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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 74/2000:
TITOLO I - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
TITOLO II - Delitti
CAPO I - Delitti in materia di dichiarazione
Art. 2. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3. - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4. - Dichiarazione infedele
Art. 5. - Omessa dichiarazione
Art. 6. - T e n t a t i v o
Art. 7. - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio
CAPO II - Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
Art. 8. - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti
Art. 9. - Concorso di persone nei casi di emissione o
utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10. - Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 11. - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
TITOLO III - Disposizioni comuni
Art. 12. - Pene accessorie
Art. 13. - Circostanza attenuante. Pagamento del debito
tributario
Art. 14. - Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel
caso di estinzione per prescrizione del debito tributario
Art. 15. - Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme
tributarie
Art. 16. - Adeguamento al parere del Comitato per
l'applicazione delle norme antielusive
Art. 17. - Interruzione della prescrizione
Art. 18. - Competenza per territorio
TITOLO IV - Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti
Art. 19. - Principio di specialità
Art. 20. - Rapporti tra procedimento penale e processo
tributario
Art. 21.- Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute
penalmente rilevanti
TITOLO V - Disposizioni di coordinamento e finali
Art. 22. - Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione
dei debiti tributari
Art. 23. - Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da
parte della Guardia di finanza
Art. 24. - Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983,
n. 18
Art. 25. - Abrogazioni
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000 n. 74. (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2000 n. 76 )
NUOVA DISCIPLINA DEI REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO, A
NORMA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999,
N. 205.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che
delega il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge,
un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto in conformità dei principi e dei criteri direttivi
stabiliti dal medesimo articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 gennaio 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della
predetta legge n. 205 del 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo
2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Definizioni
Definizioni
- Ai fini del presente decreto legislativo:
- per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le
fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme
tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o
che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella
reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in
cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o
delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto;
- per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in
qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone
fisiche;
- il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi
l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire
un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine
di consentirli a terzi;
- riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore
o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le
imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla
società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente
dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di
omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di
acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione
della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
- le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche
all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta
esposto nella dichiarazione.
TITOLO II
Delitti
CAPO I
Delitti in materia di dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
- E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi passivi fittizi.
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione
finanziaria.
- Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni,
si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e
sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una
delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire
centocinquanta milioni;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque,
è superiore a lire tre miliardi.
Dichiarazione infedele
- Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a
tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica
in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire
duecento milioni;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque,
è superiore a lire quattro miliardi.
Omessa dichiarazione
- E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con
riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.
- Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la
dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
T e n t a t i v o
- I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di
tentativo.
Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio
- Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle
scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione
dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile,
nonchè le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri
concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
- In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le
valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al
dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si
tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma
1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.
CAPO II
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o
rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il
rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo
periodo di imposta si considera come un solo reato.
- Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è
inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei
mesi a due anni.
Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti
- In deroga all'articolo 110 del codice penale:
- l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre
con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
- chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre
con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.
Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte
le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da
non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o
sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte
di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva.
TITOLO III
Disposizioni comuni
Pene accessorie
- La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non
inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
- l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
- l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
- la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
- La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì
l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore
a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,
comma 3.
Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario
- Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla
metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari
relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento,
anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento
previste dalle norme tributarie.
- A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste
per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma
dell'articolo 19, comma 1.
- Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della
sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione
per prescrizione del debito tributario
- Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per
decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di
essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata
all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
- La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore
a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena
minima prevista per il delitto contestato.
- Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con
ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
- Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non
si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la disposizione
prevista dal comma 3 dell'articolo 13.
- Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.
Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie
- Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47,
terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente
decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza
sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.
Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme
antielusive
- Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi,
avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del
Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime
disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è
formato il silenzio-assenso.
Interruzione della prescrizione
- Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è
interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale
di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
Competenza per territorio
- Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti
previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del
codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
- Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel
luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è
all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
- Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti
per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi
circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del
pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel
registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.
TITOLO IV
Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti
Principio di specialità
- Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
- Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei
soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.
Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
- Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono
essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti
o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti
- L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle
violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
- Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli
indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con
provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento
con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i termini per
la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza
sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del
giudice che li ha emessi.
- Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per più violazioni
tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la
disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione
eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente
rilevanti.
TITOLO V
Disposizioni di coordinamento e finali
Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti
tributari
- Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei
debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate
nell'articolo 14, comma 3.
Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia
di finanza
- Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il
segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale".
Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
- L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal
seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli
apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorchè siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni
della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati,
documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa
uso o consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, senza avere concorso nella
falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.".
Abrogazioni
- Sono abrogati:
- l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
- l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
- l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627;
- il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
- l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
- l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;
- l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;
- l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
- l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
- E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo
- Per il testo dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, si veda nelle note alle
premesse.
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 9 e 17 della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante:
"Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale e tributario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1999, n. 149, è
il seguente:
"Art. 9 (Reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto).
- Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo
all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti
incompatibili con la nuova disciplina.
- Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa,
punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a
circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per
gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi
di imposta, aventi a oggetto:
- le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri
artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;
- l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei
fatti indicati nel numero 1);
- l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali
infedeli;
- la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante
compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;
- l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;
- prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di
documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di
punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente
significativi;
- prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:
- escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione,
indipendentemente dai valori dichiarati;
- comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei
componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o
del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;
- comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti
reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della
soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;
- prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità
inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;
- prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse
fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua
offensività per gli interessi dell'erario;
- prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;
- prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato
consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le
deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;
- individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato
commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato
accertato;
- prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è
punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa;
- coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in
modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive".
"Art. 17 (Esercizio delle deleghe).
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per
l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le
competenti commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono
essere adottati".
- Il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante: "Norme per la
repressione della evasione in imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 1982, n. 190, concerne le norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
- La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante: "Norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari", è pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 110 del codice penale è il seguente:
"Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). - Quando più persone
concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita,
salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Nota all'art. 12
- Il testo dell'art. 36 del codice penale è il seguente:
"Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di condanna). - La sentenza di
condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune
ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il
condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più
giornali designati dal giudice.
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per
intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere
pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti".
Nota all'art. 13
- Il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche
al sistema penale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, è il seguente:
"Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva
entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene
di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla anche con la libertà
controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può
sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57
della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena
detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo
comma, e 133-ter del codice penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano
anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di
dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto
devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è
consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel
primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando
la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice,
se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di
pena per i reati per i quali opera la sostituzione".
Nota all'art. 14
- Il testo dell'art. 135 del codice penale è il seguente:
"Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per
qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di
settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
Nota all'art. 15
- Il testo dell'art. 47 del codice penale è il seguente:
"Art. 47 (Errore di fatto). - L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude
la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la
punibilità non è esclusa; quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per
un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha
cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato".
Note all'art. 16
- Il testo dell'art. 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante:
"Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale
e del conto fiscale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1991, n. 305, è il seguente:
- " Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una
convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni
richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione
generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai
fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.
- In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta
giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il
contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla
fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La
mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta
del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da
parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministero
delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, recante: "Regolamento concernente la
determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l'invio delle richieste di
parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al
contribuente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1997, n. 152:
"Art. 1 (Procedimento).
- La richiesta di parere di cui al comma 9 dell'art. 21
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento
delle entrate, è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in
relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale
in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
- La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre
parti interessate;
- l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate
le comunicazioni;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
- Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonchè la
soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con
relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della
fattispecie prospettata.
- Il parere del Dipartimento delle entrate è comunicato al contribuente mediante
servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Dipartimento delle
entrate trasmette i pareri anche al comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si
intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del
Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si
intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del
destinatario.
- Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in conformità alla soluzione
interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al
comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
- La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione generale del
Dipartimento delle entrate la richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il
quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della Direzione generale è comunicato
al contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta".
