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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 507/1999:
TITOLO I - Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
CAPO I - Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi
Art. 1 - Depenalizzazione
Art. 2 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 3 - Sanzioni amministrative accessorie
Art. 4 - Autorità competente
CAPO II - Modifiche della disciplina sanzionatoria
Art. 5 - Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice
penale
Art. 6 - Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
Art. 7 - Affissione e pubblicazione del provvedimento che
applica sanzioni amministrative
Art. 8 - Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per
mancanza dei requisiti igienico-sanitari
TITOLO II - Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della
navigazione
Art. 9 - Disposizioni generali
Art. 10 - Disposizioni sui beni pubblici destinati alla
navigazione
Art. 11 - Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei
porti e degli aerodromi
Art. 12 - Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e
del personale navigante
Art. 13 - Disposizioni sulla proprietà della nave e
dell'aeromobile
Art. 14 - Disposizioni sulla polizia della navigazione
Art. 15 - Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986,
n. 32
Art. 16 - Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni
amministrative
TITOLO III - Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale
Art. 17 - Blocco stradale o ferroviario
Art. 18 - Autotrasporto
Art. 19 - Guida dei veicoli
Art. 20 - Comportamenti durante la circolazione
Art. 21 - Dati di identificazione e targhe
Art. 22 - Anagrafe nazionale
Art. 23 - Disposizioni di coordinamento e finali
TITOLO IV - Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie
Art. 24 - Abolizione del principio di ultrattività delle norme
penali finanziarie
Art. 25 - Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale
Art. 26 - Modifica della disciplina del contrabbando abituale
Art. 27 - Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2,
comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853
TITOLO V - Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e
postali
Art. 28 - Depenalizzazione del reato di emissione di assegni
senza autorizzazione
Art. 29 -Depenalizzazione del reato di emissione di assegno
senza provvista
Art. 30 - Competenza
Art. 31 - Sanzioni amministrative accessorie
Art. 32 - Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie
Art. 33 - Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 34 - Revoca delle autorizzazioni
Art. 35 - Responsabilità del trattario
Art. 36 - Archivio informatico
Art. 37 - Sanzioni penali
TITOLO VI - Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
CAPO I - Depenalizzazione di reati previsti dal codice penale
Art. 38 - Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema
di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Art. 39 - Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema
di agevolazione colposa della violazione di sigilli
Art. 40 - Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema
di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
Art. 41 - Modifica dell'articolo 456 del codice penale, in tema
di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Art. 42 - Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema
di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati
Art. 43 - Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema
di usurpazione di titoli e di onori
Art. 44 - Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema
di atti osceni
Art. 45 - Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema
di grida e manifestazioni sediziose
Art. 46 - Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema
di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Art. 47 - Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in
tema di divulgazione di stampa clandestina
Art. 48 - Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema
di distruzione e deterioramento di affissioni
Art. 49 - Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema
di spettacoli o trattamenti pubblici senza licenza
Art. 50 - Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema
di collocamento pericoloso di cose
Art. 51 - Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema
di rovina di edifici o di altre costruzioni
Art. 52 - Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema
di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
Art. 53 - Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema
di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe
Art. 54 - Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema
di ubriachezza
Art. 55 - Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema
di detenzione di misure e pesi illegali
Art. 56 - Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema
di commercio non autorizzato di cose preziose
Art. 57 - Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema
di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Art. 58 - Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema
di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Art. 59 - Autorità competenti ad applicare le sanzioni
amministrative
CAPO II - Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali
Art. 60 - Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in
tema di repressioni dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna
Art. 61 - Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio
1904, n. 368, in tema di bonifica dei terreni paludosi
Art. 62 - Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912,
n. 740, in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa
Art. 63 - Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959,
recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione
Art. 64 - Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge
luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, in tema di prevenzione e repressione
dell'abigeato in Sicilia
Art. 65 - Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925,
n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui
Art. 66 - Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n.
