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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 146/2000:
CAPO I - Adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile.
Art. 1 - Provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile
Art. 2 - Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per
adulti - Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile
Art. 3 - Integrazione degli organici del personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile.
Art. 4 - Copertura delle sedi di livello dirigenziale. Assunzione
di dirigenti
Art. 5 - Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di Polizia
penitenziaria
Art. 6 - Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo
ordinario ed alla Dirigenza
Art. 7 - Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo
ordinario
Art. 8 - Prova preliminare
Art. 9 - Corso per la nomina a vice commissario penitenziario
Art. 10 - Dimissioni dal corso
Art. 11 - Promozione a commissario penitenziario del ruolo
direttivo
Art. 12 - Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo
direttivo ordinario
Art. 13 - Promozione a commissario coordinatore penitenziario
del ruolo direttivo ordinario
Art. 14 - Norme relative agli scrutini
Art. 15 - Promozione per merito straordinario degli appartenenti
al ruolo direttivo ordinario
Art. 16 - Rapporti informativi
Art. 17- Tessera di riconoscimento
Art. 18 - Divise uniformi
Art. 19 - Norme disciplinari
CAPO III - Ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
Art. 20 Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo
di Polizia penitenziaria
Art. 21 - Funzioni e ordinamento del personale appartenente al
ruolo direttivo speciale
Art. 22 - Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo
direttivo speciale
Art. 23 - Dimissioni dal corso
Art. 24 - Promozione a commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale
Art. 25 - Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo
direttivo speciale
Art. 26 - Promozione a commissario coordinatore penitenziario
del ruolo direttivo speciale
CAPO IV- Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di
custodia
Art. 27 - Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali
Art. 28 - Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di
vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario
del ruolo direttivo speciale.
Art. 29 - Clausola finanziaria
Tabella A - Provveditorati regionali dell'amministrazione
penitenziaria
Tabella B - Provveditorati regionali dell'amministrazione
penitenziaria sedi di uffici di dirigenza generale
Tabella C - Centri per la giustizia minoriel
Tabella D - Dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali
e del ruolo direttivo ordinario
Tabella E - Dotazioni organiche del ruolo direttivo speciale
del Corpo di polizia penitenziaria
Tabella F - Corpo di polizia penitenziaria
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000 n. 146
( indice )
( Aggiornamenti )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2000 e
l'avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000 )
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E
DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE, NONCHE' ISTITUZIONE DEI RUOLI DIRETTIVI
ORDINARIO E SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente
regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante
ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 marzo 2000;
Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria
e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile.
Art. 1 ( note )
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per
la Giustizia minorile
- I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in
ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al
presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre
1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre
1991, n. 321.
- In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi
ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i Provveditorati regionali
di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di
dirigenza generale.
- Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di
struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla
estensione della circoscrizione di competenza.
- Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è
soppresso. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla
distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
- I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle
circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella
sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993.
- Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del
Ministro della giustizia, nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente
disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalità di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano
l'attività e la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le
previsioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n.
300, l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria"
contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e nelle disposizioni di legge successive,
si intende sostituita con quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria".
Art. 2 ( note )
Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti -
Scuole
e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile
- Con decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione
delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i
servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della
Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.
- Ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene
conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva
entità delle risorse gestite, nonché della realizzazione di progetti sperimentali di
particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza.
- In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2,
individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare
rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti
prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.
Art. 3 ( note )
Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile.
- Le dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e
dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito
indicato.
- Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e per l'adeguamento
delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura
di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'Ufficio centrale per la Giustizia
minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di sedici
unità, all'interno dei quali possono essere individuati uno o più vice capo del
Dipartimento.
- Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 2, comma
1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di
corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è aumentato di centosettantanove unità.
Per la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche
dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non
generali è aumentato di quattro unità.
- Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali
sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive
quattrocentocinquantatre unità della dotazione organica di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:
per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:
Area funzionale C:
+ 1.140 unità;
per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:
Area funzionale B:
+ 62 unità.
- Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla
determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali,
contestualmente individuando le quattrocentocinquantatre unità da ridurre a norma del
comma 4.
- Con successivi decreti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e
dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, così come
rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi
ubicati sul territorio nazionale.
- Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4
restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono
conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in
servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modifiche.
