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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 249/2006:
Art. 1 - Modifiche all'articolo 30 della legge
16 febbraio 1913, n. 89
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 4 - Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 7 - Modifiche all'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 8 - Modifiche all'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 10 - Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 11 - Modifiche alla rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n.
89
Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 18 - Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16
febbraio 1913, n. 89
Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 25 - Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 28 - Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 31 - Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16
febbraio 1913, n. 89
Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 34 - Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 36 - Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 38 - Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 43 - Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 44 - Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 45 - Sostituzione dell'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 46 - Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 47 - Sostituzione dell'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 48 - Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 49 - Sostituzione dell'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 50 - Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924,
n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562
Art. 51 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64
Art. 52 - Abrogazione di norme
Art. 53 - Regolamento di attuazione
Art. 54 - Disciplina transitoria
Art. 55 - Entrata in vigore
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2006 n. 249 (indice)
(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - S.O. n. 184)
NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI NOTAI, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA E), DELLA
LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al
Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e
degli archivi notarili;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante Ordinamento del notariato e
degli archivi notarili;
Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, recante modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre
1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato;
Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo
ordinamento degli archivi notarili;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, recante norme complementari
sull'ordinamento del notariato;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, recante modificazioni
all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante riordinamento degli archivi
notarili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 febbraio 2006;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati in
data 15 marzo 2006 e scaduto il termine di sessanta giorni per il parere della
competente Commissione del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 1° marzo 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le
riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
- Il quinto comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 é
sostituito dal seguente: «Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per
dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.».
Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal seguente:
«Art. 34.
- La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per
dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale.
- La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e
32 é dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il
Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio
notarile del distretto presso il quale il notaio é iscritto, udito sempre
l'interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.
- Quando é chiesta la cessazione definitiva dell'esercizio notarile possono
essere adottate le misure cautelari di cui all'articolo 158-sexies.».
Art. 3.
Sostituzione dell'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal seguente:
«Art. 35.
- Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione
sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis
e 147, nonché negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.
- La sospensione cautelare é pronunciata nei casi di cui agli articoli 34,
comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.».
Art. 4. ( nota)
Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 é
sostituito dal seguente: «In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di
sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal seguente:
«Art. 40.
- Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o
trasferito ad altra sede é depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il
sigillo é reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile,
mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio.
- Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei
confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione dai pubblici uffici o
altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge
penale é depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli
effetti di tali provvedimenti.
- Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti
necessari per l'acquisizione del sigillo.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal seguente:
«Art. 43.
- Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della
sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo
158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio,
il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio é iscritto
determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio
del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro
notaio.
- Nel caso previsto dall'articolo 158-sexies, comma 4, nonché in caso di
interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti
sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti
sono sempre depositati presso un altro notaio.
- Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina
depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli
esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.
- Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario
e della loro restituzione é redatto verbale con l'intervento del presidente del
consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.
- Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di
pubblicità, anche informatiche, mediante le quali é data notizia al pubblico del
deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge.».
Art. 7. ( nota)
Modifiche all'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Il primo comma dell'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é
sostituito dal seguente: «Quando per assenza, per sospensione o interdizione
temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti
comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge
penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non
possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile
delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui
all'articolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio
delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega é data idonea
pubblicità secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 43,
comma 5.».
Art. 8. ( nota)
Modifiche all'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Il secondo comma dell'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é
sostituito dal seguente: «Al notaio, quando non può esercitare temporaneamente
la propria funzione, spetta la metà degli onorari per le operazioni compiute dal
notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi.
Quando é nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a
quest'ultimo.».
Art. 9.
Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal seguente:
«Art. 80.
- Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito,
per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, é
punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma
percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.».
Art. 10. ( nota)
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Dopo l'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 93-bis.
- Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da
parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia
professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto
previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della
legge 3 agosto 1949, n.
577, e successive modificazioni.
- Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i
consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente,
delegato dal consiglio, possono:
- effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri,
libri e documenti contabili del notaio;
- esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili
distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai
interessati;
- assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.
- Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti
principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le
iniziative opportune per la loro applicazione.
Art. 93-ter.
- Se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di
principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato
ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile
del distretto al quale il notaio é iscritto promuove, per il tramite del
presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153 ovvero se, al
tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro
distretto, ne dà notizia al consiglio di tale distretto.».
Art. 11.
Modifiche alla rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- La rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituita
dalla seguente: «Titolo VI - Della vigilanza sui notai, sui consigli e sugli
archivi. Delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari, delle misure cautelari e
dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.».