1331, in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione
Art. 67 - Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14
novembre 1926, n. 1923, in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione
Art. 68 - Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie
Art. 69 - Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934,
n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne
Art. 70 - Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
recante il testo unico delle leggi sanitarie
Art. 71 - Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
Art. 72 - Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico
Art. 73 - Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939,
n. 1239, in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori
domestici
Art. 74 - Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema
di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi
Art. 75 - Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949,
n. 260, in tema di ricorrenze festive
Art. 76 - Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i
superstiti
Art. 77 - Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952,
n. 619, in tema di risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del Comune di
Matera
Art. 78 - Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema
di apprendistato
Art. 79 - Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in tema di assegni familiari
Art. 80 - Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio
1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi
Art. 81 - Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio
Art. 82 - Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 326, in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale
Art. 83 - Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre
1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne
Art. 84 - Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962,
n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali
Art. 85 - Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963,
n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti
Art. 86 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, in tema di revisione delle liste elettorali
Art. 87 - Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche
Art. 88 - Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre
1971, n. 889, in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto
Art. 89 - Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli
Art. 90 - Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio
1973, n. 7, in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio
in bombole
Art. 91 - Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria
Art. 92 - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano
Art. 93 - Autorità competenti
TITOLO VII - Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 94 - Reiterazione delle violazioni
Art. 95 - Principio di specialità
Art. 96 - Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni
amministrative pecuniarie
Art. 97 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Art. 98 - Competenza per il giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione
Art. 99 - Giudizio di opposizione
TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali
Art. 100 - Applicabilità delle sanzioni amministrative alle
violazioni anteriormente commesse
Art. 101 - Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile
Art. 102 - Trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa e procedimento sanzionatorio
Art. 103 - Uffici competenti a ricevere il rapporto
Art. 104 - Disposizioni concernenti le competenze delle
regioni e degli enti locali
Art. 105 - Entrata in vigore delle disposizioni collegate
all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari
ALLEGATO
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 30
dicembre 1999 n. 507 (indice)
(RELAZIONE)
(Aggiornamenti)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 -
S.O. e
ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2000 - S.O.)
DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad
adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto
legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina
sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima
legge, nonché per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981,
n. 689;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 novembre 1999;
Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della legge di delegazione;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
CAPO I
Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi
Art. 1. ( note )
Depenalizzazione
- Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli
articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco
allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di
produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della
denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice
penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Sanzioni amministrative pecuniarie- Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2,
è così determinato:
- se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma
dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e
comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
- se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a
quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta
milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti
milioni a centoventi milioni negli altri casi;
- se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o
congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti
milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno,
e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
- Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la
fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
- all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;
- all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via
alternativa alla reclusione o all'arresto;
- al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente
alla reclusione o all'arresto.
Art. 3. ( note )
Sanzioni amministrative accessorie
- Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono
trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e
nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene
accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si
applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo
8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente
decreto legislativo.
- Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità amministrativa con
l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto
dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni
indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le
seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento
o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la
sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione
o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;
- per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute,
la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attività.
- Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma
dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4. ( note )
Autorità competente
- Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni
depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative
competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che
contemplano le violazioni stesse.
- Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre 1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n.
1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4
novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni
amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.
CAPO II
Modifiche della disciplina sanzionatoria
Art. 5.
Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale.
- Dopo l'articolo 517 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 517-bis. (Circostanza aggravante). - Le pene stabilite dagli articoli 515,
516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande
la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle
norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è
di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o
dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un
massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello
stabilimento o nell'esercizio stesso.".
Art. 6. ( nota )
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così
modificata:
- il terzo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle
disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto
da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta
milioni.";
- il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze
sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.";
- dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli
articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è
derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona
già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme
in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti
previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre
disposizioni di legge.".
Art. 7. ( note )
Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative.
- Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici
milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli
alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi,
l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di
condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può
disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la
sanzione è applicata.
- L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica
indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità
amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non
superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole
conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.
- L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione,
avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta
dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.
- La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste
dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
Art. 8. ( nota )
Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti
igienico-sanitari.
- Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza
delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle
bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di
insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio
dell'autorizzazione sanitaria.
- Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
- Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto,
dall'articolo 517-bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma
dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
TITOLO II
Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione<
Art. 9. ( nota )
Disposizioni generali.
