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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE del D.Lgs. n. 146/2000:

CAPO I - Adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile.

Art. 1 - Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile

Art. 2 - Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti - Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile

Art. 3 - Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile.

Art. 4 - Copertura delle sedi di livello dirigenziale. Assunzione di dirigenti

Art. 5 - Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria

Art. 6 - Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo ordinario ed alla Dirigenza

Art. 7 - Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario

Art. 8 - Prova preliminare

Art. 9 - Corso per la nomina a vice commissario penitenziario

Art. 10 - Dimissioni dal corso

Art. 11 - Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo

Art. 12 - Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario

Art. 13 - Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario

Art. 14 - Norme relative agli scrutini

Art. 15 - Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario

Art. 16 - Rapporti informativi

Art. 17- Tessera di riconoscimento

Art. 18 - Divise uniformi

Art. 19 - Norme disciplinari

CAPO III - Ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria

Art. 20 Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria

Art. 21 - Funzioni e ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale

Art. 22 - Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale

Art. 23 - Dimissioni dal corso

Art. 24 - Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale

Art. 25 - Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale

Art. 26 - Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale

CAPO IV- Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia

Art. 27 - Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 - Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale.

Art. 29 - Clausola finanziaria

Tabella A - Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria

Tabella B - Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria sedi di uffici di dirigenza generale

Tabella C - Centri per la giustizia minoriel

Tabella D - Dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e del ruolo direttivo ordinario

Tabella E - Dotazioni organiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria

Tabella F - Corpo di polizia penitenziaria

NOTE


DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000 n. 146 ( indice )
( Aggiornamenti )


( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2000 e
l'avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000 )


ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE, NONCHE' ISTITUZIONE DEI RUOLI DIRETTIVI ORDINARIO E SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;

Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile.

Art. 1 ( note )

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile
  1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

  2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.

  3. Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.

  4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.

  5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993.

  6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

  7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attività e la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n. 300, l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e nelle disposizioni di legge successive, si intende sostituita con quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria".

Art. 2 ( note )

Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti -
 Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile
  1. Con decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.

  2. Ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza.

  3. In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.

Art. 3 ( note )

Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile.
  1. Le dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.

  2. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di sedici unità, all'interno dei quali possono essere individuati uno o più vice capo del Dipartimento.

  3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è aumentato di centosettantanove unità. Per la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali è aumentato di quattro unità.

  4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive quattrocentocinquantatre unità della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:

    per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:

    Area funzionale C:
    + 1.140 unità;

    per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:

    Area funzionale B:
    + 62 unità.

  5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, contestualmente individuando le quattrocentocinquantatre unità da ridurre a norma del comma 4.

  6. Con successivi decreti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.

  7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.

Art. 4 ( note )

Copertura delle sedi di livello dirigenziale. Assunzione di dirigenti
  1. Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell'esigenza di garantire il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il perseguimento delle peculiari finalità ed il rispetto dei principi dettati dall'articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e con le modalità di seguito indicate.

  2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 3, comma 2, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalità ed alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della professionalità maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

  3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui all'articolo 3, tenuto conto della specificità tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri per i servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente è attribuita, per l'Amministrazione penitenziaria:
    1. Lettera abrogata

    2. Lettera abrogata;

    3. per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
      Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a), b) e c), la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sarà tra l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;

    4. per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);

    5. per cinquantacinque posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente, rispettivamente, per quarantaquattro posti ai profili di collaboratore d'istituto penitenziario, direttore d'istituto penitenziario e direttore coordinatore d'istituto penitenziario; nonché, per undici posti riservati al personale appartenente ai profili di assistente sociale coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
      Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere d) ed e), la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

    6. per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nell'area funzionale C che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell'Amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno quindici anni di anzianità nell'area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale dell'ufficio centrale per la Giustizia minorile già in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

    7. per un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);

    8. per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);

    9. per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria del settore amministrativo-contabile, profili collaboratore amministrativo-contabile, funzionario amministrativo-contabile e direttore amministrativo-contabile, muniti di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).

      Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g), h), ed i) la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia;
    1. per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

  4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 3, per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l'esperienza professionale maturata nello specifico settore.

  5. Per l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a dirigente è attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le modalità di seguito indicate:
    1. per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell'area funzionale C posizione economica C3, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sarà soprattutto considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;

    2. per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, inquadrato nell'area funzionale C, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

    3. per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

  6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 5, per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura di cui al comma 4.

(La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "il presente articolo 4 si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300").

 
CAPO II

Ruolo direttivo della Polizia penitenziaria

Art. 5 ( note )

Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria
  1. E' istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:
    1. vice commissario penitenziario;

    2. commissario penitenziario;

    3. commissario capo penitenziario;

    4. commissario coordinatore penitenziario.

  2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.

  3. L'accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla tabella prevista al comma 2, avviene, rispettivamente, con la modalità previste dagli articoli 40 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 6 ( note )

Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo ordinario ed alla Dirigenza
  1. Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

  2. Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole dell'Amministrazione; assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualità di responsabile dell'area sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresì all'organizzazione ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro dell'Amministrazione penitenziaria.

