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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 169/07:
Art. 1 - Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 2 - Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 3 - Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 4 - Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 5 - Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 6 - Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 7 - Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 8 - Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 9 - Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 10 - Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 11 - Modifiche al Titolo II, Capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 12 - Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 13 - Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 14 - Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 15 - Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 16 - Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 17 - Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 18 - Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 19 - Disciplina transitoria in materia di esdebitazione
Art. 20 - Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Art. 21 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Art. 22 - Entrata in vigore e disciplina transitoria
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007 n. 169
(indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, NONCHE' AL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2006, N. 5, IN MATERIA DI DISCIPLINA
DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 5, 5-BIS E 6, DELLA
LEGGE 14
MAGGIO 2005, N. 80.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5-bis, della citata
legge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell'articolo 1
della legge 12 luglio 2006, n. 228, che prevede la possibilità di
emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera
dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 ( nota)
Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono
soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo
gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto
dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere
aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base
della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.".
Art. 2 ( note)
Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le
parole "La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa" sono sostituite
dalle seguenti: "Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso".
- All'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
le parole "salva la facoltà", sono aggiunte le seguenti: "per il creditore o per
il pubblico ministero".
- All'articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre esercizi".
- L'articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). - Il procedimento
per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i
creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal
giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di
convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento
dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il
deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone
che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonchè
una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere
eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal
presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni
di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il
ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle
parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla
conoscibilità degli stessi.
Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal
caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o
conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento,
che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o
revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il
decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti
scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente
aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.".
- L'articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). - Il tribunale dichiara il
fallimento con sentenza, con la quale:
- nomina il giudice delegato per la procedura;
- nomina il curatore;
- ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e
fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non
è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
- stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà
all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso
di particolare complessità della procedura;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su
cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima
dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle
domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei
riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.".
- All'articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le
parole "codice di procedura civile," sono aggiunte le seguenti "al pubblico
ministero,".
- L'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 18 (Reclamo). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere
proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da
depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di
trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
- l'indicazione della corte d'appello competente;
- le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha
sede la corte d'appello;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto
previsto dall'articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione
della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo.
In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma,
del codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il
relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni
dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi
almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in
cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria
contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste
previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel
rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari,
eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al
curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non
reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della
cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla
notificazione.
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal
tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi
dell'articolo 26.".
- All'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al primo comma, le parole "l'appello" sono sostituite dalle parole "il
reclamo" e le parole "il collegio" sono sostituite dalle parole "la corte
d'appello";
- il secondo comma è abrogato.
- L'articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
- All'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole "Corte di appello" e
"Corte d'appello" sono sostituite dalle seguenti: "corte d'appello";
- nel secondo comma, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trenta giorni".
Art. 3 ( nota)
Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è
abrogato.
- All'articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
le parole: "agli avvocati" sono sostituite dalla seguente: "ai difensori".
- L'articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). -
Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che
provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da
chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla
comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti
è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre
dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o
dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia
dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più
proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del
provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
- l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice
delegato e della procedura fallimentare;
- le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice adito;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il
reclamo, con le relative conclusioni;
- l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il
relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni
dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di quindici giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte
d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in
fatto e in diritto, nonchè l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa
previste.
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di
prova, eventualmente delegando un suo componente.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio
provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento reclamato".
- All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è
abrogato.
- All'articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole "giudice delegato" sono sostituite dalle seguenti: "comitato dei
creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97
e 104-ter.".
- All'articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- nella rubrica dopo le parole: "Relazione al giudice" sono aggiunte: "e
rapporti riepilogativi.";
- nel primo comma le parole "dell'istruttoria penale" sono sostituite con
"delle indagini preliminari in sede penale.".
- All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- nel primo comma, dopo le parole "scelti dal curatore." è aggiunta la seguente
frase: "Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che
le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi
dal deposito in conto corrente, purchè sia garantita l'integrità del capitale";
- il terzo comma è abrogato.
- All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel richiedere l'autorizzazione
del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche
sulla convenienza della proposta.";
- al secondo comma, le parole "approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo
104-ter" sono sostituite dalla seguente: "autorizzati dal medesimo ai sensi
dell'articolo 104-ter comma ottavo".
