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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 96/2001:
TITOLO I - Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1. - Ambito di applicazione
Art. 2. - Qualifica professionale
Art. 3. - Definizioni
Art. 4. - Esercizio delle attività professionali
Art. 5. - Norme applicabili
TITOLO I - Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di
avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.
CAPO II - Esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo
professionale di origine
Art. 6. - Iscrizione
Art. 7. - Uso del titolo
Art. 8. - Prestazioni giudiziali
Art. 9. - Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
Art. 10. - Prestazioni stragiudiziali
Art. 11. - Procedimenti disciplinari
TITOLO I -Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di
avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.
CAPO III - Integrazione nella professione di avvocato
Art. 12. - Condizioni
Art. 13. - Procedimento per la dispensa
Art. 14. - Attività di durata inferiore nel diritto nazionale
Art. 15. - Uso del doppio titolo
TITOLO II - Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
CAPO I - Della società tra avvocati
Art. 16. - Disposizioni generali
Art. 17. - Costituzione e oggetto
Art. 18. - Ragione sociale
Art. 19. - Modificazioni
Art. 20. - Invalidità della società
Art. 21. - Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di
incompatibilità
Art. 22. - Subentro di nuovi soci
Art. 23. -Amministrazione
Art. 24. - Incarico professionale e obblighi di informazione
Art. 25. - Compensi
Art. 26. - Responsabilità professionale
TITOLO II - Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
CAPO II - Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare
Art. 27. - Iscrizione
Art. 28. - Procedimento di iscrizione
Art. 29. - Annotazioni
Art. 30. - Responsabilità disciplinare
Art. 31. - Situazioni di incompatibilità o di conflitto
Art. 32. - Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di
un requisito
Art. 33. - Elezioni dei consigli locali e nazionali
TITOLO III - Esercizio della professione in forma associata o societaria
da parte degli avvocati stabiliti
CAPO I - Dell'esercizio in forma associata
Art. 34. - Disposizioni generali
CAPO II - Dell'esercizio in forma societaria
Art. 35. - Partecipazione a società tra avvocati
Art. 36. - Sede secondaria di società
Art. 37. - Norme applicabili
CAPO III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 38. - Attività professionale pregressa
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n.
96 ( indice )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001 - S.O.
n. 72)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/5/CE VOLTA A FACILITARE L'ESERCIZIO PERMANENTE DELLA
PROFESSIONE DI AVVOCATO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI E' STATA ACQUISITA LA
QUALIFICA PROFESSIONALE.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la
qualifica professionale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 novembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Sentito il Consiglio nazionale forense;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati
cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea.
CAPO I
Disposizioni generali
Ambito di applicazione
- L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è
disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.
- La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio
1982, n. 31.
- Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai
cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.
Qualifica professionale
- Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati
membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i
seguenti:
Avocat-Advocaat Belgio);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
(omissis) (Grecia);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor (Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado (Portogallo);
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat (Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).
Definizioni
- Ai fini del presente decreto si considera:
- Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino
di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita
all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato;
- titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2,
acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di
avvocato;
- titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione
nell'albo degli avvocati;
- avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che
esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di
origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati;
- avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che
ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.
Esercizio delle attività professionali
- L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e
con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle
condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo.
- L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse
condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la
professione in Italia con il titolo di avvocato.
Norme applicabili
- L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme
legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
- All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle
incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione
di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica
anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello
Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.
- In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato
stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista
che esercita con il titolo di avvocato.
- L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche
se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il
professionista che esercita con il titolo di avvocato.
TITOLO I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di
avvocati
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.
CAPO II
Esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo
professionale di origine
Iscrizione
- Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini
degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2, sono tenuti ad
iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale
in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel
rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
- L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione
dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di
origine.
- La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
- certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione
sostitutiva;
- certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione
dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;
- attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di
origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o
dichiarazione sostitutiva.
- Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto
ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei
membri che operano in Italia.
- La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove
redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una
traduzione autenticata.
- Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste,
qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale
dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di
origine.
- Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito
l'interessato. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro
quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli
effetti di cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.
- Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di
cui al comma 6, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine,
presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito
dell'iscrizione.
- Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il
diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.
- Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare
annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione
professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di
presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.
Uso del titolo
- Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del
titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare
confusione con il titolo di avvocato.
- Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad
aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione
della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di
origine.
- L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società
costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale
la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che
operano in Italia.
Prestazioni giudiziali
- Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei
giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali
è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un
professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale
assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è
responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
- L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da
dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente,
anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa
dell'assistito.
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
- Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate
nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato
stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui
all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette
giurisdizioni.
- Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1, l'avvocato
stabilito deve farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere
esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati
membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia.
Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e
cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'art.
35 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
e successive modificazioni.
Prestazioni stragiudiziali
- L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui
all'articolo 8, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare
consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed
internazionale, nonché sul diritto nazionale.
Procedimenti disciplinari
- Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto, per
ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere
disciplinare del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le
modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari
contemplate dalle norme in materia vigenti.
- Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne dà
immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di
origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere
utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.
- Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine può
richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione
professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorità giurisdizionale davanti
alla quale l'avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.
- L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di
rappresentanti, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e può
presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso
avverso la decisione del Consiglio dell'ordine.
- Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal
Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione
professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di cui al comma 2.
- I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che
comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano
automaticamente il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione
con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti
diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base
delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal
presente decreto.
- Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la
professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine dà
le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la
quale l'avvocato è iscritto.
TITOLO I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.
CAPO III
Integrazione nella professione di avvocato
Condizioni
- L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione
nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo
effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato
dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115.
- Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende
l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano
quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi
di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata
almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni
che ostino ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare.
- L'avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono
le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può
iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il
titolo di avvocato.
- Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di una durata minima di tre anni.
Procedimento per la dispensa
- La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale
l'avvocato stabilito è iscritto.
- La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle
pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e
regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il
diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato è tenuto a
dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico,
pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni
ulteriore utile informazione.
- Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo
dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici
interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o
precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.
- La deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal Consiglio dell'ordine nel
termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine
per la sua integrazione. La deliberazione è motivata e notificata entro quindici giorni
all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresì trasmessi i
documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica
riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello.
Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione,
ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto
sospensivo. La deliberazione è altresì comunicata al Ministero della giustizia per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- Anche prima della verifica dell'attività professionale svolta, il Consiglio
dell'ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri
gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.
- Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli
interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla
scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle
iscrizioni.
- Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli
elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda
di dispensa sono tenuti al segreto.
Attività di durata inferiore nel diritto nazionale
- L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione
nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale
di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo
inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare
svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono
di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1.
- Ai fini della dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta, si
considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano,
nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi
all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.
- Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13,
comma 3.
- Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui
all'articolo 13.
Uso del doppio titolo
- L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed
esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo
quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali
dello Stato membro nel quale è stato acquisito.
TITOLO II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
CAPO I
Della società tra avvocati
Disposizioni generali
- L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può
essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra
professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati.
- La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non
diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al
capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro
delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra
professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità
notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
- La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.
- La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli
avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative,
professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
- E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Costituzione e oggetto
- Ai fini della iscrizione all'albo, la società tra avvocati è costituita con atto
pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti.
- La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della
professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che
siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a
tale scopo.
Ragione sociale
- La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal
titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione
"ed altri", e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in
forma abbreviata s.t.p.
- Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione
della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio
cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la
indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo
utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al
momento della cessazione della qualità di socio.
Modificazioni
- L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci
o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne
stabilisca le modalità.
Invalidità della società
- La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei
casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti.
- La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano
l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.
- La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento nomina uno o
più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti con il
titolo di avvocato.
- La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata
eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione
speciale del registro delle imprese.
- La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o
dall'annullamento dell'atto costitutivo.
Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità
- I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.
- La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra avvocati.
- La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la
dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della
iscrizione della società nell'albo.
- E' escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo.
La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.
Subentro di nuovi soci
- Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto
tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo.
- In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a
meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi
abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.
Amministrazione
- L'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere
affidata a terzi.
- Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei
soci disgiuntamente dagli altri.
Incarico professionale e obblighi di informazione
- L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito
solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività
professionale richiesta.
- La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che
l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti
per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere
che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di
un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di
ciascuno di essi.
- In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci
incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato.
- La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3
e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
Compensi
- I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti
della società.
- Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un
solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto
dal cliente.
Responsabilità professionale
- Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per
l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il
suo patrimonio.
- In difetto della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma 3, per le
obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla
società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.
- Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono
inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei
confronti dei terzi.
- La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche
nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare
la sentenza.
TITOLO II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
CAPO II
Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare
Iscrizione
- La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio
dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.
- Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio
dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è
contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine
presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.
- La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un
ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale.
Procedimento di iscrizione
- La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo è rivolta al Consiglio
dell'ordine ed è corredata dai seguenti documenti:
- atto costitutivo in copia autentica;
- certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio
dell'ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.
- Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel
termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della società in una sezione
speciale dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede
legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno
la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.
- Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è
corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della
sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la
società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di iscrizione
all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro
Consiglio dell'ordine.
- L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle
imprese, su richiesta dei socio che ha la rappresentanza della società.
Annotazioni
- Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni
della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto,
sono comunicati al Consiglio dell'ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in
cui si verificano.
- Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel
termine di trenta giorni dispone l'annotazione della variazione nella sezione speciale
dell'albo.
Responsabilità disciplinare
- La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e
deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di
avvocato.
- Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla
società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
- Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta
la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio,
benché iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare
contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della
società.
- La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito
disciplinare contestato riguardi un'attività professionale svolta dal socio nell'ambito
di una sede secondaria.
Situazioni di incompatibilità o di conflitto
- Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza
di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della
professione riferibili a tutti i soci.
- Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla
fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far
cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e
comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti
disciplinari previsti dall'ordinamento professionale.
- I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su
richiesta del Pubblico ministero.
Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
- Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla
cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti
dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine
perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.
Elezioni dei consigli locali e nazionali
- La società tra avvocati non ha diritto di elettorato nè attivo, nè passivo.
- Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio
nazionale più di un socio della stessa società.
TITOLO III
Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte
degli avvocati stabiliti
CAPO I
Dell'esercizio in forma associata
Disposizioni generali
- Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono
associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti, per la migliore organizzazione
della propria attività, nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
- Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio
associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 7.
- Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non può
assumere incarichi in proprio.
- Le associazioni non sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'albo.
- La disposizione di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in cui l'avvocato
stabilito esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato costituito
nello Stato membro di origine.
CAPO II
Dell'esercizio in forma societaria
Partecipazione a società tra avvocati
- Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere
soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all'art.
16, comma 1, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
- Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il
socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso
del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente.
L'intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.
- La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle
disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative,
professionali e deontologiche ivi richiamate.
Sede secondaria di società
- Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi
da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attività professionale
di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una
sede secondaria con rappresentanza stabile, purché tutti i soci siano professionisti
esercenti la professione di avvocato.
- La società si considera costituita tra persone non esercenti l'attività
professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte
ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche
di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero
del titolo di avvocato.
- Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1, la società deve
inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la
personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio
difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività
professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un
concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle
professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.
- Per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia
avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro socio in possesso del titolo di
avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente.
- Le società di cui all'articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o
più sedi secondarie con rappresentanza stabile per l'esercizio dell'attività
professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna
sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati presso il Consiglio
dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria.
- Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della sede
secondaria con rappresentanza stabile, nonché alle sedi secondarie si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre
disposizioni che disciplinano l'istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da
parte di società costituite all'estero.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Attività professionale pregressa
- L'attività professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14
marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché la
partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi
all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della
dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 12 e 14.
- La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1999.
- L'articolo 19, della citata legge così recita:
"Art. 19. (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della
professione di avvocato).
- Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto
comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del
territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti
cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al
fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della
giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare
la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai
principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998.
- L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
- garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la
collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il
proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2,
della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua
presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente
dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo
12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato
membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;
- prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che
consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo
professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le
disposizioni vigenti;
- tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che
gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di
origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la
rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa
deve realizzarsi in armonia con i principi del diritto comunitario;
- stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire
eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano
l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti
all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed
eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la
normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti
previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;
- definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le
norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio
in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare
l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la
personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore,
la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione
della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di
deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione
di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle
seguenti regole:
- tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della
società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per
l'esercizio della professione in forma individuale;
- esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e
non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;
- mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi
associati;
- prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro
dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo
destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà
applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in
contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
- prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima
parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali e agenzie di
qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in
giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla
lettera e).
- I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio
nazionale forense".
- La direttiva 98/5/CE è pubblicata in GUCE n. L 077 del 14 marzo 1998.
Nota all'art. 1:
- La legge 9 febbraio 1982, n. 31 reca: "Libera prestazione di servizi da parte
degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.".
Note all'art. 4:
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, reca: "Ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore".
- La legge 22 gennaio 1934, n. 36, reca: "Conversione in legge, con modificazioni
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento della
professione di avvocato e di procuratore".
- La legge 23 novembre 1939, n. 1949, reca: "Modificazione alla legge
forense."
- La legge 24 febbraio 1997, n. 27, reca: "Soppressione dell'albo dei procuratori
legali e norme in materia di esercizio della professione forense.".
Note all'art. 5:
- Per il regio decreto-legge n. 1578 del 1933, vedi note all'articolo 4.
- L'articolo 3, quarto comma, del citato regio decreto-legge così recita:
"Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
- i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed
i professori degli istituti secondari dello Stato;
- gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi
denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per
quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro
opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".
Note all'art. 6:
- Per il regio decreto-legge n. 1578, del 1933, vedi note all'articolo 4.
- L'articolo 31, quinto comma, del citato regio decreto-legge così recita:
"La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici
giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi
altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della
Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte
d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla
notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero
ha effetto sospensivo".
- Per la legge 22 gennaio 1934, n. 36, vedi note all'articolo 4.
Note all'art. 9:
- Per il regio decreto-legge n. 1578 del 1933, vedi note all'articolo 4.
- L'articolo 4, secondo comma, del citato regio decreto-legge così recita:
"Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti
in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque
pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere
assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33".
- L'articolo 33, del citato regio decreto-legge cosi recita:
"Art. 33. Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di
cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere
iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense.
Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo
stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno
la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali.
Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno
solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non può essere iscritto, nè rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo
di un Tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha
facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale".
- Per la legge 22 gennaio 1934, n. 36, vedi note all'articolo 4.
- L'articolo 35, del citato regio decreto-legge cosi recita:
"Art. 35. - Le deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di
iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate.
Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al Pubblico Ministero
presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere al Consiglio nazionale forense
nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.
Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di
cancellazione".
Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca: "Attuazione della
direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni".
- L'articolo 8, del citato decreto così recita: "Art. 8 (Prova attitudinale).
- La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze
professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione,
tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel
Paese di origine o di provenienza.
- Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro
importanza essenziale per l'esercizio della professione.
- In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima
di sei mesi".
- La direttiva 89/48/CEE è pubblicata in GUCE n. L 019 del 24 gennaio 1989.
Note all'art. 16:
- Il capo III del titolo V del libro V del codice civile reca: "Disposizioni della
società in nome collettivo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, reca:
"Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile".
- La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: "Disciplina giuridica degli studi di
assistenza e di consulenza".
Nota all'art. 34:
- Per la legge 23 novembre 1939, n. 1815, vedi note all'articolo 16.
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