Art. 12.
Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 127.
- Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti
i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi
notarili e può ordinare le ispezioni ritenute opportune.
- La stessa vigilanza é esercitata dai procuratori della Repubblica presso i
tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio
ha la propria sede.».
Art. 13.
Sostituzione dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 128.
- Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano
personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e
gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per
l'ispezione.
- Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione
disciplinare, é sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato,
con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina,
adottato senza indugio, a richiesta dell'autorità che procede all'ispezione, ai
sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
- Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione
e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e
dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le
disposizioni di legge.».
Art. 14.
Sostituzione dell'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 129.
- Le ispezioni sono eseguite:
- agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio
notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo
dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio é iscritto. Se colui
che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell'archivio notarile non ha la
qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali
lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili può
conferire l'incarico al conservatore di altro archivio;
- agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile
distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della
circoscrizione ispettiva.
- Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui
delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme
deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa
il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle
violazioni deontologiche riscontrate.
- Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli
elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.».
Art. 15.
Sostituzione dell'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 132.
- Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il
Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di
controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129. Se il notaio
impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria, si provvede ai
sensi dell'articolo 128, comma 2.
- Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarità
punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma
2, le spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a
carico dell'Amministrazione degli archivi notarili.
- Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del
consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle
irregolarità commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129, i
responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio
dell'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e
dai contratti collettivi.».
Art. 16. ( nota)
Sostituzione dell'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 133.
- Di ciascuna ispezione é redatto verbale in doppio esemplare in
carta libera. Il verbale é formato e conservato secondo le norme del regolamento
di cui al
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni.».
Art. 17.
Sostituzione dell'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 134.
- Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in
genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del
bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili.».
Art. 18.
Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913,
n. 89
- La rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é
sostituita dalla seguente:
«Capo II - Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari.».
Art. 19.
Sostituzione dell'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 135.
- Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri
doveri sono:
- l'avvertimento;
- la censura;
- la sanzione pecuniaria;
- la sospensione;
- la destituzione.
- Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre
leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullità dell'atto o il fatto
non costituisce reato.
- Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa
regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni
previste dalla presente legge.
- Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene
più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata
fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero
delle violazioni commesse.».
Art. 20.
Sostituzione dell'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 136.
- L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per
l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla.
L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili
con la censura.
- La censura é una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa.
Copia del relativo provvedimento é affissa per quindici giorni alla porta
esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del
collegio al quale é iscritto il notaio.».
Art. 21.
Sostituzione dell'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 137.
- E' punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il
notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma,
numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e
che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene
alle disposizioni degli articoli 61 e 62.
- E' punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che
contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo
comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma.
- E' punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che,
nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.».
Art. 22.
Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 138.
- E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:
- che é recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo
26;
- che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
- che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui
depositati;
- che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso
senza le forme prescritte dall'articolo 64;
- che é recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51,
secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
- che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.
- E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che
contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.
- La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del
consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato,
l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».
Art. 23.
Sostituzione dell'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 138-bis.
- Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese
delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate,
quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge,
viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed é punito con la sospensione di
cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493
euro.
- Con la stessa sanzione é punito il notaio che chiede l'iscrizione nel
registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui
ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste
dalla legge.».
Art. 24.
Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 142.
- E' punito con la destituzione:
- il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la
sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista
dall'articolo 137, comma 3;
- il notaio che é recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate
nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che é
una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate
nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
- il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o
contagiose;
- il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui
ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge
penale.».
Art. 25.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Dopo l'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é inserito il
seguente:
«Art. 142-bis.
- Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi
di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, é punito
disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua
condotta viola quest'ultima disposizione.
- Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene
accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale del notaio.».
Art. 26.
Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 144.
- Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze
attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si é
adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato
interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria é diminuita di un sesto e
sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata
nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la
sospensione alla destituzione.
- Per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi
attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio é assoggettato ad
un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima
prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.».
Art. 27.
Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo
145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal seguente:
«Art. 145.
- Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa
infrazione entro cinque anni dalla condanna.».
Art. 28.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Dopo l'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é inserito il
seguente:
«Art. 145-bis.
- In caso di infrazione punibile con la sola sanzione
pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, può
prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione
definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto
per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento.
- L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste
dagli articoli 128 e 132 é dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo
dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio é iscritto. Negli altri
casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare,
l'estinzione é dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale
si procede.
- Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale
competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio
distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle
somme riscosse.».
Art. 29.
Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 146.
- L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni
decorrenti dal giorno in cui l'infrazione é stata commessa ovvero, per le
infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo
giorno dell'anno successivo.
- La prescrizione é interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento
disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La
prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno
dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre
nuovamente dall'ultimo di essi.
In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni.
- Se per il fatto addebitato é iniziato procedimento penale, il decorso della
prescrizione é sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
- L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento é divenuto definitivo.».
Art. 30.
Sostituzione dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 147.
- E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o,
nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle
seguenti condotte:
- compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica
o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe
notarile;
- viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio
nazionale del notariato;
- fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o
compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami
o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro
mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
- La destituzione é sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato
per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi
contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.».
Art. 31.
Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913,
n. 89
- La rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é
sostituita dalla seguente: «Capo III. - Dell'applicazione delle sanzioni
disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni».
Art. 32.
Sostituzione dell'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 148.
- In ogni circoscrizione territoriale é istituita una Commissione
amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: «Commissione»,
con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione.
Formano un'unica circoscrizione territoriale la Valle d'Aosta ed il Piemonte, le
Marche e l'Umbria, l'Abruzzo ed il Molise, la Campania e la Basilicata, il
Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto. Per tali
circoscrizioni, la sede é rispettivamente presso il consiglio notarile
distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania e
Veneto.
- Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni,
l'intero territorio é compreso nella circoscrizione nella quale é ubicato il
maggior numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia
e Massa sono compresi nella circoscrizione della Liguria.
- La Commissione é composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e
dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati a
ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a
tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore a
quattrocento.
- I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai
sensi degli articoli 150 e 150-bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto
dell'articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in
ciascuna circoscrizione.
- La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica
il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all'insediamento
dei nuovi componenti.
- Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della
Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e
quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario,
sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna
circoscrizione e tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a
repertorio nell'anno precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali
spese sono comprese nella tassa annuale di cui al comma secondo dell'articolo
93. A tale fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il
bilancio preventivo per l'anno successivo.
- I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella
misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.».
Art. 33.
Sostituzione dell'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 149.
- Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i
magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio
precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio.
- Non sono eleggibili alla Commissione:
- i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili
distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;
- i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state
irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento,
della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria,
quando é applicata in sostituzione della sospensione;
- i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell'articolo 444, codice
di procedura penale, per reati non colposi;
- i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte
consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni.
- Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il
terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai
vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della
stessa Commissione.».
Art. 34.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Dopo l'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 149-bis.
- Il magistrato che presiede la Commissione decade
dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro
distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la
nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste
dall'articolo 149, comma 3.
- La decadenza del magistrato é dichiarata dal presidente della corte d'appello
competente per la nomina.
- I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di
ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione
dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra
circoscrizione.
- La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di
decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti
dalla carica quando nei loro confronti é iniziato un procedimento disciplinare.
Art. 149-ter.
- Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei
notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono
indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del
Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla
scadenza del mandato dei componenti già in carica.
- Il presidente della Commissione può richiedere al presidente del Consiglio
nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando
sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.».
Art. 35.
Sostituzione dell'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 150.
- Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il
presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione
nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in
servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il
presidente della Commissione.
- Il magistrato che presiede la Commissione può essere revocato, se ricorrono
giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.
- Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione,
il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua
sostituzione.».
Art. 36.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Dopo l'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 150-bis.
- Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai
iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione
eleggono i componenti della Commissione.
- Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato
e si svolgono con le stesse modalità e nello stesso giorno in cui hanno luogo
quelle del Consiglio nazionale del notariato.
- I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi
alla votazione, comunicano i risultati al presidente del Consiglio notarile del
distretto ove ha sede la Commissione.
- I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti
componenti della Commissione in numero superiore alla metà dei notai che ne
fanno parte. Se tale limite viene superato, gli eletti in esubero, appartenenti
allo stesso distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono
esclusi e sono dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono
immediatamente per numero di voti.
- Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilità
con un componente della Commissione già in carica, l'eletto viene escluso e
sostituto con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che
risultano incompatibili sono due o più, sono esclusi, qualora non vi sia
rinunzia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti.
- A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di cui al comma
3, al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la
Commissione l'esistenza a proprio carico di cause di incompatibilità.