- All'articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- il primo comma, è sostituito dal seguente: "Conclusa l'adunanza per l'esame
dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i
creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza
dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai
componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al
tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale,
valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla
nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i
criteri di cui agli articoli 28 e 40";
- nel terzo comma, le parole "allo stato" sono soppresse.
- All'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al quarto comma, dopo le parole "In caso di inerzia, di impossibilita" sono
inserite le seguenti: "di costituzione per insufficienza di numero o
indisponibilità dei creditori, o";
- il settimo comma è sostituito dai seguenti: "Ai componenti del comitato dei
creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo
comma, del codice civile.
L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo
svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice
delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei
quali ha autorizzato l'azione.".
Art. 4 ( note)
Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- nel primo comma, le parole da "L'imprenditore" a "sono tenuti" sono
sostituite dalle seguenti: "Il fallito persona fisica è tenuto";
- dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La corrispondenza diretta al
fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.".
- All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo
comma è inserito il seguente: "Le disposizioni del secondo comma si applicano
anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.".
- All'articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole da "disponendo" fino a "relative", sono sostituite dalle seguenti:
"determinandone le modalità a norma dell'articolo 107".
- All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- la lettera c) del terzo comma è sostituita dalla seguente:
"c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma
terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;";
- alla lettera d) del terzo comma dopo le parole "sia attestata", sono aggiunte
le seguenti: "da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili
e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)".
- All'articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
le parole "atti estintivi di", sono aggiunte le seguenti: "posizioni passive
derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque".
- All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che, nei
contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto";
- al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza che gli
sia dovuto risarcimento del danno";
- il settimo comma è sostituito dai seguenti:
"In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare
trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha
diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto
il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del
codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare
di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente
ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione
principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado".
- L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire). - I contratti di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se,
prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento,
l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di
quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In
ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha
comunicato di voler dare esecuzione al contratto.".
- All'articolo 72-quater, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo le parole " del bene stesso" sono inserite le seguenti: "avvenute a
valori di mercato".
- L'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà). - Nella vendita con riserva di
proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato
a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con
l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione
a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto
dell'interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le
rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso
della cosa.
Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.".
- L'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). - Se il curatore
subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare
integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già
erogati.".
- L'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non è causa di
scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono
recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo
indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati.
L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1.".
- L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento del locatore non
scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel
contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni
dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla
dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo
al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra
le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il
recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo
recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per
l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice
delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo
111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.".
- L'articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Art. 5 ( nota)
Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
parola "annotato" è sostituita dalla seguente: "trascritto".
- All'articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole: "e delle" sono sostituite dalle seguenti: "e alle".
Art. 6 ( nota)
Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al terzo comma, n. 4), le parole "anche in relazione alla graduazione del
credito," sono soppresse;
- il settimo comma è abrogato.
- L'articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è
sostituito dal seguente: "Il curatore deposita il progetto di stato passivo
nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui
beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni
scritte e documenti integrativi fino all'udienza.".
- All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al primo comma:
- dopo le parole "con decreto", sono aggiunte le seguenti: "succintamente
motivato";
- il secondo periodo è soppresso;
- il secondo comma è abrogato.
- L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 99 (Procedimento). - Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si
propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di
revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
- l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
- le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha
sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l'impugnazione e le relative conclusioni;
- a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio, nonchè l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il
relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con
decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del
ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale
controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria
difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio, nonchè l'indicazione specifica dei mezzi di prova e
dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste
previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed
all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o
revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla
scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta
giorni, possono proporre ricorso per cassazione.".
- All'articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il giudice delegato fissa per
l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano
motivi d'urgenza.".
- All'articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- nel comma primo le parole "e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito"
sono sostituite dalle seguenti "e dal parere del comitato dei creditori, sentito
il fallito";
- il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al primo
comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente
realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo".
- All'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma
è aggiunto il seguente: "Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del
codice civile.".