Nota all'art. 17
- Il testo dell'art. 160 del codice penale è il seguente:
"Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della
prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali
e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico
ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere
l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a
giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il
giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio
direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia
nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi,
la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti
nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà".
Note all'art. 18
- Il testo degli articoli 8 e 335 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 8 (Regole generali).
- La competenza per territorio è determinata dal
luogo in cui il reato è stato consumato.
- Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è
competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
- Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto
inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
- Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato
compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto".
"Art. 335 (Registro delle notizie di reato).
- Il pubblico ministero iscrive
immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal
momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
- Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto
ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma l senza procedere a nuove iscrizioni.
- Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407,
comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi l e 2 sono comunicate alla persona
alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne
facciano richiesta.
- bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il
pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il
segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".
Nota all'art. 19
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante:
"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n.
5, è il seguente:
Art. 11 (Responsabili per la sanzione amministrativa).
- Nei casi in cui una
violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa
dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica
nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal
rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente,
con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la
persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito
l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla
sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
- Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto
ovvero compiuto gli atti illegittimi.
- Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono
state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente
indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più
grave.
- Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui
siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue
l'obbligazione indicata nel comma 1.
- Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della
sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella
più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia
stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art. 5, comma 2, la
responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente
indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.
- Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la
società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito
dell'autore della violazione.
- La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorchè avvenuta prima
della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della
persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1".
Nota all'art. 21
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, già citato
in nota all'art. 19, è il seguente:
"Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione).
- E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi
diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali
della medesima disposizione.
- Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni
che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione
dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
- Nei casi previsti dai commi l e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più
tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave
aumentata di un quinto.
- Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi
erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.
- Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata
dalla metà al triplo.
- Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
- Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque
superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole
violazioni.
- Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni
sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente
alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale
e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto
può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o
di irrogazione delle sanzioni".
Note all'art. 23
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante:
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nel
supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 è il seguente:
"Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). - La Guardia di finanza
coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il
reperimento;
degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle
violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli
uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni
ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa
inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche
in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici
documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze
di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella
degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba
procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle
singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi
territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione
di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta
eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento".
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante:
"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16
ottobre 1973, è il seguente:
"Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per la esecuzione di accessi,
ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati
muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati
al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste
e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di
rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata
richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o
la esattezza, allorchè l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei
dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione
postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il
reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria
iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art.
32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria,
che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale,
utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei
poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella
degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba
procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il
comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra
i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione
di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche
intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo
che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e
l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli
eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini
dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che
li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono
essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari
dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario
tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le
ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della
sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata
notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le
ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le
modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei
funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di
tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli
accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
aggiunti i seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono
all'accesso nei locali soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori
dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti
e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano
presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il
soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le
scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura
penale:
"Art. 329 (Obbligo del segreto).
- Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico
ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato
non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
- Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può,
in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la
pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
- Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il
pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può
disporre con decreto motivato:
- l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la
conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative
a determinate operazioni".
Nota all'art. 24
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 2 della
legge 26 gennaio 1983, n. 18, recante: "Obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante
l'uso di speciali registratori di cassa" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29
del 31 gennaio 1983, è il seguente:
"Art. 2. - (I commi dal primo al sesto sono stati abrogati da disposizioni
precedenti). All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale
del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli
apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorchè siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni
della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati,
documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o
consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, senza avere concorso nella
falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri".
(I commi nono e decimo sono stati abrogati da disposizioni precedenti).
Note all'art. 25
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 97 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante:
"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, è il
seguente:
"Art. 97 (Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). - (I commi
dal primo al quinto sono stati abrogati da disposizioni precedenti). [Il
contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse
e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e
verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi
di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la
relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La
disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a
lire 10 milioni]. (Comma abrogato).
(Il comma settimo è stato abrogato da disposizioni precedenti).
