vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
Home page - Giustizia.it - Ministero della Giustizia
Indice A-Z Cerca Mappa Glossario Scrivici CED Cassazione Link English version Version française
Atti normativi Norme In Rete Area stampa Legislazione e Giurisprudenza
Concorsi Professioni Statistiche La Biblioteca Centrale Giuridica
Il Ministro
Il Ministero
Politiche Interne e Internazionali
Corte di Cassazione - Uffici Giudiziari
Pianeta Carcere
Minori
L'Amministrazione informa
Servizi per il cittadino
       


Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE del D.Lgs. n. 5/2003:

Titolo I - NUOVE NORME DI PROCEDURA

Art. 1. - Ambito di applicazione

Titolo II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo I - Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale

Art. 2. - Contenuto dell'atto di citazione

Art. 3. - Costituzione dell'attore

Art. 4. - Comparsa di risposta

Art. 5. - Forme e termini della costituzione del convenuto

Art. 6. - Memoria di replica dell'attore

Art. 7. - Repliche ulteriori

Art. 8. - Istanza di fissazione di udienza

Art. 9. - Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria

Art. 10. - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza

Art. 11. - Istanza congiunta di fissazione di udienza

Art. 12. - Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza

Art. 13. - Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali.

Art. 14. - Interventi autonomi

Art. 15. - Intervento adesivo dipendente

Art. 16. - Udienza di discussione della causa

Art. 17. - Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Capo II - Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 18. - Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Collegio

Capo III - Del procedimento sommario di cognizione

Art. 19. - Ambito di applicazione. Procedimento

Capo IV - Del procedimento in grado di appello

Art. 20. - Forma dell'appello

Art. 21. - Interventi in appello

Art. 22. - Inattività delle parti

Titolo III - DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Art. 23. - Provvedimenti cautelari anteriori alla causa

Art. 24. - Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato

Titolo IV - DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 25. - Forma dell'atto introduttivo e giudice competente

Art. 26. - Forma ed efficacia del provvedimento

Art. 27. - Reclamo

Capo II - Del procedimento

Sezione I - Del procedimento in confronto di una parte sola

Art. 28. - Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte

Art. 29. - Ambito di applicazione

Sezione II - Del procedimento in confronto di più parti

Art. 30. - Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti

Art. 31. - Pronuncia con decreto

Art. 32. - Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario

Art. 33. - Ambito di applicazione

Titolo V - DELL'ARBITRATO

Art. 34. - Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

Art. 35. - Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

Art. 36. - Decisione secondo diritto

Art. 37. - Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

Titolo VI - DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 38. - Organismi di conciliazione

Art. 39. - Imposte e spese. Esenzione fiscale

Art. 40. - Procedimento di conciliazione

Titolo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41. - Disciplina transitoria

Art. 42. - Disposizioni finali

Art. 43. - Entrata in vigore

NOTE


DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003 n. 5 ( indice )
(Aggiornamenti)

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - S.O. n. 8 )

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, NONCHE' IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;

Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;

Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Titolo I

NUOVE NORME DI PROCEDURA

Art. 1. ( note )

Ambito di applicazione

  1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:

    1. rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonchè contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati;
    2. trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
    3. patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
    4. rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
    5. materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia é promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;
    6. credito per le opere pubbliche.

  2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il tribunale giudica a norma del capo I del titolo II del presente decreto in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da o contro associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e).

  4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

  5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 é stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze già maturate.

Titolo II

DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL tribunale

Capo I

Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale

Art. 2. ( note )

Contenuto dell'atto di citazione

  1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente:

    1. le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 163 del codice di procedura civile;
    2. l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
    3. la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine é di sessanta giorni.

  2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso a norma dell'articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile.

  3. I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero successivamente, può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile.
Art. 3. ( note )

Costituzione dell'attore

  1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui all'articolo 13, comma 1.

  2. Se la citazione é notificata a più persone, la costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), é prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.

Art. 4.

Comparsa di risposta

  1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; a pena di decadenza deve, proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione e dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni; deve, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.

  2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine é di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per la replica non può eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di tale termine può essere eccepita anche dagli altri convenuti.

  3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.

Art. 5.

Forme e termini della costituzione del convenuto

  1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla notifica della comparsa di risposta, ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

  2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.

Art. 6.

Memoria di replica dell'attore

  1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2, l'attore può replicare con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti.

  2. Nella memoria di replica l'attore può:

    1. precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
    2. a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
    3. a pena di decadenza dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza é sorta dalle difese del convenuto;
    4. depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.

  3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva.

    Il termine é di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.

  4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 2.

Art. 7.

Repliche ulteriori

  1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica, nonchè, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

  2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla notificazione.

  3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi venti giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le parti, finchè non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2 ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche.

  4. bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.

