|
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007, n. 214
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2007)
REGOLAMENTO RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 25 LUGLIO 2001, N. 315, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
l'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 4,
comma 4, 7, 16, 18 e 19, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data
22 maggio 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2007;
Viste ed accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 4 giugno 2007;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e
preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno
espresso il proprio parere nei termini previsti dall'articolo 13, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. ( note)
Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli Uffici di diretta collaborazione
- All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo il comma 3 é inserito il seguente:
"3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del
criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi
specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e
finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le
tematiche sociali e della devianza.";
- al comma 5, lettera b), le parole: "per i Vice Capi con funzioni vicarie
degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)" sono sostituite
dalle seguenti: "per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere c) e d)";
- al comma 5, lettera c), le parole: "ai Vice Capi con funzioni vicarie
degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)" sono sostituite
dalle seguenti: "ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere c) e d)".
Art. 2. ( note)
Divieto di nuovi o maggiori oneri
- L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla
modificazione dell'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come modificata dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del presente decreto, é assicurata rendendo indisponibili, ai
fini del conferimento presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi di
funzione dirigenziale di seconda fascia, che si riferiscano a posti
effettivamente coperti, individuati, con successivo decreto del Ministro,
nell'ambito della relativa dotazione organica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione: Art. 110. - Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero
della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario:
Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- (abrogato).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
- riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
- individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di verifica periodica dell'organiz-zazione e dei
risultati;
- indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63, supplemento ordinario):
Art. 13. - (Omissis).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di
essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il
termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i
regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario):
Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.-3. (Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di
ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con
decreto ministeriale di natura non regolamentare.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 16, 18 e 19 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - La
costituzione e la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e
14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, l'assegnazione di personale a tali Uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei
sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
- attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che
consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della
relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del
principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione
delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione
della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del
compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
- organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta
collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
- organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il
raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della
regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme
introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei
rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con
il Consiglio di Stato;
- attribuzione dell'incarico di capo degli Uffici di cui al comma 1 ad
esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.
Art. 16 (Attribuzioni). - Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministero
di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro
della giustizia e Ministero della giustizia.
- Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso
attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di
giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati
ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
- Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti
le seguenti aree funzionali:
- servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della
attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare
all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale;
casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale;
studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
- organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività
relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta
di interventi normativi nel settore di competenza;
- servizi dell'Amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del
personale e dei beni della Amministrazione penitenziaria; svolgimento dei
compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle
misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per
il trattamento dei detenuti e degli internati;
- servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti
assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di minori e
gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
- Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della
legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - Agli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro ed ai Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli
avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di
servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei
all'Amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
- Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 1998, n. 80,
ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.
Art. 19 (Magistrati). - Il numero massimo dei magistrati collocati fuori
dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare
le sessantacinque unità.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, reca:
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2001, n.
179.).
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 (Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2001, n. 179), come modificato dal decreto qui pubblicato:
Art. 12 (Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento
economico). - Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) (Segreteria del Ministro),
c) (Gabinetto del Ministro), d) (Ufficio legislativo), f) (Servizio di controllo
interno), g) (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e h)
(Ufficio stampa ed informazione), é stabilito complessivamente in duecentodieci
unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici
medesimi, delle quali sessanta attribuite all'Ufficio legislativo, per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7. Alle segreterie dei Sottosegretari
di Stato é assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unità per
ciascuna segreteria.
- L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.
8, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in
conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un
ulteriore contingente di centoquarantacinque unità.
- Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere
assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti
pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello
stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì
essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata
competenza desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e
professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla
provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle
funzioni e competenze del Ministero.
- bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del
criterio di invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi
specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e
finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le
tematiche sociali e della devianza.
- Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e
tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza
dei magistrati al Ministero, é individuato, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi
di livello dirigenziale non superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
articolato:
- per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il
Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore
a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero;
- per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'art. 9,
per i Vice Capi degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e per
il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 1,
lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello
dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
- per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare
del Ministro, per i Capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, per i
segretari particolari dei sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del
coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo
non superiore alla misura massima dei trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un
emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali
non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più
favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento.
Ai Capi dei predetti uffici, ai Vice Capi degli uffici di cui all'art. 3, comma
1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui
all'art. 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, é corrisposto un
emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla
misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente,
ai Capi dei Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali
di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero.
- Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione é corrisposto un trattamento
economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per
i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
- Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici
di diretta collaborazione, é corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa
fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con
decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore
al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli,
della qualità della prestazione individuale.
- Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e
di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa é determinato
dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento,
comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente
dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava
sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di
diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della
spesa del Ministero.
- Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e
di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria
dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni
richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di
diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il
personale beneficiario della predetta indennità é determinato dal Capo di
Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In
attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità é determinata
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro.
- Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed
organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, é posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si
applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un
contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente
complessivo.
Nota all'art. 2:
- Per l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001,
n. 315, vedi nota all'art. 1.
|