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 8 della
legge 10 maggio 1976, n. 249, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria"
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976, è il seguente:
"Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei
confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto
l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è
obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati
periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della ricevuta fiscale e le
modalità per il rilascio nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare
l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(I commi dal quarto al nono sono stati abrogati da disposizioni precedenti).
All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale
del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
[Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti
nei decreti cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al
fine di eludere le disposizioni della presente legge nonchè quelle degli stessi decreti,
è punito con la reclusione da sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza
avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini]. (Comma
abrogato).
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di
violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento
stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere
ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore
aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non
inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recante: "Norme
integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione
della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento
di accompagnamento dei beni viaggianti" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 20 ottobre 1978, è il seguente:
"Art. 7. - Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei
documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 ultimo comma; se non compila detti
documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li
indica in quantità diverse, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la
identificazione delle parti, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 4.000.000 a lire
12.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere
le prescrizioni del presente decreto.
Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune
delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente
decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da
lire 2.000.000 a lire 6.000.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari
del documento di cui all'art. 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate
indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del
terzo comma dell'art. 1, si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000.
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di
esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla
pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 360.000. La stessa pena si applica se il documento
di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente
art. 1.
Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo è
punita con la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. (Comma abrogato da norme
precedente).
Per le violazioni punite con una pena pecuniaria è consentito al trasgressore di
pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente
pari ad un sesto ed ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni
ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica, del
verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena
pecuniaria nascente dalla violazione.
[Chiunque forma in tutto o in parte, o altera stampati, documenti o registri previsti
dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui ai precedente art. 5, e ne fa uso,
o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni del presente
decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena
soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei
documenti di cui al presente comma]. (Comma abrogato)".
- Il titolo I del citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recava: "Norme per
la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto".
- La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216
del 7 agosto 1982.
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 3 della
legge 25 novembre 1983, n. 649, recante: "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune
ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 novembre 1983, è il seguente:
"Art. 3. - (Comma abrogato). (I commi dal primo al terzo sono stati abrogati da
norme precedenti). [Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di
famiglia o per consentire l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione
annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza
attestazioni di cui al quarto comma dello stesso articolo non rispondenti al vero è
soggetto alle pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).
(Comma abrogato da norme precedente).
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 2 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358
del 31 dicembre 1983, è il seguente:
"Art. 2.
- I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta
in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono
soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non
applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la
dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i
committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
- I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese
o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la pena
pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti
che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o
allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1.
- Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si
applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle
violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto
definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni
e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono
effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.
[Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi
nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto è punito, oltrechè con le sanzioni previste
nel terzo comma dell'art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione
ha effetti di lieve entità si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L.
5.000.000]. (Comma abrogato)".
- La legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in
materia di imposta sul valore aggiunto", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59
del 29 febbraio 1984.
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. l del
decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, recante: "Indeducibilità degli interessi
passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da
imposta da parte di persone giuridiche e di imprese" e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 1984, n. 327, è il seguente:
"Art. 1. - Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati
nell'art. 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono
ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri
proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni esenti
sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole
acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto è
avvenuto a decorrere da tale data.
Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi
di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di
imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'art. 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini
del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente
all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1.
Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno
conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un
prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle
obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della
data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni
pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonchè
dei relativi proventi.
Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa
presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si
considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. [In caso di
falsità delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'art.
4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516] (Periodo soppresso)".
- La legge 25 gennaio 1985, n. 6, recante: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità
degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni
pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese", è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1985, n. 22.
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, degli articoli 2
e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante: "Disposizioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative
all'amministrazione finanziaria" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre
1984, n. 347, è il seguente:
"Art. 2.
- Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore
aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di
cui all'art. 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quella
dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa
alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo
di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta
ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari:
- dell'imposta afferente gli
acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni;
- dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purchè la durata dei
relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento;
- dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda;
- dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite
da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti
dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa;
- dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria
della impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le
prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito;
- dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione
esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le
prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della
tabella A. Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma 18,
si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la
contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a
settecentottanta milioni di lire.
