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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D. Lgs. n. 274/2000:
TITOLO I - Procedimento davanti al giudice di pace
CAPO I - Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 1 -
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
Art. 2 -
Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 3 -
Assunzione della qualità di imputato
Art. 4 -
Competenza per materia
Art. 5 -
Competenza per territorio
Art. 6 -
Competenza per materia determinata dalla connessione
Art. 7 -
Casi di connessione davanti al giudice di pace
Art. 8 -
Competenza per territorio determinata dalla connessione
Art. 9 -
Riunione e separazione dei processi
Art. 10
- Astensione e ricusazione del giudice di pace
CAPO II - Indagini preliminari
Art. 11
- Attività di indagine
Art. 12
- Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
Art. 13
- Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
Art. 14 -
Iscrizione della notizia di reato
Art. 15 -
Chiusura delle indagini preliminari
Art. 16
- Durata delle indagini preliminari
Art. 17 -
Archiviazione
Art. 18
- Assunzione di prove non rinviabili
Art. 19
- Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
CAPO III - Citazione a giudizio
Art. 20 -
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria
Art. 21
- Ricorso immediato al giudice
Art. 22
- Presentazione del ricorso
Art. 23
- Costituzione di parte civile
Art. 24
- Inammissibilità del ricorso
Art. 25
- Richieste del pubblico ministero
Art. 26
- Provvedimenti del giudice di pace
Art. 27
- Decreto di convocazione delle parti
Art. 28
- Pluralità di persone offese
CAPO IV - Giudizio
Art. 29
- Udienza di comparizione
Art. 30 -
Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa
Art. 31
- Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire
Art. 32
- Dibattimento
Art. 33
- Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
CAPO V - Definizioni alternative del procedimento
Art. 34
- Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto
Art. 35
- Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
CAPO VI - Disposizioni sulle impugnazioni
Art. 36
- Impugnazione del pubblico ministero
Art. 37 -
Impugnazione dell'imputato
Art. 38
- Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato
Art. 39
- Giudizio di appello
CAPO VII - Disposizioni sull'esecuzione
Art. 40 -
Giudice dell'esecuzione
Art. 41
- Procedimento di esecuzione
Art. 42
- Esecuzione delle pene pecuniarie
Art. 43
- Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
Art. 44
- Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità
Art. 45 -
Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato ( Abrogato )
Art. 46
- Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a
sentenze del giudice di pace in materia penale
CAPO VIII - Norme di coordinamento e di attuazione
Art. 47 -
Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale
Art. 48
- Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
Art. 49
- Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria
Art. 50
- Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di
pace
Art. 51
- Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri
TITOLO II - Sanzioni applicabili dal giudice di pace
Art. 52
- Sanzioni
Art. 53
- Obbligo di permanenza domiciliare
Art. 54
- Lavoro di pubblica utilità
Art. 55
- Conversione delle pene pecuniarie
Art. 56
- Violazione degli obblighi
Art. 57
- Competenza
Art. 58
- Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio
Art. 59
- Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare
e del lavoro di pubblica utilità
Art. 60
- Esclusione della sospensione condizionale della pena
Art. 61
- Interruzione della prescrizione
Art. 62 -
Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione
TITOLO III - Disposizioni finali e transitorie
Art. 63
- Norme applicabili da parte di giudici diversi
Art. 64 -
Norma transitoria
Art. 65 -
Entrata in vigore
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000 n. 274
( indice
)
(Aggiornamenti )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000 n. 234 -
S.O. n. 166 )
DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1999, N. 468.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 14 e seguenti
della legge 24 novembre 1999, n. 468, che delega il Governo ad adottare, entro otto
mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo concernente la competenza in
materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato
sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie secondo i princìpi e i criteri direttivi previsti dagli
articoli 15,
16 e 17;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 21,
comma 1, della citata legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25
agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Procedimento davanti al giudice di pace
CAPO I
Soggetti, giurisdizione e competenza
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
- Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:
- il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il
giudice di pace;
- il giudice di pace.
Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal
presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di
procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad
eccezione delle disposizioni relative:
- all'incidente probatorio;
- all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
- alle misure cautelari personali;
- alla proroga del termine per le indagini;
- all'udienza preliminare;
- al giudizio abbreviato;
- all'applicazione della pena su richiesta;
- al giudizio direttissimo;
- al giudizio immediato;
- al decreto penale di condanna.
- Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile,
la conciliazione tra le parti.
Assunzione della qualità di imputato
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la
persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla
polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di
pace.
