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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del d.p.r. n. 184/2006:
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Notifica ai controinteressati
Art. 4 - Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
Art. 5 - Accesso informale
Art. 6 - Procedimento di accesso formale
Art. 7 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
Art. 8 - Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
Art. 9 - Non accoglimento della richiesta
Art. 10 - Disciplina dei casi di esclusione
Art. 11 - Commissione per l'accesso
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006 n. 184
(indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006)
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio
2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 17 marzo e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
- Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto
di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito
denominata: «legge».
- I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del
diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il
termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della
legge.
- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi é esercitabile nei
confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale é richiesto l'accesso.
- Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti
alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma
1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare
l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non é
tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di
accesso.
- Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui é
indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di
cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, é tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso
di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale
forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto
anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.
- Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1,
i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via
telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta,
accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
Art. 4.
Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
- Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente
regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o
collettivi.
- Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti
l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in
via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio
dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a
detenerlo stabilmente.
- Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della
richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e,
ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta,
dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di
rappresentanza del soggetto interessato.
- La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, é accolta
mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
- La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, é presentata
dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento
amministrativo ed é trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.
- La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli
Uffici relazioni con il pubblico.
- La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento
richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a
presentare richiesta formale di accesso.
- Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via
informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua
identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse
alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità
del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita
l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio
rilascia ricevuta.
- La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei
cui confronti va esercitato il diritto di accesso é dalla stessa immediatamente
trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione é data comunicazione
all'interessato.
- Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute
nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.
- Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni,
ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione
della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima
nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
- Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro
dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale
caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione
della richiesta corretta.
- Responsabile del procedimento di accesso é il dirigente, il funzionario
preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità
competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
Art. 7 ( nota)
Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
- L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione
dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo
periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione
dei documenti o per ottenerne copia.
- L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la
facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti
al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
- L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di
accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove
necessaria, di personale addetto.
- I documenti sui quali é consentito l'accesso non possono essere asportati
dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi
modo.
- L'esame dei documenti é effettuato dal richiedente o da persona da lui
incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno
specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla
richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte
i documenti presi in visione.
- In ogni caso, la copia dei documenti é rilasciata subordinatamente al
pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le
modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta
dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
Art. 8.
Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
- I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2,
riguardano in particolare:
- le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente
mediante la predisposizione di apposita modulistica;
- le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi
accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate
tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la
indicazione dei luoghi di consultazione;
- l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di
copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando
le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché
la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati
possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente,
ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
- Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via
formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con
riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle
categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per
cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
- Il differimento dell'accesso é disposto ove sia sufficiente per
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6,
della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione,
specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la
cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
- L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
- I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui
al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
- Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge é
esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
- Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena
conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui
all'articolo 27 della legge:
- esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa
delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme
applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai
sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su
quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
- decide i ricorsi di cui all'articolo 12.
- Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai
fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della
legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque
attinenti al diritto di accesso.
- Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti
concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24,
comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge
trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e
ogni loro successiva modificazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» prevede che «con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mini-stri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata
in vigore delle norme regolamentari».
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento Ordinario.
- Il testo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali
sull'azione amministrativa) é il seguente:
«Art. 23.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie alla
ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale
Commissione decade.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo é autorizzato ad adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla
presente legge.
- Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a),
della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
- Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto
dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche
apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge
nonché al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione
digitale», é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
Supplemento Ordinario.».
Note all'art. 1:
- Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. l92,
reca: «Accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge n. 241 del 1990:
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).
- E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi.
- La Commissione é nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa é presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed é
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della
Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore
a cinque unità, nominati ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
- La Commissione é rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono
determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
- La Commissione adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4;
vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all'art. 22.
- Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
- In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1
dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al
presente articolo.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso).
- Ai fini del
presente capo si intende:
- per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione
e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale é chiesto l'accesso;
- per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
- per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
- L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità
di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità
e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
- Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
- Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
- L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici,
ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
- Il diritto di accesso é esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si
chiede di accedere."
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 2.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 2.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi).
- Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
- La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
- Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
- Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza é attribuita al
difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta é inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'art. 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano
entro trenta giorni dalla presentazione del-l'istanza. Scaduto infruttuosamente
tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non
emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso é
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico
o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso é negato o differito per motivi
inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione
provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente
il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione
III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo
decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati
personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai
documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede
il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre
quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
- Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal comma 4 é dato ricorso, nel termine di trenta giorni,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un
ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al
presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui é assegnato il
ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene
deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione
del tribunale é appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della
qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
- Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti."
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», si vedano le note all'art. 6.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 24 ella legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso).
- Il diritto di accesso é
escluso:
- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento
governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del
comma 2 del presente articolo;
- nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
- nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
- Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1 (89).
- Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
- L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
- I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al
comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi
sono sottratti all'accesso.
- Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso
di documenti amministrativi:
- quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione,
specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio
della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e
dalle relative leggi di attuazione;
- quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i
relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
- quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del
relativo mandato.
- Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso é consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.».
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
«Note all'art. 9».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 27 della legge 7 agosto 1990, n.
241:
«Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso).
- Il diritto di
accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei
gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità
di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
secondo quanto previsto dall'art. 24.».
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).
- E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi.
- La Commissione é nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa é presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed é
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della
Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore
a cinque unità, nominati ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
- La Commissione é rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono
determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
- La Commissione adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4;
vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all'art. 22.
- Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
- In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1
dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al
presente articolo.».
- Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
«Note all'art. 9».
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