- Dopo l'articolo 1083 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:
"Art. 1083-bis. (Sanzioni amministrative accessorie). - Le sanzioni accessorie per
le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:
- la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e
aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082,
primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione
interna;
- la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della
navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate
nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della
navigazione interna.
Art. 1083-ter. (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). - La
sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di
cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare
qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli
articoli 123, 134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad
un anno.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della
navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del
diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non
superiore ad un anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di
una professione.".
- Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice della navigazione le parole "a
titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice" sono sostituite
dalle seguenti: "a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal presente codice".
Art. 10. ( nota )
Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione.
- Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "è punito con
l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
- L'articolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a
lire diciotto milioni";
- nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni".
- Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a
lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire sei milioni".
Art. 11. ( nota )
Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi.
- Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni.".
- Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni".
- Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a
un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni".
- Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole " è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
- L'articolo 1175 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 1175. (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione degli articoli
1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dai titoli o dalla professione.".
Art. 12. ( nota )
Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante.
- L'articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire tre milioni";
- nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "Alla stessa sanzione"
- L'articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
- nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "Alla stessa sanzione".
- L'articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";
- nel secondo comma le parole "la stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "la stessa sanzione".
Art. 13. ( nota )
Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile.
- L'articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda
da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a
lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
- nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "Alla stessa sanzione".
Art. 14. ( nota )
Disposizioni sulla polizia della navigazione.
- L'articolo 1190 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 1190. (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). - Chiunque ammette
all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto
certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso
di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.".
- L'articolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda
fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni";
- nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "Alla stessa sanzione".
- L'articolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca un più grave
reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione"
sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
- nel secondo comma le parole "La stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "La stessa sanzione".
- Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni.".
- L'articolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni";
- nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente
dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un
componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
- il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato
da altre disposizioni di legge.".
- L'articolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda
da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni";
- nel secondo comma la parola "pena" è sostituita dalla parola
"sanzione";
- nel terzo comma le parole "la pena è aumentata fino a un terzo" sono
sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni".
- Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni".
- L'articolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
- nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
- nel secondo comma le parole "Con le stesse pene è punito, a richiesta del
Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse
sanzioni è punito";
- dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
- L'articolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda
fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni";
- nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "Alla stessa sanzione";
- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
- Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino
a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni".
- L'articolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:
- nel primo comma le parole "con l'ammenda fino al lire duecentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire tre milioni";
- nel secondo comma le parole "la pena è dell'arresto fino ad un anno ovvero
dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni".
- Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino
a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
- Nell'articolo 1211 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino
a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni".
- Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole "se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a
lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto con
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni".
- L'articolo 1214 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 1214. (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione degli articoli
1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".
Art. 15. ( nota )
Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32.
- L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:
- nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
- nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
- nel secondo comma parole: "Con le stesse pene è punito, a richiesta del
Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse
sanzioni è punito";
- dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 16.
Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.- Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal
presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e
della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province
autonome.
TITOLO III
Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale
Art. 17. ( nota )
Blocco stradale o ferroviario.
- Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948,
n. 66 sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o
abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, è punito
con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera
navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona
portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le
ingombra.".
- Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 è inserito il
seguente:
"Art. 1-bis. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione,
depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o
comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire otto milioni.
Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 18. ( note )
Autotrasporto.
- L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
- nel primo comma le parole "è punito a norma dell'articolo 348 codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso
un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata
con provvedimento esecutivo.";
- il secondo comma è soppresso;
- nel terzo comma le parole "è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni."; è altresì soppresso il secondo periodo;
- dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con
l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
- L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
- nel primo comma le parole "è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con
la multa da lire duecentomila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni
precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o
dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.";
- il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
- L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
- nella rubrica e nel primo comma le parole "accertamento dei reati" sono
sostituite dalle seguenti:
accertamento degli illeciti";
- dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non è ammesso
il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
- Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le
parole "con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n.
298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
- Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le
parole "con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298" sono
sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46,
primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
Art. 19. ( note )
Guida dei veicoli.