Competenza per materia
- Il giudice di pace è competente:
- per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente
alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente
alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie
connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di
durata superiore a venti giorni, 594, 595 commi 1 e 2, 612 comma 1, 626,
627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo
639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale;
- per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731
del codice penale.
- Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per
le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
- articoli 25 e 62 comma 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante
"Testo unico in materia di sicurezza";
- articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante
"Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";
- articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918,
recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi
alpini";
- articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";
- articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali";
- articolo 15 comma 2 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";
- articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del
settore farmaceutico";
- articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";
- articoli 3, commi 3 e 4, 46 comma 4 e 65 comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
";
- articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del
gioco del lotto e misure per il personale del lotto";
- articolo 17 comma 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per
le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
- articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante
"Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
- articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante
"Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428";
- articolo 7 comma 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
"Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole";
- articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";
- articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante
"Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";
- articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante
"Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".
- La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre
una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n.
203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge
25 giugno 1993, n. 205.
- Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
Competenza per territorio
- Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio è il giudice di
pace del luogo in cui il reato è stato consumato.
- Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il
giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il
giudice territorialmente competente.
Competenza per materia determinata dalla connessione
- Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di
altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi
con una sola azione od omissione.
- Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace
e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice
superiore.
- La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, né tra
procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice
speciale.
Casi di connessione davanti al giudice di pace
- Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:
- se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o
cooperazione fra loro;
- se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od
omissione.
Competenza per territorio determinata dalla connessione
- Nei casi previsti dall'articolo 7, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi,
la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui è
stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza,
questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei
procedimenti connessi.
Riunione e separazione dei processi
- Nei casi previsti dall'articolo 7, prima di procedere all'udienza di comparizione,
il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la
rapida definizione degli stessi.
- Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il giudice di pace può ordinare la
riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le
une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento
o quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi alla
celerità e alla completezza dell'accertamento.
- Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la
dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei
processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di
conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.
Astensione e ricusazione del giudice di pace
- Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del
tribunale.
- Sulla ricusazione del giudice di pace decide la corte di appello.
- Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso
ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
- Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il
tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio più vicino.
CAPO II
Indagini preliminari
Attività di indagine
- Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa
tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione
del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il
termine di quattro mesi.
- Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella
relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge
che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della
persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.
- Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha
acquisito la notizia.
Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
- Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende
direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da
privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla
polizia giudiziaria, perché proceda ai sensi dell'articolo 11, impartendo, se necessario,
le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula
l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio
dell'imputato.
Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
- La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al
compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui
partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di
svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria
al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta
l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia
giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.
Iscrizione della notizia di reato
- Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della
trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 ovvero anche prima di aver ricevuto la
relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.
Chiusura delle indagini preliminari
- Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede
l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la
citazione dell'imputato.
- Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede
personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando
il compimento di specifici atti.
Durata delle indagini preliminari
- Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi
dall'iscrizione della notizia di reato.
- Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con
provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo
non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace
di cui all'articolo 5 comma 2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le
ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione,
dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato.
- Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2
non possono essere utilizzati.
Archiviazione
- Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando
la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice
di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché
dall'articolo 34 commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il
fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
- Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa
l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci
giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata
di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di
archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova
che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
- Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la
richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi
dell'articolo 26 comma 2.
- Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione,
altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le
ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento
ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli
l'imputazione.
- Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo
415 del codice di procedura penale.
Assunzione di prove non rinviabili
- Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte,
l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.
Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 467 commi 2 e 3 del codice di
procedura penale.
Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
- Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma
dell'articolo 29 comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo è
il giudice di pace indicato nell'articolo 5 comma 2.
- Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione,
sull'opposizione di cui all'articolo 263 comma 5 del codice di procedura penale, sulla
richiesta di sequestro di cui all'articolo 368 del medesimo codice, nonché sulla
richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice è altresì competente a
decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di
conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche
ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonché per i successivi provvedimenti
riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.
CAPO III
Citazione a giudizio
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria
- La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico
ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.
- La citazione contiene:
- le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad
identificarlo;
- l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
- l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova
di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici,
nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve
vertere l'esame;
- l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno
e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà
giudicato in contumacia;
- l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in
mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;
- l'avviso che il fascicolo relativo alle indagine preliminari è depositato presso la
segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di
prenderne visione e di estrarne copia.
- La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo
difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
- La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di
polizia giudiziaria.
- La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero
unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il
corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi
altrove.
- La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere
c), d) ed e).
Ricorso immediato al giudice
- Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al
giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona
offesa.