  3. Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale. Possono altresì svolgere funzioni di responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture di livello dirigenziale.

  4. Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di livello dirigenziale.

  5. Ai commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso i Provveditorati regionali.

  6. Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario è inoltre impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

  7. Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è impiegato quale responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenza generale, ovvero presso gli uffici centrali dell'Amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di riordino che sarà emanato in esecuzione del decreto legislativo 6 agosto l999, n. 300.

Art. 7 ( note )

Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario

  1. L'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d'ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
    1. godimento dei diritti civili e politici;

    2. idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

    3. requisiti morali e di condotta;

    4. laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;

    5. età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  2. Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d'età, non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  3. Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

  4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

  5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.

  6. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

Prova preliminare

  1. Qualora sia necessario a causa dell'alto numero dei concorrenti, l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici è preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto dell'esame.

  2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

Corso per la nomina a vice commissario penitenziario
  1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 sono nominati vice commissari penitenziari in prova.

  2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'istituto.

  3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.

  4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

  5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.

Dimissioni dal corso
  1. E' dimesso dal corso di cui all'articolo 9 il personale che:
    1. dichiara di rinunciare al corso;

    2. non supera gli esami di fine corso;

    3. non è dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate.

  2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

  3. E' espulso dal corso il personale resosi responsabile d'infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

  4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.

Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo
  1. La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario

  1. La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario
  1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Norme relative agli scrutini
  1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

  2. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

  3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

  4. Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.

Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario
  1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

  2. Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.

  3. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono conferite secondo le modalità previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.

Rapporti informativi
  1. Per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.

  2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).
    1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria è compilato:
      1. per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'ufficio dal quale dipendono;
      2. per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".
  3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole).
    1. Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato:
      1. per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale;
      2. per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
    2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato:
      1. per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'ufficio centrale del personale;
      2. per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio centrale del personale. Il giudizio è espresso dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".

  4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari).
    1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato:
      1. per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale;
      2. per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".
Tessera di riconoscimento
  1. Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

  2. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.

Divise uniformi
  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 19 ( note )

Norme disciplinari
  1. Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come di seguito integrato e modificato:
    1. all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria è inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina".

    2. all'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione è inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina".

  2. Qualora si debba procedere al sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli direttivi, l'avvio dell'eventuale istruttoria è disposto dall'autorità centrale competente, che viene previamente informata in ordine alle relative infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato è di livello dirigenziale.

CAPO III

Ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria

Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
  1. E' istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario:
    1. vice commissario penitenziario;

    2. commissario penitenziario;

    3. commissario capo penitenziario;

    4. commissario coordinatore penitenziario.

  2. La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è fissata nella tabella E allegata al presente decreto.

  3. La tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto.

Funzioni e ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale
  1. Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

  2. Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui al capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.

Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale
  1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  2. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.

  3. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

Dimissioni dal corso
  1. E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.

  2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

  3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

  4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Studi penitenziari.

Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale
  1. La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale
  1. La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale
  1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

CAPO IV

Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia

Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento
  1. Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica professionalità e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo, sono applicati:
    1. presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla direzione;

    2. nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione;

    3. presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti organizzativi e di coordinamento relativamente all'impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti;

    4. nelle articolazioni centrali, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per l'attività didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. In tale ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse attività operative dei poligoni di tiro dell'Amministrazione.

  2. Tale impiego è di norma disposto a domanda dell'interessato e con provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze e per il perseguimento di propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l'impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1.

  3. Fermi restando il grado rivestito e l'anzianità posseduta, le funzioni, sia di livello direttivo che dirigenziale, attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle responsabilità ed agli incarichi ad essi effettivamente conferiti dall'amministrazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario,
 commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale.
  1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:
    1. mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio;

    2. mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.

  2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianità nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità. Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità.

  4. Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione.

  5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.

  6. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

  7. Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

  8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E' altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione, nonché l'eventuale nomina, è disposta con riserva.

Clausola finanziaria
  1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TABELLA A
(art. 1, comma 1)

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ancona Marche
Bari Puglia
Bologna Emilia-Romagna
Cagliari: Sardegna
Catanzaro: Calabria
Firenze Toscana
Genova Liguria
Milano Lombardia
Napoli Campania
Padova Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige
Palermo Sicilia
Perugia Umbria
Pescara Abruzzo - Molise
Potenza Basilicata
Roma Lazio
Torino Piemonte - Valle d'Aosta


TABELLA B
(art. 1, comma 2)

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SEDI DI UFFICI DI DIRIGENZA GENERALE.

