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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del d.P.R. n. 115/2002:
PARTE I - Disposizioni generali
TITOLO I - Oggetto e definizioni
Art.
1 (L) - Oggetto
Art.
2 (L) - Ambito di applicazione
Art.
3 (R) - Definizioni
TITOLO II - Disposizioni generali relative al processo penale
Art.
4 (L) - Anticipazione delle spese
Art.
5 (L) - Spese ripetibili e non ripetibili
Art.
6 (L) - Remissione del debito
Art.
7 (R) - Rogatorie all'estero
TITOLO III - Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
Art.
8 (L) - Onere delle spese
PARTE II - Voci di spesa
TITOLO I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art.
9 (L) - Contributo unificato
Art.
10 (L) - Esenzioni
Art.
11 (L) - Prenotazione a debito del contributo unificato
Art.
12 (L) - Azione civile nel processo penale
Art.
13 (L) - Importi
Art.
14 (L) - Obbligo di pagamento
Art.
15 (R) - Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato
Art.
16 (L) - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
Art.
17 (L) - Variazione degli importi
Art.
18 (L) - Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei
processi in cui è dovuto il contributo unificato
TITOLO II - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
19 (R) - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
Art.
20 (L) - Indennità di trasferta
Art.
21 (R) - Calcolo delle distanze
Art.
22 (R) - Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio
CAPO II - Notificazioni nel processo penale
SEZIONE I - Norme generali
Art.
23 (L) - Diritti
Art.
24 (L) - Indennità di trasferta
SEZIONE II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Art.
25 (L) - Importo dei diritti
Art.
26 (L) - Indennità di trasferta e spese di spedizione
SEZIONE III - Notificazioni a richiesta delle parti
Art.
27 (L) - Notificazioni a richiesta delle parti
CAPO III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
SEZIONE I - Norme generali
Art.
28 (L) - Contestualità di trasferte
Art.
29 (L) - Diritti
SEZIONE II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Art.
30 (L) - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile
Art.
31 (L) - Indennità di trasferta e spese di spedizione
SEZIONE III -Notificazioni a richiesta delle parti
Art.
32 (L) - Notificazioni a richiesta delle parti
Art.
33 (L) - Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Art.
34 (L) - Importo dei diritti
Art.
35 (L) - Importo dell'indennità di trasferta
Art.
36 (L) - Maggiorazioni per l'urgenza
CAPO IV - Atti di esecuzione nel processo civile
Art.
37 (L) - Diritto di esecuzione
Art.
38 (L) - Indennità di trasferta per atti di esecuzione
TITOLO III - Spese di spedizione
Art.
39 (R) - Spese di spedizione
TITOLO IV -Diritto di copia e diritto di certificato
Art.
40 (L) - Determinazione di nuovi supporti e degli importi
TITOLO V - Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il
processo penale e civile
Art.
41 (L) - Trasferte di magistrati professionali e onorari
Art.
42 (L) - Trasferte di magistrati professionali di corte di assise
Art.
43 (L) - Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria
Art.
44 (L) - Trasferte degli ufficiali giudiziari
TITOLO VI - Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Art.
45 (L) - Indennità per testimoni residenti
Art.
46 (L) - Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti
Art.
47 (L) - Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi
Art.
48 (L) - Testimoni dipendenti pubblici
TITOLO VII - Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario
Art.
49 (L) - Elenco delle spettanze
Art.
50 (L) - Misura degli onorari
Art.
51 (L) - Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e
variabili
Art.
52 (L) - Aumento e riduzione degli onorari
Art.
53 (L) - Incarichi collegiali
Art.
54 (L) - Adeguamento periodico degli onorari
Art.
55 (L) - Indennità e spese di viaggio
Art.
56 (L) - Spese per l'adempimento dell'incarico
Art.
57 (R) - Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato
TITOLO VIII - Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario
Art.
58 (L) - Indennità di custodia
Art.
59 (L) - Tabelle delle tariffe vigenti
TITOLO IX - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
Art.
60 (R) - Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del
magistrato nel processo penale e civile
TITOLO X - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo
penale e amministrativo
Art.
61 (R) - Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la,
demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi
Art.
62 (R) - Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero della difesa e il Ministero della giustizia
Art.
63 (R) - Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei
luoghi in pristino dei luoghi
TITOLO XI - Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti
componenti degli uffici giudiziari penali e civili
Art.
64 (L) - Indennità dei magistrati onorari
Art.