- Il ricorso deve contenere:
- l'indicazione del giudice;
- le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione
non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale
rappresentante;
- l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
- l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il
ricorrente conosca l'identità;
- le generalità della persona citata a giudizio;
- la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona
citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
- l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle
circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
- la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone
citate a giudizio.
- Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale
rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal
difensore.
- Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice
penale, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal
curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
338 del codice di procedura penale.
- La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della
querela.
Presentazione del ricorso
- Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia
presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta
comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine
di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
- Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne
menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del
pubblico ministero.
- Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della
querela in originale.
- Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni
che regolano la procedura ordinaria.
Costituzione di parte civile
- La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la
presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del
danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte
civile.
Inammissibilità del ricorso
- Il ricorso è inammissibile:
- se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22 comma 1;
- se risulta presentato fuori dei casi previsti;
- se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21 comma 2 ovvero non risulta
sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
- se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.
Richieste del pubblico ministero
- Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le
sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.
- Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato
dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime
parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando
l'addebito contenuto nel ricorso.
Provvedimenti del giudice di pace
- Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se il
pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi seguenti.
- Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace
ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del
procedimento.
- Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di
altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico
ministero.
- Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara
con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha
facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine
è causa di inammissibilità del ricorso.
Decreto di convocazione delle parti
- Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti
giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.
- Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di
novanta giorni.
- Il decreto contiene:
- l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione;
- le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con
l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza,
sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
- la trascrizione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero;
- la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
- Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico
ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima
dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone
offese di cui conosca l'identità.
- La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3 lettere
a),b), c), d).
Pluralità di persone offese
- Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di
intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che
spettano al ricorrente principale.
- Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento.
- La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato
regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, equivale a rinuncia al diritto
di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.
CAPO IV
Giudizio
Udienza di comparizione
- Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il
pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano
nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative
notifiche.
- Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere
l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate
nell'articolo 210 del codice di procedura penale devono, a pena di inammissibilità,
almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in
cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
- Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero
le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
- Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra
le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può
rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi
anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul
territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di
conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
- In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di
querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La
rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
- Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare
domanda di oblazione.
- Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi
immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle
vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da
inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del
codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del
dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione
relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata
al ricorso di cui all'articolo 21.
- Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna
parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le
testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che
omette la citazione decade dalla prova.
Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della
persona offesa
- La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale
non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina
l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che
abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.
- Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma
1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali,
nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia
fatto domanda.
- Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la
citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli
atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al
giudizio.
Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire
- In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 30 comma 1, il
ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata
comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
- L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del
fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di
decadenza.
- Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai
sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del
comma 4 dello stesso articolo.
- Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza
può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con
ordinanza inoppugnabile.
Dibattimento
- Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici
e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle
contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
- Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente
necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi
quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29 comma 7.
- Il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.
- La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e
depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può
dettare la motivazione direttamente a verbale.
- In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del
tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.
Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
- Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza
domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale, possono chiedere
l'esecuzione continuativa della pena.
- Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la
pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro
di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di
procura speciale.
- Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e
2, il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di 10 giorni, sempre
che sussistano giustificati motivi.
- Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dà
lettura.
CAPO V
Definizioni alternative del procedimento
Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del
fatto
- Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato,
l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il
grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto
altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o
dell'imputato.
- Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto
d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non
risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
- Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può
essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
- Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con
sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato
dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno
cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato.
- Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al
precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a
soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
- Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non
superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter
provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in
precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
- Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia
giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo
svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data
successiva al termine del periodo di sospensione.
- Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto
esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con
sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.
- Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del
procedimento.
CAPO VI
Disposizioni sulle impugnazioni
Impugnazione del pubblico ministero
- Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del
giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze
di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del
giudice di pace.
Impugnazione dell'imputato
- L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace
che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le
sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche
generica, al risarcimento del danno.
- L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del
giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di
proscioglimento.
Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio
dell'imputato
- Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma
dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza
di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione
da parte del pubblico ministero.
- Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il
ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e
dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al
risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.
Giudizio di appello
- Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede
il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in
composizione monocratica.
- Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il
giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la
trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in primo
grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per
non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal
caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il
giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi
previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169 del codice di procedura penale, non si sia
sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
CAPO VII
Disposizioni sull'esecuzione
Giudice dell'esecuzione
- Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un
provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso.
- Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
- Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice
ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.
- Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale,
è competente per l'esecuzione il tribunale in composizione collegiale nel cui circondario
ha sede il giudice di pace.
