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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.P.R. n. 123/2001:
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Sistema informatico civile
Articolo 4 - Atti e provvedimenti
Articolo 5 - Processo verbale
Articolo 6 - Comunicazioni e notificazione
Articolo 7 - Indirizzo elettronico
Articolo 8 - Attestazione temporale
Articolo 9 - Costituzione in giudizio e deposito
Articolo 10 - Procura alle liti
Articolo 11 - Iscrizione a ruolo
Articolo 12 - Fascicolo informatico
Articolo 13 - Formazione del fascicolo informatico
Articolo 14 - Produzione degli atti e dei documenti
probatori su supporto informatico
Articolo 15 - Deposito della relazione del c.t.u.
Articolo 16 - Trasmissione dei fascicoli
Articolo 17 - Trasmissione della sentenza
Articolo 18 - Informatizzazione del processo amministrativo
e contabile
Articolo 19 - Disposizioni finali
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2001 n. 123 (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001)
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA SULL'USO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NEL
PROCESSO CIVILE, NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E NEL PROCESSO DINANZI ALLE SEZIONI
GIURISDIZIONALI DELLA CORTE DEI CONTI.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26
gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento:
Definizioni
- Agli effetti del presente regolamento si intende per:
- “documento informatico”: la rappresentazione informatica del contenuto di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
- “duplicato del documento informatico”: la riproduzione del documento
informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elettronico facilmente
trasportabile;
- “documento probatorio”: l'atto avente efficacia probatoria ai sensi
del codice civile e del codice di procedura civile;
- “firma digitale”: il risultato della procedura informatica disciplinata
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
- “dominio giustizia”: l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e
telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di
procedura;
- “sistema informatico civile”: è il sottoinsieme delle risorse del dominio
giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo
civile ;
- “gestore del sistema di trasporto delle informazioni”: il gestore indicato
dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
- “indirizzo elettronico”: l'indirizzo di posta elettronica come
definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
- “ricevuta di consegna”: il messaggio generato ed inviato automaticamente
al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel
momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua
casella di posta elettronica;
- “certificatore della firma digitale”: il soggetto previsto dagli articoli
8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Campo di applicazione
- E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del
processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento.
- L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti
informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6.
- Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.
Sistema informatico civile
- Il sistema informatico civile è strutturato con modalità che assicurano:
- l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
- l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;
- l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
- l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.
- Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori
delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal
presente regolamento.
- Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole
tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile,
nonché per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. Con il
medesimo decreto sono stabilite le regole tecnico-operative relative alla conservazione e
all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui
all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Atti e provvedimenti
- Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente
regolamento.
- Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli
atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei
modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è
inserita nel fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
- Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la sottoscrizione del
documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dall'indicazione
del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a
norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Processo verbale
- Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma
digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto,
le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale
apponendo la propria firma digitale.
- Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il
processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi
ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è
allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
Comunicazioni e notificazione
- Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti,
effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale,
possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico
civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.
- La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via telematica
l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le
medesime modalità.
- L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica,
trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su supporto cartaceo, ne
attesta la conformità all'originale e provvede a notificare la copia stessa
unitamente al duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138
e ss. del codice di procedura civile.
- Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via
telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata
dalla sua firma digitale.
Indirizzo elettronico
- Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6,
l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al
Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente
articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è
quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei
consulenti presso il tribunale.
- Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 l'indirizzo
elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della
richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma
digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato.
- Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini
professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli
uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità
operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Attestazione temporale
- La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal
notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la
comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale
giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta
procedura di validazione temporale.
- I dati relativi a quanto previsto dal comma 1 sono conservati dal notificatore per
un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite
dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Costituzione in giudizio e deposito
- La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per
via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti
informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.
Procura alle liti
- Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che
si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima,
asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
Iscrizione a ruolo
- La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come
documento informatico sottoscritto con firma digitale.
- La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica è redatta in modo
conforme al modello definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Fascicolo informatico
- La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio,
contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche
dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
- Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma 1,
anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque
acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto
cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è
effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa.
- La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del
fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
Formazione del fascicolo informatico
- Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo ed è
formato secondo quanto stabilito dall'articolo 36 delle norme di attuazione del
codice di procedura civile.
- L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati
solo nel fascicolo cartaceo ed è redatto in modo da consentire la diretta consultazione
degli atti e dei documenti informatici.
- Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla
costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del
fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte
cui si riferiscono.
- Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è eccessivamente onerosa l'estrazione
della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo,
ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando
il formato del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare è superiore a
venti. Con il medesimo decreto il numero delle pagine è periodicamente aggiornato.
- In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione della copia
informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la
parte allega ad essi la copia su supporto informatico.
- Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che in via telematica,
anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale.
- Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria appone al
fascicolo informatico la firma digitale.
Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico
- Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la
costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre che per via telematica, anche
mediante deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene. Il supporto
informatico deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il relativo indice, la
cui integrità è attestata dal difensore con la firma digitale.
- Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel fascicolo informatico gli
atti, i documenti probatori e l'indice indicati nel comma 1.
- Il supporto informatico è restituito alla parte dopo la duplicazione di cui al
comma 2.
Deposito della relazione del c.t.u.
- La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura civile può
essere depositata per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma
digitale.
- Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le osservazioni delle
parti o la copia informatica di questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto
cartaceo. In tal caso gli originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio
senza ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine
per il deposito della relazione.
- Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti
nella consulenza tecnica d'ufficio, può disporre che la relazione o parte di essa
sia redatta in modo conforme a modelli definiti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 3.
Trasmissione dei fascicoli
- Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni stato e
grado, anche per via telematica con particolari modalità, stabilite con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità,
l'autenticità e la riservatezza.
- Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria è tenuto a controllare
che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel
fascicolo informatico.
Trasmissione della sentenza
- La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della sentenza
stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, è effettuata,
ai sensi dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile,
con particolari modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e
dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
- Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 133
del codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma
digitale.
Informatizzazione del processo amministrativo e contabile
- Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche
al processo amministrativo e ai processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti.
- Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole
tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico della
giustizia amministrativa e contabile. I decreti sono adottati entro il termine di
cui all'articolo 19, comma 2.
Disposizioni finali
- Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo
dopo il 1° gennaio 2002.
- Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, è adottato entro il
30 ottobre 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con
specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, reca: "Regolamento recante criteri e modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a
norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri:
"17. (Regolamenti).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
- (soppresso).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
- Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione.
- I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali,
che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
- riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari
di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici,
mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e
loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 1, 8, 9, 13 e 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la
formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 1.
- Ai fini del presente regolamento s'intende:
- -i) (Omissis);
- per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado
di ricevere e registrare documenti informatici.
"Art. 8 (Certificazione).
- Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di una idonea
coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
- Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci
anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validità, sono
consultabili in forma telematica.
- Salvo quanto previsto dall'art. 17, le attività di certificazione sono effettuate
da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio
dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto
tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'art.
3:
- forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai
fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
- possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
- affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di
rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'art. 3;
- qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard
riconosciuti a livello internazionale.
- La procedura di certificazione di cui al comma 1, può essere svolta anche da un
certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti
requisiti".
"Art. 9 (Obblighi dell'utente e del certificatore).
- Chiunque intenda
utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
- Il certificatore è tenuto:
- identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
- rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con
il decreto di cui all'art. 3;
- specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la
sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche rivestite;
- attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 3;
- informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
- attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali
emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- non rendersi depositario di chiavi private;
- procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di
richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo,
di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o
falsificazioni;
- dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi
asimmetriche;
- dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione
dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore e del suo annullamento".
"Art. 13.
- Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del
sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario".
"Art. 17. (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione).
- Le pubbliche
amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla
generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi
pubbliche di competenza.
- Col decreto di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalità di formazione, di
pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
pubbliche amministrazioni.
- Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed
ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti giuridici.
- Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei
loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e
giustizia o suoi delegati".
Nota all'art. 2:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
vedi note alle premesse.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica):
"15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità
amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti
anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano
conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;. Restano in ogni caso in vigore le
norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che
regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e
culturale".
- Si trascrive il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513.
"Art. 18. (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni).
- Gli atti
formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile
effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
- Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione,
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,
devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
- Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, d'intesa con l'amministrazione degli Archivi di Stato e, per il
materiale classificato, con le amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze
rispettivamente competenti".
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 (Norme in materia di sistemi informatici automatizzati delle amministrazioni
pubbliche a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su
qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi
informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i
medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del
responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità
di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la
stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema
automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".
Nota all'art. 8:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
vedi note alle premesse.
Nota all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'art. 195 del codice di procedura civile:
"Art. 195 (Processo verbale e relazione). - Delle indagini del consulente si forma
processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi
può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne
relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice
fissa".
Note all'art. 17:
- Si trascrive il testo dell'art. 119 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile:
"Art. 119 (Redazione della sentenza). - L'estensore deve consegnare la minuta
della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente,
datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con
l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida
la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132
del codice.
Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta
consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro
giudice.
Il giudice che ha esteso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua
sottoscrizione.
Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel
dispositivo".
- Si trascrive il testo dell'art. 133 del codice di procedura civile:
"Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). La sentenza è resa
pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la
firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà
notizia alle parti che si sono costituite".
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