65 (L) - Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise
Art.
66 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di
appello per i minori
Art.
67 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza
Art.
68 (L) - Indennità degli esperti delle sezioni agrarie
TITOLO XII - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
Art.
69 (L) - Spese escluse
Art.
70 (L) - Spese straordinarie
TITOLO XIII - Domanda di liquidazione e decadenza
Art.
71 (L) - Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari
del magistrato e aventi titolo alle trasferte
Art.
72 (R) - Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia
TITOLO XIV - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e
amministrativo
Art.
73 (R) - Procedura per la registrazione degli atti giudiziari
PARTE III - Patrocinio a spese dello Stato
TITOLO I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
CAPO I - Istituzione del patrocinio
Art.
74 (L) - Istituzione del patrocinio
Art.
75 (L) - Ambito di applicabilità
CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Art.
76 (L) - Condizioni per l'ammissione
Art.
77 (L) - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione
CAPO III - Istanza per l'ammissione al patrocinio
Art.
78 (L) - Istanza per l'ammissione
Art.
79 (L) - Contenuto dell'istanza
CAPO IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
Art.
80 (L) - Nomina del difensore
Art.
81 (L) - Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Art.
82 (L) - Onorario e spese del difensore
Art.
83 (L) - Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato
e del consulente tecnico di parte
Art.
84 (L) - Opposizione al decreto di pagamento
Art.
85 (L) - Divieto di percepire compensi o rimborsi
CAPO V - Recupero delle somme da parte dello Stato
Art.
86 (L) - Recupero delle somme da parte dello Stato
CAPO VI - Norme finali
Art.
87 (L) - Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato
Art.
88 (L) - Controlli da parte della Guardia di finanza
Art.
89 (L) - Norme di attuazione
TITOLO II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale
CAPO I - Istituzione del patrocinio
Art.
90 (L) - Equiparazione dello straniero e dell'apolide
CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Art.
91 (L) - Esclusione dal patrocinio
Art.
92 (L) - Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
CAPO III - Istanza di ammissione al patrocinio
Art.
93 (L) - Presentazione dell'istanza al magistrato competente
Art.
94 (L) - Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la
veridicità
Art.
95 (L) - Sanzioni
CAPO IV - Decisione sull'istanza di ammissione
Art.
96 (L) - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Art.
97 (L) - Provvedimenti adottabili dal magistrato
Art.
98 (L) - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
Art.
99 (L) - Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza
CAPO V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
Art.
100 (L) - Nomina di un secondo difensore
Art.
101 (L) - Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore
Art.
102 (L) - Nomina del consulente tecnico di parte
Art.
103 (L) - Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di
ufficio
Art.
104 (L) - Compenso dell'investigatore privato
Art.
105 (L) - Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari
Art.
106 (L) - Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente
tecnico di parte
CAPO VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art.
107 (L) - Effetti dell'ammissione
Art.
108 (L) - Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno
nel processo penale
Art.
109 (L) - Decorrenza degli effetti
Art.
110 (L) - Pagamento in favore dello Stato
Art.
111 (L) - Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio
CAPO VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
Art.
112 (L) - Revoca del decreto di ammissione
Art.
113 (L) - Ricorso avverso il decreto di revoca
Art.
114 (L) - Effetti della revoca
TITOLO III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato prevista per il processo penale
Art.
115 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona
ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
Art.
116 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
Art.
117 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di
persona irreperibile
Art.
118 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del
minore
TITOLO IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile, amministrativo, contabile e tributario
CAPO I - Istituzione del patrocinio
Art.
119 (L) - Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Art.
120 (L) - Ambito di applicabilità
CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Art.
121 (L) - Esclusione dal patrocinio
CAPO III - Istanza di ammissione al patrocinio
Art.
122 (L) - Contenuto integrativo dell'istanza
Art.
123 (L) - Termine per la presentazione o integrazione della documentazione
necessaria ad accertare la veridicità
Art.
124 (L) - Organo competente a ricevere l'istanza
Art.
125 (L) - Sanzioni
CAPO IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Art.
126 (L) - Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati
Art.
127 (L) - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
al patrocinio
CAPO V - Difensori e consulenti tecnici di parte
Art.
128 (L) - Obbligo a carico del difensore
Art.
129 (L) - Nomina del consulente tecnico di parte
Art.
130 (L) - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente
tecnico di parte
CAPO VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art.
131 (L) - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art.
