|
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 160/2006:
CAPO I - Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato
Art. 1 - Concorso per uditore giudiziario
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione al concorso
Art. 3 - Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
Art. 4 - Presentazione della domanda
Art. 5 - Commissione di concorso
Art. 6 - Lavori della commissione
Art. 7 - Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi
concorsi in magistratura
Art. 8 - Nomina ad uditore giudiziario
Art. 9 - Tirocinio degli uditori e ammissibilità all'esame per l'esercizio
della professione di avvocato
CAPO II - Funzioni dei magistrati
Art. 10 - Funzioni dei magistrati
Art. 11 - Funzioni di merito e di legittimità
CAPO III - Della progressione nelle funzioni
Art. 12 - Progressione nelle funzioni
CAPO IV - Passaggio di funzioni
Art. 13 - Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti
Art. 14 - Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti
Art. 15 - Periodicità dei passaggi
Art. 16 - Regime transitorio
CAPO V - Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado
Art. 17 - Posti vacanti nella funzione giudicante
Art. 18 - Posti vacanti nella funzione requirente
Art. 19 - Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio
CAPO VI - Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado
Art. 20 - Posti vacanti nella funzione giudicante
Art. 21 - Posti vacanti nella funzione requirente
Art. 22 - Regime transitorio
CAPO VII - Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità
Art. 23 - Posti vacanti nella funzione giudicante
Art. 24 - Posti vacanti nella funzione requirente
Art. 25 - Regime transitorio
CAPO VIII - Concorsi e commissioni
Art. 26 - Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami
Art. 27 - Corsi di formazione
Art. 28 - Commissioni di concorso
CAPO IX - Incarichi semidirettivi e direttivi
Art. 29 - Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e
direttivi di merito
Art. 30 - Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado
Art. 31 - Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado
Art. 32 - Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado
Art. 33 - Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato
Art. 34 - Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado
Art. 35 - Conferimento degli incarichi direttivi di merito
Art. 36 - Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di
impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2004, n. 126 -
Art. 37 - Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e
direttivi di merito
Art. 38 - Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e
direttivi superiori di legittimità
Art. 39 - Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità
Art. 40 - Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali
di legittimità
Art. 41 - Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità
Art. 42 - Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di
impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2004, n. 126 -
Art. 43 - Concorsi per gli incarichi direttivi
Art. 44 - Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi
Art. 45 - Temporaneità degli incarichi direttivi
Art. 46 - Temporaneità degli incarichi semidirettivi
Art. 47 - Commissioni di concorso
Art. 48 - Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia
Art. 49 - Regime transitorio
CAPO X - Magistrati fuori ruolo
Art. 50 - Ricollocamento in ruolo
CAPO XI - Progressione economica dei magistrati
Art. 51 - Classi di anzianità
CAPO XII - Disposizioni finali e ambito di applicazione
Art. 52 - Ambito di applicazione
Art. 53 - Copertura finanziaria
Art. 54 - Abrogazioni
Art. 55 - Disposizione transitoria
Art. 56 - Decorrenza di efficacia
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006 n. 160
(indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2006
- S.O. n. 106)
NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA, NONCHE' IN MATERIA DI
PROGRESSIONE ECONOMICA E DI FUNZIONI DEI MAGISTRATI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA A), DELLA
LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo
unico;
Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150,
concernenti la modifica della disciplina per l'accesso in
magistratura, nonchè la disciplina della progressione economica e
delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma
9, della medesima legge numero 150 del 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio
2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre
2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4
della citata legge numero 150 del 2005;
Ritenuto, cogliendo il significato della condizione posta dalla
Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine
all'articolo 19, comma 2, di inserire, all'articolo 55, una
disposizione transitoria, allo scopo di evitare che il Consiglio
superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini
mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti
i magistrati che hanno già maturato il periodo massimo di
permanenza, con conseguenti possibili difficoltà di funzionamento
degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio
temporale, la cui durata è mutuata da quella prevista, in materia di
proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale
provvedere comunque ai mutamenti suddetti;
Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione
giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1,
comma 1, atteso che, qualora la stessa si riferisca anche alle prove
scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento
del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai
principi e criteri di delega, nonchè inopportuno, tenuto conto del
più ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del
magistrato, delle materie attinenti al diritto dell'economia,
rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la
condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente
alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che,
nell'ambito di tali prove, lo schema prevede già l'inserimento delle
materie, tra quelle riconducibili al «diritto dell'economia», con le
quali più frequentemente il magistrato dovrà confrontarsi nella
propria vita professionale;
Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla
Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine
all'articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col
prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale
principio e criterio direttivo, che nella individuazione e
valutazione dei titoli, si tenga conto «prevalentemente (...)
dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni
giudiziarie», non esclude che, ai fini di tale individuazione e
valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura
prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attività svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso
delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di
carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli
attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere
indicativi del livello di professionalità raggiunto;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato
Art. 1.
Concorso per uditore giudiziario
- La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso
per esame, bandito con cadenza annuale.
- L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
- La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo.
- La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie:
- diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- procedura civile;
- diritto penale;
- procedura penale;
- diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- diritto commerciale e industriale;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- diritto comunitario;
- diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
- di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali
dell'Unione europea.
- Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova
scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno
di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4,
lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione
complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di
cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.
- Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al
concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti
nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente.
Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende
essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della
commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate
dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati
partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di
una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle
prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi,
si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del
comma 5.
- Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati
sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio
della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche
funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione
dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario
incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente
dalla commissione.
Art. 2. ( note)
Requisiti per l'ammissione al concorso
- Al concorso sono ammessi coloro che:
- hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei
laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le
professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5
dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in
misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti
considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore
giudiziario;
- hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive
nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
- hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni
senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente
sanzionati;
- hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore
a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
- Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non
inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino
alle seguenti condizioni:
- essere cittadino italiano;
- avere l'esercizio dei diritti civili;
- possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
- Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite
massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
- Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al
concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano
di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione
con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli
interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova
scritta.
- Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto
anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti
per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche
coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi
iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno
accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità
di cui al presente articolo.
Art. 3.
Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
- Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma,
di regola nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni
anno e, comunque, nei trenta giorni prima o dopo la predetta data.
- Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che
determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro
della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova
scritta.
- In considerazione del numero delle domande, la prova scritta
può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi,
assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice
con le diverse sedi.
- Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più
sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di
svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla
formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia
oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della
commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono
attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno
con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni
di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C,
così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto
Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio
1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività
in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso
di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina
dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista
dall'articolo 5, limitatamente alla durata dell'attività del
comitato.
Art. 4.
Presentazione della domanda
- La domanda di partecipazione al concorso per uditore
giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura,
è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di
trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di
indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica
presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.
- Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono presentate oltre il termine di cui al comma 1.
- I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato
possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla
autorità, consolare competente o al procuratore della Repubblica di
Roma.
- La commissione di concorso è nominata nei dieci giorni che
precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno
cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero
variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da
professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di
esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore
universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui
all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi
di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del
19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive
modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un
magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive
giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di
secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che
esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è
determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e
dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il
numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente
proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere
nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli
ultimi tre concorsi precedentemente banditi.
- Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura designa, tra i componenti della commissione, due
magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della
prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al
presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I
restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova
scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.
- Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la
commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati
scritti e delle prove orali dei candidati.
- Il presidente della commissione e gli altri componenti
appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i
magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della
nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che,
all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni
richieste per la nomina.
- Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice
presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal
più anziano dei magistrati presenti.
- Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonchè ciascuna
delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in
ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il
presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di
parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del
calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per
quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle
sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni.
- Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente
quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero
totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
- L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali,
deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente
alla nomina a componente della commissione, ha effetto
dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della
graduatoria finale dei candidati.
- Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di
componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non
hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali.
- Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da
personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono
coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.
- La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli
elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori
in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a
decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento
dell'ultima prova scritta.
- L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da
consentire l'inizio del tirocinio degli uditori entro dodici mesi
dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.
- I lavori della commissione sono articolati in ragione di un
numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque
antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità
della commissione stessa.
- Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in
ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora
ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e
dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
- I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del
congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei
risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali.
L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine
della procedura concorsuale.