- In caso di parità di voti tra due o più candidati, é escluso il meno anziano
nell'ufficio di notaio. In caso di pari anzianità, é escluso il meno anziano di
età.
- Competente per l'adozione di tutti i provvedimenti di esclusione é il
presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la
Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni successivi alla votazione.
- Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per completare la
composizione della Commissione, si provvede senza indugio ad elezioni
integrative.
- Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la
Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione, proclama gli eletti,
dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale del
notariato nonché alle corti di appello, alle procure della Repubblica, agli
archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel
territorio della circoscrizione.
Art. 150-ter.
- Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la
Commissione provvede nello stesso termine di cui all'articolo 150-bis, comma 10,
a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed il tesoriere della
Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della
Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche.
- Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente
del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede
al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai
eletti, il segretario ed il tesoriere.
- Per l'insediamento della Commissione é necessario che, anche a seguito dei
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 150-bis, commi 4 e 5, risultino
eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il numero
dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici.
- Il verbale della riunione di insediamento é trasmesso immediatamente alle
autorità di cui all'articolo 150-bis, comma 10.».
Art. 37.
Sostituzione dell'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 151.
- Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti,
avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti
diversi. Ciascun collegio é composto dal presidente della Commissione, che lo
presiede, e da due notai.
- I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente
applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente.
- Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa
preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai
collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.».
Art. 38.
Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 152.
- Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai é la
Commissione della circoscrizione nella quale é compreso il distretto nel cui
ruolo era iscritto il notaio quando é stato commesso il fatto per il quale si
procede.
- La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei
componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico,
spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale é assegnato
il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale
competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella
della Liguria.».
Art. 39.
Sostituzione dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 153.
- L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta:
- al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva
sede il notaio quando é stato commesso il fatto per il quale si procede;
- al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto
il notaio quando é stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione é addebitata
allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello
stesso consiglio. La stessa delibera é necessaria in caso di intervento ai sensi
dell'articolo 156-bis, comma 5.
- al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di
cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le
ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli
demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonché al conservatore
incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.
- Il procedimento é promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli
elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante.
- Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto
addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie
conclusioni.».
Art. 40.
Sostituzione dell'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 154.
- I componenti della Commissione devono astenersi nei casi
indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile. Quando l'astensione
riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello,
designando altro magistrato a presiedere il collegio.
- I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo
52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento
non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del
ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune
informazioni.
- Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro
componente della Commissione.
- In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte
d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione é accolta, altro
magistrato a presiedere il collegio.».
Art. 41.
Sostituzione dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 155.
- Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il
presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il
relatore e dà immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo
richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui
all'articolo 153, comma 1, lettera b), nonché al notaio incolpato, trasmettendo
agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente
difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei
medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso é fatta menzione del
deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia.
- Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha
facoltà di presentare una memoria.
- Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della
memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara
non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di
cui al comma 1.
- Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1,
dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo.».
Art. 42.
Sostituzione dell'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 156.
- Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi
alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione
non si sia pronunciata ai sensi dell'articolo 155, comma 3, fissa la data per la
discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso
alle parti almeno venti giorni prima.».
Art. 43.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Dopo l'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é inserito il
seguente:
«Art. 156-bis.
- Il notaio può comparire personalmente o a mezzo di
procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura
privata autenticata anche dal difensore.
- Il notaio può farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un
avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal
difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio
notarile possono farsi assistere da un avvocato.
- La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi
l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se
nominati.
- Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data
fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di
prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono
indicate le prove contrarie.
- I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno
richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non é
adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel
rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera
di consiglio.
- La discussione orale é aperta con la relazione svolta dal relatore.
- Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai
fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono
assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile,
in quanto compatibili.
- Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che
per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravità,
il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione,
che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare
memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
- Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti
all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.
- Il collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e dopo
aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo che ha richiesto
l'apertura del procedimento, di quello che eventualmente vi é intervenuto, del
notaio o, se nominato, del suo difensore.
- Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, può
rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della
discussione, anche se é assistito da un difensore.».
Art. 44.
Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 157.
- Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza
delle parti.
- Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.
- La decisione é depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto
deposito é dato tempestivo avviso alle parti.».
Art. 45.
Sostituzione dell'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 158.
- Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede
giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis,
comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per
l'esercizio dell'azione disciplinare, con reclamo alla corte d'appello del
distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel
termine di un anno dal suo deposito.
- Nel giudizio di impugnazione é obbligatorio il patrocinio di avvocato.
- Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non é proposto reclamo
nei termini di cui al comma 1.».
Art. 46.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Dopo l'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 158-bis.
- La corte d'appello decide con sentenza in camera di
consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, ed il dispositivo é reso pubblico mediante lettura. La decisione é
depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono
immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria.
Art. 158-ter.
- Contro la sentenza della corte d'appello é ammesso ricorso
per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice
di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura
civile.
- Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel temine di un
anno dal deposito.
- La sentenza della corte d'appello é immediatamente esecutiva, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
- La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite
le parti.
Art. 158-quater.
- All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari
provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il
notaio é iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e
il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio
e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile
competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b).
- Se la sanzione da eseguire é stata irrogata al presidente del consiglio
notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci.
- La durata della misura cautelare della sospensione é computata ai fini della
durata della sanzione disciplinare della sospensione.
- Si applica l'articolo 145-bis, comma 3.
Art. 158-quinquies.
- In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un
notaio, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione al presidente
del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera
b), specificando il reato per il quale si procede.
- Il procedimento disciplinare é sospeso fino al passaggio in giudicato della
sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.
- La sentenza penale, anche se é stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto
all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che
il fatto é stato commesso dall'autore.
- Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la
Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio.
Art. 158-sexies.
- Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti,
che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni
notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti,
possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle
funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza
dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di
quello che vi é intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il
procedimento non é ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad
istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e
c).
- La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere
altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei
confronti del notaio contro il quale é stata pronunciata condanna non ancora
passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della
gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale é stata comminata la
sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
- Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in
qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti.
Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare,
divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non é
richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo.
- Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, é disposta, anche se non é chiesta
l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle
funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o
agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della libertà
personale.
- La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 é revocata, anche
d'ufficio, quando é revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo
che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando é stata scontata la
pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non é revocata in presenza
dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non é richiesta
l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi
alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede
penale.
- La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 é revocata, anche
d'ufficio, quando é revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che
sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando é stata scontata la pena
detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non é revocata, sussistendo
i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni
dalla revoca della custodia cautelare, non é richiesta l'apertura del
procedimento disciplinare.
- In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione,
anche non definitiva, di proscioglimento.
- I provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale competente comportanti la
sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono
comunicati, a cura dell'autorità giudiziaria che procede, al presidente del
consiglio notarile del distretto al quale il notaio é iscritto nonché al
consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se
diverso. Sono altresì comunicati all'archivio notarile del distretto al cui
collegio il notaio é iscritto.
- In ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche
non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del
periodo durante il quale il procedimento disciplinare é sospeso ai sensi
dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4.
Art. 158-septies.
- Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se
sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso,
fino a quando la decisione della Commissione non é divenuta definitiva.
- Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di
cassazione, per 1'adozione di tali misure é competente la Corte d'appello.
- Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.
Art. 158-octies.
- Quando é chiesta l'adozione di una misura cautelare, le
parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre
giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il
procedimento disciplinare non é stato ancora promosso, sono convocati il
soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti
si procede.
- La decisione é adottata nel termine di dieci giorni dalla data della
presentazione dell'istanza.
- Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della
misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, assunte, ove
occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i
soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci
giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il
provvedimento é notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione
e le parti o i soggetti convocati hanno facoltà di depositare memorie almeno due
giorni prima.
- Il provvedimento é inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi
del comma 3, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, e
perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso
comma, non é convalidato.
- L'organo che adotta le misure cautelari può delegare altro notaio per il
compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze
dannose delle violazioni.
Art. 158-novies.
- I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione
sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la
Commissione, nel termine di dieci giorni dalla notifica, nelle forme previste
dagli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile per i procedimenti in
camera di consiglio, in quanto compatibili.
- I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d'appello, ai sensi
dell'articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi alla Corte
d'appello nel cui distretto é ubicata la sede della Commissione più vicina.
- Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo ai
sensi del comma 2, é ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge nel
termine di venti giorni dalla notifica. La Corte decide in camera di consiglio,
sentite le parti.
- L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione.
Art. 158-decies.
- Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al
procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o
notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
- Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso
le loro sedi.
- Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle
sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte
d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme
previsti dal codice di procedura civile.
- Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere
eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e
le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.
Art. 158-undecies.
- Le decisioni, anche di natura cautelare, della
Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate:
- al Ministero della giustizia;
- al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha
sede il notaio;
- al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha
sede il notaio;
- al Consiglio nazionale del notariato;
- al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo é iscritto il notaio;
- all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo é iscritto il notaio.
- Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono
necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.».
Art. 47.
Sostituzione dell'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 159.
Il notaio che sia stato destituito può domandare di essere
riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile
del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi:
- se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando é stato
condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, numero 3°;
- se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla
espiazione della pena.
- La deliberazione del consiglio é soggetta ad omologazione da parte della
Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio
interessato.
- Non può in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio
che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione,
corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e
calunnia.».
Art. 48.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
- Dopo l'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é inserito il
seguente Capo: «Capo IV. - Disposizioni comuni».
Art. 49.
Sostituzione dell'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- L'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, é sostituito dal
seguente:
«Art. 160.
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai
procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le
norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
Art. 50. ( nota)
Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562
- L'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, é sostituito dal seguente:
«Art. 23.
- I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e
trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti.
- In caso di omissione, il notaio é punito disciplinarmente con la sanzione
pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa.».
- L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, é sostituito dal seguente:
«Art. 10.
- Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero
che lo pone in uso senza le formalità di cui allo stesso articolo é punito con
la sospensione da uno a sei mesi.
- In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la
sospensione da due mesi ad un anno.
- Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire
nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed
all'articolo 7, é punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei
casi più gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2.».
- Sono abrogati gli articoli 5, primo comma, n. 3°, limitatamente alle parole:
«l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la
sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo
proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato», 131, 139, 140
e 141 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e gli articoli 262, 263, 265, 266,
267, commi terzo, quarto e quinto, 268, 269, 270, 272, 273 e 274 del regolamento
di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
- E' abrogato l'articolo 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
- E' abrogato l'articolo 25, secondo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre
1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
- E' abrogato l'articolo 14 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358.
- E' abrogato l'articolo 5, commi terzo e quarto della legge 17 maggio 1952, n.
629.
- Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia,
sono emanate norme di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e si provvede all'aggiornamento delle sanzioni di
cui all'articolo 261 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
- Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,
49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007.
- Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se più
favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 47, 50 e 51.
- Per il primo anno di funzionamento, i consigli notarili distrettuali
sopperiscono alle spese delle Commissioni mediante un fondo straordinario
nell'ambito del proprio bilancio e gli adempimenti previsti dagli articoli 150,
150-bis e 150-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati o
inseriti dal presente decreto, sono espletati, nei termini previsti dagli stessi
articoli, nell'anno 2007.
- Gli articoli 19, limitatamente all'articolo 135, comma 4, della legge 16
febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47,
50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54 entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
- Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 entrano in vigore il
1° gennaio 2007.
- Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, limitatamente all'articolo 135, commi 1, 2 e 3,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5, entrano in vigore il 1° giugno
2007.
- l decreto di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n.
89, é emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005.), é il seguente:
«Art. 7 (Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli
archivi notarili).
- Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di
ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i
criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione
di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più
ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione
generale e in quella di settore, in particolare in materia di:
- redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in
lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o
sordomuti;
- nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano
esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del
notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;
- tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio
trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione
e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), n. 5);
- determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse,
permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;
- custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
- aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio
nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e
degli archivi notarili;
- ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando
in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della
funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere,
mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di
trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i
diritti dei terzi;
- previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal
codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi
forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità
formale degli atti;
- revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
- istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di
disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da
notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha
sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede
di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con
sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;
- aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle
pecuniarie all'attuale valore della moneta;
- previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento
penale e revisione dell'istituto della recidiva;
- attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della
sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni
rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
- previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio
professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e
costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di
origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio
nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il
recupero delle spese a carico dei notai.
- Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed
esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
é il seguente:
«Art. 20.
- Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi,
definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle
proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del
30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per
l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello
Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge é
presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del
riassetto.
- Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali,
nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di
competenza dello Stato.
- Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie,
stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo,
l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato,
reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente;
- bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il
linguaggio normativo;
- indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
- indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla
informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i
regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica,
all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela
della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute
pubblica;
- sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta,
permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da
presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
- determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso,
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative
alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere,
eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato
apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti
in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
- revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
- alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
- alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce
della normativa comunitaria;
- alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività
economiche e lavorative;
- alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la
realizzazione della solidarietà sociale;
- alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e
tradizionale e della professionalità;
- promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e
delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la
vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e
garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali,
nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
- per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi
autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle
attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli
di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi.