132 (R) - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
Art.
133 (L) - Pagamento in favore dello Stato
Art.
134 (L) - Recupero delle spese
Art.
135 (L) - Norme particolari per alcuni processi
CAPO VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
Art.
136 (L) - Revoca del provvedimento di ammissione
CAPO VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo
tributario
Art.
137 (L) - Ambito temporale di applicabilità
Art.
138 (L) - Commissione del patrocinio a spese dello Stato
Art.
139 (L) - Funzioni della commissione
Art.
140 (L) - Nomina del difensore
Art.
141 (L) - Onorario e spese del difensore
TITOLO V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato prevista nel titolo IV
Art.
142 (L) - Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati
non appartenenti all'Unione europea
Art.
143 (L) - Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata
dalla legge 28 marzo 2001, n. 149
Art.
144 (L) - Processo in cui è parte un fallimento
Art.
145 (L) - Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico
ministero
PARTE IV - Processi particolari
TITOLO I - Procedura fallimentare
Art.
146 (L) - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
Art.
147 (L) - Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento
TITOLO II - Eredità giacente attivata d'ufficio
Art.
148 (L) - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
TITOLO III - Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di
vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
CAPO I - Restituzione e vendita di beni sequestrati
Art.
149 (R) - Raccordo
Art.
150 (L) - Restituzione di beni sequestrati
Art.
151 (L) - Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita
in casi particolari
Art.
152 (R) - Vendita
Art.
153 (R) - Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni
sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati
Art.
154 (L) - Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori
CAPO II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
Art.
155 (L) - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati
Art.
156 (R) - Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
TITOLO IV - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per
la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Art.
157 (R) - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
TITOLO V - Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
Art.
158 (L) - Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa
alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
Art.
159 (R) - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
PARTE V - Registri
Art.
160 (L) - Funzioni sottoposte ad annotazioni
Art.
161 (R) - Elenco registri
Art.
162 (R) - Attività dell'ufficio
Art.
163 (R) - Determinazione dei modelli dei registri
Art.
164 (R) - Rinvio
PARTE VI - Pagamento
TITOLO I - Titoli di pagamento delle spese
CAPO I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
Art.
165 (L) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
Art.
166 (L) - Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale
Art.
167 (L) - Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali
giudiziari
CAPO II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato
Art.
168 (L) - Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e
dell'indennità di custodia
Art.
169 (L) - Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in
pristino dei luoghi
Art.
170 (L) - Opposizione al decreto di pagamento
Art.
171 (R) - Effetti del decreto di pagamento
CAPO III - Responsabilità
Art.
172 (L) - Responsabilità
TITOLO II - Pagamento delle spese per conto dell'erario
CAPO I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento
Art.
173 (L) - Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese
Art.
174 (R) - Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
Art.
175 (R) - Ufficio competente ad eseguire il pagamento
Art.
176 (R) - Modalità di pagamento
CAPO II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
Art.
177 (R) - Modello di pagamento
Art.
178 (R) - Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento
CAPO III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
Art.
179 (R) - Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale
Art.
180 (R) - Adempimenti dell'ufficio postale
Art.
181 (R) - Adempimenti del concessionario
Art.
182 (R) - Prospetto riepilogativo dei pagamenti
CAPO IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
Art.
183 (R) - Regolazione e rimborso dei pagamenti
Art.
184 (R) - Versamento di ritenute e di imposte
Art. 185
(R) - Aperture di credito
Art.
186 (R) - Funzionari delegati
Art.
187 (R) - Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi
CAPO V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
Art.
188 (L) - Compensi ai concessionari
Art.
189 (R) - Compensi a Poste Italiane S.p.a
CAPO VI - Pagamenti con modalità telematica
Art.
190 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche
TITOLO III - Pagamento delle spese a carico dei privati
CAPO I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art.
191 (L) - Determinazione delle modalità di pagamento
Art.
192 (R) - Modalità di pagamento
Art.
193 (R) - Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio
Art.
194 (R) - Ricevuta di versamento
Art.
195 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche
CAPO II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle
spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art.
196 (L) - Determinazione delle modalità di pagamento
CAPO III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
Art.
197 (L) - Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a
notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e
tributario
Art.
198 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche
CAPO IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
Art.
199 (L) - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
PARTE VII - Riscossione
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Ambito di applicabilità
Art.
200 (L) - Applicabilità della procedura nel processo penale
Art.
