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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 286/1999:
CAPO I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 - Principi generali del controllo interno
Art. 2 - Il controllo interno di regolarità
amministrativa e contabile
Art. 3 - Disposizioni sui controlli esterni di
regolarità amministrativa e contabile
Art. 4 - Controllo di gestione
Art. 5 - La valutazione del personale con
incarico dirigenziale
Art. 6 - La valutazione e il controllo strategico
CAPO II - Strumenti del controllo interno
Art. 7 - Compiti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Art. 8 - Direttiva annuale del Ministro
Art. 9 - Sistemi informativi
Art. 10 - Abrogazione di norme e disposizioni
transitorie
CAPO III - Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi
Art. 11 - Qualità dei servizi pubblici
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999 n. 286
( indice )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18
agosto 1999 )
RIORDINO E POTENZIAMENTO DEI MECCANISMI E STRUMENTI DI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI COSTI, DEI RENDIMENTI E DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA
DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA
LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 11 della predetta
legge, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma
1, lettera c), delega il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle pubbliche amministrazioni;
Visto altresì l'articolo 17 della stessa legge
n. 59 del 1997, che detta principi e criteri direttivi cui l'esercizio della delega
deve attenersi;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza
Stato-città ed autonomie locali;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 3, del
predetto decreto legislativo che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri
possa sottoporre alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella seduta del 13
maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 5
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1. ( nota )
Principi generali del controllo interno
- Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia,
si dotano di strumenti adeguati a:
- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione,
il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
(valutazione della dirigenza);
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e
controllo strategico).
- La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti
principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito
della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre
amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in
poi denominato "decreto n. 29":
- l'attività di valutazione e controllo strategico supporta
l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta
da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.
Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti
direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;
- il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti,
fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
- l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati
del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è
demandato il controllo di gestione medesimo;
- le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo
integrato;
- è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa
e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.
- Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente
decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti
l'ordinamento finanziario e contabile.
- Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività
didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività
didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi
degli enti di ricerca.
- Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti
amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico.
Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo
periodo.
- Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione,
la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati
dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai
soggetti, agli organi di indirizzo politico- amministrativo individuati dagli articoli
seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così
segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di
controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce
l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 2. ( nota )
Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile
- Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della
pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma
62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla
vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato
e quelli con competenze di carattere generale.
- Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono
rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
- Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende
verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni
in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
- I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in
proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori
contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni
specializzati nella certificazione dei bilanci.
Art. 3. ( nota )
Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e
contabile
- E' abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
- Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di
controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle
disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della
Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su
pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche
in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di
personale, quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa
conferiti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 4.
Controllo di gestione
- Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica
definisce:
- l'unità o le unità responsabili della progettazione e della
gestione del controllo di gestione;
- le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare
l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei
soggetti responsabili;
- l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa,
con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
- le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità
organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed
economicità;
- la frequenza di rilevazione delle informazioni.
- Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di
gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n.
29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del
controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera
tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli
di gestione.
- Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità
contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di
pianificazione e controllo.
Art. 5. ( nota )
La valutazione del personale con incarico dirigenziale
- Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del
controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i
comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad
essi assegnate (competenze organizzative).
- La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è
ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte
dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della
valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della
partecipazione al procedimento del valutato.
- Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal
responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente,
eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i
dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata
dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si
riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è
effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e
controllo strategico.
- La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce
presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del
decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di
cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi
emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio
grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento
di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è
anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21,
del decreto n. 29.
- Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla
fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in
vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono
fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.
Art. 6. ( nota )
La valutazione e il controllo strategico
- L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare,
in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi,
l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo
politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della
congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli
obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane,
finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori
ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei
possibili rimedi.
- Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e
controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con
le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma
supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo
assegnatigli.
- Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2
sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e
dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro
affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche
per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano
in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle
analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e
programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte
sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.
CAPO II
Strumenti del controllo interno
Art. 7. ( nota )
Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una
banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della
pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale
affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di
efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni
obiettivo del bilancio dello Stato.
- Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico
nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di
un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il
comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche
stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle
discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica,
ai membri del comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro
non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula,
anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di
politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
- L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio.
L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati
esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e
suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno,
con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non
statali.
Art. 8. ( nota )
Direttiva annuale del Ministro
- La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto
n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli
obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi
del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di
parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali
risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione
di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in
relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando
progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei
servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresì i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
- Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo
19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente,
fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.
Art. 9. ( nota )
Sistemi informativi
- Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo
strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico
unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-
finanziario. La struttura del sistema informativo statistico basata su una banca dati
delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli
articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di
prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche
elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico è organizzato
in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative
del Ministero.