Art. 7 ( nota)
Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Entro sessanta giorni
dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di
liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle
modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve
specificare:
- l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli
rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare
l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;
- la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro
possibile esito;
- le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o
di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- le condizioni della vendita dei singoli cespiti";
- al quarto comma, il secondo periodo è soppresso;
- dopo il settimo comma è inserito il seguente:
"Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza
l'esecuzione degli atti a esso conformi.".
- Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
inserite le seguenti parole: "Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI".
- Prima dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole:
"Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI" sono soppresse.
- All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella rubrica, la
parola "Vendita", è sostituita dalla seguente: "Cessione".
- Prima dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole:
"Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI" sono soppresse.
- All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del
programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime
effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione
e partecipazione degli interessati.";
- dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni
mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato
secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.";
- al secondo comma, dopo le parole "Per i beni immobili" sono inserite le
seguenti: "e gli altri beni iscritti nei pubblici registri".
- All'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma le
parole "Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i
beni immobili" sono sostituite dalle seguenti: "Per i beni immobili e gli altri
beni iscritti in pubblici registri,".
- L'articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Art. 8 ( nota)
Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
"Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il
divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.";
- al secondo comma, le parole "sentito il comitato dei creditori" sono
soppresse;
- nel terzo comma, dopo la parola: "reclamo" sono aggiunte le seguenti: "al
giudice delegato" e le parole "nelle forme di cui all'articolo 26." sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 36.".
- All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
parola: "debiti" è sostituita dalla seguente: "crediti".
- All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- il secondo comma è abrogato;
- nel terzo comma, le parole: "secondo un criterio proporzionale" sono
sostituite dalle seguenti: "tenuto conto delle rispettive cause di prelazione";
- al quarto comma, le parole da "se l'importo" fino a "costo della vita", sono
soppresse.
- All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo le parole "formale dello stato passivo." sono aggiunte le seguenti: "Le
stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore".
Art. 9 ( nota)
Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 118, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole "Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la
cancellazione dal registro delle imprese." sono sostituite dalle seguenti: "Nei
casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di
società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese";
- dopo le parole "della società" sono inserite le seguenti: "nei casi di cui ai
numeri 1) e 2)".
- All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- nel terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
"Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto
nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o
comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato
dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento;
dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro
interessato.";
- dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il
reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è
definitivamente rigettato.";
- L'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e
le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al
fallimento.".
- All'articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
parola: "appellata" è sostituita dalla seguente: "reclamata";
- All'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- Il primo comma è sostituito dal seguente:
"La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un
terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purchè sia
stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei
creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa
non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da
società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla
dichiarazione di fallimento e purchè non siano decorsi due anni dal decreto che
rende esecutivo lo stato passivo.";
- il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal
tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto
di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.";
- al quarto comma:
- dopo le parole: "La proposta presentata" sono inserite le seguenti: "da uno o
più creditori o";
- nel secondo periodo le parole "Il terzo" vengono sostituite dalle seguenti:
"Il proponente".
- All'articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al primo comma le parole "comitato dei creditori e" sono soppresse e dopo le
parole "della liquidazione" sono aggiunte le seguenti: "ed alle garanzie
offerte";
- i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato,
acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità
della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del
comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono
essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata
risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il
giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni nè superiore a
trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del
tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di
creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta,
con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che
verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo
comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo
124, terzo comma.";
- All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:
"Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior
numero di classi.";
- nel comma quarto le parole: "una sentenza emessa" sono sostituite dalle
seguenti: "un provvedimento emesso";
- L'articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 129 (Giudizio di omologazione). - Decorso il termine stabilito per le
votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro
esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne
dia immediata comunicazione al proponente, affinchè richieda l'omologazione del
concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi
a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non
superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da
parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato
dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il
comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal
curatore nei sette giorni successivi.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma
dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il
concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori
richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti
del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente
contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato
qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in
misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo
17.".
- L'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 131 (Reclamo). - Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte
di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte
d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma,
numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il
relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni
dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del
decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono
reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria
contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste
previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di
prova, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura
della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta
giorni dalla notificazione.".