- Il giudice indicato nei commi precedenti è competente anche se il provvedimento da
eseguire è stato comunque riformato.
Procedimento di esecuzione
- Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice
di pace si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura
penale.
- Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta
formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta,
l'interessato può proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento,
ricorso per motivi di legittimità al tribunale in composizione monocratica nel cui
circondario ha sede il giudice di pace.
- Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.
Esecuzione delle pene pecuniarie
- Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di
procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è
svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta altresì i provvedimenti
in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria.
Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità
- La sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della cancelleria
al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio del giudice individuato in
base all'articolo 40.
- Il pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente,
unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione
della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o,
in mancanza di questo, al comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente.
- Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma che precede l'organo di polizia ne
consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alla prescrizioni in esso
contenute. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dell'ordine di esecuzione
è notificato altresì al direttore dell'istituto o della sezione il quale informa
anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. In tal caso, la pena
comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o di lavoro sostitutivo
successivo a quello della dimissione.
Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
- Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui
all'articolo 53, comma 3, eventualmente imposto nonché del lavoro di pubblica utilità
stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di
assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 666 del codice di
procedura penale.
- La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta
urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile
nelle fasi successive del procedimento.
( Articolo abrogato dal d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313 )
( Articolo abrogato dal d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313 )
CAPO VIII
Norme di coordinamento e di attuazione
Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale
- Nell'articolo 6 del codice di procedura penale, dopo le parole: "alla
competenza della corte di assise" sono aggiunte le seguenti: "o del giudice di
pace.".
Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
- In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene
alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione
degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono
utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria
- Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'articolo 20, il
pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della
comparizione.
- La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono
comunicate anche con mezzi telematici.
Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale
davanti al giudice di pace
- Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico
ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il
tribunale ordinario:
- nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari
addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso
parte alle indagini preliminari, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 14 e 25, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio;
- nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di
procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui
all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al
decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici
e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio.
- Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una
determinata udienza o a un singolo procedimento.
- La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede
la sostituzione del pubblico ministero.
- Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1989, n. 271.
Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri
- Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto
legislativo, il ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai
procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:
- le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- ( abrogata )
- le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
- Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 è reso entro
trenta giorni dalla richiesta.
- La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme
di registrazione in materia penale è adottata con decreto del ministro della giustizia.
TITOLO II
Sanzioni applicabili dal giudice di pace
Sanzioni
- Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la
sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie
vigenti.
- Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate:
- quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a
quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie
corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è superiore
nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza
domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità
per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
- quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si
applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni
o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero
la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi;
- quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con
quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie
corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della
permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro
di pubblica utilità da un mese a sei mesi.
- Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della
permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano
circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
- La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola
pena pecuniaria nonché nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma
2.
Obbligo di permanenza domiciliare
- La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura,
assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle
esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la
pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato,
continuativamente.
- La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né
superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di detenzione.
- Il giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui
all'articolo 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici
luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle
esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.
- Il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena
della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata interamente scontata la
pena della permanenza domiciliare.
Lavoro di pubblica utilità
- Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su
richiesta dell'imputato.
- Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né
superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore
della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato
- L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e
comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con
modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo
a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
- La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
- Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste
nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
- Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le modalità di svolgimento del lavoro
di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 28.
Conversione delle pene pecuniarie
- Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per
insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro
sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi
con le modalità indicate nell'articolo 54.
- Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire
venticinquemila di pena pecuniaria.
- Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena
pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.
- Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione
della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di
permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6.
- Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie
non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con
le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1; in questo caso non è applicabile
al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.
- Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire
cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a
quarantacinque giorni.
Violazione degli obblighi
- Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a
permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità
o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno.
- Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo
gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilità.
- In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli
articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Competenza
- La competenza per il delitto di cui all'articolo 56 è attribuita al tribunale in
composizione monocratica.
Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio
- Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il
lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente
a quella della pena originaria.
- Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra la pena
detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di pena detentiva equivale a
due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di lavoro di pubblica utilità.
- Un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria
irrogata in luogo della pena detentiva a norma dell'articolo 52.
- In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3 del codice
penale, la pena della multa o dell'ammenda non può comunque eccedere la somma di lire
quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della
facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice.
Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
- L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza
dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'arma dei Carabinieri territorialmente
competente effettua il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena
dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità con le modalità
stabilite dall'articolo 65, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
applicabile.