- L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
- il comma 13 è sostituito dal seguente:
-
"Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice.";
- il comma 18 è sostituito dal seguente:
-
"Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non
è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per
un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
- Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
sostituito dai seguenti:
- "Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito
della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione
di cui all'articolo 116, comma 12.
- bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Nel comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla violazione conseguono le sanzioni
amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo
di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo,
consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.".
- Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le
parole "si applicano le sanzioni" sono inserite le seguenti:
"amministrative, comprese quelle accessorie,".
- Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le
parole "con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.".
- Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è
sostituito dal seguente:
- "Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato,
circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un
veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata
del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è
applicata a seguito del ritiro della targa.".
- Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è
sostituito dal seguente:
-
"Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso
di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.".
- Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è
sostituito dal seguente:
-
"Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della
revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la
confisca amministrativa del veicolo.".
Art. 20. ( nota )
Comportamenti durante la circolazione.
- Il comma 8 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è
sostituito dai seguenti:
-
"Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia
prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
- bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della
sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un
periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
- L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
- nel comma 19 le parole "con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni";
- nel comma 22 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alle violazioni di
cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le
parole "ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a
tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.".
Art. 21. ( note )
Dati di identificazione e targhe.
- Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le
parole "con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato"
sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici
milioni".
- L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
- nel comma 9 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma
12" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni";
- al comma 14 è aggiunto il seguente periodo: "Alle violazioni di cui al comma
9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno
contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.".
- L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
- nel comma 12 le parole "con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni";
- nel comma 15 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle violazioni di
cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei
casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Nel comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le
parole "è soggetto alle sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "è
soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".
- Nel comma 7 dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le
parole "è soggetto alle medesime sanzioni" sono sostituite dalle seguenti:
"è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie,".
Art. 22. ( note )
Anagrafe nazionale.
- Nel comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
le parole "nonché i dati relativi" sono inserite le seguenti: "alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano
l'applicazione delle sanzioni accessorie e".
Art. 23. ( nota )
Disposizioni di coordinamento e finali.
- Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 le parole "ed il limite massimo generale di lire quattro milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "ed il limite massimo generale di lire diciotto
milioni".
- Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è
aggiunto il seguente:
-
bis. "Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma
5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19;
216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione
è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.".
- L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
- il comma 2 è soppresso;
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
-
"Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.".
- dopo il comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è
inserito il seguente:
- bis. "Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del
veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente
all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il
veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.".
TITOLO IV
Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie
Art. 24. ( note )
Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie.
- L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 è abrogato.
- Sono altresì abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 489.
- Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni
abrogate dal comma 2.
Art. 25.
Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale.
- Dopo l'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è
inserito il seguente:
"Art. 295-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità). - Nei
casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294,
se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono
le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena
stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e
non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo
294, la sanzione non può essere comunque inferiore a lire un milione.
La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata
dall'articolo 295, primo comma.
Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle
violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle
medesime disposizioni, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dal capo della
dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.
Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma
conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi
lire sette milioni, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dell'articolo
295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di
prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice
penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando
relativi a tabacchi lavorati esteri.".
Art. 26. ( nota )
Modifica della disciplina del contrabbando abituale.
- Nell'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
parole "lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "lire ventuno
milioni".
Art. 27. ( note )
Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853.
- Nel comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da "con l'arresto
fino a due anni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora
nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di
corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato
acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a
lire dieci milioni".
TITOLO V
Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali
Art. 28. ( nota )
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione.
- L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Emissione di assegno senza autorizzazione).
- Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
- Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di
reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 29.
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista.
- L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Emissione di assegno senza provvista).
- Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo
utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
- Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di
reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire dodici milioni.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 30.
Competenza.
- L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Autorità competente).
- Per l'applicazione delle sanzioni previste
dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente
il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.".
Art. 31.
Sanzioni amministrative accessorie.
- L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:
"Art. 5. (Sanzioni amministrative accessorie).
- La violazione dell'articolo 1
comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione
amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando
l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di
una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.
- Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base
di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il
traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni
previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti
milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza
autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle
seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 5-bis. (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie).
