NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000 n. 233
(indice)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000 )
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1998, N. 99, CONCERNENTE LE MODALITA' DI ESERCIZIO
DELLA FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della
direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo
di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'articolo 14, il quale prevede che,
su proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o più regolamenti a norma
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988 n.
400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e la
cancellazione, le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del
potere di vigilanza;
Visto il regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione
di revisore contabile, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio
dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio
2000, sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. ( nota )
1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998, n. 99, di seguito denominato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con
funzioni di vicepresidente;"; b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) da un componente designato dal presidente della commissione nazionale per
le società e la borsa (Consob);";
Art. 2. ( nota )
1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto dopo le parole: "come sostituito
dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", e successive modificazioni.".
Art. 3. ( nota )
1. Le disposizioni di cui al primo, al secondo ed al terzo periodo del comma 3
dell'articolo 7 del decreto sono abrogate.
Art. 4. ( nota )
1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "entro novanta giorni", sono sostituite dalle
seguenti: "entro centoventi giorni";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, a cura del
reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che può ottenerne copia
conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di
iscrizione".
Art. 5. ( nota )
1. All'articolo 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "dalla data di iscrizione nel registro." sono
sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel
registro.";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di
iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1o maggio
1998.
2-ter. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, il direttore generale degli
affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta
il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto
riguardo al rispetto delle forme e delle modalità previste dall'articolo 43.".
Art. 6. ( nota )
1. All'articolo 10 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 7, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 6";
b) nel comma 8, le parole: "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 6 e 7";
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro
il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è
automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
8-ter. Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro
evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta
l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio
presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta
alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione
sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del
tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione
centrale può richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e
documenti.".
Art. 7.
1. L'articolo 19 del decreto è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Materie delle prove di esame). - 1. L'esame consiste in tre prove
scritte ed una prova orale.
2. Ciascuna prova scritta verte su una o più materie, scelte tra quelle elencate,
rispettivamente, nelle lettere da a) a d), da e) ad h) e da i) a m) del comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La prova orale verte su
tutte le materie elencate nella predetta disposizione.".
Art. 8. ( note )
1. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto è
abrogata.
Art. 9. ( nota )
1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 30 del decreto, dopo le parole:
"al richiedente" sono aggiunte in fine le seguenti:
"a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in
caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami.".
Art. 10. ( nota )
1. Nel comma 1 dell'articolo 32 del decreto, le parole: "acquisisce per il tramite
del Ministero di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti:
"acquisisce anche direttamente".
Art. 11. ( nota
)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 del decreto è inserito il seguente: "3-bis.
Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 non si applicano nei confronti
delle amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-- L'art. 87, comma 5, della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare decreti aventi valore di leggi e i
regolamenti.
-- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;"
-- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);
"Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. (Omissis).
2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art.
3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e
delle partecipazioni statali".
Nota all'art. 1:
-- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di
esercizio della funzione di revisore contabile) come modificato dal presente regolamento:
"Art. 2. (Composizione della commissione centrale per i revisori contabili). - 1.
La commissione centrale è composta:
a) dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni
di vicepresidente;
b-bis) da un componente designato dal presidente della Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB);
b) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, o da un suo
delegato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
d) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
e) da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca
d'Italia;
g) da un rappresentante dell'associazione fra le società italiane per azioni,
designato dal presidente dell'associazione medesima;
h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri;
i) da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli affari civili e
delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, come segue:
1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno
cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno
cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili da
almeno cinque anni".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 4 (Compensi spettanti ai componenti e al segretario della Commissione). - 1.
Per la tenuta del registro del tirocinio e del registro dei revisori contabili, sono
corrisposti ai componenti e al segretario della commissione i compensi indicati all'art. 5
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'art. 1 della legge 31
dicembre 1962, n. 1866, e successive modificazioni."
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 7 (Domanda di iscrizione). - 1. La domanda di iscrizione nel registro del
tirocinio, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al
Ministero di grazia e giustizia ed è presentata direttamente ovvero spedita a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa è fissata all'estero, il domicilio
in Italia;
c) attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o l'ente di
appartenenza;
d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
e) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo
citato;
f) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative a
tutti i provvedimenti concernenti il tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali
variazioni.
3. Omissis.
La commissione ha facoltà di verificare, presso le pubbliche amministrazioni
interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 6;
b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge in materia di
bollo, del revisore contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio, ovvero,
per il dipendente pubblico, la dichiarazione dell'amministrazione che designa l'impiegato
ai sensi dell'art. 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale viene svolto il
tirocinio;
c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in originale o in copia autentica,
ovvero certificato sostitutivo del medesimo."
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 8 (Iscrizione nel registro del tirocinio). - 1. Sulla domanda di iscrizione
provvede, con decreto, il direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata
entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa.
2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, a cura del reparto dei
revisori contabili del Ministero, all'interessato, che può ottenerne copia conforme. Il
reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione."
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 9 (Durata e contenuto del tirocinio). - 1. Il tirocinio ha la durata di tre
anni decorrente dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.
2. Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste
nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore contabile, e
nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili.
2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione
nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1o maggio 1998.
2-ter. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, il direttore generale degli
affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta
il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto
riguardo al rispetto delle forme e delle modalità previste dall'art. 43."
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 10 (Svolgimento del tirocinio). - 1. Il tirocinio è svolto presso un
revisore contabile, anche nell'ambito di società di revisione iscritte all'albo speciale
istituito presso la commissione nazionale per le società e la borsa.
2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un
dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad
oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico può
appartenere ad un ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.
3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio, fa istanza all'ente di
appartenenza, che articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri
fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.
4. Il dipendente pubblico fa altresì istanza ad una delle pubbliche amministrazioni
indicate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la
quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei conti
di cui al comma 2.
5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui è svolto il tirocinio, deve
consentire al tirocinante di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di studio
presso facoltà universitarie economiche o giuridiche, purché tale frequenza non
pregiudichi il tirocinio stesso.
6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni successivi, il
tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti
concernenti l'attività di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha
partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche
rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.
7. La relazione di cui al comma 6 asseverata dal soggetto presso il quale è stato
svolto il tirocinio è trasmessa alla commissione.
8. L'obbligo della relazione, con le modalità indicate nei commi 6 e 7, sussiste anche
nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore
contabile o funzionario pubblico.
8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il
termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è
automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
8-ter. Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro
evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta
l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio
presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta
alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione
sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del
tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione
centrale può richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti."
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 27 (Presentazione della domanda di iscrizione delle società.). - 1. La
domanda di iscrizione delle società, conforme alle prescrizioni di legge in materia di
bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura
della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede
principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Alla domanda è
allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali atti
modificativi;
b) (Omissis);
c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29.
2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano
presentate alla data di spedizione .
3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti, nei confronti degli
amministratori della società, in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra l'altro, il certificato del
casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla
sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le domande con i
documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero
di grazia e giustizia."
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica
del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 30 (Esame delle domande e iscrizione.). - 1. Le domande per l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro
mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.
2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei
requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.
3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della
commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento è comunicato al
richiedente a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in
caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica
del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 32 (Iniziativa per l'avvio dei procedimenti.). - 1. La commissione centrale,
a seguito di esposti o notizie ad essa pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce anche
direttamente informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo n. 88 del 1992 o circa i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'art. 10 del decreto legislativo medesimo, dandone notizia all'interessato ai sensi
dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I provvedimenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo citato sono trasmessi
alla commissione.
3. La commissione, se ritiene infondate le notizie ad essa pervenute, propone al
direttore generale degli affari civili del Ministro di grazia e giustizia l'archiviazione
degli atti. La proposta non è vincolante".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della
Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 39 (Sospensione del revisore contabile). - 1. Se emergono fatti che
compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo
dei conti, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dispone la
sospensione dell'iscritto per un periodo non superiore ad un anno ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .
2. L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve
ritenersi gravemente compromessa se:
a) emergono fatti che denotano grave incapacità tecnica, o, per le società, grave
incapacità organizzativa, ovvero mancanza di integrità morale dell'iscritto o dei
soggetti di cui questi si avvale per svolgere la sua attività;
b) emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse dall'iscritto;
c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui
l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che
conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti
aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano
intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico;
d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui
l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono legati alla società o all'ente
che conferisce l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti di lavoro
subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento
dell'incarico;
e) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui
l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono amministratori della società o
dell'ente che conferisce l'incarico o di società o enti che la controllano, ovvero lo
siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;
f) l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica, tacendo
consapevolmente sulla ricorrenza di una delle situazioni indicate nell'art. 2399 del
codice civile diverse da quelle indicate nell'art. 2382 del codice civile;
g) l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società di revisione,
viene sottoposto a misure cautelari;
h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso concreto è
compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei
conti.
3. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria o per attività estranee a
quelle proprie della funzione di revisore contabile, costituisce illecito disciplinare a
carico del soggetto presso il quale il tirocinio viene svolto.
3-bis. - Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 non si applicano nei
confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico".