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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE del d.P.R. n. 115/2002:

PARTE I - Disposizioni generali

TITOLO I - Oggetto e definizioni

Art. 1 (L) - Oggetto

Art. 2 (L) - Ambito di applicazione

Art. 3 (R) - Definizioni

TITOLO II - Disposizioni generali relative al processo penale

Art. 4 (L) - Anticipazione delle spese

Art. 5 (L) - Spese ripetibili e non ripetibili

Art. 6 (L) - Remissione del debito

Art. 7 (R) - Rogatorie all'estero

TITOLO III - Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 8 (L) - Onere delle spese

PARTE II - Voci di spesa

TITOLO I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 9 (L) - Contributo unificato

Art. 10 (L) - Esenzioni

Art. 11 (L) - Prenotazione a debito del contributo unificato

Art. 12 (L) - Azione civile nel processo penale

Art. 13 (L) - Importi

Art. 14 (L) - Obbligo di pagamento

Art. 15 (R) - Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato

Art. 16 (L) - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

Art. 17 (L) - Variazione degli importi

Art. 18 (L) - Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato

TITOLO II - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 19 (R) - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Art. 20 (L) - Indennità di trasferta

Art. 21 (R) - Calcolo delle distanze

Art. 22 (R) - Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio

CAPO II - Notificazioni nel processo penale

SEZIONE I - Norme generali

Art. 23 (L) - Diritti

Art. 24 (L) - Indennità di trasferta

SEZIONE II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 25 (L) - Importo dei diritti

Art. 26 (L) - Indennità di trasferta e spese di spedizione

SEZIONE III - Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 27 (L) - Notificazioni a richiesta delle parti

CAPO III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

SEZIONE I - Norme generali

Art. 28 (L) - Contestualità di trasferte

Art. 29 (L) - Diritti

SEZIONE II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 30 (L) - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

Art. 31 (L) - Indennità di trasferta e spese di spedizione

SEZIONE III -Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 32 (L) - Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 33 (L) - Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Art. 34 (L) - Importo dei diritti

Art. 35 (L) - Importo dell'indennità di trasferta

Art. 36 (L) - Maggiorazioni per l'urgenza

CAPO IV - Atti di esecuzione nel processo civile

Art. 37 (L) - Diritto di esecuzione

Art. 38 (L) - Indennità di trasferta per atti di esecuzione

TITOLO III - Spese di spedizione

Art. 39 (R) - Spese di spedizione

TITOLO IV -Diritto di copia e diritto di certificato

Art. 40 (L) - Determinazione di nuovi supporti e degli importi

TITOLO V - Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

Art. 41 (L) - Trasferte di magistrati professionali e onorari

Art. 42 (L) - Trasferte di magistrati professionali di corte di assise

Art. 43 (L) - Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

Art. 44 (L) - Trasferte degli ufficiali giudiziari

TITOLO VI - Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 45 (L) - Indennità per testimoni residenti

Art. 46 (L) - Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti

Art. 47 (L) - Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi

Art. 48 (L) - Testimoni dipendenti pubblici

TITOLO VII - Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 49 (L) - Elenco delle spettanze

Art. 50 (L) - Misura degli onorari

Art. 51 (L) - Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili

Art. 52 (L) - Aumento e riduzione degli onorari

Art. 53 (L) - Incarichi collegiali

Art. 54 (L) - Adeguamento periodico degli onorari

Art. 55 (L) - Indennità e spese di viaggio

Art. 56 (L) - Spese per l'adempimento dell'incarico

Art. 57 (R) - Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato

TITOLO VIII - Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 58 (L) - Indennità di custodia

Art. 59 (L) - Tabelle delle tariffe vigenti

TITOLO IX - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

Art. 60 (R) - Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

TITOLO X - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo

Art. 61 (R) - Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi

Art. 62 (R) - Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia

Art. 63 (R) - Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi in pristino dei luoghi

TITOLO XI - Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

Art. 64 (L) - Indennità dei magistrati onorari

Art. 65 (L) - Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise

Art. 66 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori

Art. 67 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza

Art. 68 (L) - Indennità degli esperti delle sezioni agrarie

TITOLO XII - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

Art. 69 (L) - Spese escluse

Art. 70 (L) - Spese straordinarie

TITOLO XIII - Domanda di liquidazione e decadenza

Art. 71 (L) - Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte

Art. 72 (R) - Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia

TITOLO XIV - Registrazione degli atti  giudiziari nel processo civile e amministrativo