Art. 4 ( note )
Copertura delle sedi di livello dirigenziale. Assunzione di dirigenti
- Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli
articoli 1 e 2, in considerazione dell'esigenza di garantire il buon andamento
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il
perseguimento delle peculiari finalità ed il rispetto dei principi dettati dall'articolo
27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica
esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato
mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure
selettive e con le modalità di seguito indicate.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui
all'articolo 3, comma 2, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie
finalità ed alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della
professionalità maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal
comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall'articolo 18,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- Relativamente agli aumenti degli organici di cui all'articolo 3, tenuto conto della
specificità tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri per i
servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai
principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di
prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente è attribuita, per
l'Amministrazione penitenziaria:
- Lettera abrogata
- Lettera abrogata;
- per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un
colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore
coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo
contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a), b) e c), la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a
ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
Nell'ambito dei criteri valutativi sarà tra l'altro considerato l'aver svolto senza
demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o
reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2,
comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e
con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi
di livello dirigenziale;
- per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale,
riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di
medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno quattro anni di effettivo
servizio nell'area funzionale C);
- per cinquantacinque posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una
orale, riservato al personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente,
rispettivamente, per quarantaquattro posti ai profili di collaboratore d'istituto
penitenziario, direttore d'istituto penitenziario e direttore coordinatore d'istituto
penitenziario; nonché, per undici posti riservati al personale appartenente ai profili di
assistente sociale coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di
servizio sociale, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere d) ed e), la
composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie
da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle
suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato
al personale dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nell'area funzionale C che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato
nell'Amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel
settore delle relazioni esterne e almeno quindici anni di anzianità nell'area. Le
modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e
le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da
attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Al concorso è
ammesso anche il personale dell'ufficio centrale per la Giustizia minorile già in
servizio presso l'Amministrazione penitenziaria alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
1992, n. 356;
- per un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova
orale, riservato al personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nei
profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore
coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area
funzionale C);
- per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova
orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili
di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area
pedagogica, munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);
- per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova
orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria del settore
amministrativo-contabile, profili collaboratore amministrativo-contabile, funzionario
amministrativo-contabile e direttore amministrativo-contabile, muniti di laurea che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g), h), ed i) la
composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite
con decreto del Ministro della giustizia;
- per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
- Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 3, per la
copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di
periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista
dall'articolo 28, comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase
selettiva, per quanto concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa,
l'esperienza professionale maturata nello specifico settore.
- Per l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a dirigente è
attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le modalità di
seguito indicate:
- per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli, integrato da un
colloquio, riservato al personale inquadrato nell'area funzionale C posizione economica
C3, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia
maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento
del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del
colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire
in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sarà soprattutto considerato l'aver
svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di
direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui
all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione,
senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi
dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
- per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso consistente in due prove
scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Ufficio centrale per la Giustizia
minorile, inquadrato nell'area funzionale C, munito di laurea che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio
nell'area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle commissioni
esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i
punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia;
- per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
- Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 5, per le
vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica
ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura di cui al comma 4.
(La L. 23 dicembre 2000, n. 388
ha disposto che "il presente
articolo 4 si interpreta nel senso che esso trova
applicazione dalla
data di entrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale riferito al
personale delle qualifiche dirigenziali
appartenente al comparto
Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo
18, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300").
CAPO II
Ruolo direttivo della Polizia penitenziaria
Art. 5 ( note )
Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria
- E' istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria,
articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello
del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:
- vice commissario penitenziario;
- commissario penitenziario;
- commissario capo penitenziario;
- commissario coordinatore penitenziario.
- La relativa dotazione organica è fissata nella tabella D allegata al presente
decreto.
- L'accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla
tabella prevista al comma 2, avviene, rispettivamente, con la modalità previste dagli
articoli 40 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 335.
Art. 6 ( note )
Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo ordinario ed alla
Dirigenza
- Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e
di ufficiale di polizia giudiziaria.
- Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza presso i
Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole dell'Amministrazione;
assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi
secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di
polizia penitenziaria; in qualità di responsabile dell'area sicurezza presso gli istituti
penitenziari sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione
e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti
ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza,
osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e
pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresì
all'organizzazione ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria,
alla idoneità delle caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, svolgendo anche i
compiti di responsabile dei poligoni di tiro dell'Amministrazione penitenziaria.
- Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le funzioni
di responsabile dell'area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale.
Possono altresì svolgere funzioni di responsabile vicario di area sicurezza presso le
strutture di livello dirigenziale.
- Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area
della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di livello dirigenziale.
- Ai commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di responsabile
dell'area della sicurezza presso i Provveditorati regionali.
- Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario è inoltre
impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso
articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle
peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il
predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale
del Corpo di polizia penitenziaria.
- Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è impiegato quale
responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria, sedi di dirigenza generale, ovvero presso gli uffici centrali
dell'Amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di
riordino che sarà emanato in esecuzione del decreto legislativo 6 agosto l999, n. 300.
Art. 7 ( note )
Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario
- L'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte
ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d'ambo i sessi, in
possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria;
- requisiti morali e di condotta;
- laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio,
purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;
- età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6
dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di
polizia penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti
al comma 1 ad eccezione del limite d'età, non deve aver riportato, nel precedente
biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano,
altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
- Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria.
- Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai
corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
- I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti
all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le
qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il
personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1983, n. 904, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti
psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla
nomina di vice commissario penitenziario.
- Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione
esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le modalità di svolgimento del corso di
formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto
del Ministro della giustizia.
Prova preliminare
- Qualora sia necessario a causa dell'alto numero dei concorrenti, l'ammissione alle
prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici è preceduta da una prova preliminare
consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie
oggetto dell'esame.
- Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla,
l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
Corso per la nomina a vice commissario penitenziario
- I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 sono nominati vice commissari
penitenziari in prova.
- I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto superiore di
Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione
teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere
impiegati in servizi d'istituto.
- Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di
polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.
- I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del
corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi
al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale.
- I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono
partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.
Dimissioni dal corso
- E' dimesso dal corso di cui all'articolo 9 il personale che:
- dichiara di rinunciare al corso;
- non supera gli esami di fine corso;
- non è dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero e la gravità delle
sanzioni disciplinari riportate.
- Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di
trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso
femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è
ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
- E' espulso dal corso il personale resosi responsabile d'infrazioni punibili con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
- I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto
del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore
dell'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo
- La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo
ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di
vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella
qualifica.
Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo
ordinario
- La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo
ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario
penitenziario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.
Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo
ordinario
- La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per
merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo
penitenziario che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Norme relative agli scrutini
- Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa
personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo
personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e
relativi giudizi complessivi.
- Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì, degli
incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento
alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in
relazione alla sede di servizio.
- Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
- Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre
anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo
dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal
servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello
stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive
modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è
superiore a quattro mesi.
Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo
direttivo ordinario
- La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito
straordinario al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario
penitenziario e commissario capo penitenziario i quali, nell'esercizio delle loro
funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova
di eccezionali capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza
e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene
adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
- Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, che si trovi
nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno
al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di
anzianità.
- Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono conferite secondo
le modalità previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni.
Rapporti informativi
- Per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
- Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).
- Il rapporto informativo per il
personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali
dell'Amministrazione penitenziaria è compilato:
- per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario
penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal
direttore dell'ufficio dal quale dipendono;
- per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e
commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano
servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria.".
- Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole).
- Il rapporto informativo,
per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati
dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato:
- per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario
penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal
provveditore regionale;
- per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e
commissario capo penitenziario dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è
espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
- Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi
dell'Amministrazione penitenziaria è compilato:
- per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario
penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal
direttore dell'ufficio centrale del personale;
- per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e
commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio centrale del personale. Il
giudizio è espresso dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".
- Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 48-bis (Organi competenti alla
compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio
presso gli istituti penitenziari).
- Il rapporto informativo per il personale del ruolo
direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato:
- per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario
penitenziario, dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal
provveditore regionale;
- per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e
commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è
espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".
Tessera di riconoscimento
- Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è
rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega,
dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento,
le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di
servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
- Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in
divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee
tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.
Divise uniformi
- Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le
caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità
d'uso, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
- Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si
applica, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 449, come di seguito integrato e modificato:
- all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria è inflitta dal
direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio
centrale di disciplina".
