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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. 179/2007:
Capo I -
Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di
indennizzo
Art. 1. -
Definizioni
Art. 2. -
Camera di conciliazione e arbitrato
Art. 3. -
Indennizzo
Art. 4. -
Conciliazione stragiudiziale
Art. 5.
-
Arbitrato amministrato dalla Consob
Art. 6.
-
Clausola compromissoria
Art. 7.
-
Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti
Capo II - Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
Art. 8. -
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
Art. 9. -
Norme finali
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2007, n. 179 (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007)
ISTITUZIONE DI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO, SISTEMA DI
INDENNIZZO E FONDO DI GARANZIA PER I RISPARMIATORI E GLI INVESTITORI IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare gli
articoli 27, commi l e 2, e 44;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2007;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di
indennizzo
- Nel presente capo si intendono per:
- investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui
all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività
di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
- E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per
l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di
conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte
tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi
degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti
contrattuali con gli investitori .
- La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività,
avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.
- La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di
conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità,
indipendenza, professionalità e onorabilità.
- La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di
conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità
di cui all'articolo 4.
- La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:
- l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
- le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli
arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza
paritaria di donne e uomini;
- i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e
onorabilità dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
- la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli
arbitri;
- le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
- le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
- le altre norme di attuazione del presente capo.
- Nel caso in cui risulti, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui
all'articolo 5, l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui
all'articolo 2, comma 1, l'arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere
un indennizzo a favore dell'investitore per il ristoro delle conseguenze
pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.
- La Consob con regolamento, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri
in base ai quali viene stabilito l'indennizzo di cui al comma 1.
- E' fatto salvo il diritto dell'investitore di adire l'autorità
giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior
danno subito in conseguenza dell'inadempimento, oltre all'indennizzo già
stabilito.
- Il lodo arbitrale con il quale viene disposto l'indennizzo di cui al comma
1 acquista efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob,
ferma l'applicabilità dell'articolo 825 del codice di procedura civile.
- Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando,
anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob.
- L'istanza di conciliazione non può essere presentata qualora:
- la controversia sia stata già portata su istanza dell'investitore, ovvero
su istanza dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, all'esame di
altro organismo di conciliazione;
- non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero non siano
decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario
abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.
- Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina le
norme di procedura nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità,
celerità e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità di
sentire le parti separatamente.
- In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di
sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione.
- Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l'articolo 40, commi 2, 3, 4,
5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
- Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2
nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso libere di assumere
autonome determinazioni volontarie.
- Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non
possono essere utilizzate nell'eventuale procedimento sanzionatorio nei
confronti dell'intermediario avanti l'Autorità di vigilanza competente per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni.
- Con il predetto regolamento sono determinate le modalità di nomina del
conciliatore per la singola controversia e il compenso a questi spettante, i
criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato può designare
un diverso organismo di conciliazione, nonché l'importo posto a carico degli
utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel
rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 3,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
- Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina
altresì la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e
arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui al
medesimo articolo 2, tenendo conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili, nonché degli articoli
806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il rispetto
del contraddittorio.
- Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento
dell'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo,
ferma restando l'applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.
- La Consob determina altresì le modalità di nomina del collegio arbitrale
o dell'arbitro unico, i casi di incompatibilità, ricusazione e sostituzione
degli arbitri, la responsabilità degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti,
oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di
conciliazione e arbitrato.
- L'arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso
la Consob ha natura rituale ed é ispirato a criteri di economicità, rapidità
ed efficienza. Il lodo é sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.
- La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli
investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli
accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, é
vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto
di una trattativa diretta.
Art. 7.
( note)
Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti
- E' fatta salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli
utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
ad agire ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
Capo II
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
Art. 8.( note)
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
- E' istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di
cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito
denominato: "Fondo", destinato all'indennizzo, nei limiti delle
disponibilità
del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata
con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile,
delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- La gestione del Fondo é attribuita alla Consob.
- Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti all'articolo 1 del
presente decreto. Il Fondo é surrogato nei diritti del soggetto danneggiato,
limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei
confronti della banca o dell'intermediario responsabile.