Art. 73 (R) - Procedura per la registrazione degli atti giudiziari

PARTE III - Patrocinio a spese dello Stato

TITOLO I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

CAPO I - Istituzione del patrocinio

Art. 74 (L) - Istituzione del patrocinio

Art. 75 (L) - Ambito di applicabilità

CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 76 (L) - Condizioni per l'ammissione

Art. 77 (L) - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione

CAPO III - Istanza per l'ammissione al patrocinio

Art. 78 (L) - Istanza per l'ammissione

Art. 79 (L) - Contenuto dell'istanza

CAPO IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

Art. 80 (L) - Nomina del difensore

Art. 81 (L) - Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Art. 82 (L) - Onorario e spese del difensore

Art. 83 (L) - Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato

e del consulente tecnico di parte

Art. 84 (L) - Opposizione al decreto di pagamento

Art. 85 (L) - Divieto di percepire compensi o rimborsi

CAPO V - Recupero delle somme da parte dello Stato

Art. 86 (L) - Recupero delle somme da parte dello Stato

CAPO VI - Norme finali

Art. 87 (L) - Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato

Art. 88 (L) - Controlli da parte della Guardia di finanza

Art. 89 (L) - Norme di attuazione

TITOLO II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

CAPO I - Istituzione del patrocinio

Art. 90 (L) - Equiparazione dello straniero e dell'apolide

CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 91 (L) - Esclusione dal patrocinio

Art. 92 (L) - Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione

CAPO III - Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 93 (L) - Presentazione dell'istanza al magistrato competente

Art. 94 (L) - Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità

Art. 95 (L) - Sanzioni

CAPO IV - Decisione sull'istanza di ammissione

Art. 96 (L) - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Art. 97 (L) - Provvedimenti adottabili dal magistrato

Art. 98 (L) - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione

Art. 99 (L) - Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza

CAPO V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

Art. 100 (L) - Nomina di un secondo difensore

Art. 101 (L) - Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore

Art. 102 (L) - Nomina del consulente tecnico di parte

Art. 103 (L) - Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio

Art. 104 (L) - Compenso dell'investigatore privato

Art. 105 (L) - Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari

Art. 106 (L) - Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte

CAPO VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 107 (L) - Effetti dell'ammissione

Art. 108 (L) - Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale

Art. 109 (L) - Decorrenza degli effetti

Art. 110 (L) - Pagamento in favore dello Stato

Art. 111 (L) - Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio

CAPO VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

Art. 112 (L) - Revoca del decreto di ammissione

Art. 113 (L) - Ricorso avverso il decreto di revoca

Art. 114 (L) - Effetti della revoca

TITOLO III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

Art. 115 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

Art. 116 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio

Art. 117 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile

Art. 118 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore

TITOLO IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

CAPO I - Istituzione del patrocinio

Art. 119 (L) - Equiparazione dello straniero e dell'apolide

Art. 120 (L) - Ambito di applicabilità

CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 121 (L) - Esclusione dal patrocinio

CAPO III - Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 122 (L) - Contenuto integrativo dell'istanza

Art. 123 (L) - Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità

Art. 124 (L) - Organo competente a ricevere l'istanza

Art. 125 (L) - Sanzioni

CAPO IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Art. 126 (L) - Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati

Art. 127 (L) - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio

CAPO V - Difensori e consulenti tecnici di parte

Art. 128 (L) - Obbligo a carico del difensore

Art. 129 (L) - Nomina del consulente tecnico di parte

Art. 130 (L) - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

CAPO VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 131 (L) - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 132 (R) - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese

Art. 133 (L) - Pagamento in favore dello Stato

Art. 134 (L) - Recupero delle spese

Art. 135 (L) - Norme particolari per alcuni processi

CAPO VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

Art. 136 (L) - Revoca del provvedimento di ammissione

CAPO VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

Art. 137 (L) - Ambito temporale di applicabilità

Art. 138 (L) - Commissione del patrocinio a spese dello Stato

Art. 139 (L) - Funzioni della commissione

Art. 140 (L) - Nomina del difensore

Art. 141 (L) - Onorario e spese del difensore

TITOLO V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

Art. 142 (L) - Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea

Art. 143 (L) - Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149

Art. 144 (L) - Processo in cui è parte un fallimento

Art. 145 (L) - Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero

PARTE IV - Processi particolari

TITOLO I - Procedura fallimentare

Art. 146 (L) - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese

Art. 147 (L) - Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento

TITOLO II - Eredità giacente attivata d'ufficio

Art. 148 (L) - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese

TITOLO III - Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

CAPO I - Restituzione e vendita di beni sequestrati

Art. 149 (R) - Raccordo

Art. 150 (L) - Restituzione di beni sequestrati

Art. 151 (L) - Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari

Art. 152 (R) - Vendita

Art. 153 (R) - Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati

Art. 154 (L) - Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori

CAPO II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

Art. 155 (L) - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati

Art. 156 (R) - Spese nella procedura di vendita di beni confiscati

TITOLO IV - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

Art. 157 (R) - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

TITOLO V - Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

Art. 158 (L) - Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse

Art. 159 (R) - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese

PARTE V - Registri

Art. 160 (L) - Funzioni sottoposte ad annotazioni

Art. 161 (R) - Elenco registri

Art. 162 (R) - Attività dell'ufficio

Art. 163 (R) - Determinazione dei modelli dei registri

Art. 164 (R) - Rinvio

PARTE VI - Pagamento

TITOLO I - Titoli di pagamento delle spese

CAPO I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario

Art. 165 (L) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario

Art. 166 (L) - Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale

Art. 167 (L) - Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari

CAPO II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato

Art. 168 (L) - Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia

Art. 169 (L) - Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi

Art. 170 (L) - Opposizione al decreto di pagamento

Art. 171 (R) - Effetti del decreto di pagamento

CAPO III - Responsabilità

Art. 172 (L) - Responsabilità

TITOLO II - Pagamento delle spese per conto dell'erario

CAPO I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento

Art. 173 (L) - Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese

Art. 174 (R) - Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale

Art. 175 (R) - Ufficio competente ad eseguire il pagamento

Art. 176 (R) - Modalità di pagamento

CAPO II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

Art. 177 (R) - Modello di pagamento

Art. 178 (R) - Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento

CAPO III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

Art. 179 (R) - Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale

Art. 180 (R) - Adempimenti dell'ufficio postale

Art. 181 (R) - Adempimenti del concessionario

Art. 182 (R) - Prospetto riepilogativo dei pagamenti

CAPO IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

Art. 183 (R) - Regolazione e rimborso dei pagamenti

Art. 184 (R) - Versamento di ritenute e di imposte

Art. 185 (R) - Aperture di credito

Art. 186 (R) - Funzionari delegati

Art. 187 (R) - Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi

CAPO V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

Art. 188 (L) - Compensi ai concessionari

Art. 189 (R) - Compensi a Poste Italiane S.p.a

CAPO VI - Pagamenti con modalità telematica

Art. 190 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche

TITOLO III - Pagamento delle spese a carico dei privati

CAPO I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 191 (L) - Determinazione delle modalità di pagamento

Art. 192 (R) - Modalità di pagamento

Art. 193 (R) - Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio

Art. 194 (R) - Ricevuta di versamento

Art. 195 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche

CAPO II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 196 (L) - Determinazione delle modalità di pagamento

CAPO III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

Art. 197 (L) - Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 198 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche

CAPO IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

Art. 199 (L) - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

PARTE VII - Riscossione

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I - Ambito di applicabilità

Art. 200 (L) - Applicabilità della procedura nel processo penale

Art. 201 (L) - Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 202 (L) - Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali

Art. 203 (R) - Esclusione della procedura per alcuni processi

CAPO II - Principi per il processo penale

Art. 204 (R) - Recupero delle spese

Art. 205 (L) - Recupero per intero e forfettizzato

Art. 206 (R) - Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare

CAPO III - Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 207 (R) - Recupero delle spese