201 (L) - Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
Art.
202 (L) - Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali
Art.
203 (R) - Esclusione della procedura per alcuni processi
CAPO II - Principi per il processo penale
Art.
204 (R) - Recupero delle spese
Art.
205 (L) - Recupero per intero e forfettizzato
Art.
206 (R) - Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia
cautelare
CAPO III - Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Art.
207 (R) - Recupero delle spese
CAPO IV - Definizioni
Art.
208 (R) - Ufficio competente
Art.
209 (R) - Ufficio competente per le spese di mantenimento
Art.
210 (R) - Discarico automatico
TITOLO II - Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene
pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali
CAPO I - Adempimento spontaneo
Art.
211 (R) - Quantificazione dell'importo dovuto
Art.
212 (R) - Invito al pagamento
CAPO II - Riscossione mediante ruolo
Articolo
213 (R) - Iscrizione a ruolo
Art.
214 (R) - Trasmissione di notizie
Art.
215 (R) - Sospensione amministrativa della riscossione
Art.
216 (R) - Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure
esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti
CAPO III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
Art.
217 (R) - Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo
Art.
218 (R) - Dilazione o rateizzazione del credito
CAPO IV - Annullamento del credito
Art.
219 (R) - Annullamento per irreperibilità
Art.
220 (R) - Annullamento per insussistenza
CAPO V - Comunicazioni per reati finanziari
Art.
221 (R) - Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari
CAPO VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
Art.
222 (L) - Adempimento spontaneo
Art.
223 (L) - Riscossione mediante ruolo
Art.
224 (L) - Riscossione coattiva
Art.
225 (L) - Esenzioni
Art.
226 (L) - Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale
della riscossione
Art.
227 (L) - Concessionari
TITOLO III - Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e
sanzioni pecuniarie processuali
CAPO I - Estinzione legale
Art.
228 (L) - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento
Art.
229 (R) - Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali
CAPO II - Discarico e reiscrizione a ruolo
Art.
230 (L) - Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese
processuali e di mantenimento
Art.
231 (R) - Reiscrizione a ruolo
CAPO III - Dilazione e rateizzazione
Art.
232 (L) - Dilazione e rateizzazione del pagamento
Art.
233 (R) - Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione
CAPO IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la
riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Art.
234 (R) - Riscossione delle spese
TITOLO IV - Disposizioni particolari per pene pecuniarie
Art.
235 (L) - Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
Art.
236 (L) - Pene pecuniarie rateizzate
Art.
237 (L) - Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie
Art.
238 (L) - Conversione delle pene pecuniarie
Art.
239 (R) - Comunicazioni
TITOLO V - Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
Art.
240 (L) - Dilazione e rateizzazione del pagamento
Art.
241 (L) - Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
Art.
242 (R) - Raccordo
TITOLO VI - Riversamento del riscosso
Art.
243 (R) - Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari
Art.
244 (R) - Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti
Art.
245 (L) - Privilegi
Art.
246 (R) - Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso
TITOLO VII - Riscossione del contributo unificato
Art.
247 (R) - Ufficio competente
Art.
248 (R) - Invito al pagamento
Art.
249 (R) - Norme applicabili
PARTE VIII -
Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario
TITOLO I - Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
Art.
250 (R) - Esclusione del diritto di certificato
TITOLO II - Disposizioni relative al processo amministrativo
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
251 (R) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
CAPO II - Diritto di copia
Art.
252 (L) - Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari
Art.
253 (R) - Determinazione dell'importo e pagamento
TITOLO III - Disposizioni relative al processo contabile
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
254 (R) - Imposta di bollo
Art.
255 (R) - Procedure di anticipo e riscossione delle spese
Art.
256 (R) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
CAPO II - Tassa fissa
Art.
257 (L) - Tassa fissa
Art.
258 (R) - Modalità di pagamento
CAPO III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
Art.
259 (L) - Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato
TITOLO IV - Disposizioni relative al processo tributario
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
260 (R) - Imposta di bollo
Art.
261 (R) - Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di
cassazione
CAPO II - Diritto di copia
Art.
262 (L) - Diritto di copia
Art.
263 (L) - Esenzione
Art.
264 (R) - Modalità di pagamento
PARTE IX - Norme transitorie
TITOLO I - Voci di spesa
CAPO I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art.
265 (L) - Contributo unificato
CAPO II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Art.
266 (R) - Raccordo
Art.
