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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999 n.
169 (indice)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno1999 )
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/9/CE RELATIVA ALLA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli
articoli 1 e 2, nonché l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il
recepimento della citata direttiva 96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 ( nota )
- Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".
Art. 2 ( nota )
- Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il
seguente:
- "Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La
tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto.".
Art. 3 ( nota )
- L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati
creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Art. 4 ( nota )
- Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserita la seguente:
"SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
- L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare:
- la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma;
- la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca
di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare,
all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione
in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies.
- Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto:
- l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente
finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
purché si indichi la spane e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le
eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del
diritto;
- l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una
procedura amministrativa o giurisdizionale.
- Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo
64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una
sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca
di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare
solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
- Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile.
- Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in
conflitto con il normale impiego della banca di dati.".
Art. 5 ( nota )
- Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis.
- Ai fini del presente titolo si intende per:
- costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la
costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
- estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o
in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma
1, non costituisce atto di estrazione;
- reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o
di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di
copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto
di reimpiego.
- La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la
rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
- Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto
d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso,
il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni
stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della
totalità o di una parte sostanziale della stessa.
- Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o
titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti
abituali nel territorio dell'Unione europea.
- La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società
costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede
sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della
Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione
europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo
tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
- Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca
di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data
del completamento stesso.
- Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima
dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si
estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima
messa a disposizione del pubblico.
- Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni
sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal
momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di
dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un
autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
- Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non
sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie
alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al
costitutore della banca di dati.
- Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e
forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter.
- L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del
pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro
diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
- L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del
pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della
banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di
dati.
- Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per
qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di
parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della
banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente
legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della
banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
- Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono
nulle.".
Art. 6 ( nota )
- L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è così modificato:
- dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
- bis. "Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 -quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter è soggetto alla pena della
reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni.
La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa
se il fatto è di rilevante gravità ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive
operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita,
venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli
autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369";
- al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"ai commi 1 e 1-bis".
Art. 7 ( nota )
Disposizioni finali e transitorie
- Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche
alle banche di dati create prima del 1 gennaio 1998 e che entro la data di entrata in
vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto
medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La
stessa disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1 gennaio 1998 fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le disposizioni del capo I del titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si
applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1
gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i
requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti
conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle
banche di dati costituite completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
- Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui
all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio
1998.
- Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti, in
particolar modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi
preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti,
marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al
patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto
industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed
il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei
contratti.
Art. 8
-
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Nota al titolo:
- Per quanto concerne la direttiva 96/9/CE vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 96/9/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 49/29 del 28
febbraio 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
(legge comunitaria 1995-1997).
- Gli articoli 1, 2 e 43 della succitata legge 24 aprile 1998, n. 128, così recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è
prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di
delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che
siano introdotte nuove norme di principio.
- I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza
istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
- Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio
dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
- Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.
- Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo l settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25
della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
- Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento
della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla
legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone
l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del
1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e
professionale nel settore della sicurezza.
- Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle
direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19
febbraio 1992, n. 142.
- Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui
all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la
disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva
86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri
concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui
all'art. 2, è data attuazione:
- alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del
Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici
previsti all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive
del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva
85/73/CEE;
- alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante
la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti
all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il
trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei
vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
- Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
- le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
- per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle
discipline stesse;
- salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni
e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati. per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di
pari offensiva rispetto alle infrazioni medesime;
- eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e
successive modificazioni;
- all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge
o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
- abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di
terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di
concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
- i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle
direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni
delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo
1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616".
"Art. 43 (Tutela giuridica delle banche di dati).
- L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
- definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'art. 1 della direttiva
ed agli effetti del recepimento della medesima;
- comprendere la banca di dati alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere
protette ai sensi dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
- riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche
di dati;
- prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di
una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto
dall'art. 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
- riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo
III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla
tutela dell'investimento;
- prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della
direttiva".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente del secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), così come
modificato dal presente decreto, così recita:
"Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati
che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell'autore.".
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione:
- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale;
- le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale;
- le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per
iscritto o altrimenti;
- le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria,
semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto
al quale sono associate;
- i disegni e le opere dell'architettura;
- le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di
semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme
del capo V del titolo II;
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale
risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata
dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende
anche il materiale preparatorio per fa progettazione del programma stesso;
- le banche di dati di cui al secondo comma dell'art. 1, intese come raccolte di
opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti
esistenti su tale contenuto".
Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota all'art. 1.
Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota all'art. 1.
- L'art. 1418 del codice civile così recita:
"Art. 1418 (Cause di nullità del contratto). - Il contratto è nullo quando è
contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità
del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325; l'illiceità della
causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto
dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge.".
- La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre
1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908,
completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26
giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con
allegato".
Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota all'art. 1.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come
modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 171-bis.
- Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per
elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di
copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o
concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre
mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applica la stessa pena
se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratore.
La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 3.000.000
se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva
duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o
locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su
supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della
presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942,
n. 1369.
- bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati,
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 102-bis e 102- ter è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a
tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non è inferiore
nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto è di
rilevante gravità ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di
riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione
o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o
concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed
editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato
con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
- La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 1-bis comporta la pubblicazione della
sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati".
Nota all'art. 7:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota all'art. 1.
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