- La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un
componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato
il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca
della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
- La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati
scritti di non meno di quattrocento candidati ed esegue l'esame orale
di non meno di cento candidati.
- Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai
commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del
presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore
della magistratura.
- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le
indennità spettanti ai professori universitari componenti della
commissione.
Art. 7.
Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi
concorsi in magistratura
- Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in
concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi
ad altri concorsi in magistratura.
- Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si
considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i
precedenti ordinamenti.
- L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante
le prove scritte, equivale ad inidoneità.
- Il Consiglio superiore della magistratura, sentito
l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi,
durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato
espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad
utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti
che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
Art. 8.
Nomina ad uditore giudiziario
- I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono
nominati, con decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti
dei posti messi a concorso.
- Espletata la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui
all'articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo
preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la
attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della
funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano,
altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per le ammissioni ai pubblici impieghi.
- I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a
parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena
di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
Art. 9. ( note)
Tirocinio degli uditori e ammissibilità all'esame per l'esercizio
della professione di avvocato
- Gli uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio con le
modalità stabilite dal decreto legislativo emanato in attuazione
della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma
2, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
- Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli
effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della
professione di avvocato.
CAPO II
Funzioni dei magistrati
- Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in
attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e),
e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei
magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di
legittimità e sono le seguenti:
- giudicanti di primo grado;
- requirenti di primo grado;
- giudicanti di secondo grado;
- requirenti di secondo grado;
- semidirettive giudicanti di primo grado;
- semidirettive requirenti di primo grado;
- semidirettive giudicanti di secondo grado;
- semidirettive requirenti di secondo grado;
- direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo
grado elevato;
- direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- giudicanti di legittimità;
- requirenti di legittimità;
- direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- direttive superiori apicali di legittimità.
- Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di
tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato
di sorveglianza.
- Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni.
- Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di
consigliere di corte di appello.
- Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di appello nonchè quelle di
sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.
- Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle
di presidente di sezione di tribunale.
- Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle
di procuratore della Repubblica aggiunto.
- Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono
quelle di presidente di sezione di corte di appello.
- Le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono
quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di
appello.
- Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di
presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i
minorenni.
- Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
- Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono
quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per
le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge
24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza
di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.
- Le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono
quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327,
convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive
modificazioni.
- Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle
di presidente della Corte di appello.
- Le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle
di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore
nazionale antimafia.
- Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di
consigliere della Corte di cassazione.
- Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione.
- Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di
presidente di sezione della Corte di cassazione.
- Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di
avvocato generale della procura generale presso la Corte di
cassazione.
- Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono
quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di
presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
- Le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono
quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di
procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;
- Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono
quelle di primo presidente della Corte di cassazione.
CAPO III
Della progressione nelle funzioni
- Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del
positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal
decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio
2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:
- mediante concorso per titoli ed esami;
- mediante concorso per titoli.
- Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore
giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono
svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo
grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato
parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti
elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
- Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio
superiore della magistratura attribuisce le funzioni, giudicanti o
requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni
dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.
- Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il
Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di
legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo
diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per
titoli ed esami, scritti e orali.
- Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per
l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare
anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e
che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.
- Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le
funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.
CAPO IV
Passaggio di funzioni
Art. 13.
Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti
- Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti
assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i
magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per
titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per
l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è
bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata
con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la
partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
- Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un
apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della
magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione
dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.
- La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28,
comma 2.
Art. 14.
Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti
- Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti
assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i
magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per
titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per
l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non è
bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata
con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la
partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
- Si applica il comma 2 dell'articolo 13.
- La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28,
comma 1.
- Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente
e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni
giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il
passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e 14.
- Fuori dai casi indicati agli articoli 13 e 14 e, in via
transitoria, dall'articolo 16, non è consentito il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
- Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 16, il
mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve
avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in
diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
- La frequentazione, presso la Scuola superiore della
magistratura, dei corsi di formazione di cui all'articolo 13,
comma 2, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi
per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e
viceversa banditi in data anteriore alla effettiva entrata in
funzione della Scuola.
- Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda
per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti e viceversa.
- Il mutamento effettivo di funzioni è disposto, previa
valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel
limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo stesso
Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di
efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2.
- Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo
organico al momento dell'acquisto di efficacia del decreto
legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia
già avvenuto all'atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui
medesimo comma 2 decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In
tale ipotesi, il termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da
quest'ultima data. Si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5 e
6.
- Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della
magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla
base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le
quali è richiesto il passaggio e, a parità o in assenza di
anzianità in tali funzioni, sulla base dell'anzianità di servizio.
- Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti
scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in
un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di
primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con
esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice
di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo
grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta
secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta
di mutamento delle funzioni.
CAPO V
Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado
Art. 17.
Posti vacanti nella funzione giudicante
- Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di
funzioni di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, i posti
vacanti nella funzione giudicante di primo grado vengono individuati,
quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura.
- Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianità di servizio,
al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di
trattamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre
anni le funzioni giudicanti di primo grado, previa acquisizione,
sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
- Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per
l'accesso in magistratura.
Art. 18.
Posti vacanti nella funzione requirente
- Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di
funzioni di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 1, i posti
vacanti nella funzione requirente di primo grado vengono individuati,
quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura.
- Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianità di servizio,
al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di
tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre
anni le funzioni requirenti di primo grado, previa acquisizione,
sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
- Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per
l'accesso in magistratura.
Art. 19.
Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio
- Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che
esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in
servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o,
comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni, per
un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del
predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del
Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze
di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre
a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei
quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine.
- Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza
di cui al comma 1, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,
ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui
definizione non appare probabile entro il termine di permanenza
nell'incarico.
CAPO VI
Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado
Art. 20. ( note)
Posti vacanti nella funzione giudicante
- I posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado,
individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della
magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle
domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre
anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previa acquisizione,
sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
- Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalità:
- per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno
conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio
finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle
funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione
della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2,
comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
- per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano
conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto
dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo
grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto
legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del
2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
- i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati valutati positivamente nel
concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello
stesso anno;
- i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso
per titoli ed esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed
espletato nello stesso anno.
- Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2,
lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi
concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli,
formando la relativa graduatoria.
- I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possono presentare
domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni
dalla data di assunzione delle funzioni.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge
4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che
hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di
quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e
che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il
termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno
diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
- Il Consiglio superiore della magistratura valuta
specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di
tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
Art. 21. ( note)
Posti vacanti nella funzione requirente
- I posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado,
individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della
magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle
domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre
anni le funzioni requirenti di secondo grado, previa acquisizione,
sulla domanda, del parere motivato del Consiglio giudiziario.
- Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalità:
- per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno
conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio
finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle
funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione
della delega di cui agli articoli, comma 1, lettera b), e 2, comma 2,
della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità
formulato all'esito del concorso;
- per il 70 per cento, ai magistrali requirenti che hanno
conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto
dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo
grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto
legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del
2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
- i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti,
sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel
concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello
stesso anno;
- i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti,
sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla
lettera a) ed espletato nello stesso anno.
- Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2,
lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi
concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli,
formando la relativa graduatoria.
- I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possano presentare
domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni
dalla data di assunzione delle funzioni.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge
4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che
hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di
quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e
che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il
termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni hanno
diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
- Il Consiglio superiore della magistratura valuta
specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di
tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
- La frequentazione, presso la Scuola superiore della
magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e
requirenti di secondo grado, di cui agli articoli 20 e 21, non è
richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti
vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei
posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado,
di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore
all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
- Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non si applicano ai
magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro
mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario.
- Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le
assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di secondo
grado ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo
di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia
del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei
posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2
degli articoli 20 e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero
rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di
tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni
giudicanti o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta
sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di
comunicazione dell'esito della medesima.
CAPO VII
Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità
Art. 23. ( nota)
Posti vacanti nella funzione giudicante
- I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità sono
annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità
presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di
legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti
ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza
dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa
acquisizione, sulle domande o sulla riassegnazione conseguente alla
scadenza dell'incarico, del parere motivato del Consiglio giudiziario
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
- Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalità:
- per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno
tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito
l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12,
comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio
2005, n. 150, e del giudizio di idoneità formulato all'esito del
concorso;
- per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che
hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai
magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio,
hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo
grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli
ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4,
tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito
corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo
emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio
di idoneità formulato all'esito del concorso;
- i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed
espletato nello stesso anno;
- i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso
per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso
anno.
- Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi
concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali,
formando la relativa graduatoria.
Art. 24. ( nota)
Posti vacanti nella funzione requirente
- I posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità sono
annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità
presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di
legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi requirenti
ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza
dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa
acquisizione, sulla domanda o sulla riassegnazione conseguente alla
scadenza dell'incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
- Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalità:
- per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno
tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito
l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12,
comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 50 del
2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
- per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni requirenti che
hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai
magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio,
hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado
e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto
del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in
attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b),
e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità
formulato all'esito del concorso;
- i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed
espletato nello stesso anno;
- i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso
per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso
anno.
- Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 2,
lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi
concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali,
formando la relativa graduatoria.
- La frequentazione, presso la Scuola superiore della
magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e
requirenti di legittimità, di cui agli articoli 23 e 24, non è
richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti
vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimità e dei
posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimità, di
cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore
all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
- Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non si applicano ai
magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro
mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario.
- Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le
assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di
legittimità ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un
periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di
efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma,
nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli
alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta
sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di
comunicazione dell'esito della medesima.
CAPO VIII
Concorsi e commissioni
Art. 26. ( nota)
Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami
- La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli
articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la
professionalità del magistrato.
- Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener
conto, in via prevalente, della attività prestata dal magistrato
nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei
provvedimenti emessi, dalla rilevanza e complessità delle
fattispecie esaminate e delle questioni giuridiche trattate, da
verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite
sorteggio, dei provvedimenti medesimi, nonchè dall'eventuale
autorelazione e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e
gradi di giudizio. Nella valutazione delle risultanze statistiche
relative al lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della
sede dell'ufficio cui il magistrato è stato assegnato, con esame
comparativo rispetto alle statistiche medie nazionali nonchè dei
magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalità del
magistrato è altresì desunta dalle pubblicazioni di studi e
ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere
giuridico, nonchè da titoli di studio oda ulteriori titoli
attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali.
- E' utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato
dell'estensore del provvedimento o dell'autore della pubblicazione.
- Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei
titoli solamente in caso di esito positivo della prova di esame. La
valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento
sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto
l'ordine di graduatoria.
- Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle
funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale
antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale
dall'articolo 76-bis, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
- Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in
modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella
risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di
complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti
questioni processuali relative alle funzioni richieste.
- Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella
discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta.
- I magistrati che, prima dell'espletamento di uno dei concorsi di
cui all'articolo 12, hanno ricevuto l'applicazione di una sanzione
disciplinare superiore all'ammonimento, sono ammessi ai medesimi
concorsi dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato
nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo di
maggiorazione temporale non può essere, comunque, inferiore a due
nè superiore a quattro anni, rispetto a quanto previsto
dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII.
- La valutazione conseguita all'esito dei corsi di formazione alle
funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità ha una
validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di
partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.
- La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei
posti di cui all'articolo 20 è composta da un magistrato che
esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero
funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che
esercita funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che
esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
- La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei
posti di cui all'articolo 21 è composta da un magistrato che
esercita funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero
funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che
esercita funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che
esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
- La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei
posti di cui all'articolo 23 è composta da un magistrato che
esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre
magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da
almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in
materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura.
- La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei
posti di cui all'articolo 24 è composta da un magistrato che
esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre
magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da
almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in
materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura.
- Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente
prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di
espletamento.
- I componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei
magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di
legittimità, non sono immediatamente confermabili e non possono
essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla
cessazione dell'incarico.
CAPO IX
Incarichi semidirettivi e direttivi
Art. 29.
Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e
direttivi di merito
- I posti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicanti e
requirenti di primo e secondo grado, negli incarichi direttivi,
giudicanti e requirenti, di primo grado e di primo grado elevato,
nonchè degli incarichi direttivi di secondo grado, sono individuati,
quanto alle sedi, all'esito delle determinazioni adottate dal
Consiglio superiore della magistratura.
Art. 30.
Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado
i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle
funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di tre anni.