Bari Puglia
Bologna Emilia-Romagna
Cagliari Sardegna
Catanzaro Calabria
Firenze Toscana
Milano Lombardia
Napoli Campania
Padova Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige
Palermo Sicilia
Pescara Abruzzo - Molise
Roma Lazio
Torino Piemonte - Valle d'Aosta


TABELLA C
(art. 1, comma 5)

CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

  1. Centro per la giustizia minorile di Venezia competente per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige.

  2. Centro per la giustizia minorile di Milano competente per la Lombardia.

  3. Centro per la giustizia minorile di Torino competente per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria.

  4. Centro per la giustizia minorile di Bologna competente per l'Emilia-Romagna e le Marche.

  5. Centro per la giustizia minorile di Firenze competente per la Toscana e l'Umbria.

  6. Centro per la giustizia minorile di Roma competente per il Lazio e l'Abruzzo.

  7. Centro per la giustizia minorile di Cagliari competente per la Sardegna.

  8. Centro per la giustizia minorile di Napoli competente per la Campania e la Basilicata.

  9. Centro per la giustizia minorile di Bari competente per la Puglia e il Molise.

  10. Centro per la giustizia minorile di Catanzaro competente per la Calabria.

  11. Centro per la giustizia minorile di Palermo competente per la Sicilia.

TABELLA D
(art. 5, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI
E DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO

Qualifiche Numero posti
Dirigenti superiori 4
Primi dirigenti 8
Commissari coordinatori penitenziari 90
Commissari capo penitenziari 113
Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari 300
TOTALE
515


TABELLA E
(art. 20, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Personale maschile e femminile

Ruolo direttivo speciale Numero posti
Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari 150
Commissari capo penitenziari. 30
Commissari coordinatori penitenziari. 20


Tabella A
(Allegata all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ruolo Qualifiche Dotazione organica
Uomini Donne Totale
Ispettori superiori 590 50 640
Ispettori capo
Ispettori Ispettori 3.428 290 3.718
Vice Ispettori
Sovrintendenti capo
Sovrintendenti Sovrintendenti 4.140 360 4.500
Vice sovrintendenti
Assistenti capo
Assistenti
Agenti e assistenti Agenti scelti 32.068 3480 35548
Agenti ed agenti ausiliari
TOTALE
40.226 4.180 44.406


Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
  • Il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura) è il seguente:

    "Art 12. (Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria).
    1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
      1. ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;

      2. istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica dei corrispondente ruolo della Polizia di Stato;

      3. armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;

      4. riapertura dei termini previsti dall'art. 25 comma 8, della legge15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;

      5. integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;

      6. esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

    2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo, che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
      1. prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante, il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;

      2. prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;

      3. prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;

      4. prevedere eventuali disposizioni transitorie.

    3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

    4. L'amministrazione penitenziaria può avvalersi fino ad integrale copertura dei posti mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'amministrazione statale.

    5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000, e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Note alle premesse:
  • Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è, rispettivamente, il seguente:

    "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

    "Art. 87.
    1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

    2. Può inviare messaggi alle Camere.

    3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari dello Stato.

    8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    11. Può concedere grazia e commutare le pene.

    12. Conferisce le onorificenze della Repubblica".

  • Per il testo dell'art. 72 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si veda la nota al titolo.

  • La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria".

  • Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

  • La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

  • La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

  • Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".

  • Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia".

  • Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395".

  • Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1954, n. 3, reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".

Note all'art. 1:
  • Si riporta la tabella E, allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia):

    Sedi e circoscrizioni dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria:

    Torino: Piemonte e Valle d'Aosta;

    Milano: Lombardia;

    Genova: Liguria;

    Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

    Bologna: Emilia-Romagna;

    Firenze: Toscana;

    Ancona: Marche;

    Perugia: Umbria;

    Roma: Lazio;

    Pescara: Abruzzo-Molise;

    Napoli: Campania;

    Bari: Puglia;

    Potenza: Basilicata;

    Catanzaro: Calabria;

    Palermo: Sicilia occidentale;

    Messina: Sicilia orientale;

    Cagliari: Sardegna.

  • Per l'argomento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

  • Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

  • La legge 15 dicembre 1990, n. 396, reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".

Note all'art. 2:
  • Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:

    "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

    da a) a d) (omissis);

    e) previsione i decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Note all'art. 3:
  • Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1999) reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nelle strutture centrali e periferiche - a seguito dei posti recati in aumento degli articoli 6 e 7 della legge 27 maggio 1998, n. 165".

  • Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

    "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).
    1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

    2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
    1. bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

    2. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponiblità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
    1. bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
    1. ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

    2. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

    3. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

    4. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

    5. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

    6. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
      1. i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

      2. il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali, di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

      3. i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare:

      4. la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

      5. ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

    7. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

    8. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

    9. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

    10. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 .

    11. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

    12. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessivo, ad assumere seicento unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

    13. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di duecento unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

    14. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

    15. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

    16. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
    1. bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

    2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

    3. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
    1. bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
    1. ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

    2. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita.

    3. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti, al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

    4. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

    5. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

    6. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

    7. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

    8. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

    9. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio".

Note all'art. 4:
  • Il testo dell'art. 27 della Costituzione è il seguente:

    "27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

    Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

    Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

  • Il testo degli articoli 6, 19, 28 e 45 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

    "Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).
    1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

    2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

    3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

    4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, in programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le