- I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del
sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
- sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della
singola amministrazione;
- sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo
economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di
disponibilità);
- sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del
personale;
- sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte
per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo
procedure amministrative) e dei relativi effetti;
- sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di
funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
- sistemi e procedure di contabilità analitica.
Art. 10. ( nota )
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo le amministrazioni statali, nell'ambito delle risorse disponibili, adeguano i
loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In particolare, gli organi di indirizzo
politico provvedono alla costituzione degli uffici di cui all'articolo 6, nell'ambito
degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, e vigilano sugli
adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello
generale per l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo.
- Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente
decreto e, in particolare: l'articolo 20del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad
eccezione del comma 8, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 338; l'articolo 3 -quater della legge 11 luglio 1995, n. 273;
l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto1997, n. 279. Si intendono
attribuiti alle strutture di cui all'articolo 2 i compiti attribuiti ad uffici di
controllo interno in materia di verifiche sulla legittimità, regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, e, in particolare, quelli di cui all'articolo 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 4
novembre 1997, n. 396, e all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n.
163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Si intendono
attribuiti alle strutture di cui all'articolo 4 i compiti attribuiti ad uffici di
controllo interno in materia di controllo sulla gestione, e, in particolare, quelli di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, all'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed all'articolo 52, comma
6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. Si intendono
attribuiti alle strutture di cui all'articolo 5 i compiti attribuiti ad uffici di
controllo interno in materia di valutazione del personale e, in particolare, quelli di cui
all'articolo 25-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni. Nulla è innovato per quanto riguarda le attività
dell'ispettorato della funzione pubblica.
- Gli organi collegiali preposti ai servizi di controllo o nuclei di
valutazione statali, ove non sostituiti o confermati ai sensi del comma 1, decadono al
termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, le amministrazioni non
statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il
proprio ordinamento ai principi dettati dal presente decreto, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge con i principi stessi non compatibili.
- Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante
convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, uffici unici
per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
- Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione,
d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto,
delle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini dell'attuazione del presente
decreto. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle
materie di pertinenza.
CAPO III
Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi
Art. 11. ( nota )
Qualità dei servizi pubblici
- I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che
promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli
utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge,
alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
- Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli
standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri
di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i
casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto
degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente
o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
- Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle
amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono
adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. è ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e
trasparenti.
- Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti
legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.
- E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano
applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già
emanati ai sensi del suddetto articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
avente valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 63.
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 59 del
1997, come modificato dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è il seguente:
"Art. 11.
- Il Governo è delegato ad emanare,
entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
- razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
- riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e
previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione
e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
- riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
- riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore
della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
- I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di
cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono
essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
- Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del
presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31
ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si
attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri
direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio
della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e
responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione
o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa;
estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali
ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
- semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle
amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini
dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi
compatti;
- prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche
tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad
albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
- garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le
pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano
costituire un comitato di settore;
- prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di
valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di
quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che
la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel
caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di
quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
- devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto
conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via
incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire
disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del
giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia
edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale
transitorio per i procedimenti pendenti;
- prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
- prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina
contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da
parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle
singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della
funzione pubblica.
- bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine,
i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, è riaperto fino al 31luglio 1997.
- Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto
tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo
professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
- Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Sono, fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già
pubblicato il bando di concorso".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 59 del 1997
è il seguente:
"Art. 17.
- Nell'attuazione della delega di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di
supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al
massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
- prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi,
dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente
l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro
violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;
- prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente
alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla
valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
- collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati alla allocazione annuale delle risorse;
- costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati
sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o
ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento;
contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono
all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza
da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una
relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato città ed autonomie locali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.
- Il comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo n.
281 del 1997 è il seguente:
- "Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla
conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro
oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane".
Note all'art. 1:
- L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30), è il
seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità).
- Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza
dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad
essi spettano, in particolare:
- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare
alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato;
- gli altri atti indicati dal presente decreto.
- Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
- Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
- Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri
ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e
attuazione e gestione dall'altro".
- Il comma 1 dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 192) è il
seguente:
"Art. 13.
- Le disposizioni contenute nel presente capo non si
applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione".
- Il comma 6 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 è il seguente:
-
"I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire
l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso
l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge".
- Il comma 3 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10), è il seguente:
-
"Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia
maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno
erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è
proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata".
Nota all'art. 2:
- Il comma 62 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 1996, n. 303) è il seguente:
-
"Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni
di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi
ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono
svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le
amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il
Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie,
della Guardia di finanza".