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado
i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle
funzioni requirenti di secondo grado da non meno di tre anni.
Art. 31.
Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di secondo
grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento
delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di sei anni.
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di secondo
grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento
delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di sei anni.
Art. 32.
Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado i
magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle
funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di cinque anni.
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado i
magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle
funzioni requirenti di secondo grado da non meno di cinque anni.
Art. 33.
Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado
elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da almeno
otto anni.
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado
elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da almeno
otto anni.
Art. 34.
Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i
magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle
funzioni giudicanti di legittimità da almeno cinque anni.
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i
magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle
funzioni requirenti di legittimità da almeno cinque anni.
Art. 35. ( note)
Conferimento degli incarichi direttivi di merito
- Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono
essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della
data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a
riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di
formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione
della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma
2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è
valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto
all'articolo 12, comma 6.
- La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura
del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento
degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore
all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
Art. 36. ( note)
Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di
impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2004, n. 126.
- Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli
articoli 32, 33 e 34 ai magistrati ai quali è stato prolungato o
ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3,
commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2,
comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di
ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1,
è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente
subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in
quiescenza, cumulati fra loro.
Art. 37.
Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e
direttivi di merito
- I magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5,
possono partecipare ai concorsi per gli incarichi semidirettivi e
direttivi indicati agli articoli 30, 31, 32, 33.
- L'esercizio di funzioni di legittimità giudicanti o requirenti
costituisce, a parità di graduatoria, costituisce titolo
preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi di cui
all'articolo 33.
Art. 38.
Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e
direttivi superiori di legittimità
- Il numero dei posti vacanti negli incarichi direttivi e
direttivi superiori di legittimità è individuato dal Consiglio
superiore della magistratura.
Art. 39.
Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità i
magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da
almeno quattro anni.
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità i
magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da
almeno quattro anni.
Art. 40.
Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali
di legittimità
- Sono legittimati a partecipare a concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi superiori giudicanti di
legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi
giudicanti di legittimità.
- Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento degli incarichi direttivi superiori requirenti di
legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi
requirenti di legittimità.
- Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magistrato che esercita
l'incarico di procuratore generale aggiunto presso la Corte di
cassazione è legittimato a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento dell'incarico di procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
- Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che esercitano
incarichi direttivi e i magistrati che esercitano incarichi direttivi
superiori giudicanti di legittimità sono legittimati a partecipare
al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico direttivo
superiore apicale di legittimità.
Art. 41. ( note)
Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità
- Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 possono essere
conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni
di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo,
prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle
funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui
agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge
25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal
Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.
- Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 40 possono essere
conferiti esclusivamente ai magistrati che sono stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto dall'articolo 12, comma 6.
- La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura
del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento
degli incarichi direttivi di legittimità da conferire in data
anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
Art. 42. ( note)
Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di
impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2004, n. 126.
- Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui
all'articolo 39 ai magistrati ai quali è stato prolungato o
ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi
57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario
collocamento a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, e aggiunto
un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del
servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza,
cumulati fra loro.
- I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una
dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni
previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo
47, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonchè della sua
capacità organizzativa.
- Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori
elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora si
tratti di funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria
fra gli idonei e propone al Ministro della giustizia, secondo le
modalità del concerto di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195, e successive modificazioni, le nomine nell'ambito dei
candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto
conto del giudizio espresso al termine del medesimo.
- Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a
quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, può ricorrere esclusivamente al giudice
amministrativo contro le delibere concernenti il conferimento o la
proroga di incarichi direttivi.
- Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono
individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini
della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni
direttive.
- Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il
conferimento delle funzioni direttive, costituisce titolo
preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o
direttive.
- In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26, commi da 1 a 5.
- Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle
funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo
quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2,
primo periodo, del1'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 44.
Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi
- I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano una
dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni
previa valutazione, da parte delle commissioni di cui
all'articolo 47, in via prevalente, della laboriosità del magistrato
e della sua capacità organizzativa Ai fini della predetta
valutazione di idoneità, possono essere altresì valutati, sebbene
in via non prevalente, i titoli.
- Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori
elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli
giudiziari, assegna l'incarico semidirettivo nell'ambito dei
candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto
conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo.
- Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono
individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini
della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni
semidirettive.
- Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il
conferimento delle funzioni semidirettive, costituisce titolo
preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o
direttive.
- Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei titoli, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.
- Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni
specializzate si deve tenere adeguatamente conto della pregressa
esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto
dei procedimenti trattati dalla Sezione di tribunale o di Corte di
appello la cui presidenza è messa a concorso.
Art. 45.
Temporaneità degli incarichi direttivi
- Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli
articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la
durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere
del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte
del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore
di due anni.
- Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1,
permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere
per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in
sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi
direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di
provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
- Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le
funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.
- Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che
ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il
conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della
stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate
nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra
sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo
dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di
cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di
quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto
l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono
restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio,
eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive
vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della
magistratura.
Art. 46. ( note)
Temporaneità degli incarichi semidirettivi
- Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo
grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di
sei anni.
- Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti,
allo scadere del termine di cui ai comma 1, permane nell'incarico,
egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi
semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo
grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza
nonchè di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori
dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
- Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che
ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di
domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di
reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da
ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante,
ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
- I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo
dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al
comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di
quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto
l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono
restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio,
eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive
vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della
magistratura.
- In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo
quanto previsto dall'articolo 19.
- La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei
posti relativi alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni
semidirettive giudicanti è composta da un magistrato che esercita le
funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque
magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimità e da
due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo
grado, nonchè da tre professori universitari di prima fascia
in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura.
- La commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e
alle funzioni semidirettive requirenti è composta da un magistrato
che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre
a cinque magistrati che esercitano le funzioni requirenti di
legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni
requirenti di secondo grado, nonchè da tre professori universitari
di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
superiore della magistratura.
- Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 28.
Art. 48. ( nota)
Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia
- Le disposizioni degli articoli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1
e 4, e 47, comma 2, si applicano anche per il conferimento
dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia.
- Alla scadenza del termine di cui all'articolo 45, comma 1, il
magistrato che ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale
antimafia può concorrere per il conferimento di altri incarichi
direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello
competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
- Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del
conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli
articoli 30, 31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22,
comma 2 e 25, comma 2, il compimento di tredici anni di servizio
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al
superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo
grado.
- Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del
conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 34, per i
magistrati di cui all'articolo 25, comma 2, il compimento di venti
anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione
delle funzioni di legittimità.
- Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati
che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150, abbiano già compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro
mesi venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, il
conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 39 e 40
può avvenire anche in assenza dei requisiti di esercizio delle
funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni
direttive giudicanti o requirenti di legittimità, ovvero delle
funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità,
rispettivamente previsti nei suddetti articoli. Il termine
quinquennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda
fino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.
CAPO X
Magistrati fuori ruolo
- Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico
della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni
giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima
sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero,
nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva
extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni
presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte
di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa
vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da
quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di
provenienza nonchè in una regione diversa da quella in cui, in tutto
o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale
il magistrato è stato eletto.
- Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo
complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa
per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della
magistratura. In detto periodo massimo non è computato quello
trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto.
- In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in
quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura
ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi
previsti dal presente decreto.
- Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.
916, e successive modificazioni.
- Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori
ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:
a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale,
secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con
assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti
vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo;
b) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo,
non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le
modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di
provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per
concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del
ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato;
c) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo,
hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le
modalità previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio
2001, n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla
sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con
assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei
posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3.
- Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal
comma 1, nonchè, in via transitoria, dal comma 5, non è consentito
il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di
gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo
caso non è consentito il successivo tramutamento alla sede di
provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
CAPO XI
Progressione economica dei magistrati
- La progressione economica dei magistrati si articola
automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore
trattamento economico eventualmente conseguito:
a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
c) terza classe: da due a cinque anni;
d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
e) quinta classe: da tredici a venti anni;
f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
g) settima classe: da ventotto anni in poi.
- I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a
seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui
all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.
- I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a
seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la
sesta classe di anzianità.
CAPO XII
Disposizioni finali e ambito di applicazione
- Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura
ordinaria.
- Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3,
14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950
euro annui a decorrere dall'anno 2006, e a quelli derivanti
dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899
euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere delle
risorse previste dall'articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio
2005, n. 150.