CAPO IV - Definizioni

Art. 208 (R) - Ufficio competente

Art. 209 (R) - Ufficio competente per le spese di mantenimento

Art. 210 (R) - Discarico automatico

TITOLO II - Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali

CAPO I - Adempimento spontaneo

Art. 211 (R) - Quantificazione dell'importo dovuto

Art. 212 (R) - Invito al pagamento

CAPO II - Riscossione mediante ruolo

Articolo 213 (R) - Iscrizione a ruolo

Art. 214 (R) - Trasmissione di notizie

Art. 215 (R) - Sospensione amministrativa della riscossione

Art. 216 (R) - Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti

CAPO III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione

Art. 217 (R) - Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo

Art. 218 (R) - Dilazione o rateizzazione del credito

CAPO IV - Annullamento del credito

Art. 219 (R) - Annullamento per irreperibilità

Art. 220 (R) - Annullamento per insussistenza

CAPO V - Comunicazioni per reati finanziari

Art. 221 (R) - Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari

CAPO VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

Art. 222 (L) - Adempimento spontaneo

Art. 223 (L) - Riscossione mediante ruolo

Art. 224 (L) - Riscossione coattiva

Art. 225 (L) - Esenzioni

Art. 226 (L) - Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione

Art. 227 (L) - Concessionari

TITOLO III - Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali

CAPO I - Estinzione legale

Art. 228 (L) - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento

Art. 229 (R) - Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali

CAPO II - Discarico e reiscrizione a ruolo

Art. 230 (L) - Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento

Art. 231 (R) - Reiscrizione a ruolo

CAPO III - Dilazione e rateizzazione

Art. 232 (L) - Dilazione e rateizzazione del pagamento

Art. 233 (R) - Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione

CAPO IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

Art. 234 (R) - Riscossione delle spese

TITOLO IV - Disposizioni particolari per pene pecuniarie

Art. 235 (L) - Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza

Art. 236 (L) - Pene pecuniarie rateizzate

Art. 237 (L) - Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie

Art. 238 (L) - Conversione delle pene pecuniarie

Art. 239 (R) - Comunicazioni

TITOLO V - Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 240 (L) - Dilazione e rateizzazione del pagamento

Art. 241 (L) - Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza

Art. 242 (R) - Raccordo

TITOLO VI - Riversamento del riscosso

Art. 243 (R) - Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari

Art. 244 (R) - Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti

Art. 245 (L) - Privilegi

Art. 246 (R) - Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso

TITOLO VII - Riscossione del contributo unificato

Art. 247 (R) - Ufficio competente

Art. 248 (R) - Invito al pagamento

Art. 249 (R) - Norme applicabili

PARTE VIII -

Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario

TITOLO I - Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

Art. 250 (R) - Esclusione del diritto di certificato

TITOLO II - Disposizioni relative al processo amministrativo

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 251 (R) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario

CAPO II - Diritto di copia

Art. 252 (L) - Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari

Art. 253 (R) - Determinazione dell'importo e pagamento

TITOLO III - Disposizioni relative al processo contabile

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 254 (R) - Imposta di bollo

Art. 255 (R) - Procedure di anticipo e riscossione delle spese

Art. 256 (R) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario

CAPO II - Tassa fissa

Art. 257 (L) - Tassa fissa

Art. 258 (R) - Modalità di pagamento

CAPO III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

Art. 259 (L) - Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato

TITOLO IV - Disposizioni relative al processo tributario

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 260 (R) - Imposta di bollo

Art. 261 (R) - Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione

CAPO II - Diritto di copia

Art. 262 (L) - Diritto di copia

Art. 263 (L) - Esenzione

Art. 264 (R) - Modalità di pagamento

PARTE IX - Norme transitorie

TITOLO I - Voci di spesa

CAPO I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 265 (L) - Contributo unificato

CAPO II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 266 (R) - Raccordo

Art. 267 (L) - Diritto di copia senza certificazione di conformità

Art. 268 (L) - Diritto di copia autentica

Art. 269 (L) - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Art. 270 (L) - Copia urgente su supporto cartaceo