- L'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale priva,
temporaneamente, il soggetto della capacità di esercitare una professione, industria o un
commercio, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza dell'autorità.
- L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese importa l'incapacità del soggetto di esercitare l'ufficio di
amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con
potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
- L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di
concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio.
- Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere
una durata inferiore a due mesi, né superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni
bancari e postali non può avere una durata inferiore a due anni, né superiore a cinque
anni.
- Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative
accessorie da applicare, tiene conto della gravità dell'illecito e dell'importo
dell'assegno o degli assegni emessi.".
Art. 32.
Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie.
- L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie).
- Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2,
chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di
cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
- La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e
il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni,
né superiore a cinque anni.".
Art. 33.
Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative.
- L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:
"Art. 8. (Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del
termine di presentazione).
- Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni
amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno,
degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la
constatazione equivalente.
- Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo
stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso
il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione
equivalente.
- La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento
trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente,
al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del
portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito
vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo
dovuto.
- Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere
iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Art. 8-bis. (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative).
- Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione
equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione
al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si
effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal
trattario.
- Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato
pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione
equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno
nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della
violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il
protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente
il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente
competente.
- Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto
notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica
è di trecentosessanta giorni.
- L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi
e documenti.
- Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le
spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
- Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni,
in quanto compatibili.".
Art. 34 .
Revoca delle autorizzazioni.
- L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:
"Art. 9. (Revoca delle autorizzazioni).
- In caso di mancato pagamento, in
tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il
trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.
- L'iscrizione è effettuata:
- nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla
presentazione al pagamento del titolo;
- nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito
dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo
quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.
- L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere
assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine
di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.
- La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e
ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli
assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti
della provvista.
9-bis. (Preavviso di revoca).
- Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il
termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento,
il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla
stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la
comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e
sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle
banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
- La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma
dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo,
mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro
mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di
ricevimento.
- Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b),
l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non può aver luogo se non sono
decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
- La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla
presso il domicilio eletto.
- Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il
trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al
giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel
limite di lire venti milioni per ogni assegno.
Art. 9-ter. (Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni).
- All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle
comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.
- Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con
dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante
telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato
dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.".
Art. 35.
Responsabilità del trattario.
- L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. (Responsabilità solidale del trattario).
- Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il
rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto
nell'archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo
stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è
insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.".
Art. 36.
Archivio informatico.
- Dopo l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
irregolari).
- Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è
istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:
- generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione
o senza provvista;
- assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché
assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
dell'autorizzazione;
- sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni
bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e
connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione
amministrativa accessoria;
- generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di
carte di pagamento;
- carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
- assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto
o lo smarrimento.
- La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un
ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano
contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali
possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalità previste dalla
presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli
assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle
informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.".
- Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la
protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati
devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se
necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le
modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro
trattamento e ne consente la consultazione.
- Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento
ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure
relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia
provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per
l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari
vigilati e degli uffici postali.
Art. 37. ( nota )
Sanzioni penali.
- L'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il
richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto
dall'emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più
moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.".
- L'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il
dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto
dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti
in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a
revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima
legge.
Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona
interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca
delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione fino ad un anno.".
TITOLO VI
Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
CAPO I
Depenalizzazione di reati previsti dal codice penale
Art. 38. ( nota )
Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante
danneggiamento di affissioni.
- Nell'articolo 345 del codice penale le parole "è punito con la multa fino a
lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 39. ( nota )
Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della
violazione di sigilli.
- Nell'articolo 350 del codice penale le parole "è punito con la multa da lire
centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Art. 40.
Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali
è stato ordinato il sequestro.
- Nell'articolo 352 del codice penale le parole "è punito con la multa fino a
lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 41. ( nota )
Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati
di pubbliche imprese di trasporto.
- L'articolo 465 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila";
b) nel secondo comma le parole "soltanto la multa fino a lire sessantamila"
sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila".
Art. 42. ( nota )
Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei
valori di bollo o nei biglietti usati.
- L'articolo 466 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso
dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona in
buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila.".