Art. 8.

Istanza di fissazione di udienza

  1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:

    1. dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta;
    2. in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo, dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa;
    3. dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare, ovvero dalla scadenza del relativo termine.

  2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro sedici giorni:

    1. se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;
    2. se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine;
    3. al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare, ovvero dalla scadenza del relativo termine.  

  3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro sedici giorni:

    1. se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;
    2. al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.

  4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio é precluso se l'udienza si é comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.

  5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo é dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal Presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.

  6. bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.

(La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 luglio 2007, n. 321, in G.U. 1° serie speciale 1/8/2007, n. 30, ha disposto l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera a)

Art. 9.

Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria

  1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.

  2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.

  3. La parte é tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza é fatta congiuntamente, ciascuna delle parti può provvedere al deposito.

Art. 10. ( note )

Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza

  1. A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo.

  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.

  3. bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.

Art. 11.

Istanza congiunta di fissazione di udienza

  1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell'udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilità delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.

  2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza é impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile.

  3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era stata notificata, di ulteriore replica; si applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che conferma la competenza del tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione.

Art. 12. ( note )

Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza

  1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere presenta senza indugio al presidente il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti.

  2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.

  3. Il decreto deve contenere:

    1. la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;
    2. l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;
    3. l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;
    4. l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;
    5. l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;
    6. il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2.

  4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si é costituita a mezzo di procuratore, é stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo.

  5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.

  6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni.

  7. Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si é costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione.

  8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio é fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni.

Art. 13.

Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità 
di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali.

  1. Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell'articolo 5, comma 1, può, nella comparsa di risposta, eccepire l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4, comma 2.

  2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare, previa notifica, istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento suppletorio.

  3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.

  4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonchè le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.

  5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa. Rimane ferma l'inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.

(La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 340, in G.U. 1° serie speciale 17/10/2007, n. 40, ha disposto l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2)

Art. 14. ( note )

Interventi autonomi

  1. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.

  2. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.

  3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione dell'udienza affinché venga decisa la questione di ammissibilità dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero può fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perché questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.

Art. 15.

Intervento adesivo dipendente

  1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non può compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie.

    Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.

  2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo é legittimato all'impugnazione della sentenza.

  3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.

Art. 16. ( note )

Udienza di discussione della causa

  1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

  2. Quando nel decreto é contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il presidente le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo verbale é dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non é comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.

  3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche.

  4. Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.

  5. La decisione é emessa a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.

  6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 1, il tribunale, se é competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate.

Art. 17. ( note )

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

  1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

    1. con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
    2. con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
    3. con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

  3. bis. Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Capo II

Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 18.

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio

  1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di cognizione davanti al tribunale in composizione monocratica.

  2. Il magistrato al quale é affidata la trattazione del procedimento é designato dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 12.

Capo III

Del procedimento sommario di cognizione

Art. 19. ( note )

Ambito di applicazione. Procedimento

  1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui all'articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.

  2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza.

  3. bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

  4. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria, ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-bis, assegna all'attore i termini di cui all'articolo 6.

  5. Avverso l'ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 20.

  6. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.

Capo IV

Del procedimento in grado di appello

Art. 20. ( note )

Forma dell'appello

  1. L'appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile.

  3. Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello é dichiarato improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia tempestivamente costituito.

  4. L'appello é dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

Art. 21. ( note )

Interventi in appello

  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice di procedura civile, nel giudizio in grado di appello é ammesso altresì l'intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti.

Art. 22.

Inattività delle parti

  1. Se nessuna delle parti compare all'udienza, la corte d'appello ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Titolo III

DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Art. 23. ( note )

Provvedimenti cautelari anteriori alla causa

  1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l'articolo 669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata.

  2. Il magiustrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.

  3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare del comma 1. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui é acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne é venuto a conoscenza.

  4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-novies, terzo comma, e 669-decies del codice di procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia della misura cautelare.

  5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare é dato reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non é consentita la rimessione al primo giudice.

  6. In nessun caso l'autorità del provvedimento cautelare é invocabile in un diverso processo.

  7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 24. ( note )

Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato

  1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice già designato a norma dell'articolo 12, comma 2, ovvero dell'articolo 18, comma 2; altrimenti, il presidente designa senza indugio il magistrato al quale é affidata la trattazione del procedimento.

  2. Il giudice designato, se la domanda cautelare é proposta anteriormente al decreto di cui all'articolo 12, con lo stesso decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti, memorie e repliche.

  3. Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

  4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione.

  5. Quando la decisione della causa é attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.

  6. La sentenza é pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.

  7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

  8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del codice civile é disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dell'istanza di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.