Note all'art. 3:
- L'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1958, n. 84), è il
seguente:
"Art. 8. - La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al
Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione
di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il
tesoro ed al Ministro competente".
- Il comma 1 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 1997, n. 302), cosi recita:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del parttime).
- Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il
migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482".
- L'art. 4 della legge n. 20 del 1994 è il seguente: "Art. 4
(Autonomia finanziaria).
- La Corte dei conti delibera con regolamento le norme
concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione
delle spese.
- A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma
gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo
e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).
- Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
- definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti
direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a),
l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
- Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi
del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a
tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto
adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di
disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e
per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
- Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o
ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve
adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza
previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art.
2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10, del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).
Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità".
- I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono
i seguenti:
"Art. 21. (Responsabilità dirigenziale).
- I risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di
cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato
la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'art. 19, e la
destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10, presso la
medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
- Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo
competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori
incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi".
- Il comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
- "Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i
dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità
di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente
e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e
con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 si veda in nota n. 5.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca "Norme sul
sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989, n. 222.
Note all'art. 7:
- L'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988 n. 214), è il seguente:
"Art. 31 (Consiglieri ed esperti).
- Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte
da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è
compreso il posto di capo ufficio stampa.
- I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in
posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo
parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
- L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli
esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza
portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della
ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
- I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli
relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di
fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.
- Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in
materia per le amministrazioni dello Stato".
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 si
veda in nota all'art. 5.
- I commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
così recitano:
- "Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23
o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6".
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 59 del 1997 si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
"Art. 63 (Finalità).
- Al fine di realizzare il più efficace
controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le
amministrazioni pubbliche.
- Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o
valutati dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero
del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
- Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del
personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di
integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i
trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le
amministrazioni e gli enti interessati".
- Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
"Art. 64 (Rilevazione dei costi).
- Le amministrazioni pubbliche
individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al
Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla
rilevazione ed al controllo dei costi.
- Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed
i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i
profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di
rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci
pubblici a carattere sperimentale.
- Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento".
Note all'art. 10:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993, si veda in nota all'art. 5.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
"Art. 20 (Verifica dei risultati - Responsabilità dirigenziali).
- I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività
svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei
progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di
gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore
generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
- Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono
istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei
determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri
di riferimento del controllo.
- Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e
rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e attribuito,
nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può
essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le
amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in
tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
- I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti
generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare
complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più
amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente
qualificati.
- I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e
possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici.
Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di
direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e
periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
- I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati
metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno
delle amministrazioni territoriali e periferiche.
- All'istituzione degli uffici di cui al comma 2, si provvede con
regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 10 febbraio 1994. è
consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in
altre amministrazioni.
- Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e
dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di
attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e
del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e
con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento
di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132) è il seguente:
- "Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di
cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi,
dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
- L'art. 3-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273 (Conversione in
legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza
delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:
"Art. 3-quater (Servizio di controllo interno).
- Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di
controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni
di cui al presente articolo.
- Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del
Ministro in posizione di autonomia.
- Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio
di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero
cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati
delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori
universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del
collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio
di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui
appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso
Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non
superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli
incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
- Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma l si
esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il
servizio è istituito.
- Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate,
nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare
esso:
- accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed
agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro
e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza,
l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza
dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle
direttive del Ministro;
- svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei
servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della
gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la
segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
- stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile,
con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i
parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.
- Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti
amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità
organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e
disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
- I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente
al dirigente generale competente ed al Ministro".
- Il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema. di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195), è il seguente:
-
"Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo
interno è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei
risultati della gestione".
- Il comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
-
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 45,
comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero; laddove tale organo non
sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi
dell'art. 20".
- Il comma 2 dell'art. 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163
(Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il
miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 maggio 1995 n. 109), è il seguente:
-
"I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi
compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi
entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti
dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546".
- Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 1994), è il seguente:
-
"Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario
responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata
tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui
è demandata, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati
della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al
rendiconto annuale di cui al comma 4".
- Il comma 6 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 è il seguente:
-
"I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa".
- Il comma 6 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
-
"Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo,
verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche
amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di
controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da
amministrazioni ed enti pubblici".
- Il comma 1 dell'art. 25-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il
seguente:
- "Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed
autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici
sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20,
in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e
sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti
anche non appartenenti all'amministrazione stessa".
Nota all'art. 11:
- L'art. 2 della legge n. 273 del 1995 è seguente: "Art. 2
(Qualità dei servizi pubblici). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici,
predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione
pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
riportati nell'allegato elenco n. 2.
- bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del
"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"
adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
- Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni
dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei
servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale
di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica.
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