Art. 43. ( nota )
Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di
onori.
- L'articolo 498 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con la multa da lire duecentomila a due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "Alla stessa sanzione";
c.il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione
con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 44. ( nota )
Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni.
- Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice penale le parole "la pena è
della multa da lire sessantamila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila".
Art. 45. ( nota )
Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni
sediziose.
- Nell'articolo 654 del codice penale le parole "è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 46. ( nota )
Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema di vendita, distribuzione o
affissione abusiva di scritti o disegni.
- L'articolo 663 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda fino a lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "Alla stessa sanzione".
Art. 47.
Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa
clandestina.
- L'articolo 663-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). - Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza
l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa
periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 48. ( nota )
Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento
di affissioni.
- L'articolo 664 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'ammenda fino a lire
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";
b) nel secondo comma le parole "la pena è dell'ammenda fino a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Art. 49. ( nota )
Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti
pubblici senza licenza.
- L'articolo 666 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena è dell'arresto fino a un mese" sono
sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se
l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro
titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle
violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta
altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura
ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 50. ( nota )
Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericoloso di
cose.
- Nell'articolo 675 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda fino a
lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 51. ( nota )
Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre
costruzioni.
- Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole "è punito con
l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila".
Art. 52. ( nota )
Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici
o costruzioni che minacciano rovina.
- L'articolo 677 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'ammenda non inferiore a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono
sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".
Art. 53. ( nota )
Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio
abusivi di liquori o droghe.
- L'articolo 686 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro
milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle
parole "Alla stessa sanzione";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"È sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se
l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata
rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività,
nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura
ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 54. ( nota )
Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza.
- Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole "è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centomila a lire seicentomila".
Art. 55. ( nota )
Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi
illegali.
- Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale le parole "è punito con
l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila".
Art. 56. ( nota )
Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di
cose preziose.
- L'articolo 705 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre
milioni";
b.dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo
686.".
Art. 57. ( nota )
Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni
oltraggiose verso i defunti.
- L'articolo 724 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono
sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".
Art. 58. ( nota )
Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni
o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
- Nell'articolo 725 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda da lire
ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 59. ( nota )
Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative.
- Dopo l'articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale,
approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:
"19-bis. - L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le
sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654,
663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto.
Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni
amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti
concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto,
articolo 466 del codice penale;
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;
c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti concernenti
valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e
694 del codice penale;
e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice
penale.".
CAPO II
Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali
Art. 60. ( note )
Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato
e del pascolo abusivo in Sardegna.
- Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 è così modificato:
a) nell'articolo 15 le parole "saranno puniti ai sensi dell'articolo 434 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle
disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Nel caso previsto nell'articolo 21, può essere disposta la confisca di tutto o di
parte del bestiame.".
c) nell'articolo 24 le parole "è punito con le pene stabilite nell'articolo 434
del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".
Art. 61. ( nota )
Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, in tema di bonifica
dei terreni paludosi.
- Nell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 le parole da "sono
punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila.".
Art. 62. ( nota )
Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740, in materia uso illecito
del nome e dell'emblema della Croce Rossa.
- L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con
l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle
seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle seguenti:
"Tali sanzioni".
Art. 63. ( nota )
Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, recante il testo unico delle
disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione.
- Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 è così modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto non
superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 55 - Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente
legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila.".
Art. 64. ( nota )
Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, in
tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia.
- Nell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole
da "sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti:
"sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila.".
Art. 65. ( nota )
Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa
attribuzione di lavori altrui.
- L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 è così modificato:
a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nell'illecito, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila.".
Art. 66. ( nota )
Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, in tema di costituzione
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
- Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato:
a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni
contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni
quattrocentomila.
In tali casi può procedersi alla confisca dell'apparecchio.".
b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni
contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.
Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni, si applica altresì
la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale
occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi
a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori
indebitamente adoperati.".
Art. 67. ( nota )
Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, in tema di
infrazione ai divieti di importazione e di esportazione.
- Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923,
convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole "è punito con la reclusione
fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila
a quattro milioni ottocentomila".
Art. 68. ( |