I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in
relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi
privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità
dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore
regolato;
- attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento
di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni
nelle materie di competenza legislativa concorrente;
- definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa
alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
- indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto
relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
- bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa
il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente
al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai
successivi commi.
- I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base
della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto
concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei
principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze
riservate alle regioni
- riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
- riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
- semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
- aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale
utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche
nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
- bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei
soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle
materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere
perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
- ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi
soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei
rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i
criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della
tutela dell'affidamento;
- quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili
comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle
normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi
base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano
stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli
eventuali inadempimenti;
- quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative
pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi
conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
- I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono
resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali,
del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari
é reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni
dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
- I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
- I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al
comma 4, ai seguenti criteri e principi:
- trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità,
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
- individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo;
- soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità
e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
- soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di
controllo;
- adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
- soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale;
- regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le
fasi del procedimento.
- bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di
qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da
sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di
semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a
livello europeo.
- I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e
del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri
di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di
inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative
di semplificazione e di riassetto normativo.
- Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva
individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
- I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.».
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55.
- Il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio
decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1924, n. 155 e convertito in legge
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
- Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 (Norme complementari per
l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili), é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1924, n. 264 e convertito in legge dalla legge 18
marzo 1926, n. 562.
- La legge 22 gennaio 1934, n. 64 (Norme complementari sull'ordinamento del
notariato), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1934, n. 28.
- Il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 (Modificazioni all'ordinamento
del notariato e degli archivi notarili), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
ottobre 1937, n. 234 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1937, n. 2358.
- La legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili), é
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1952, n. 140.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 30. - Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24,
non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti
dagli articoli 18 e 24.
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel
termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina
nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella
precedente residenza.
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli
adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso é assegnata agli
altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso.
Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione
dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.
Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio
militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso
ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere
riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.».
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 39 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 39. - Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio
notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere
all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte
relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od
indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procederà
al ritiro degli atti e dei repertori.
Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con
l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro
da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento,
rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio
dall'esercizio si provvede ai sensi dell'art. 43.».
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 44 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 44. - Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per
interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti
sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per
malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa
esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega
d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui
all'art. 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio
delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega é data idonea
pubblicità secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'art. 43, comma 5.
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e
repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto
al medesimo notaro nominato.».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. - 46. Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non
escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far
menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne
la causa.
Al notaio, quando non può esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta
la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale
sono attribuiti i restanti proventi. Quando é nominato un notaio depositario,
tali proventi spettano interamente a quest'ultimo.».
Nota all'art. 10:
- Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3
agosto 1949, n. 577 (Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e
modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del
notariato):
«Art. 2. - Il Consiglio nazionale del notariato:
- dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento
del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile,
quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
- presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità
competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o
altrimenti in relazione all'attività notarile;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai
nelle materie di cui alla precedente lettera b);
- assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il
notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e
di assistenza fra i notai;
- cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;
- elabora principi di deontologia professionale.».
Nota all'art. 16:
- Per completezza di informazione il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n.
89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.), é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1915, n. 7.
Nota all'art. 50:
- Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, si vedano le note alle
premesse.
Nota all'art. 51:
- Per la legge 22 gennaio 1934, n. 64, si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro é necessario:
- essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed
aver compiuto l'età di anni 21;
- essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
- non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non
inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata
minore;
- essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o
magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
- avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed
aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno
continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel
registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio.
Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del
notaio presso cui effettuare la pratica.
L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione
all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta
mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto
termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non é
computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere
computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un
massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro
che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli
avvocati in esercizio da almeno un anno, é richiesta la pratica per un periodo
continuativo di otto mesi;
- avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la
pratica notarile;
- bis) aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento
della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai,
che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i
consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può
richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del
distretto nel quale é stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo
presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato
direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato é computato quale tirocinio
obbligatorio.
I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti
dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.».
- Si riporta il testo dell'art. 267 del citato regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 267. - Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e
mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce
nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide
se vi sia luogo a giudizio disciplinare.
Le autorità pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza, fornire al
presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato regio decreto-legge 23 ottobre
1924, n. 1737, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 25. - Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e 149 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre
disposizioni connesse sono modificate nel senso che:
- la notizia della morte del notaio, oltre che al consiglio notarile, deve
essere data al capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva
la residenza, entro il
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