Art. 271 (L) - Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace

Art. 272 (L) - Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368

CAPO III - Diritto di certificato nel processo civile e penale

Art. 273 (L) - Diritto di certificato

CAPO IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato

Art. 274 (L) - Adeguamento periodico degli importi

CAPO V - Ausiliari del magistrato

Art. 275 (R) - Onorari degli ausiliari del magistrato

CAPO VI - Indennità di custodia

Art. 276 (R) - Determinazione dell'indennità di custodia

CAPO VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi

Art. 277 (R) - Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa

CAPO VIII - Registrazione degli atti giudiziari

Art. 278 (R) - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

TITOLO II - Patrocinio a spese dello Stato

Art. 279 (L) - Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

TITOLO III - Registri

Art. 280 (R) - Foglio delle notizie e rubrica alfabetica

Art. 281 (R) - Crediti già iscritti nella tavola alfabetica

Art. 282 (R) - Sopravvivenza delle disposizioni vigenti

TITOLO IV - Pagamento

CAPO I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

Art. 283 (R) - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

CAPO II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 284 (R) - Raccordo

Art. 285 (R) - Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 286 (R) - Modalità di pagamento della copia su compact disk

TITOLO V - Riscossione

CAPO I - Disposizioni su crediti di importo determinato

Art. 287 (R) - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo

Art. 288 (L) - Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82

CAPO II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi

Art. 289 (L) - Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri

Art. 290 (R) - Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri

Art. 291 (L) - Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari

Art. 292  (R) - Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari

PARTE X - Disposizioni finali e abrogazioni 

Art. 293 (L) - Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche

Art. 294 (L) - Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato

Art. 295 (L) - Rinvio per la copertura finanziaria

Art. 296 (L) - Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico

Art. 297  (R) - Non applicabilità di norme

Art. 298 (L) - Norme che restano abrogate

Art. 299 (L) - Abrogazioni di norme primarie

Art. 300 (L) - Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme

Art. 301 (R) - Abrogazioni di norme secondarie

Art. 302 (L) - Entrata in vigore

ALLEGATI

NOTE



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002 n. 115 (indice)
(Aggiornamenti)

(pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - S.O. n. 126)

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO A).

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visti gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

Udito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

  • articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità;

  • articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;

  • articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;

  • articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;

  • articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;

  • articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;

  • articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;

  • articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 è compresa perché già contenuta nella normativa originaria;

  • articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi.
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto:

PARTE I
 
Disposizioni generali
 
TITOLO I
 
Oggetto e definizioni
 
Oggetto

 
  1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
Ambito di applicazione

 
  1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

  2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.
Definizioni

 
  1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
    1. "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

    2. "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;

    3. "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;

    4. "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;

    5. "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;

    6. "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

    7. "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;

    8. "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;

    9. "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;

    10. "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti UNEP);

    11. "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;

    12. "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;

    13. "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;

    14. "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;

    15. "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;

    16. "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;

    17. "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;

    18. "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;

    19. "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;

    20. "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

    21. "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

       
TITOLO II

 
Disposizioni generali relative al processo penale

 
Anticipazione delle spese

 
  1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

  2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
Spese ripetibili e non ripetibili

 
  1. Sono spese ripetibili:
    1. le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;

    2. le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;

    3. le spese e le indennità per i testimoni;

    4. gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;

    5. le indennità di custodia;

    6. le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;

    7. le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;

    8. le spese straordinarie;

    9. le spese di mantenimento dei detenuti.

    10. bis. le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

  2. Sono spese non ripetibili:
    1. le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;

    2. le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
  3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
Remissione del debito

 
  1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.

  2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.
Art. 7 (R)  ( note )

 
Rogatorie all'estero

 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
TITOLO III

 
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

 
Onere delle spese

 
  1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

  2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
PARTE II

 
Voci di spesa

 
TITOLO I

 
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

 
Contributo unificato

 
  1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
Esenzioni

 
  1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

  2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

  3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

  4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.

  5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

  6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Prenotazione a debito del contributo unificato

 
  1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Azione civile nel processo penale
  1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

  2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
Importi

 
  1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
    1. euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

    2. euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

    3. euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

    4. euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

    5. euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

    6. euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

    7.  euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.