267 (L) - Diritto di copia senza certificazione di conformità
Art.
268 (L) - Diritto di copia autentica
Art.
269 (L) - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
Art.
270 (L) - Copia urgente su supporto cartaceo
Art.
271 (L) - Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace
Art.
272 (L) - Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
CAPO III - Diritto di certificato nel processo civile e penale
Art.
273 (L) - Diritto di certificato
CAPO IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
Art.
274 (L) - Adeguamento periodico degli importi
CAPO V - Ausiliari del magistrato
Art.
275 (R) - Onorari degli ausiliari del magistrato
CAPO VI - Indennità di custodia
Art.
276 (R) - Determinazione dell'indennità di custodia
CAPO VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
Art.
277 (R) - Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa
CAPO VIII - Registrazione degli atti giudiziari
Art.
278 (R) - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e
amministrativo
TITOLO II - Patrocinio a spese dello Stato
Art.
279 (L) - Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile
e tributario
TITOLO III - Registri
Art.
280 (R) - Foglio delle notizie e rubrica alfabetica
Art.
281 (R) - Crediti già iscritti nella tavola alfabetica
Art.
282 (R) - Sopravvivenza delle disposizioni vigenti
TITOLO IV - Pagamento
CAPO I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
Art.
283 (R) - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
CAPO II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle
spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art.
284 (R) - Raccordo
Art.
285 (R) - Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato
e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art.
286 (R) - Modalità di pagamento della copia su compact disk
TITOLO V - Riscossione
CAPO I - Disposizioni su crediti di importo determinato
Art.
287 (R) - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento di un certo importo
Art.
288 (L) - Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di
mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82
CAPO II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
Art.
289 (L) - Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri
Art.
290 (R) - Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri
Art. 291
(L) - Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati
finanziari
Art.
292 (R) - Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei
reati finanziari
PARTE X - Disposizioni finali e abrogazioni
Art.
293 (L) - Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai
tribunali regionali delle acque pubbliche
Art.
294 (L) - Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
Art.
295 (L) - Rinvio per la copertura finanziaria
Art.
296 (L) - Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico
Art.
297 (R) - Non applicabilità di norme
Art.
298 (L) - Norme che restano abrogate
Art.
299 (L) - Abrogazioni di norme primarie
Art.
300 (L) - Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
Art.
301 (R) - Abrogazioni di norme secondarie
Art.
302 (L) - Entrata in vigore
ALLEGATI
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 2002 n. 115 (indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 -
S.O. n. 126)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI
GIUSTIZIA. (TESTO A).
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1,
comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di spese di giustizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;
Udito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva
nella adunanza del 22 novembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale
accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le
ragioni nella relazione ai relativi articoli:
- articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la
finalità;
- articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in
libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non
effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché
la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di
prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si
sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega -
nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri
della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché di tratta di convenzioni quadro
che non comportano impegni di spesa;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata
coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei
dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 è
compresa perché già contenuta nella normativa originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato articolo 82)
non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella
normativa originaria è riferito solo ai primi.
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni
non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono
state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di
giustizia e, pertanto, non è necessaria.
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 14 marzo 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24
maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto:
PARTE I
Disposizioni generali
TITOLO I
Oggetto e definizioni
Oggetto
-
Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei
processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati,
l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato,
la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
Ambito di applicazione
-
Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite
dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
- Le spese del processo
amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della
parte VIII del presente testo unico.
Definizioni
-
Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
-
"magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario,
preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni
dei codici di procedura penale e civile;
- "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di
servizio con l'amministrazione;
- "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di
tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
- "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;
- "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile,
dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
- "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le
norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale
all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
- "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria
competente secondo l'organizzazione interna;
- "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione
amministrativa secondo l'organizzazione interna;
- "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo
l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti UNEP);
- "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle
spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la
trasmissione di copia di un atto;
- "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte
o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario
addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;
- "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di
natura giurisdizionale;
- "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;
- "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è
l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge
alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
- "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per
riportare il dato nei registri;
- "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di
spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
- "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i
presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
- "sanzione pecuniaria
processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile
e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
- "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche
derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche,
dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
TITOLO II
Disposizioni generali relative al processo penale
Anticipazione delle spese
-
Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle
relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione
della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e
dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le
spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte
III del presente testo unico.