Esclusione della sospensione condizionale della pena
- Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla
sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di
pace.
Interruzione della prescrizione
- Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di
pace è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale,
dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione
delle parti emesso dal giudice di pace.
Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione
- Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace.
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
Norme applicabili da parte di giudici diversi
- Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un
giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del
presente decreto legislativo, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli
articoli 33, 34, 35, 43 e 44.
- ( Comma abrogato dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 )
Norma transitoria
- Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai
reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.
- Ferma l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei
procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, comma 1; quando si tratta
di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le
disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta
l'iscrizione della notizia di reato.
Entrata in vigore
- Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2
gennaio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468, si veda nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
"Art. 14. (Decreti legislativi).
- I decreti legislativi adottati dal Governo
ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
- L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso
al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della
scadenza.
- Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti
successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito
dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
- In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due
anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti
per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- Si trascrive il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 21, della legge 24 novembre
1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del
giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e
modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale):
"Art. 14 (Delega al Governo in materia penale).
- Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia
penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio
dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e
17".
"Art. 15 (Competenza in materia penale del giudice di pace).
- Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti
articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile
a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse
alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia
una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso);
594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia);
626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631
(usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 632 (deviazione di acque e
modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis;
633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art.
639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 637
(ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di
animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione
di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).
- Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai
seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori o
a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691
(somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726,
primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo
dell'istruzione elementare dei minori).
- Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi
speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
- reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero
con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che
nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;
- reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non
ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in
fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del
reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;
- reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'art. 34 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie".
"Art. 16 (Sanzioni).
- Con il decreto di cui all'art. 14,
l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è
modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un
importo non superiore a lire cinque milioni e, nei casi di maggiore gravità o di
recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non
retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un
periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la
misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali
pene edittali;
- previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in
lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi,
nonché dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e
108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
- previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non
sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi
connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del
tribunale".
"Art. 17 (Procedimento penale davanti al giudice di pace).
- Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle
norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti
al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie
dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e
criteri direttivi:
- estensione della perseguibilità a querela dei reati;
- previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della
Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia
giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata
dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al
giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato
al giudice di pace competente per territorio;
- previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio
possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del
difensore mediante ricorso al giudice di pace;
- previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui
sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria
perché proceda ai sensi della lettera b);
- previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle
sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un
compiuto esercizio del diritto di difesa;
- introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di
particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore
corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o
di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;
- obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti
riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della
querela ed alla relativa accettazione;
- previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o
risarcitorie del danno;
- ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della
particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e introduzione
di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operatività;
- svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di
utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle
parti;
- previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad
uno dei soggetti di cui all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
- previsione delle appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad
eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento
relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;
- previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non
luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
- previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale
e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato
non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al
giudice di pace".
"Art. 21 (Emanazione del decreto legislativo).
- Lo schema di decreto legislativo di cui all'art. 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per
l'esercizio della delega. Le commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il
loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
- Il decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in vigore il centottantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14,
predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei
giudici di pace al processo penale di cui all'art. 17.
- I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14, organizzano un
congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro
di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge 21 novembre 1991,
n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge, in quanto applicabili".
Nota all'art. 2
- I Titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sono i seguenti:
"TITOLO I "Norme di attuazione "
"TITOLO II "Norme di coordinamento "
Note all'art. 4
- Si riporta il testo degli articoli 581, 582, secondo comma, 590, 593, primo e secondo
comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, 632, 633, primo
comma, 635, primo comma, 636, 637, 638, primo comma, 639, 639-bis, 647, 689, 690, 691,
726, primo comma, 731 del codice penale.
"Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una
malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento
costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato (276, 294, 295, 298, 336, 337,
338, 339, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 396, 405, 422, 507, 609-bis, 609-ter,
609-octies, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1).".
"Art. 582 (Lesione personale). - Se la malattia ha una durata non superiore ai
venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il
delitto è punibile a querela della persona offesa.".
"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una
lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da
lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da
tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o
della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per
lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un
milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel
primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale".
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un
fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne
immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato,
ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza
occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità".
"Art. 594 (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona
presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un
milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o
telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".
"Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
"Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a
querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila".
"Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino
a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto è punibile a querela
della persona offesa:
- se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta,
e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
- se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed
urgente bisogno;
- se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non
ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei
numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente".
"Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). - Il comproprietario, socio o coerede che,
per procurare a sè o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola
a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due
anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non
eccede la quota a lui spettante.".