Titolo IV

DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 25. ( note )

Forma dell'atto introduttivo e giudice competente

  1. L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

  2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve essere depositata presso l'ufficio di quest'ultimo.

  3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione collegiale.

Art. 26.

Forma ed efficacia del provvedimento

  1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso ovvero, se é stata fissata, dall'udienza.

  2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell'istanza che non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.

  3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.

  4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.

Art. 27.

Reclamo

  1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, é reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

  2. Se il provvedimento reclamato é stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone con ricorso all'organo collegiale dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Se il provvedimento é stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

  3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento.

  4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio, in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato.

Capo II

del procedimento

Sezione I

Del procedimento in confronto di una parte sola

Art. 28.

Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte

  1. Il presidente designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunità, fissa udienza per l'audizione dell'istante.

  2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la fissazione di udienza in camera di consiglio.

  3. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e può invitare l'istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l'istanza ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.

Art. 29. ( note )

Ambito di applicazione

  1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma, 2347, 2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto comma, 2468, 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

Sezione II

Del procedimento in confronto di più parti

Art. 30.

Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti

  1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento é richiesto, nonché il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può depositare osservazioni scritte.

  2. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.

Art. 31.

Pronuncia con decreto

  1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull'istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi, l'udienza per la comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine per la costituzione delle parti.

  2. All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il provvedimento emesso ai sensi comma 1.

Art. 32.

Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario

  1. Ciascuna parte può, fino alla conclusione delle udienze di cui agli articoli 30 o 31, chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento.

  2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine perentorio per la notificazione alle altre parti dell'atto di citazione.

  3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere modificato o revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.

  4. L'accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge prevede che, a seguito dell'approvazione o dell'autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.

Art. 33.

Ambito di applicazione

  1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2275, 2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-ter, secondo comma, 2500-novies, secondo comma, 2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

Titolo V

DELL'ARBITRATO

Art. 34. ( note )

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

  1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

  2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina é richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

  3. La clausola é vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio é oggetto della controversia.

  4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, é vincolante per costoro.

  5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

  6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 35. ( note )

Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

  1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto é depositata presso il registro delle imprese ed é accessibile ai soci.

  2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice é ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.

  3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo é sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

  4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

  5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

  6. bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Art. 36. ( note )

Decisione secondo diritto

  1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

  2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.

Art. 37. ( note )

Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

  1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

  2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite.

  3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

  4. La decisione resa ai sensi del presente articolo é impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

Titolo VI

DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 38. ( note )

Organismi di conciliazione

  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

  2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.

  3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39.

Art. 39. ( note )

Imposte e spese. Esenzione fiscale

  1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

  2. Il verbale di conciliazione é esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.

  3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

  4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

  5. 5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.

Art. 40. ( note )

Procedimento di conciliazione

  1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

  2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali é disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

  3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

  4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza é impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.

  5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

  6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non é depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione é allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

  7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'articolo 38.

  8. Se la conciliazione riesce é redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, é omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41. ( note )

Disciplina transitoria

  1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Alle modifiche deliberate a norma dell'articolo 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6.

Art. 42. ( note )

Disposizioni finali

  1. Il Ministero della giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della corte suprema di cassazione.

  2. Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze.

  3. Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é offerta specificamente notizia dei dati in questione.

Art. 43.

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
  • L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

  • L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

  • Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario):

    "Art. 12 (Nuove norme di procedura).
    1. Il Governo é inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

      1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
      2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo é delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

      1. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;
      2. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;
      3. la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;
      4. un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
      5. la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
      6. uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;
      7. forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla corte di cassazione.

    3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.

    4. Il Governo é delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.".
  • Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".

  • Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

  • Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario):

    "Art. 1 (Delega).
    1. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'art. 12.

    2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.

    3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo é prorogata di novanta giorni.

    5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.".
Note all'art. 1:
  • Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile:

    "Art. 31 (Cause accessorie). -  La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.

    Art. 32 (Cause di garanzia). -  La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

    Art. 33 (Cumulo soggettivo). -  Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

    Art. 34 (Accertamenti incidentali). -  Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti é necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

    Art. 35 (Eccezione di compensazione). -  Quando é opposto in compensazione un credito che é contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda é fondata su titolo non controverso o facilmente accettabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

    Art. 36 (Cause riconvenzionali). -  Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore, altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.".

  • Per il testo dell'art. 2341-bis del codice civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366".

  • Per il titolo del decreto legislativo n. 385/1993 si veda nelle note alle premesse.

  • Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto legislativo n. 385/1993:

    "Art. 145 (Procedura sanzionatoria).
    1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui é applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.

    2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

    3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, é pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, é pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.

    4. Contro il decreto del Ministro del tesoro é ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.

    5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

    6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

    7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

    8. Copia del decreto é trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'art. 8.

    9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

    10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

    11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
  • Si riporta il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

    "Art. 195 (Procedura sanzionaria).
    1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.

    2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

    3. Il decreto di applicazione delle sanzioni é pubblicato per estratto nel bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

    4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni é ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione é stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

    5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

    6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

    7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

    8. Copia del decreto é trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

    9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".
Nota all'art. 2:
  • Si riporta il testo dell'art. 163 del codice di procedura civile:

     "Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

    L'atto di citazione deve contenere:
    1. l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda é proposta;

    2. il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto é una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

    3. la determinazione della cosa oggetto della domanda;

    4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

    5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

    6. il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

    7. l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167.

      L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, é consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.".
Nota all'art. 3:
  • Si riporta il testo dell'art. 163-bis del codice di procedura civile:

    "Art. 163-bis (Termini per comparire). Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero.

    Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

    Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".
Nota all'art. 10:
  • Si riporta il testo dell'art. 157 del codice di procedura civile:

    "Art. 157 (Rilevabilità e sanatoria della nullità). - Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse é stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

    La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.".
Note all'art. 12:
  • Si riporta il testo dell'art. 154 del codice di procedura civile:

    "Art. 154 (Prorogabilità del termine ordinatorio). - Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.".

  • Si riporta il testo degli articoli 308, 182, 102 e 107 del codice di procedura civile:

    "Art. 308 (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione é comunicata a cura del cancelliere se é pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa é ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178, commi terzo, quarto e quinto.

    Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie.".

    "Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

    Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.".

    "Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

    Se questo é promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.".

    "Art. 107 (Intervento per ordine del giudice). - Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa é comune, ne ordina l'intervento.".
Nota all'art. 14:
  • Si riporta il testo dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile:

    "Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare é ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.

    Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare é stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

    Il procedimento é disciplinato dagli articoli 737 e 738.

    Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

    Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".
Nota all'art. 16:
  • Si riporta il testo delgli articoli 187 e 281-sexies del codice di procedura civile:

    "Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore). - Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

    Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

    Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

    Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 184, non concessi prima della rimessione al collegio sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinnanzi a lui.

    Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.".

    "Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed é immediatamente depositata in cancelleria.".
Nota all'art. 17:
  • Si riporta il testo dell'art. 136 del codice di procedura civile:

    "Art. 136 (Comunicazioni). - Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero alle parti, al consulente agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali é disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

    Il biglietto é consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o é notificato dall'ufficiale giudiziario.".
Note all'art. 19:
  • Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di proceduara civile:

    "Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.

    Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in "margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in "margine all'originale e alla copia notificata.

    I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario".

  • Si riporta il testo dell'art. 2909 del codice di procedura civile:

    "Art. 2909 (Cosa giudicata). - L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.".
Nota all'art. 20:
  • Si riporta il testo degli articoli 325, 341 e 360 del codice di procedura civile:

    "Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, é di trenta giorniE' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.

    Il termine per proporre il ricorso per cassazione é di giorni sessanta.".

    "Art. 341 (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.".

    "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
    1. per motivi attinenti alla giurisdizione;

    2. per violazione delle norme sulla competenza, quando non é prescritto il regolamento di competenza;

    3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

    4. per nullità della sentenza o del procedimento;

    5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
    Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.".
Nota all'art. 21:
  • Si riporta il testo dell'art. 344 del codice di procedura civile:

    "Art. 344 (Intervento in appello). - Nel giudizio d'appello é ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404.".
Nota all'art. 23:
  • Si riporta il testo degli articoli 669-octies, 669-novies, 669-decies e 669-terdecies del codice di procedura civile:

    "Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.

    In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

    Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale é divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

    Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri."

    "Art. 669-novies (Inefficacia del provvedimento cautelare). - Se il procedimento di merito non é iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'é contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento é divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'art. 669-decies.

    Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non é stata versata la cauzione di cui all'art. 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, é dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

    Se la causa di merito é devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:
    1. se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

    2. se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo."
    "Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

    Se la causa di merito é devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile é stata esercitata o trasferita nel processo penale i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.".

    "Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare é ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.

    Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare é stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

    Il procedimento é disciplinato dagli articoli 737 e 738.

    Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

    Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".
Note all'art. 24:
  • Si riporta il testo degli articoli 669-sexies e 281-sexies del codice di procedura civile:

    "Art. 669-sexies (Procedimento). - Il giudice, sentite le parti omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

    Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

    Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.".

    "Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed é immediatamente depositata in cancelleria.".

  • Per il testo dell'art. 2378 del codice di procedura civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366".
Nota all'art. 25:
  • Si riporta il testo degli articoli 82, 83 e 84 del codice di procedura civile:

    "Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

    Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

    Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo."

    "Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

    La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a "margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.

    La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non é espressa volontà diversa."

    "Art. 84 (Poteri del difensore). - Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati