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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.lgs. n. 165/2001:
TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come modificato dall'art. 1del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 2 - Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80
del 1998)
Art. 3 - Personale in regime dì diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n.546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 4 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
(Art. 3
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 470 del
1993 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 5 - Potere di organizzazione
(Art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente
modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito
dall'art. 4 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art. 6
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs. n. 546 del
1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 7 - Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato
dall'art. 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 7-bis - Formazione del personale
Art. 8 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs. n.
29 del 1993)
Art. 9 - Partecipazione sindacale
(Art. 10 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 80 del 1998)
TITOLO II - Organizzazione
CAPO I - Relazioni con il pubblico
Art. 10 - Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art. 11 del d.lgs. n. 29
del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 11 - Ufficio relazioni con il pubblico
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995)
Art. 12 - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs. n.
29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 80 del 1998)
CAPO II - Dirigenza
SEZIONE I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13 - Amministrazioni destinatarie
(Art. 13 del d.lgs. n. 29 del 1993,come
sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs. n.
80 del 1998)
Art. 14 - Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9
del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 15 - Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10
del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come
sostituiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 470 del 1993)
Art. 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art. 16 del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 11 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 17 - Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs. n.
80 del 1998)
Art. 17-bis - Vice dirigenza
Art. 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art. 18
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 470 del 1993)
Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.
387 del 1998)
Art. 20 - Verifica dei risultati
(Art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato
prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del d.lgs. n.
387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs. n. 286
del 1999)
Art. 21 - Responsabilità dirigenziale
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 22 - Comitato dei garanti
(Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 23 - Ruolo unico dei dirigenti
(Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art.8 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 23-bis - Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
Art. 24 - Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs. n.
80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs. n. 387 del
1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)
Art. 25 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art. 25-bis del d.lgs. n. 29
del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs. n.
29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del 1998)
Art. 26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art. 26,
commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, modificati prima dall'art. 14
del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 27 - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.
27-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 28 - Accesso alla qualifica di dirigente
(Art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15
del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del
decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273
del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 29 - Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art. 28-bis del d.lgs. n. 29 del
1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)
CAPO III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Art. 30 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art. 33
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 470
del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)
Art. 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
(Art.
34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del
1998)
Art. 32 - Scambio di funzionare appartenenti a
paesi diversi e temporaneo
servizio all'estero
(Art. 33-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 33 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art. 35 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs. n. 470 del 1993 e
dall'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 34 - Gestione del personale in disponibilità
(Art. 35-bis del d.lgs. n. 29
del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 34-bis - Disposizioni in materia di mobilità del
personale
Art. 35 - Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con
modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 23 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 267 del 2000)
Art. 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
(Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 37 - Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici
(Art. 36-ter del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 38 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art. 37
d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 39 - Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap
(Art. 42 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1
del d.lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del d.lgs. n. 387 del 1998)
TITOLO III - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43,
comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 40-bis - Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa
Art. 41 - Poteri di indirizzo nei confronti
dell'ARAN
(Art. 46 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs. n. 80 del 1998
e poi dall'art. 55 del d.lgs.n .300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs. n. 80
del 1998)
Art. 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi dì lavoro
(Art. 47 del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 396 del 1997)
Art. 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art.
47-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 396 del 1997,
modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs. n.
80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 44 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art. 48
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 470 del
1993)
Art. 45 - Trattamento economico
(Art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 46 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
(Art. 50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs. n. 29 del 1993,come
sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n.
396 del 1997)
Art. 47 - Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 4 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14,
comma 1 del d.lgs. n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica
(Art. 52 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituto prima dall'art. 19 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs. n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs. n.
387 del 1998)
Art. 49 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art. 53 del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 50 - Aspettative e permessi sindacali
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs. n.
29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi
dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni
dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5 del d.lgs. n. 80
del 1998)
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
Art. 51 - Disciplina del rapporto di lavoro
(Art. 55 del d.lgs. n. 29 del 1993)
Art. 52 - Disciplina delle mansioni
(Art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs. n.
29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n.448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge
n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, e,
infine, dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs. n.
387 del 1998)
Art. 54 - Codice di comportamento
(Art. 58-bis del d.lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 26 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente sostituito
dall'art. 27 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art. 59 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e
dall'art. 45, comma 16 del d.lgs n. 80 del 1998)
Art. 56 - Impugnazione dette sanzioni disciplinari
(Art. 59-bis del d.lgs. n. 29
del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 57 - Pari opportunità
(Art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato prima
dall'art. 43, comma 8 del d.lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del d.lgs. n.
387 del 1998)
TITOLO V - Controllo della spesa
Art. 58 - Finalità
(Art. 63 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30
del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 59 - Rilevazione dei costi
(Art. 64 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 60 - Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 61 - Interventi correttivi del costo del personale
(Art. 66 del d.lgs. n. 29
del 1993)
Art. 62 - Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs. n. 29 del 1993)
TITOLO VI - Giurisdizione
Art. 63 - Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art. 68 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 63 bis - Intervento dell'ARAN nelle
controversie relative ai rapporti di lavoro
Art. 64 - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 30 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 19, commi 1 e 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
Art. 65 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
(Art. 69 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del d.lgs. n.
546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del d.lgs. n. 387 del 1998 e poi
dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)
Art. 66 - Collegio di conciliazione
(Art. 69-bis del d.lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 32 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 19, comma 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)
TITOLO VII - Disposizioni diverse e norme transitorie finali
CAPO I - Disposizioni diverse
Art. 67 - Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
la Ragioneria generale dello Stato
(Art. 70 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 68 - Aspettativa per mandato parlamentare
(Art. 71, commi da 1 a 3 e del d.lgs. n.29
del 1993)
CAPO II - Norme transitorie e finali
Art. 69 - Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50,
comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del
1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37
del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45,
commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22,
comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 70 - Norme finali
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs. n. 29 del
1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs. n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9,
comma 2 del d.lgs. n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs. n. 80 del
1998 e dall'art. 20 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11,
21, 22 e 23 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs. n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma
13,della legge n. 388 del 2000)
Art. 71 - Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti
collettivi
Art. 72 - Abrogazioni di norme
(Art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art.
43, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs. n. 387 del
1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati
dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs. n.
80 del 1998)
Art. 73 - Norma di rinvio
Allegato A (Art. 71, comma 1)
Allegato B (Art. 71, comma 1)
Allegato C (Art. 71, comma 2)
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 n. 165 (
indice )
( Aggiornamenti )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - S.O.
n. 112 )
NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 ed 87 della
Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n.
340;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del
21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Principi generali
Art. 1 ( note)
Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80
del 1998)
- Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle
province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
- accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il
coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
- Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
- Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I
principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì,
per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Aggiornamento
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con
L. 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto "i collegi di
revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui al
comma 2 del presente articolo, ad eccezione delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro
consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici
regionali e locali, degli ordini dei
collegi professionali, sono integrati da un componente nominato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a
carico dello Stato e degli enti o degli organismi pubblici.
Tale disposizione non opera quando nei collegi di
revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici
é già prevista la presenza di uno o più
componenti in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze".
Aggiornamento
Il D.L. 21 luglio 2004, n. 168, convertito con L. 30 luglio 2004, n. 191, ha
disposto che "la spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, escluse le universita',
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non
superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta
del 15 per cento".
Ha inoltre disposto che "la spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, per missioni
all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve
essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al 2003, ridotta del 15 per cento".
Aggiornamento
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che "Per l'anno 2005, le
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo
108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel
triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio
presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della
legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso
personale nell'anno 2004."
Aggiornamento
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, ha
disposto che "fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 del presente articolo, per organi
collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti
nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a
quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano
con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto 223/2006, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti
di spesa".
Art. 2
Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del
d.lgs. n. 546 del 1993
e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i
modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
- funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e
ad eventuale revisione;
- ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
- garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso t'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea.
- bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati
nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
- I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario.
- I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le
modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione
di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a
far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Art. 3 ( note)
Personale in regime di diritto pubblico (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del
d.lgs. n. 546 del 1993
e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
- bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico
secondo autonome disposizioni ordinamentali.
- ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della
carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento.
- Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai
principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione
ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.
Art. 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
(Art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. n.
470 del 1993 poi
dall'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1
del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
- le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
- gli altri atti indicati dal presente decreto.
- Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati.
- Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
- Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i
propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Art. 5
Potere di organizzazione
(Art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs. n.
546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 396 del 1997,
e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al
fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e
la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
- Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2,
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
- Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo
2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi
correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei
confronti dei responsabili della gestione.
Art. 6 ( note)
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art. 6 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs. n.