- Si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2,
comma 42, della legge 25 luglio 2005, n.150.
- Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione
della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio
2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia
delle disposizioni contenute nel presente decreto:
- gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter,
125-quater, 125-quinques, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi
secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
primo comma, 147, primo comma, 149, 150,151, 152, commi secondo,
terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190,
191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
270, 271, 272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
- la legge 25 luglio 1966, n. 570;
- la legge 20 dicembre 1973, n. 831.
- In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, i
magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre
dieci anni il medesimo incarico nell'ambito dello stesso ufficio,
possono ulteriormente permanervi per un biennio, decorrente dalla
suddetta data. Ottenuto il passaggio ad altro incarico o il
tramutamento ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di
cui al presente articolo si applica quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 19.
- Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere
dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 1, lettera a) e dei commi 3 e 4
dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il
decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per
l'emanazione di un testo unico.); è il seguente:
«Art. 1 (Contenuto della delega).
- Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti
legislativi diretti a:
- modificare la disciplina per l'accesso in
magistratura, nonchè la disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari;».
«3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con
essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».
- Il testo del comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), n), o), p), q) e r) e del comma 9 del1'art. 2 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150, è il seguente:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonchè
disposizioni ulteriori). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
«a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
1) che sia bandito annualmente un concorso per
l'accesso in magistratura e che i candidati debbano
indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se
intendano accedere ai posti nella funzione giudicante
ovvero a quelli nella funzione requirente;
2) che il concorso sia articolato in prove scritte
ed orali nelle materie indicate dall'art. 123-ter, commi 1
e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonchè
nelle materie attinenti al diritto dell'economia;
3) che la commissione di concorso sia unica e che
sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera
del Consiglio superiore della magistratura, e che sia
composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di
esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero
variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e
da professori universitari di prima fascia nelle materie
oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di
otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un
magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni
direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni
direttive giudicanti di secondo grado e quella di
vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di
legittimità; che il numero dei componenti sia determinato
tenendo conto del presumibile numero dei candidati e
dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero
1) della lettera d); che il numero dei componenti
professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a
quello dei componenti magistrati;
4) che, al momento dell'attribuzione delle
funzioni, l'indicazione di cui al n. 1) costituisca titolo
preferenziale per la scelta della sede di prima
destinazione e che tale scelta, nei limiti delle
disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della
funzione prescelta;
b) prevedere che siano ammessi al concorso per
l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle
funzioni requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore, a
quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole
di specializzazione nelle professioni legali previste
dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il
numero dei laureati da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali sia determinato,
fermo quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non
superiore a dieci volte il maggior numero dei posti
considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore
giudiziario;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in
materie giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del
relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche
amministrazioni per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza
essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica; al termine di
un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di
cui alla lettera a), n. 2), il candidato debba sostenere un
colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio
della professione di magistrato, anche in relazione alle
specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d) prevedere che:
1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a
data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al
15 settembre di ogni anno; che la correzione degli
elaborati scritti e le prove orali si svolgano
inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che
l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da
consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno
successivo;
2) non possano essere ammessi al concorso coloro
che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;
e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di
uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in
funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado;
2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semidirettive giudicanti di primo
grado;
6) funzioni semidirettive requirenti di primo
grado;
7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo
grado;
8) funzioni semidirettive requirenti di secondo
grado;
9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di
primo grado e di primo grado elevato;
10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di
secondo grado;
11) funzioni giudicanti di legittimità;
12) funzioni requirenti di legittimità;
13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di
legittimità;
14) funzioni direttive superiori giudicanti o
requirenti di legittimità;
15) funzioni direttive superiori apicali di
legittimità;
f) prevedere:
1) che, fatta eccezione per i magistrati in
aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal
ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio
superiore della magistratura, fino al compimento
dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano
essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o
giudicanti di primo grado;
2) che, dopo otto anni dall'ingresso in
magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti
e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in
magistratura, previo concorso per titoli, possano essere
svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;
3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni
di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo
diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano
essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di
legittimità possano
partecipare anche i magistrati che non hanno svolto
diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre
anni le funzioni di secondo grado;
4) ch |