- La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al precedente comma non si
applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per
i quali l'imposta afferente o l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto
essere detratta nei modi ordinari.
- Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'art. 8, lettere
a) e b), al primo comma dell'art. 8-bis, al primo comma dell'art. 9, all'art. 38-quater e
all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete,
in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfettaria di un importo
calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta
che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate
distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto
decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni
acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera a),
dell'art. 8.
- Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del secondo comma dell'art. 8, del
secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dell'art. 68, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare
o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai
contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria.
Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfettaria che acquistano rottami o
altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento
della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione
relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
- Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli
effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei
rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
- Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati
nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore
a diciotto milioni di lire:
- sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le
operazioni effettuate a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e
delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 74
dello stesso decreto;
- sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di
cui all'art. 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva
e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;
- possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in
detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili
in più di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali
beni purchè la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di
ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di
riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica
alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto
che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono
determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra
l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni
destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota
media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le
bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla
rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito,
dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.
- Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1984 dai
contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti
di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da
fatture registrate nel mese di dicembre, è ammessa in detrazione a condizione che i beni
siano stati consegnati entro il mese stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi
risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre è ammessa in detrazione a
condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso.
- Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto
relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali
articoli, salvo quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei
precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima.
- Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti
indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei
ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali
stabilite nell'allegato tabella B e ulteriormente diminuito:
- dei compensi per lavoro
dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di
indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno;
- degli interessi passivi
deducibili secondo le disposizioni vigenti;
- delle quote di ammortamento dei beni
strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro;
- dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali
ammortizzabili in più di tre anni purchè la durata dei relativi contratti, diversi da
quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di
ammortamento, nonchè, se l'azienda è in affitto, del relativo canone;
- del 78 o
dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle
provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio
e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa;
- del 71 per
cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto
dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o
impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente;
- bis) della tassa di
concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di
quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente
decreto-legge. L'ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato
delle plusvalenze ad eslusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili
risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili
in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la
plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma
restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in
diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni
ammortizzabili.
- Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei
compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali
stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito:
- dei compensi per lavoro
dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di
indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta;
- dell'84 o del 79
per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41
della tabella B, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività
propria dell'arte o professione esercitata;
- delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio, purchè la durata dei relativi contratti,
diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del
periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni,
deducibili a norma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, e del comma l dell'art. 3 del presente decreto.
- Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano
conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute
nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere
registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma
dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la
percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle
plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono
determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati
all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi
conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni
registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti.
- Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e del successivo comma 13 si
applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate dal precedente comma
8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e
72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
- Per il triennio indicato nel comma 1 è sospesa, salvo che per gli enti non
commerciali, l'applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. è inoltre sospesa
l'applicazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la
contabilità ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di
lire.
- Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali le tabelle
allegate al presente decreto stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito
d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei
precedenti commi, separatamente per ciascuna attività.
- La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni
effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano annotate distintamente nei registri
di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le
attività, la percentuale di riduzione meno elevata.
- I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno
facoltà di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività
esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale
relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per
la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata
all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul
reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8
possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul
reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la
contabilità ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il
prospetto delle attività e passività esistenti al 1o gennaio 1985 deve essere compilato
e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno.
- Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate
nell'allegata tabella C, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa
all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al
precedente comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari.
- Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale
dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero
triennio indicato nel precedente comma 1.
- Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano anche ai soggetti di
cui alle lettere da c) a f) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e
professioni nel triennio indicato nel precedente comma l e che nella dichiarazione di
inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano
optato per il regime ordinario.
- L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma precedente, deve essere
comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul
reddito per l'anno di inizio dell'attività ed ha effetto per l'anno stesso e per i
residui anni del triennio indicato nel precedente comma 1.
- Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano esclusivamente o prevalentemente
attività indicate nell'allegata tabella C, si applica la disposizione del precedente
comma 17.
- Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del
reddito previsto nel precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilità
semplificata di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture
contabili di cui all'art. 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del
repertorio e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.
- In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli
esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli
articoli da 14 a 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'art. 19 dello stesso
decreto e il repertorio o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del
presente decreto.
- Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta
sul valore aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo
sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non
applicata.
- I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul
valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui
al quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono
puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno
abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di
corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato
acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a
lire dieci milioni.
- [In caso di falsità dell'attestazione prevista nel precedente comma 17 si
applicano le pene indicate nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma
abrogato).
- [Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si
avvalgono dei regimi di determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore
aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma
abrogato).
- Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al
contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni,
rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei
regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei
precedenti commi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei
compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella
dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o
più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio,
altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti
di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia,
carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonchè altri elementi che
potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole
attività. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che
danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni
degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione
della attività degli uffici e della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle
finanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sarà data adeguata rilevanza
alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obblighi
relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai
contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma è richiesta nel modello di
dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto
fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni, e in caso di falsità degli
elementi indicati le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
- La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 deve
essere presentata nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985".
"Art. 3.
- Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 50
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:
- le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo
complessivamente non superiore, al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo d'imposta;
- non sono deducibili quote di ammortamento nè canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad
autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore
diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;
- sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria
relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di
altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella
misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una
somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione
che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili
le spese per i servizi relativi a tali immobili;
- tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di
indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta.
(I commi da 2 a 5 sono stati abrogati da norme precedenti).
- Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito
d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a
quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'art. 62 dello stesso decreto, come
modificato dal successivo comma 9.
- Per gli esercenti attività di commercio al minuto, che effettuano la valutazione
delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del
valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a
condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i
criteri e le modalità di applicazione del detto metodo.
- Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 12 della legge 19 marzo
1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 1984.
- Sono abrogati il secondo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come
modificato con l'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle
scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per
l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze
sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono
essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi
inizio dopo il 31 dicembre 1982.
- Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma
dell'art. l del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è elevato a lire cinquanta milioni.
- Ai fini dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di
prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di
partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al
due, al dieci o al venticinque per cento del capitale della società partecipata, secondo
che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero
di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di
soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la
data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare
superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote
possedute, e la data della cessione o della prima cessione, è superiore a cinque anni.
- Il quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, è sostituito con il seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile,
limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale
dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo
continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:
- che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con
l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta,
recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
- che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono
proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa,
in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere
prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente .
- Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'art. 13 della
legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la società
attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
- [In caso di falsità delle attestazioni prescritte nell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e precedente comma, si applicano le
pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).
- Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25
novembre 1983, n. 649. Per l'anno 1985 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata
di cui alla lettera a) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati
fino al 31 gennaio dell'anno stesso.
- Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati
nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una società in nome collettivo o
in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte
dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie
e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte su
reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda
è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto
al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
è aggiunto il seguente comma:
"Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali
supera l'ammontare dei redditi la differenza, se è stata tenuta la contabilità
ordinaria, può essere riportata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi ma non oltre il quinto" .
La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo il
31 dicembre 1984.
- La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è
stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita
per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire
centomila per le società di altro tipo. Sono escluse le società cooperative, le società
di mutuo soccorso, le società di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le
società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali e i cui
beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei
partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali,
ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali
legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
- La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto
costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le società iscritte
nel registro delle imprese anteriormente al 1o gennaio 1985 devono eseguire il primo
versamento annuale entro il 30 giugno 1985.
- Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle società restano
ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
- Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti
non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a
scioglimenti deliberati tra il 1o gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle società di cui alla
prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984 sono soggette
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate
cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono
soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà.
Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la società che per i soci
assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in
sospensione d'imposta. Per le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari
risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984, o che vengano
iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del
presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31
luglio 1984.
- bis. Ai fini di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a
seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sarà
considerato quello iscritto nell'ult
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