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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007)
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO DELLE SPESE DI
ADOZIONE INTERNAZIONALE CONCLUSE NELL'ANNO 2006
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre
2002, concernente "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri", con la quale, fra
l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale preposta
all'attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito chiamata
Commissione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492,
"Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali";
Visto l'art. 1, comma 19-quinquies del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108,
recante norme di riordino della Commissione per le adozioni internazionali
entrato in vigore il 10 agosto 2007 che ha abrogato il sopraindicato decreto del
Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 7, comma 1 della legge 31
dicembre 1998, n. 476;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
giugno 2006 riguardante la delega di funzioni di indirizzo e coordinamento nella
materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri al Ministro delle
politiche per la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile
2006, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2006, registro n. 8, foglio
n. 160, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità
di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione
internazionale dai genitori adottivi;
Considerato che, per un migliore sostegno delle famiglie, si ravvisa la
necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande per il rimborso
delle spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2006, in quanto sono
pervenuti numerosi appelli in tal senso da coppie che presentano il modello
Unico per la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2007 e che dichiarano
di non essere state adeguatamente informate nonostante l'avvenuta pubblicazione
del sopraindicato decreto sul sito della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
Considerato che numerose coppie hanno presentato l'istanza di rimborso non
allegando la prevista dichiarazione dei redditi, successivamente acquisita, e
che si ravvisa la necessità, nell'interesse delle famiglie di acquisire le
istanze complete tenendo conto dei termini entro cui vengono presentate le varie
tipologie di dichiarazione dei redditi;
Su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia;
Decreta:
Art. 1.
Proroga del termine di presentazione delle istanze
Per i genitori adottivi di uno o piu' minori stranieri per i quali sia stato
autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2006, il termine
del 31 luglio 2007 previsto per la presentazione delle istanze di rimborso delle
spese sostenute per adozione internazionale previsto dall'art. 2, comma 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006 é prorogato
al 31 dicembre 2007;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007, la
presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per adozione
internazionale previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006 dovrà avvenire dal 1° luglio al 31
dicembre 2008 anziché entro il 31 luglio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito della Commissione per le adozioni internazionali dopo la
registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
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