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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 231/2001:
CAPO I - Responsabilità amministrativa dell'ente
SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità
amministrativa
Art. 1. - Soggetti
Art. 2. - Principio di legalità
Art. 3. - Successione di leggi
Art. 4. - Reati commessi all'estero
Art. 5. - Responsabilità dell'ente
Art. 6. - Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente
Art. 7. - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di
organizzazione dell'ente
Art. 8. - Autonomia delle responsabilità dell'ente
SEZIONE II - Sanzioni in generale
Art. 9. - Sanzioni amministrative
Art. 10. - Sanzione amministrativa pecuniaria
Art. 11. - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
Art. 12. - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
Art. 13. - Sanzioni interdittive
Art. 14. - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
Art. 15. - Commissario giudiziale
Art. 16. - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
Art. 17. - Riparazione delle conseguenze del reato
Art. 18. - Pubblicazione della sentenza di condanna
Art. 19. - Confisca
Art. 20. - Reiterazione
Art. 21. - Pluralità di illeciti
Art. 22. - Prescrizione
Art. 23. - Inosservanza delle sanzioni interdittive
SEZIONE III - Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale
Art. 24. - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno
dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno
dello Stato o di un ente pubblico.
Art. 25 - Concussione e corruzione
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 25-ter - Reati societari
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25-quinques - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25-sexies -
Abusi di mercato
Art. 25-septies -
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 26. - Delitti tentati
CAPO II - Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente
SEZIONE I - Responsabilità patrimoniale dell'ente
Art. 27. - Responsabilità patrimoniale dell'ente
SEZIONE II - Vicende modificative dell'ente
Art. 28. - Trasformazione dell'ente
Art. 29. - Fusione dell'ente
Art. 30. - Scissione dell'ente
Art. 31. - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o
scissione
Art. 32. - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini
della reiterazione
Art. 33. - Cessione di azienda
CAPO III - Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 34. - Disposizioni processuali applicabili
Art. 35. - Estensione della disciplina relativa all'imputato
SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 36. - Attribuzioni del giudice penale
Art. 37. - Casi di improcedibilità
Art. 38. - Riunione e separazione dei procedimenti
Art. 39.- Rappresentanza dell'ente
Art. 40. - Difensore di ufficio
Art. 41. - Contumacia dell'ente
Art. 42. - Vicende modificative dell'ente nel corso del
processo
Art. 43. - Notificazioni all'ente
SEZIONE III - P r o v e
Art. 44. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone
SEZIONE IV - Misure cautelari
Art. 45. - Applicazione delle misure cautelari
Art. 46. - Criteri di scelta delle misure
Art. 47 - Giudice competente e procedimento di
applicazione
Art. 48. - Adempimenti esecutivi
Art. 49. - Sospensione delle misure cautelari
Art. 50. - Revoca e sostituzione delle misure cautelari
Art. 51. - Durata massima delle misure cautelari
Art. 52. - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le
misure cautelari
Art. 53. - Sequestro preventivo
Art. 54. - Sequestro conservativo
SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Art. 55. - Annotazione dell'illecito amministrativo
Art. 56. - Termine per l'accertamento dell'illecito
amministrativo nelle indagini preliminari
Art. 57. - Informazione di garanzia
Art. 58. - Archiviazione
Art. 59. - Contestazione dell'illecito amministrativo
Art. 60. - Decadenza dalla contestazione
Art. 61. - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
SEZIONE VI - Procedimenti speciali
Art. 62. - Giudizio abbreviato
Art. 63. - Applicazione della sanzione su richiesta
Art. 64. - Procedimento per decreto
SEZIONE VII - Giudizio
Art. 65. - Termine per provvedere alla riparazione delle
conseguenze del reato
Art. 66. - Sentenza di esclusione della responsabilità
dell'ente
Art. 67. - Sentenza di non doversi procedere
Art. 68. - Provvedimenti sulle misure cautelari
Art. 69. - Sentenza di condanna
Art. 70. - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
SEZIONE VIII - Impugnazioni
Art. 71. - Impugnazioni delle sentenze relative alla
responsabilità amministrativa dell'ente
Art. 72. - Estensione delle impugnazioni
Art. 73. - Revisione delle sentenze
SEZIONE IX - Esecuzione
Art. 74. - Giudice dell'esecuzione
Art. 75. - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
(Abrogato)
Art. 76. - Pubblicazione della sentenza applicativa della
condanna
Art. 77. - Esecuzione delle sanzioni interdittive
Art. 78. - Conversione delle sanzioni interdittive
Art. 79. - Nomina del commissario giudiziale e confisca del
profitto
Art. 80. - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
(Abrogato)
Art. 81. - Certificati dell'anagrafe (Abrogato)
Art. 82. - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
(Abrogato)
CAPO IV - Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Art. 83. - Concorso di sanzioni
Art. 84. - Comunicazioni alle autorità di controllo o di
vigilanza
Art. 85. - Disposizioni regolamentari
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001
n. 231 ( indice )
(Aggiornamenti)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001)
DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE
SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO
11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29
settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua
entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od
enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale
secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29
settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio
2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il
Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Responsabilità amministrativa dell'ente
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità
amministrativa
Soggetti
- Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli
illeciti amministrativi dipendenti da reato.
- Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità
giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
- Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti
pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Principio di legalità
- L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la
sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non
sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto.
Successione di leggi
- L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge
posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la
responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti giuridici.
- Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia
intervenuta pronuncia irrevocabile.
- Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o
temporanee.
Reati commessi all'estero
- Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale,
gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in
relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato
del luogo in cui è stato commesso il fatto.
- Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del
Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche
nei confronti di quest'ultimo.
Responsabilità dell'ente
- L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
alla lettera a).
- L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse
esclusivo proprio o di terzi.
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
- Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a),
l'ente non risponde se prova che:
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il
loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla
lettera b).
- In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei
reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione
delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
- I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le
esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di
concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni
sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
- Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1,
possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche
nella forma per equivalente.
(Il D. 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto che "per i codici di
comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di
entrata in vigore del suddetto regolamento n. 201/2003, il termine di
trenta giorni di cui al comma 3 del presente articolo, decorre da
tale data").
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione
dell'entev
- Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la
commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza.
- In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se
l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello
di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
- Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione
nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente
situazioni di rischio.
- L'efficace attuazione del modello richiede:
- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
Autonomia delle responsabilità dell'ente
- La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
- Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente
quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua
responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
- L'ente può rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II
Sanzioni in generale
Sanzioni amministrative
- Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.
- Le sanzioni interdittive sono:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale
revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sanzione amministrativa pecuniaria
- Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione
pecuniaria.
- La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento
nè superiore a mille.
- L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire
tre milioni.
- Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
- Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle
quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente
nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per
prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire
duecentomila.
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
- La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a
lire duecento milioni se:
- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi
e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado:
- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.
- Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del
precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
- In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.
Sanzioni interdittive
- Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato
commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui
direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o
agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.
- Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a
due anni.
- Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma
1.
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
- Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si
riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei
criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a
prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato
a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione
dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
- Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
- L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando
l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
Commissario giudiziale
- Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che
determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione
della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un
commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata
applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui
interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue
dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti
ripercussioni sull'occupazione.
- Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i
compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è
stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
- Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura
l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di
straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
- Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
- La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta
quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una
sanzione interdittiva.
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
- Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se
l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato,
almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio
dell'attività.
- Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o
servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi
sette anni.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali
è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo
17.
Riparazione delle conseguenze del reato
- Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si
applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
concorrono le seguenti condizioni:
- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Pubblicazione della sentenza di condanna
- La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei
confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
- La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più
giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove
l'ente ha la sede principale.
- La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a
spese dell'ente.
Confisca
- Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca
del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al
danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può
avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o
al profitto del reato.
Reiterazione
- Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta
per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla
condanna definitiva.
Pluralità di illeciti
- Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con
una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività
e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si
applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al
triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può
comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
- Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti
ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella
prevista per l'illecito più grave.
Prescrizione
- Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di
consumazione del reato.
- Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari
interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
- Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
- Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo
dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato
la sentenza che definisce il giudizio.
Inosservanza delle sanzioni interdittive
- Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una
sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del
quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
- Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano
le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un
ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,
640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente
pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.
- Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito
un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si
applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Concussione e corruzione
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi
1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma
1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato
ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano
all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli
articoli 320 e 322-bis.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno.
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice
penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico
credito
e in valori di bollo, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
- per il delitto di cui all'articolo 453 la
sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote;
- per i delitti di cui agli
articoli 454, 460 e 461 la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di cui
all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie
stabilite dalla lettera a), in relazione
all'articolo 453, e dalla
lettera b), in relazione
all'articolo 454, ridotte da un terzo
alla metà;
- per i delitti di cui agli articoli 457 e
464, secondo comma, le
sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- per il delitto di cui
all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie
previste dalle lettere a), c) e d) ridotte
di un terzo;
- per il delitto di cui all'articolo 464, primo
comma, la sanzione
pecuniaria fino a trecento quote.