- L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 137 (Risoluzione del concordato). - Se le garanzie promesse non vengono
costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti
dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è
provvisoriamente esecutiva.
La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi
derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più
creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il
terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto
del concordato.".
- L'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 138 (Annullamento del concordato). - Il concordato omologato può essere
annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in
contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente
esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma
dell'articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è
provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla
scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.".
Art. 10 ( nota)
Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole: "non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46" sono
sostituite dalle seguenti: "estranei all'esercizio dell'impresa".
- All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole: "rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel
concorso." sono sostituite dalle seguenti: "alla percentuale attribuita nel
concorso ai creditori di pari grado".
Art. 11 ( nota)
Modifiche al Titolo II, Capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 147, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
parola: "appello" è sostituita dalla seguente: "reclamo".
Art. 12 ( note)
Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- Nella rubrica dell'articolo 160 la parola "Condizioni" è sostituita dalla
parola "Presupposti".
- All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma
è inserito il seguente:
"La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle
cause legittime di prelazione.".
- All'articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano medesimo.";
- dopo il quarto comma è aggiunto il comma seguente:
"La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero".
- L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 162 (Inammissibilità della proposta). - Il Tribunale può concedere al
debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni
al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i
presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il
debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara
inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza
del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di
cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma
dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti
all'ammissibilità della proposta di concordato.".
- All'articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportare le
seguenti modificazioni:
- al primo comma le parole "verificata la completezza e la regolarità della
documentazione" sono sostituite dalle seguenti:
"ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo,";
- al secondo comma, n. 4), le parole: "che si presume necessaria per l'intera
procedura" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento delle spese che
si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma,
non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su
proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le
somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo
comma";
- al terzo comma, le parole "quarto comma", sono sostituite dalle seguenti:
"primo comma".
- All'articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
primo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è pubblicato, a cura del
cancelliere, a norma dell'articolo 17".
Art. 13 ( nota)
Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole "fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del
concordato" sono sostituite dalle seguenti: "fino al momento in cui il decreto
di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo".
Art. 14.
Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento
nel corso della procedura). - Il commissario giudiziale, se accerta che il
debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di
denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri
atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre
d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone
comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il
tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del
pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara
il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma
dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore
durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma
dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in
qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per
l'ammissibilità del concordato.".
Art. 15 ( note)
Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo
comma è aggiunto il seguente:
"La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle
operazioni di voto".
- L'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il concordato è
approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato
se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia
contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di
prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai
soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato
prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono
equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei
loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato".
- All'articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è
sostituito dal seguente:
"Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta
elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate
dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo
della maggioranza dei crediti.".
Art. 16 ( note)
Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 179, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole "raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178" sono
sostituite dalle seguenti: "raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma
dell'articolo 177".
- L'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 180 (Giudizio di omologazione). - Se il concordato è stato approvato a
norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al
tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione
delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga
pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il
proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della
procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato
non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori
richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti
del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente
contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato
qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in
misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al
commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori.
Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente
esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e
le modalità per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta
del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5,
dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa
contestualmente al decreto.".
- All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- le parole "nella sentenza" vengono sostituite dalle seguenti: "nel decreto";
- dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto
compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto
compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il
tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in
pubblici registri, nonchè le cessioni di attività e passività dell'azienda e di
beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal
comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.".
- L'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - L'imprenditore in
stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo
161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad
una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso,
con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal
giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e
causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore.
Si applica l'articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato
possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.".
- L'articolo 182-ter ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito
delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di
cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso
gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla
liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta
di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione
alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio,
su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai
tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto
del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme
parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a
sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.".
- L'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 183 (Reclamo). - Contro il decreto del tribunale può essere proposto
reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento,
contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.".
Art. 17.
Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- L'articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Ciascuno dei creditori
può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal
concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del
debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili,
intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale".
Art. 18 ( nota)
Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- All'articolo 195, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
parola "appello" è sostituita dalla seguente: "reclamo".
