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La prova orale verte su tutte le materie elencate nella predetta disposizione.".

Art. 8. ( note )

1. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto è abrogata.

Art. 9. ( nota )

1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 30 del decreto, dopo le parole: "al richiedente" sono aggiunte in fine le seguenti:

"a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami.".

Art. 10. ( nota )

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 del decreto, le parole: "acquisisce per il tramite del Ministero di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "acquisisce anche direttamente".

Art. 11.  ( nota )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 del decreto è inserito il seguente: "3-bis.

Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 non si applicano nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

-- L'art. 87, comma 5, della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.

-- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;"

-- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);

"Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. (Omissis).

2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali".

Nota all'art. 1:

-- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) come modificato dal presente regolamento:

"Art. 2. (Composizione della commissione centrale per i revisori contabili). - 1. La commissione centrale è composta:

a) dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;

b-bis) da un componente designato dal presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

b) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

c) da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

e) da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;

g) da un rappresentante dell'associazione fra le società italiane per azioni, designato dal presidente dell'associazione medesima;

h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

i) da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, come segue:

1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni".

Nota all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 4 (Compensi spettanti ai componenti e al segretario della Commissione). - 1. Per la tenuta del registro del tirocinio e del registro dei revisori contabili, sono corrisposti ai componenti e al segretario della commissione i compensi indicati all'art. 5 della  legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, e successive modificazioni."

Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 7 (Domanda di iscrizione). - 1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero di grazia e giustizia ed è presentata direttamente ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa è fissata all'estero, il domicilio in Italia;

c) attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

e) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo citato;

f) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

3. Omissis.

La commissione ha facoltà di verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 6;

b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la dichiarazione dell'amministrazione che designa l'impiegato ai sensi dell'art. 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale viene svolto il tirocinio;

c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in originale o in copia autentica, ovvero certificato sostitutivo del medesimo."

Nota all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 8 (Iscrizione nel registro del tirocinio). - 1. Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa.

2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che può ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione."

Nota all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 9 (Durata e contenuto del tirocinio). - 1. Il tirocinio ha la durata di tre anni decorrente dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.

2. Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore contabile, e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1o maggio 1998.

2-ter. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalità previste dall'art. 43."

Nota all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 10 (Svolgimento del tirocinio). - 1. Il tirocinio è svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la commissione nazionale per le società e la borsa.

2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico può appartenere ad un ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.

3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio, fa istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.

4. Il dipendente pubblico fa altresì istanza ad una delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei conti di cui al comma 2.

5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di studio presso facoltà universitarie economiche o giuridiche, purché tale frequenza non pregiudichi il tirocinio stesso.

6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni successivi, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attività di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

7. La relazione di cui al comma 6 asseverata dal soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio è trasmessa alla commissione.

8. L'obbligo della relazione, con le modalità indicate nei commi 6 e 7, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico.

8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

8-ter. Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale può richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti."

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 27 (Presentazione della domanda di iscrizione delle società.). - 1. La domanda di iscrizione delle società, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali atti modificativi;

b) (Omissis);

c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29.

2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione .

3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti, nei confronti degli amministratori della società, in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia."

Nota all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 30 (Esame delle domande e iscrizione.). - 1. Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.

2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.

3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento è comunicato al richiedente a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

Nota all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 32 (Iniziativa per l'avvio dei procedimenti.). - 1. La commissione centrale, a seguito di esposti o notizie ad essa pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce anche direttamente informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 88 del 1992 o circa i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo medesimo, dandone notizia all'interessato ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I provvedimenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo citato sono trasmessi alla commissione.

3. La commissione, se ritiene infondate le notizie ad essa pervenute, propone al direttore generale degli affari civili del Ministro di grazia e giustizia l'archiviazione degli atti. La proposta non è vincolante".

Nota all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 39 (Sospensione del revisore contabile). - 1. Se emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dispone la sospensione dell'iscritto per un periodo non superiore ad un anno ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .

2. L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se:

a) emergono fatti che denotano grave incapacità tecnica, o, per le società, grave incapacità organizzativa, ovvero mancanza di integrità morale dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si avvale per svolgere la sua attività;

b) emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse dall'iscritto;

c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono legati alla società o all'ente che conferisce l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

e) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono amministratori della società o dell'ente che conferisce l'incarico o di società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

f) l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica, tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di una delle situazioni indicate nell'art. 2399 del codice civile diverse da quelle indicate nell'art. 2382 del codice civile;

g) l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società di revisione, viene sottoposto a misure cautelari;

h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso concreto è compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

3. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria o per attività estranee a quelle proprie della funzione di revisore contabile, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il quale il tirocinio viene svolto.

3-bis. - Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 non si applicano nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico".



Ultima modifica: 14/05/2008