- Nei casi di condanna per uno
dei delitti di cui agli articoli
453, 454, 455, 459, 460 e
461 del codice penale, si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2,
per una durata non superiore ad un anno.
Reati societari
- In relazione ai reati in materia societaria
previsti dal
codice civile, se commessi
nell'interesse della società, da
amministratori, direttori generali o
liquidatori o da persone
sottoposte alla loro vigilanza,
qualora il fatto non si fosse
realizzato se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi
inerenti alla loro carica, si
applicano le seguenti sanzioni
pecuniarie:
- per la contravvenzione di false
comunicazioni sociali, prevista
dall'articolo 2621 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centocinquanta quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o
dei creditori, previsto
dall'articolo 2622, primo comma, del
codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o
dei creditori, previsto
dall'articolo 2622, terzo comma, del
codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento
quote;
- per la contravvenzione
di falso in prospetto, prevista
dall'articolo 2623, primo
comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- per il delitto di falso in prospetto, previsto
dall'articolo 2623,
secondo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentotrenta quote;
- per la contravvenzione di falsità
nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di
revisione, prevista dall'articolo
2624, primo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centotrenta quote;
- per il delitto di falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni
delle società di revisione, previsto
dall'articolo 2624, secondo
comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
- per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'articolo 2625,
secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento
a centottanta quote;
- per il delitto di formazione
fittizia del capitale, previsto
dall'articolo 2632 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
- per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti,
previsto
dall'articolo 2626 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
- per la contravvenzione di illegale
ripartizione degli utili e
delle riserve, prevista
dall'articolo 2627 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta
quote;
- per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali
o della società
controllante, previsto dall'articolo 2628 del
codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta
quote;
- per il delitto di operazioni
in pregiudizio dei creditori,
previsto dall'articolo
2629 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
- per il delitto di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte
dei liquidatori, previsto dall'articolo
2633 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
- per il delitto di illecita
influenza sull'assemblea, previsto
dall'articolo 2636 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
- per il delitto di aggiotaggio,
previsto dall'articolo 2637 del
codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento
quote;
- per i delitti di ostacolo
all'esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di
vigilanza, previsti dall'articolo 2638,
primo e secondo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria
da duecento a quattrocento quote;
- Se, in seguito alla
commissione dei reati di cui al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, la sanzione
pecuniaria è aumentata di un terzo.
(La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le
sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.)
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, previsti dal
codice penale e dalle leggi
speciali, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
- se il delitto è punito con la pena della
reclusione inferiore a
dieci anni, la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote;
- se il delitto è punito con la pena della reclusione non
inferiore
a dieci anni o con
l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
- Nei casi di condanna per uno dei
delitti indicati nel comma 1,
si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma
2, per una durata non inferiore ad un anno.
- Se l'ente o una
sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1,
si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.
- Le disposizioni dei
commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in
relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli
indicati nel
comma 1, che siano comunque stati posti in
essere in violazione di
quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione
internazionale per
la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New
York il 9
dicembre 1999.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla
sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,
lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.
- In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e
di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis,
capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
- Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il
prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità,
la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
Art. 25-septies.
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro
- In relazione ai delitti di cui agli
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille
quote.
- Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano
le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Delitti tentati
- Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in
relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente
capo del decreto.
- L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la
realizzazione dell'evento.
CAPO II
Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente
SEZIONE I
Responsabilità patrimoniale dell'ente
Responsabilità patrimoniale dell'ente
- Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto
l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
- I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a
reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti
dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena
pecuniaria.
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente
Trasformazione dell'ente
- Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati
commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Fusione dell'ente
- Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei
reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Scissione dell'ente
- Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per
i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo
quanto previsto dal comma 3.
- Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente
obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati
commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è
limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si
tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività
nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
- Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli
enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività
nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
- Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il
giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2,
tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente
responsabile.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al
quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al
giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito
della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e
c) del medesimo articolo.
- Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna,
sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una
a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo
reato.
- Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva
alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in
sanzione pecuniaria.
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
- Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della
scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la
scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma
dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
- A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività
nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o
della scissione.
- Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere
ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il
ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata
pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.
Cessione di azienda
- Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il
cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione
dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione
pecuniaria.
- L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano
dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli
era comunque a conoscenza.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di
azienda.
CAPO III
Procedimento di accertamento e di applicazione delle
sanzioni amministrative
SEZIONE I
Disposizioni generali
Disposizioni processuali applicabili
- Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si
osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Estensione della disciplina relativa all'imputato
- All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto
compatibili.