- La Consob é legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del
Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al
comma precedente; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in
giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri
funzionari.
- Il Fondo é finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione
delle norme di cui al comma 1.
- La Consob con regolamento:
- definisce i criteri di determinazione dell'indennizzo, fissandone anche la
misura massima; dall'indennizzo così determinato sono detratte tutte le somme
percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di
risarcimento del danno ovvero l'indennizzo di cui all'articolo 3;
- disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
- emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
- La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
- Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di
amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I
con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli
utenti delle procedure medesime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 27, commi 1 e 2, e 44 della legge 28
dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28
dicembre 2005, supplemento ordinario:
Art. 27 (Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo
e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).
- Il Governo é
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi
di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di
indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
- previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in
contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità,
dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori
o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli
altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di
informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con
la clientela;
- previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli
investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o
degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le
procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento
degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste per la violazione dei medesimi obblighi, ove ne ricorrano i
presupposti;
- salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi
della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura
maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
- salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della
giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'art. 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281, e successive modificazioni;
- attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare
disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
- Il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
- destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del
fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con
sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui
alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al
comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso
comunque percepiti a titolo di risarcimento;
- previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato,
limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del
fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;
- legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del
fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della
lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'art.
1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni,
ovvero anche da propri funzionari;
- finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli
importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla
lettera a);
- attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
- individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte
del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione
della sua misura massima;
- attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla
CONSOB.
Art. 44 (Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative).
- Gli
schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali
deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il
termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo é prorogato di novanta giorni.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, é pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante norme in materia di
definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, é pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Si riportano i commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con
regolamento i clienti professionali privati nonché i criteri di identificazione
dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici
nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta
possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di
richiesta.
- Si riporta la lettera r) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato con il decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164:
Art. 1 (Definizioni). - Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) - q) (omissis):
r) soggetti abilitati : le SIM, le imprese di investimento comunitarie
con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr,
le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche
extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di
investimento; .
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
Art. 38 (Organismi di conciliazione).
- Gli enti pubblici o privati,
che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire
organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del presente
decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto
presso il Ministero della giustizia.
- Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di
iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi
di conciliazione ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
- L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel
registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di
procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento
debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'art. 39.
- Si riporta l'art. 137 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206:
Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale).
- Presso il Ministero delle attività
produttive é istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale.
- L'iscrizione nell'elenco é subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti
requisiti:
- avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un
ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
- tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi
statutari;
- numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili,
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni
non riconosciute;
- svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
- non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non
rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
- Alle associazioni dei consumatori e degli utenti é preclusa ogni attività di promozione o
pubblicità commerciale avente per oggetto beni o
servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
- Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
- All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei
territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f),
nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli
abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato
testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
- Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea
l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139,
comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco
degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.
Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 825 del codice di procedura civile:
Art. 825 (Deposito del lodo). - La parte che intende fare eseguire il lodo
nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in
originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di
arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel
cui circondario é la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso
esecutivo é soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali
sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo
contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale é data notizia dalla
cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'art. 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, é ammesso
reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla
comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con
ordinanza.
Nota all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5:
Art. 39 (Imposte e spese. Esenzione fiscale).
- Tutti gli atti,
documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
- Il verbale di conciliazione é esente dall'imposta di registro entro il
limite di valore di venticinquemila euro.
- Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle
indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici
e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle
delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.
- L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel triennio precedente.
- Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo,
debbono essere allegate al regolamento di procedura.
Art. 40 (Procedimento di conciliazione).
- I regolamenti di procedura
debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del
conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
- Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove
non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore
rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo,
indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali é
disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito
verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti
che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale,
della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di
conciliazione.
- Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono
essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a
seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere
oggetto di prova testimoniale.
- Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a
dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli
organismi istituiti a norma dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi
effetti della domanda giudiziale. La decadenza é impedita, ma se il tentativo
fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la
segreteria dell'organismo di conciliazione.
- La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi
al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai
fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 del
codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni
assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo
dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese
sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche
condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente.
- Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una
clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su
istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la
sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di
durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di
conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato
dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte
interessata se l'istanza di conciliazione non é depositata nel termine fissato.
Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione é allegato il verbale di
cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a
norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei
mesi dal provvedimento di sospensione.
- Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli
estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui
all'art. 38.
- Se la conciliazione riesce é redatto separato processo verbale,
sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento
della regolarità formale, é omologato con decreto del presidente del tribunale
nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5:
Art. 34 (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie).
-
Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis del codice civile,
possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri
di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i
soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale.
- La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli
arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di
tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato
non provveda, la nomina é richiesta al presidente del tribunale del luogo in
cui la società ha la sede legale.
- La clausola é vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi
coloro la cui qualità di socio é oggetto della controversia.
- Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro
confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, é
vincolante per costoro.
- Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie
nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
- Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole
compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due
terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i
successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 35 (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale).
- La
domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto é depositata
presso il registro delle imprese ed é accessibile ai soci.
- Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola
compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di terzi a norma dell'art. 105
del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli
articoli 106 e 107 dello stesso codice é ammesso fino alla prima udienza di
trattazione. Si applica l'art. 820, comma secondo, del codice di procedura
civile.
- Nel procedimento arbitrale non si applica l'art. 819, primo comma, del
codice di procedura civile; tuttavia il lodo é sempre impugnabile, anche in
deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'art. 838 del codice
di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso
codice.
- Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
- La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non
preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'art. 669-quinquies del
codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la
devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di
delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con
ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
- bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide
sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese.
Art. 36 (Decisione secondo diritto).
- Anche se la clausola
compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo
non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo
impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del codice di procedura
civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili
ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere
assembleari.
- La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato
internazionale.
- Si riporta l'art. 806 del codice di procedura civile, inserito nel Libro IV
(Dei procedimenti speciali), Titolo VIII (Dell'arbitrato), del medesimo codice:
Art. 806 (Controversie arbitrabili). - Le parti possono far decidere da
arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti
indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se
previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
Nota all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 137 e 140 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206:
Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale).
- Presso il Ministero delle attività
produttive é istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale.
- L'iscrizione nell'elenco é subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti
requisiti:
- avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un
ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
- tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi
statutari;
- numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili,
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni
non riconosciute;
- svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
- non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non
rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
- Alle associazioni dei consumatori e degli utenti é preclusa ogni attività di promozione o
pubblicità commerciale avente per oggetto beni o
servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
- Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
- All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei
territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f),
nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli
abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato
testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
- Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea
l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139,
comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco
degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.
Art. 140 (Procedura).
- I soggetti di cui all'art. 139 sono legittimati
ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale:
- di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
- di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
- di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
- Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'art. 139,
comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di
conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di
composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia
di consumo a norma dell'art. 141. La procedura é, in ogni caso, definita entro
sessanta giorni.
- Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, é
depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel
quale si é svolto il procedimento di conciliazione.
- Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità
formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
- In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che
siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano
richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo
degli interessi dei consumatori e degli utenti.
- Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo
ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1,
può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole
conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene
valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
- Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il
giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su
domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento,
il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In
caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di
cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di
consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle
dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
- Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si
svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di
procedura civile.
- Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla
connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al
presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
- Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione inibitoria prevista
dall'art. 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i
consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
- Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
materia di servizi pubblici ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
- Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
Note all'art. 8:
- L'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, é riportato nelle note
alle premesse.
- La parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca la
disciplina degli intermediari.
- Si riporta il testo dell'art. 1, primo, secondo e decimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni:
Art. 1. - E' istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le
società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica
di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
(Omissis).
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità
giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali,
la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.
(Omissis).
Nota all'art. 9
- Si riporta l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB).
- Nel quadro
dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di
ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio
successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso
esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3.
- Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB
determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti
sottoposti alla sua vigilanza. Nella determi-nazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei
costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna
categoria di soggetti.
- bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'art.
8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi
alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente.
- Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con
le procedure indicate dall'art. 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni.
- Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB
in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e
vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione.
- La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene
tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'art. 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
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