- L'articolo 209, commi secondo e terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono sostituiti dal seguente:
"Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di
restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al
giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario
liquidatore.".
- L'articolo 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
- L'articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima dell'ultimo riparto ai
creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e
il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato
di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla
liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione
ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme
previste dall'articolo 26, terzo comma, ed è data notizia mediante inserzione
nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla
liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale
nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal
commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella
Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate,
a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al
commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti
giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni.
Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.
Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto
di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario
provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme
dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.";
- L'articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 214 (Concordato). - L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere
del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può
autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre
al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni
dell'articolo 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col
parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata
dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste
dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta
Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro
opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle
formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione,
decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di
consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza
sorveglia l'esecuzione del concordato.".
- L'articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Se il concordato non è
eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più
creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del
concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto
dell'articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato
a norma dell'articolo 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e
l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene
necessari.".
Art. 19 ( nota)
Disciplina transitoria in materia di esdebitazione
- Le disposizioni di cui al Capo IX "della esdebitazione" del Titolo II del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano
anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla
data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può
essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.
Art. 20 ( nota)
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
- All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la
lettera a) è abrogata.
Art. 21 ( nota)
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
- Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto:
- articolo 3 (L), comma 1, lettera q);
- articolo 5 (L), comma 2, lettera i);
- articolo 24 (L), comma 1, lettera n);
- articolo 25 (L), comma 1, lettera n);
- articolo 26 (L), comma 1, lettera b).
- Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il
richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza
definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L),
comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313
del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.
Art. 22.
Entrata in vigore e disciplina transitoria
- Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di
concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in
vigore.
- Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche
alle procedure concorsuali pendenti.
- L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
- Il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali a
norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n.
80.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
2006, n. 12, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 5-bis, della legge
14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonchè per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, supplemento ordinario, è
il seguente:
- bis. "Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato nell'esercizio della
delega di cui al comma 5, il Governo può adottare
disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la
procedura di cui al medesimo comma 5.".
- La legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006,
n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti
di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio
di deleghe legislative e in materia di istruzione) è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160.
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti al regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 9-bis, 10, 14, 17,
19 e 22 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come
modificato dal presente decreto:
"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di incompetenza).
- Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso
in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale
dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a
quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale
che dichiara la propria incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni
dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del codice
di procedura civile, dispone la prosecuzione della
procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice
delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente
compiuti.
Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del
giudizio di cui all'art. 18, l'appello, per le questioni
diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'art.
50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di
appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al
tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle
parti un termine per la riassunzione della causa davanti al
giudice competente ai sensi dell'art. 50 del codice di
procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal
ruolo.".
"Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato
l'esercizio dell'impresa). - Gli imprenditori individuali e
collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno
dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima
o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di
ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di
dimostrare il momento dell'effettiva cessazione
dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.".
"Art. 14 (Obbligo dell'imprenditore che chiede il
proprio fallimento). - L'imprenditore che chiede il proprio
fallimento deve depositare presso la cancelleria del
tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie
concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera
esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato
ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei
creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti,
l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi
tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano
diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge
il diritto.".
"Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo
al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il
fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai
sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel
corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed è
comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice
di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed
al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il
nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e
la data del deposito della sentenza.
La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del
registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale
e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso
quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata
aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.".
"Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell'attivo).
- Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di
parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi
motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero
temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle
parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del
ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed
al curatore.".
"Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge
l'istanza di fallimento). - Il tribunale, che respinge il
ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con
decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle
parti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore
ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono
proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello
che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con
decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato
giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione
delle spese ovvero al risarcimento del danno per
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice
di procedura civile.
Il decreto della Corte d'appello è comunicato a cura
del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'art.
15.
Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore
ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette
d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di
fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte,
accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti
necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con
riferimento al decreto della Corte d'appello.".
- L'art. 20 del citato regio decreto n. 267 del 1942,
abrogato dal presente decreto, recava: "Morte del fallito
durante il giudizio di opposizione.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25, 28, 32,
33, 34, 35, 37-bis e 41 del citato regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
"Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). - Il
tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a
conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne
sia il valore.".
"Art. 25 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice
delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo
sulla regolarità della procedura e:
- riferisce al tribunale su ogni affare per il quale
è richiesto un provvedimento del collegio;
- emette o provoca dalle competenti autorità i
provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio,
ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi
che rivendichino un proprio diritto incompatibile con
l'acquisizione;
- convoca il curatore e il comitato dei creditori
nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi
opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della
procedura;
- su proposta del curatore, liquida i compensi e
dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle
persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo
curatore nell'interesse del fallimento;
- provvede, nel termine di quindici giorni, sui
reclami proposti contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori;
- autorizza per iscritto il curatore a stare in
giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati e per i
giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su
proposta del curatore, liquida i compensi e dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori
nominati dal medesimo curatore;
- su proposta del curatore, nomina gli arbitri,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge;
- procede all'accertamento dei crediti e dei diritti
reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, nè può far parte del collegio
investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati
con decreto motivato.".
"Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). -
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
- studi professionali associati o società tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in società per
azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e
purchè non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonchè chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento.".
"Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore). -
Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni,
previa autorizzazione del comitato dei creditori, con
esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92,
95, 1997 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato,
liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del
curatore.
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei
creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone
retribuite, compreso il fallito, sotto la sua
responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti
si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso
finale del curatore.".
"Art. 33 (Relazione al giudice e rapporti
riepilogativi). - Il curatore, entro sessanta giorni dalla
dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice
delegato una relazione particolareggiata sulle cause e
circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità
del fallito o di altri e su quanto può interessare anche
ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito
già impugnati dai creditori, nonchè quelli che egli
intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al
curatore una relazione sommaria anche prima del termine
suddetto.
Se si tratta di società, la relazione deve esporre i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilità degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
società.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione
in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti
relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi
ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora
possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari,
nonchè alle circostanze estranee agli interessi della
procedura e che investano la sfera personale del fallito.
Copia della relazione, nel suo testo integrale, è
trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte,
con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la
prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori,
unitamente agli estratti conto dei depositi postali o
bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o
ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme
alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio
del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi
alla scadenza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribunale.".
"Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). - Le somme
riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate
entro il termine massimo di dieci giorni dalla
corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura
fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una
banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il
comitato dei creditori può autorizzare che le somme
riscosse vengano in tutto o in parte investite con
strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purchè
sia garantita l'integrità del capitale.
La mancata costituzione del deposito nel termine
prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca
del curatore.
Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme
del mandato di pagamento del giudice delegato.".
"Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). - Le
riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le
rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la
cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo
svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e
donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono
effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato
dei creditori.
Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei
creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche
sulla convenienza della proposta.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a
cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il
curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo
che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai
sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo.
Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato
con decreto del Ministro della giustizia.".
"Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei
componenti del comitato dei creditori). - Conclusa
l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della
dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori
presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove
designazioni in ordine ai componenti del comitato dei
creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40;
possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al
tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo.
Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di
sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei
soggetti designati dai creditori salvo che non siano
rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più
creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto
di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la
maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente
dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai
componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre
al rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per
la loro attività, in misura non superiore al dieci per
cento di quello liquidato al curatore.".
"Art. 41 (Funzioni del comitato). - Il comitato dei
creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza
gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge,
ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato,
succintamente motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni
di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi
componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza
dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni
successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al
presidente. Il voto può essere espresso in riunioni
collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo
elettronico o telematico, purchè sia possibile conservare
la prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione
per insufficienza di numero o indisponibilità dei
creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza,
provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in
qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della
procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e
chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso
delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai
sensi e nelle forme di cui all'art. 37-bis, terzo comma.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in
quanto compatibile, l'art. 2407, primo e terzo comma, del
codice civile.