     
  3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

  4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

  5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

  6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

  7. bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonchè di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

  8. ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
Obbligo di pagamento

 
  1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

  2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

  3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato

 
  1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

  2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

 
  1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

  2. bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Variazione degli importi

 
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale
e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato

 
  1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

  2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
TITOLO II

 
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

 
CAPO I

 
Disposizioni generali

 
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

 
  1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
Indennità di trasferta

 
  1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.

  2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.

  3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Calcolo delle distanze

 
  1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

  2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio

 
  1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.
CAPO II

 
Notificazioni nel processo penale

 
SEZIONE I

 
Norme generali

 
Diritti

 
  1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
Indennità di trasferta

 
  1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
SEZIONE II

 
Notificazioni a richiesta dell'ufficio

 
Importo dei diritti

 
  1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.

  2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
Indennità di trasferta e spese di spedizione

 
  1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

  2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.

  3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
SEZIONE III

 
Notificazioni a richiesta delle parti

 
Notificazioni a richiesta delle parti

 
  1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

  2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
CAPO III

 
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

 
SEZIONE I

 
Norme generali

 
Contestualità di trasferte

 
  1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
Diritti

 
  1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
SEZIONE II

 
Notificazioni a richiesta dell'ufficio

 
Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

 
  1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

  2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Indennità di trasferta e spese di spedizione

 
  1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.

  2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
SEZIONE III

 
Notificazioni a richiesta delle parti

 
Notificazioni a richiesta delle parti

 
  1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.
Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta
di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

 
  1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

  2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

  3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

  4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.
Importo dei diritti

 
  1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
    1. per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;

    2. per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;

    3. per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
Importo dell'indennità di trasferta

 
  1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
    1. fino a sei chilometri: euro 1,22;

    2. fino a dodici chilometri: euro 2,25;

    3. fino a diciotto chilometri: euro 3,06;

    4. oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
Maggiorazioni per l'urgenza

 
  1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.

  2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.

  3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

  4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.
CAPO IV

 
Atti di esecuzione nel processo civile

 
Diritto di esecuzione

 
  1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
    1. per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;

    2. per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;

    3. per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.
Indennità di trasferta per atti di esecuzione

 
  1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
TITOLO III

 
Spese di spedizione

 
Spese di spedizione

 
  1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :
    1. i compensi, anche forfettizzati;

    2. le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;

    3. le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
TITOLO IV

 
Diritto di copia e diritto di certificato

 
Determinazione di nuovi supporti e degli importi

 
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
TITOLO V

 
Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede
 in cui si svolge il processo penale e civile

 
Trasferte di magistrati professionali e onorari

 
  1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Trasferte di magistrati professionali di corte di assise

 
  1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

 
  1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Trasferte degli ufficiali giudiziari

 
  1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
TITOLO VI

 
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

 
Indennità per testimoni residenti

 
  1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

  2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti

 
  1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.

  2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

  3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi

 
  1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.

  2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
Testimoni dipendenti pubblici

 
  1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
TITOLO VII

 
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario

 
Elenco delle spettanze

 
  1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

  2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
Misura degli onorari

 
  1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

  3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili

 
  1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

  2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
Aumento e riduzione degli onorari

 
  1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

  2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
Incarichi collegiali

 
  1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
Adeguamento periodico degli onorari

 
  1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Indennità e spese di viaggio

 
  1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.

  2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

  3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
Spese per l'adempimento dell'incarico

 
  1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.

  2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

  3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.

  4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.
Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato

 
  1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
TITOLO VIII

 
Indennità di custodia nel processo penale, civile,
 amministrativo, contabile e tributario

 
Indennità di custodia

 
  1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.

  2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

  3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
Tabelle delle tariffe vigenti

 
  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.

  2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

  3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.
TITOLO IX

 
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

 
Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti
del magistrato nel processo penale e civile

 
  1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
    1. i compensi, anche forfettizzati;

    2. le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;

    3. le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
TITOLO X

 
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino
dei luoghi nel processo penale e amministrativo

 
Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la,
 demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi

 
  1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.
Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
 il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia

 
  1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi

 
  1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.

  2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.
TITOLO XI

 
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e
 degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

 
Indennità dei magistrati onorari

 
  1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.
Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise

 
  1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

  2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.

  3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.

  4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

  5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.