546 del 1993
e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli
uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono
determinate in funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle
dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche
temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente
rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o
area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione
dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si
applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La
distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al
personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre dell'anno precedente.
- Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
- Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli
strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli
affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative
di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
- Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette.
Art. 7 ( nota)
Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs. n.
546 del 1993
e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca.
- Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione
degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
- Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì
l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo
della cultura di genere della pubblica amministrazione.
- Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
- Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e
progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
- bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
- ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di
cui al comma 6.
- Le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e
degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle
risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o
fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze
necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione
delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il
piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e
comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari.
- Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30
gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo
trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non
oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione
del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse
utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi
formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione,
non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi
all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs. n. 29 del 1993)
- Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa
per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le
risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle
compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e
di bilancio.
- L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle
aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli
obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Art. 9
Partecipazione sindacale
(Art. l0 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 80
del 1998)
- I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli
istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti internidi
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
TITOLO II
Organizzazione
CAPO I
Relazioni con il pubblico
Art. 10 ( note)
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art. 11 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento,
definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi
informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui
all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 11 ( note)
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs. n. 546 del 1993
e successivamente modificati dall'art. 3
del decreto legge n. 163 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n.
273 del 1995)
- Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il
pubblico.
- Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
- al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
- Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito
delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con
idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico,
eventualmente assicurato da apposita formazione.
- Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per
l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze,
si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un
piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che
dispongono la tassa a carico del destinatario.
- Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il
supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in
possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
- L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente
verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del
dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in
concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
Art. 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs. n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 80 del
1998)
- Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche
creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte
le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
CAPO II
Dirigenza
SEZIONE I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13
Amministrazioni destinatarie
(Art. 13 del d.lgs. n. 29 del 1993,come sostituito prima dall'art. 3 del
d.lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Art. 14 ( note)
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs.
n. 546
del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal
fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16:
- definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- effettua, ai finì dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità
delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta
gli altri provvedimenti ivi previsti.
- Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di
uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso
regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo
o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle
norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita'
e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi
compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni
dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15
marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente,
a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato.
- Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di
inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia
permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo
2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo
quanto previsto dalL'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
Aggiornamento
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006, n. 233, ha
disposto che "il termine di cui al comma 2 del presente articolo, decorre,
rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti
salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17
maggio 2006".
Art. 15 ( nota)
Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 470
del 1993
e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998
Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 470 del 1993)
- Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce
dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve
le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e
le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
- Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli
altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della
Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
- In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del
dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
- Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
- Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per
la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che
il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza
rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della
Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello
generate sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Art. 16 ( nota)
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art. 16 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs.
n. 546 del 1993
e poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
- formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua
competenza;
- curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
- adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
- adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dall'articolo 21;
- promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della
legge 3 aprile 1979, n.103;
- richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
- I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro
lo richieda o lo ritenga opportuno.
- L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
- Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al
presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
- Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto
un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato,
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri.
Art. 17
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10
del d.lgs.
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate;
- svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
- bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato,
alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e)
del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso
l'articolo 2103 del codice civile.
- La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione
di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale
laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato
complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima
applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale
non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato
vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva
anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'articolo 17.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale
dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo
quanto stabilito dall'articolo 27.
Art. 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art. 18 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 470
del 1993)
- Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto,
i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure
organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzative.
- Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT - l'elaborazione di norme tecniche e criteri per
le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei
rendimenti rispetto a valori medi e standards.
Art. 19 ( note)
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs.
n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Per il conferimento di ciascun incarico
di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva
annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile.
- Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di
conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti
dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che,
comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di
cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
- Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico
di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
- Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,
in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
richieste dal comma 6.
- bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono
conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
c).
- bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di
cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento
fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
- ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo,
tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
- Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal
presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche
presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
- Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145
- Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e
al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
- Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai
titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
- I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi
compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
- Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli
affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata
ai rispettivi ordinamenti.
- Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i
rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
- bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Aggiornamento
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115,convertito con L. 17 agosto 2005, n. 168, ha stabilito che la presente modifica "non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145".
Aggiornamento
Le disposizioni di cui al comma 8, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
Art. 20 ( nota)
Verifica dei risultati
(Art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 470
del 1993
e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n.
80 del 1998
poi dall'art. 6 del d.lgs. n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5,
comma 5 e 10,
comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1999)
- Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i
dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento
ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto,
con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Art. 21 ( nota)
Responsabilità dirigenziale
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80
del
1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive
imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può,
inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di
cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo.
- Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145
- Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 22
Comitato dei garanti
(Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono adottati previo
conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto da
un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti
dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da
apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, collocato fuori molo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il
comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.
Art. 23 ( nota)
Ruolo dei dirigenti
(Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 80
del 1998
e successivamente modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito
il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso
i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia
transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di
uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti
di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale.
- E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti
disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto. I contratti o
accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità
dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento
del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine
rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di
previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
Art. 23-bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
- In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a
domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei
casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della
qualifica posseduta e il riconoscimento
dell'anzianità di servizio. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato
gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di
destinazione non disponga altrimenti.
- I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in
aspettativa senza assegni e con il riconoscimento
dell'anzianità di servizio per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al
comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di
appartenenza.
- Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e
procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative
all'accoglimento della domanda.
- Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
- L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti
privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque
essere disposta se:
- il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a
funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha
stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività.
Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si
estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano
interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- il personale
intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro
natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o
comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
- Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che
comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma
5.
- Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a
carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso
imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione
di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
- Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione
temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera.
- Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei
confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
- Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure
attuative del presente articolo.
Aggiornamento
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto che "il comma 1 del presente
articolo si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia
nonche' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti
e organismi pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge 296/06".
Art. 24 ( note)
Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs.
n. 546 del 1993
e poi dall'art. 16 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato prima dall'art. 9 del
d.lgs. n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma
6 della legge n. 448 del 1998)
- La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata
dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie
fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato
al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.
- Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto
dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione
del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
- Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive
modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
- Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di
cui all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del restante personali dirigente civile e
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati
nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
- I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre
1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono
assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività
di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le
università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche
le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli
affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che
svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi
dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di
cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno
aggiuntivo pensionabile.
- I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di
cui all'articolo 23o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
- Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le
risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi
fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi
previsti dal presente articolo.
- COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27
LUGLIO 2004, N. 186
Art. 25 ( nota)
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art. 25-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del
1998;
Art. 25-ter del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59
del 1998)
- Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica
ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati
in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle
funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione
istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione
stessa.
- Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne
ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle
relazioni sindacali.
- Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio
della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
- Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta
al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale.
- Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo,
che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
- Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento
dell'attività formativa, organizzativa è amministrativa al fine di garantire
la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle
competenze degli organi della istituzione scolastica.
- I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice
direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle
istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a
norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile, la
titolarità della sede di servizio.
- Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce
i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso;
individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i
criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati
anche tra loro associati o consorziati.
- La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali
di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
- Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono
soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono
soppressi i relativi ruoli.
- I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario
di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo
o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati
fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di
appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli
inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione
ad una istituzione scolastica autonoma.
Art. 26 ( nota)
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, modificati prima
dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del d.lgs. n.
80 del 1998)
- Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del
relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente
alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è
altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con
rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo.
- Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione
alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della
posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto
dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza
di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo
sanitario.
- Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto
alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni
funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo.
Art. 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art. 27-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs. n. 80 del
1998)
- Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai
principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto
delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si
adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
- Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi
dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in
attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
cura la raccolta e la pubblicazione.
SEZIONE II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Art. 28 ( nota)
Accesso alla qualifica di dirigente
(Art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs.
n. 470 del 1993,
poi dall'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente
modificato dall'art. 5-bis
del decreto legge n. 163 del 1995,convertito con
modificazioni della legge n. 273 del 1995,
e poi nuovamente sostituito dall'art.
10 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
- Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi'
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso
enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
- Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le
modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea
nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere
ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea.
Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private, collocati
in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i
dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea
e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
- Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo
superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione e'
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
- Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita,
per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono definiti:
- le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate
al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al
corso-concorso;
- la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna
amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
- i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
- le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione
delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima
applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore
al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
- l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
- I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento
del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il
medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
- In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30
giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno
vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al
comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
-
bis.Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici non economici comunicano, altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione
organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa
e mobilita', con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le
informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a
cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati
prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalita' individuate con
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
- Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art. 28-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del
1998
e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del
1999)
- Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso
concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo
di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per g
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