L'azione di responsabilità può essere proposta dal
curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il
decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i
componenti del comitato dei creditori nei confronti dei
quali ha autorizzato l'azione.".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 48, 52, 53, 67,
70, 72 e 72-quater del citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 come modificato dal presente decreto:
"Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). - Il
fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore
la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella
elettronica, riguardante i rapporti compresi nel
fallimento.
La corrispondenza diretta al fallito che non sia
persona fisica è consegnata al curatore.".
"Art. 52 (Concorso dei creditori). - Il fallimento apre
il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione
o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1),
nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o
immobiliare, deve essere accertato secondo le norme
stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della
legge.
Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai
crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.".
"Art. 53 (Creditori muniti di pegno o privilegio su
mobili). - I crediti garantiti da pegno o assistiti da
privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice
civile possono essere realizzati anche durante il
fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con
prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa
istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore
e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il
tempo della vendita, determinandone le modalità a norma
dell'art. 107.
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori,
se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a
riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio,
pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi
stabiliti dal comma precedente.".
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
- gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato
o promesso;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
- i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
- le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto
nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti
previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art.
2501-bis, quarto comma, del codice civile;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonchè dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
- i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.".
"Art. 70 (Effetti della revocazione). - La revocatoria
dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati,
procedure di compensazione multilaterale o dalle società
previste dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
si esercita e produce effetti nei confronti del
destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva
ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di
posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente
bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il
terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel
periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data
in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo
corrispondente a quanto restituito.".
"Art. 72 (Rapporti pendenti). - Se un contratto è
ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe
le parti quando, nei confronti di una di esse, è
dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte
salve le diverse disposizioni della presente Sezione,
rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo
tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal
medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Il contraente può mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto
si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche
al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art.
72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di
far valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del
danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima
del fallimento nei confronti della parte inadempiente
spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta
salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione
della domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di
un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis
del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il
proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il
risarcimento del danno e gode del privilegio di cui
all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli
effetti della trascrizione del contratto preliminare non
siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione
di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un
immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
ed affini entro il terzo grado.".
"Art. 72-quater (Locazione finanziaria). - Al contratto
di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento
dell'utilizzatore, l'art. 72. Se è disposto l'esercizio
provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere
esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi
sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare
alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma
ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene
stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito
residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si
applica l'art. 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla data
del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione
del bene.
In caso di fallimento delle società autorizzate alla
concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva
la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la
proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del
prezzo pattuito.".
- L'art. 80-bis del citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, abrogato dal presente decreto, recava: "Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa.".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 88 e 89 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal
presente decreto:
"Art. 88 (Presa in consegna dei beni del fallito da
parte del curatore). - Il curatore prende in consegna i
beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le
scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto
della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti
uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.".
"Art. 89 (Elenchi dei creditori e dei titolari di
diritti reali mobiliari e bilancio). - Il curatore, in base
alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie
che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
diritti di prelazione, nonchè l'elenco di tutti coloro che
vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con
l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono
depositati in cancelleria.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio
dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal
fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche
necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli
elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.".
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 93, 95, 96, 101,
102 e 103 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
come modificato dal presente decreto:
"Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo). - La
domanda di ammissione al passivo di un credito, di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si
propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del
tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata
per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente
dalla parte e può essere spedito, anche in forma
telematica o con altri mezzi di trasmissione purchè sia
possibile fornire la prova della ricezione.
Il ricorso contiene:
- l'indicazione della procedura cui si intende
partecipare e le generalità del creditore;
- la determinazione della somma che si intende
insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui
si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- la succinta esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- l'eventuale indicazione di un titolo di
prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la
prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o
l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale,
ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore
indicare, quale modalità di notificazione e di
comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per
telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore
ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o
assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai
numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o
assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il
credito è considerato chirografario.
Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le
comunicazioni successive a quella con la quale il curatore
dà notizia della esecutività dello stato passivo, si
effettuano presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del
diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che
chiede la restituzione o rivendica il bene.
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il
terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei
beni oggetto della domanda.
Il ricorso può essere presentato dal rappresentante
comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418,
secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi
di creditori.
Il giudice ad istanza della parte può disporre che il
canc
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