Spese ripetibili e non ripetibili
-
Sono spese ripetibili:
- le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari per le notificazioni;
- le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui
si svolge il processo;
- le spese e le indennità per i testimoni;
- gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento
dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
- le indennità di custodia;
- le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- le spese straordinarie;
- le spese di mantenimento dei detenuti.
- bis. le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96
del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo
delle prestazioni medesime.
- Sono spese non ripetibili:
- le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e
degli esperti;
- le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per
il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
- Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono
ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
Remissione del debito
-
Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del
processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha
tenuto una regolare condotta in libertà.
- Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo
e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate
condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi
dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
- La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai
prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio
1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il
recupero, che è sospesa se in corso.
Rogatorie all'estero
-
Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese
per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
TITOLO III
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
Onere delle spese
-
Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che
chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a
suo carico dalla legge o dal magistrato.
- Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate
dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo
unico.
PARTE II
Voci di spesa
TITOLO I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Contributo unificato
-
E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di
giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo
13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
Esenzioni
-
Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione
legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione
di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e
rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
- Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione
e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
- Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II,
capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
- Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
- Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di
causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
- La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte
nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Prenotazione a debito del contributo unificato
-
Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione
pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a
suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e,
nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al
risarcimento del danno.
Azione civile nel processo penale
-
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del
contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
- Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a
titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della
domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui
all'articolo 13.
Importi
-
Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
- euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro
5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè
per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI,
del codice di procedura civile;
- euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
- euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
- euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
-
euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
-
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro
200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a
euro 120.
- Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV,
titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del
contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del
canone per ogni anno.
- Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di
impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
- Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
- Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume
del valore indicato al comma 1, lettera g).
- bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto
è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad
oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di
ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione
della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto
è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè da altre disposizioni che richiamano il
citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti
ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonchè di
provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi
è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun
contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge
n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale.
- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.
Obbligo di pagamento
- La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del
contributo unificato.
- Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile,
senza tener conto degli interessi, deve
risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
- La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della
causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento
integrativo.
Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al
pagamento del contributo unificato
- Il funzionario verifica l'esistenza della
dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della
domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo
risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della
causa.
- Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1
ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare
il valore della causa.
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
- In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le
disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo
iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito
dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
- bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato,
si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi
prevista.
Variazione degli importi
- Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli
scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento
alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due
anni precedenti.
Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale
e nei
processi in cui è dovuto il contributo unificato
- Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo.
L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo
amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica,
inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti,
purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti
gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
- La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto
qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti
dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti,
necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
TITOLO II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
CAPO I
Disposizioni generali
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
- Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di
trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di
esecuzione.
Indennità di trasferta
- L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti
fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
- L'indennità di trasferta
non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
- L'importo dell'indennità di trasferta
di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
Calcolo delle distanze
- Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve
tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo
dove l'atto deve essere eseguito.
- Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e,
comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio
- Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a
debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico
ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della
notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.
CAPO II
Notificazioni nel processo penale
SEZIONE I
Norme generali
Diritti
- Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34,
salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
Indennità di trasferta
- Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola
indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra
di loro meno di cinquecento metri.
SEZIONE II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Importo dei diritti
- All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il
decreto previsto dall'articolo 205.
- I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
Indennità di trasferta e spese di spedizione
- L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la
maggiorazione per l'urgenza.
- Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza
di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente,
nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
- L'indennità di trasferta è corrisposta
dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
SEZIONE III
Notificazioni a richiesta delle parti
Notificazioni a richiesta delle parti
- Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di
trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
- Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella
prevista dagli articoli 34 e 35.
CAPO III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e
tributario
SEZIONE I
Norme generali
Contestualità di trasferte
- L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa
parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola
indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale
disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto
e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in
Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e
l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
Diritti
- Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico
di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
SEZIONE II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile
- La parte che per prima si costituisce in
giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le
spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario
addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto
che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.
319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso
articolo.
- L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e
del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo
dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo,
secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei
confronti dell'impugnante e del difensore.
Indennità di trasferta e spese di spedizione
- Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale
giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
- Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
SEZIONE III
Notificazioni a richiesta delle parti
Notificazioni a richiesta delle parti
- Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di
trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti
dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10,
della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste
spese sono a carico dell'erario.
Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta
di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento,
i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari
sono assorbiti.
- Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500
metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a
debito.
- Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a
pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario
e i diritti sono prenotati a debito.
- Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in
Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario
solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai
diritti.
Importo dei diritti
- Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
- per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
- per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
- per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
Importo dell'indennità di trasferta
- L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
- fino a sei chilometri: euro 1,22;
- fino a dodici chilometri: euro 2,25;
- fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
- oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione
superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c),
aumentata di euro 0,65.
Maggiorazioni per l'urgenza
- I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti
urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice
dell'esecuzione.
- Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è
dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o
la maggior indennità.
- Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
- La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza
nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.
CAPO IV
Atti di esecuzione nel processo civile
Diritto di esecuzione
- Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione
di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto
unico nella seguente misura:
- per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
- per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro
2.582,28: euro 3,62;
- per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore
indeterminabile: euro 6,71.
Indennità di trasferta per atti di esecuzione
- Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di
andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
TITOLO III
Spese di spedizione
Spese di spedizione
- Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione
di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni
con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la
vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono
stabiliti, in particolare :
- i compensi, anche forfettizzati;
- le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
- le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
TITOLO IV
Diritto di copia e diritto di certificato
Determinazione di nuovi supporti e degli importi
- Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a
nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono
individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei
diritti.
TITOLO V
Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede
in cui si svolge il
processo penale e civile
Trasferte di magistrati professionali e onorari
- Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si
svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle
indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti
statali.
Trasferte di magistrati professionali di corte di assise
- Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione
della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello
hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che
disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria
- Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si
svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle
spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la
missione dei dipendenti statali.
Trasferte degli ufficiali giudiziari
- All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio
per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di
trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in
relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo
pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del
tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
TITOLO VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Indennità per testimoni residenti
- I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova
all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero,
per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre
due chilometri e mezzo.
- Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti
- Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e
ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo
del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
- Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla
località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
- Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il
viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.
Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria
residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi
- Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
- Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli
accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi
dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano
testimoni.
Testimoni dipendenti pubblici
- Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio,
spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva
l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta
dall'amministrazione di appartenenza.
TITOLO VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,
amministrativo,
contabile e tributario
Elenco delle spettanze
- Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di
soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico.
- Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
Misura degli onorari
- La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle,
approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
- Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti,
eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica
dell'incarico.
- Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario,
eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per
l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite
per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e
variabili
- Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle
difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
- Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se
il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
Aumento e riduzione degli onorari
- Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari
possono essere aumentati sino al doppio.
- Se la prestazione non è completata nel
termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non
imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del
periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un
quarto.
Incarichi collegiali
- Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale
è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento
per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che
ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
Adeguamento periodico degli onorari
- La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
Indennità e spese di viaggio
- Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i
dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo
unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta
salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
- Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in
base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
- Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se
preventivamente autorizzate dal magistrato.
Spese per l'adempimento dell'incarico
- Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese
sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
- Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non
necessarie.
- Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri
prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la
relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
- Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno
propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico
autonomo.
Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato
- Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per
l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico.
TITOLO VIII
Indennità di custodia nel processo penale, civile,
amministrativo,
contabile e tributario
Indennità di custodia
- Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a
sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di
procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a
sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la
conservazione.
- L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate
ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
- Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica
conservazione del bene.
Tabelle delle tariffe vigenti
- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.
- Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente
concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
- Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in
relazione allo stato di conservazione del bene.
TITOLO IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e
civile
Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti
del
magistrato nel processo penale e civile
- Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti
del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni
con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la
vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono
stabiliti, in particolare:
- i compensi, anche forfettizzati;
- le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
- le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
TITOLO X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino
dei luoghi nel
processo penale e amministrativo
Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la,
demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi
- Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad
oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi
chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai
sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive,
l'intervento delle prime.
Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il
Ministero della difesa e il Ministero della giustizia
- Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono
disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli
eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito
dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei
luoghi
- L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è
determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per
le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
- L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.
TITOLO XI
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e
degli esperti
componenti degli uffici giudiziari penali e civili
Indennità dei magistrati onorari
- Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e
ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro
attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli
articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici
di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici
onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio
1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.
Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise
- Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo
esercizio della loro funzione.
- L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a
euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre,
se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla
retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
- Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno
di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista
dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
- Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di
assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e
l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di
tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la
missione dei dipendenti statali.
- Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per
prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.
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