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
Attribuzioni del giudice penale
- La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al
giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
- Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si
osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali
collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.
Casi di improcedibilità
- Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando
l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato
per la mancanza di una condizione di procedibilità.
Riunione e separazione dei procedimenti
- Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento
penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
- Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
- è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del
codice di procedura penale;
- il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato
emesso il decreto penale di condanna;
- l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Rappresentanza dell'ente
- L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo
che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
- L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella
cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di
inammissibilità:
- la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- la sottoscrizione del difensore;
- la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
- La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di
procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella
cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
cui al comma 2.
- Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal
difensore.
Difensore di ufficio
- L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è
assistito da un difensore di ufficio.
Contumacia dell'ente
- L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
- Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente
responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende
modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in
cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Notificazioni all'ente
- Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154,
comma 3, del codice di procedura penale.
- Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale
rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
- Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo
39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai
sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
- Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi
precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico
ministero, sospende il procedimento.
SEZIONE III
P r o v e
Incompatibilità con l'ufficio di testimone
- Non può essere assunta come testimone:
- la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo
39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
- Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere
interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per
l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.
SEZIONE IV
Misure cautelari
Applicazione delle misure cautelari
- Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità
dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici
elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della
stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere
l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si
fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive
già depositate.
- Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità
applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di
procedura penale.
- In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un
commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della
misura che sarebbe stata applicata.
Criteri di scelta delle misure
- Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel
caso concreto.
- Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla
sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
- L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare
soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
- Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Giudice competente e procedimento di applicazione
- Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche
delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini
provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di
cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza,
il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente
e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del
giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la
stessa si fonda.
- Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del
medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito
della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a
quindici giorni.
Adempimenti esecutivi
- L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata
all'ente a cura del pubblico ministero.
Sospensione delle misure cautelari
- Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli
adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma
dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di
accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la
sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte
riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
- La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di
denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima
prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la
prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
- Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine
fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è
stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
- Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura
cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca;
la fideiussione prestata si estingue.
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
- Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche
per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero
quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
- Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non
appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa
essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o
dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione
con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.
Durata massima delle misure cautelari
- Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può
superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
- Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può
avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza.
In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
- Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica
dell'ordinanza.
- La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate
in via definitiva.
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
- Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre
appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone
contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi
1-bis e 2, del codice di procedura penale.
- Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente,
per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura
penale.
Sequestro preventivo
- Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a
norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3,
3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Sequestro conservativo
- Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il
pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma
dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo
di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle
somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316,
comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
Annotazione dell'illecito amministrativo
- Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo
dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente
unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui
dipende l'illecito.
- L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne
faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle
iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini
preliminari
- Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli
stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende
l'illecito stesso.
- Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente
decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.
Informazione di garanzia
- L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare
ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare
al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Archiviazione
- Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo
59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti,
comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale
può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le
condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei
mesi dalla comunicazione.
Contestazione dell'illecito amministrativo
- Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente
l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è
contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura
penale.
- La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in
forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni
amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi
articoli di legge e delle fonti di prova.
Decadenza dalla contestazione
- Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui
dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
- Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei
casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando
l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
- Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei
confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito
amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui
l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli
elementi identificativi dell'ente.
SEZIONE VI
Procedimenti speciali
Giudizio abbreviato
- Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto
del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli
articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
- La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è
operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione
pecuniaria.
- In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito
amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
Applicazione della sanzione su richiesta
- L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei
confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è
prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del
libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui
all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della
sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
- Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via
definitiva, rigetta la richiesta.
Procedimento per decreto
- Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione
pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla
data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e
previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di
applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
- Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria
diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
- Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di
esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
- Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del
codice di procedura penale, in quanto compatibili.
SEZIONE VII
Giudizio
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
- Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la
sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo
17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il
giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di
cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
- Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo
dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede
quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.
Sentenza di non doversi procedere
- Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti
dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.
Provvedimenti sulle misure cautelari
- Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice
dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.
Sentenza di condanna
- Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice
applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese
processuali.
- In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare
l'attività o le strutture oggetto della sanzione.
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
- Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice
dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti
risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando
l'ente originariamente responsabile.
- La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha
comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII
Impugnazioni
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa
dell'ente
- Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle
interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per
l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
- Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre
proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende
l'illecito amministrativo.
- Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può
proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo
dipende.
Estensione delle impugnazioni
- Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non
fondate su motivi esclusivamente personali.