"Art. 631 (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte,
dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della
persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
quattrocentomila.".
"Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). -
Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta
nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente
terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti
profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o
con la multa da lire duecentomila a due milioni.".
"Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
seicentomila".
"Art. 636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo
abusivo). - Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui
è punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali anche non raccolti in gregge o in mandria,
avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o
della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il
fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa da lire centomila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa".
"Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). - Chiunque senza necessità entra
nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a
querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila".
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza
necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad
altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a lire seicentomila".
"Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei
casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito,
a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate
o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della
reclusione fino a un anno e della multa fino a lire due milioni e si procede
d'ufficio".
"Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). - Nei casi
previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque,
terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".
"Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore
o caso fortuito). - E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:
- chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza
osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose
trovate;
- chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota
dovuta al proprietario del fondo;
- chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o
per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della
cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino
a lire seicentomila".
"Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente).
- L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale
somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore
degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in
manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con
l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.".
"Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza). - Chiunque in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande
alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a
seicentomila".
"Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta
ubriachezza). - Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di
manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o
bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio".
"Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio). - Chiunque, in un
luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza
è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a
quattrocentomila".
"Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). -
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette,
senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è
punito con l'ammenda fino a lire sessantamila".
- Si trascrive il testo degli articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773:
"Art. 25 (Art. 24 testo unico 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o
pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche
o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
100.000.".
"Art. 62 (art. 61 testo unico 1926).
(Omissis).
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o
uffici sopra indicati, coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o
tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità
locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a
lire 1.200.000".
- Si trascrive il testo degli articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo
1942, n. 327:
"Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Il
componente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un
servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la
reclusione fino a tre mesi.
Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da uno a
sei mesi.
Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un
grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero un pericolo per
la vita o per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante
dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o
per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo la pena è
della reclusione da uno a quattro anni".
"Art. 1096 (Inosservanza di ordine di arresto). - Il componente dell'equipaggio,
che a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duemila (ora
quattrocentomila)".
"Art. 1119 (Componente dell'equipaggio che si addormenta). - Il componente
dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio
attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino
a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila (ora quattrocentomila)".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1957, n. 918:
"Art. 3 (Art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
630). - Chiunque costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva
autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il
rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, è
punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e con l'arresto fino a tre mesi".
- Si trascrive il testo degli articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
"Art. 102 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). - Chiunque, senza averne
diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione
o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la
ammenda sino a L. 400.000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od
in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non
obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L.
400.000".
"Art. 106 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). - L'elettore che
sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di
candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L.
2.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570:
"Art. 92 "Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 85). - Chiunque, senza
averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o
in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a L. 400.000.
Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di
approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato
all'ordine dal presidente, non obbedisca".
- Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n.
1329:
"Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso
irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la
detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel
contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è
punito con la pena dell'ammenda da L. 150.000 a L. 600.000 o con l'arresto fino a tre
mesi".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362:
"Art. 3 (Sanzioni).
- Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza
la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da
lire cinque milioni a lire dieci milioni.
- Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata
chiusura della farmacia".
- Si trascrive il testo dell'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352:
"Art. 51. - Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle
leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle
disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano
anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta
di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai
referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge.
Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i
fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto
del referendum".
- Si trascrive il testo degli articoli 3, commi terzo e quarto, 46, comma quarto e 65,
comma terzo del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753:
Art. 3 (Omissis). Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia
in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con
la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.
Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di
cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti
definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima
sanzione di cui al precedente comma.
(Omissis).".
Art. 46 (Omissis). I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L.
1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi".
Art. 65 (Omissis). è proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a
livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei
medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con
l'arresto fino a due mesi".
- Si trascrive il testo degli articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528:
"Art. 18. - Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più
numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da L.
100.000 a L. 1.000.000.
Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la
pena è raddoppiata.
Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un
terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione".
"Art. 20. - Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto
senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è
punito con la multa sino a L. 50 milioni.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei
punti di raccolta è punito con la multa sino a L. 1.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107:
"3. Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati a fini di lucro è punito con
l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre
1991, n. 311:
"3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura CE - e delle
iscrizioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire
cinquemilioni a lire ventimilioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre
1991, n. 313:
"Art. 11.
- Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente
al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con l'ammenda da lire un milione
a lire quaranta milioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74:
- " L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a
quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il
ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque
milioni".
- Si trascrive il testo degli articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma
6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
- " Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. All
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