Revisione delle sentenze
- Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale
ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
SEZIONE IX
Esecuzione
Giudice dell'esecuzione
- Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
- Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
- alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti
dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
- Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2,
lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice
di procedura penale.
- Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su
richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non
comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
(Abrogato)
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
- La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui
confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.
Esecuzione delle sanzioni interdittive
- L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione
interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
- Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha
riguardo alla data della notificazione.
Conversione delle sanzioni interdittive
- L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro
venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione
della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
- La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la
documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
- Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza
in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non
appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione.
La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
- Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni
interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore
a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel
determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito
ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle
condizioni di cui all'articolo 17.
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
- Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività
dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal
pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
- Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico
ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una
relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì
l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati
attuati i modelli organizzativi.
- Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice
di procedura penale.
- Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a
carico dell'ente.
(Abrogato)
(Abrogato)
(Abrogato)
CAPO IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Concorso di sanzioni
- Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel
presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in
conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti
dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
- Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione
amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente
decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della
determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
- Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza
irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha
emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
Disposizioni regolamentari
- Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al
procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
- le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- (abrogata)
- le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
- Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro
trenta giorni dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro,
il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi).
- I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
- L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso
al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della
scadenza.
- Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti
successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito
dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
- In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due
anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti
per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300
(Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo
K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo
fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via
pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché
della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a
Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso,
fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità
giuridica):
"Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità
giuridica) .
- Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente
ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e
delle società associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono
funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
- prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli
articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640,
secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in
cui il fatto e commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice
penale;
- prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla
tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice
penale;
- prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli
articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro;
- prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di
tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore
nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31
dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982,
n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
- prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in
relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni
di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di
fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione
o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è
stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere
l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei
casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
- prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei
confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;
- prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta
milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione
in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e
delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di
particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti
milioni e non sia superiore a lire duecento milioni;
prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;
- prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i
limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;
- prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per
equivalente;
- prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle
seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
- chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
- interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di
altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione
dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
- divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed
eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
- pubblicazione della sentenza;
- prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i ) e l) si
applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai
reati di cui alle lettere a ), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;
- prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è
diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle
sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui
all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace
riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;
- prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede
cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;
- prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle
sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei
confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre
l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi,
l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già
irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa
la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state
applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);
- prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal
giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della
responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse
fasi del procedimento penale;
- prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i ) e l) si
prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a ),
b) c ) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice
civile;
- prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei
soggetti di cui all'alinea del presente comma;
- prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto,
anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione,
che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di
cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la
responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q),
di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di
liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle
lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere
esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del
codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche
con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove
non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al presidente
del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore
speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle
attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in
giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente
lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi
previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
- prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori
delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità
amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q ), sia deliberata
dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in
cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli
altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione
sociale di responsabilità;
- prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento
spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di
cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità
amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia
vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il
fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno
subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso
da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto,
poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
- prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi
in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o
l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o
abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di
amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato
l'accertamento della responsabilità dell'ente.
- Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti
forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che
esercitano pubblici poteri.
- Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al
comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme
di carattere transitorio.".
"Art. 14 (Esercizio delle deleghe).
- Gli schemi dei
decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per
l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il
loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del
parere.".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale:
"Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo la legge italiana il
cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
- delitti contro la personalità dello Stato;
- delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo
contraffatto;
- delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in
valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o
violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni
internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.".
"Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero). - Il cittadino o lo straniero che
commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n.
1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro
della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale
richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un
interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. è altresì
considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi
politici.".
"Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il cittadino, che, fuori dei
casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il
quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a
tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello
Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà
personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della
giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso
a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è
punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia
stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha
commesso il delitto.".
"Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). - Lo straniero, che, fuori
dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato
o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre
che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia,
ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno
straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro
della giustizia, sempre che:
- si trovi nel territorio dello Stato;
- si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal
Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli
appartiene.".
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis e 640-ter, del
codice penale:
"Art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla
pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative
dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.".
"Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). - Salvo che
il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o
la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità
europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni
settecentoquarantacinque mila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può
comunque superare il triplo del beneficio conseguito.".
"Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
errore, procura a sè a ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a
tre milioni:
- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo
immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), salvo che
ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza
aggravante.".
"Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). -
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri
enti pubblici o delle Comunità europee.".
"Art. 640-ter (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico
o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da |