- all'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione è inflitta dal
direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio
centrale di disciplina".
- Qualora si debba procedere al sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo
n. 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli direttivi, l'avvio dell'eventuale
istruttoria è disposto dall'autorità centrale competente, che viene previamente
informata in ordine alle relative infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo
svolgimento di inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato è di livello
dirigenziale.
CAPO III
Ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia
penitenziaria
- E' istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria,
articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a
quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario:
- vice commissario penitenziario;
- commissario penitenziario;
- commissario capo penitenziario;
- commissario coordinatore penitenziario.
- La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è fissata nella tabella E
allegata al presente decreto.
- La tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla tabella F
allegata al presente decreto.
Funzioni e ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo
speciale
- Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e
di ufficiale di polizia giudiziaria.
- Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si
applicano le norme di cui al capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli
appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.
Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo
speciale
- La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun
anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un
colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a
quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di
ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo
grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione
disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni
contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
- I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e
devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di Studi
penitenziari dell'Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina è
conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
- Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione
esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le
modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di
fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
Dimissioni dal corso
- E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.
- Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di
trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso
femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è
ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
- E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni
disciplinari più gravi della deplorazione.
- I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto
del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore
dell'Istituto superiore di Studi penitenziari.
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale
- La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice
commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella
qualifica.
Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale
- La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario
penitenziario che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo
speciale
- La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue mediante scrutinio per
merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo
penitenziario che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
CAPO IV
Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di
custodia
Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento
- Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell'articolo 25 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria i predetti
ufficiali, per la specifica professionalità e per la peculiare esperienza da essi
maturata a livello operativo, sono applicati:
- presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico,
con funzioni di direzione o di supporto alla direzione;
- nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a
livello centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione;
- presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per
le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti organizzativi e di
coordinamento relativamente all'impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla
idoneità delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti;
- nelle articolazioni centrali, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari e
presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per l'attività
didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria. In tale ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse attività
operative dei poligoni di tiro dell'Amministrazione.
- Tale impiego è di norma disposto a domanda dell'interessato e con provvedimento da
emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. E' comunque fatta salva la facoltà
dell'Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze e per il perseguimento di
propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l'impiego di ufficiali nei compiti
di cui al comma 1.
- Fermi restando il grado rivestito e l'anzianità posseduta, le funzioni, sia di
livello direttivo che dirigenziale, attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento
sono quelle corrispondenti alle responsabilità ed agli incarichi ad essi effettivamente
conferiti dall'amministrazione.
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario
penitenziario,
commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo
direttivo speciale.
- In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice
commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si
accede:
- mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un
colloquio;
- mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo
colloquio.
- La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria, per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al
comma 1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli
ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del
Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media
superiore di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque posti, si provvede
avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale
appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore,
che abbia maturato un'anzianità nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza
demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette
funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo
considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non
inferiore alle cento unità. Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi
della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al
ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di
scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
- La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di
cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori,
di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo
servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di
diploma maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza
demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette
funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo
considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non
inferiore alle cento unità.
- Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di
formazione tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di
Studi penitenziari dell'Amministrazione.
- Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo
scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione
organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui
all'articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.
- L'anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari
penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto
dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
- Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni
esaminatrici le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le
modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro
della giustizia.
- Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3. E' altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Per il personale
nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della
relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione, nonché l'eventuale
nomina, è disposta con riserva.
Clausola finanziaria
- All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le
risorse finanziarie previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n.
266.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
| Ancona |
Marche |
| Bari |
Puglia |
| Bologna |
Emilia-Romagna |
| Cagliari: |
Sardegna |
| Catanzaro: |
Calabria |
| Firenze |
Toscana |
| Genova |
Liguria |
| Milano |
Lombardia |
| Napoli |
Campania |
| Padova |
Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige |
| Palermo |
Sicilia |
| Perugia |
Umbria |
| Pescara |
Abruzzo - Molise |
| Potenza |
Basilicata |
| Roma |
Lazio |
| Torino |
Piemonte - Valle d'Aosta |
PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SEDI DI UFFICI DI DIRIGENZA GENERALE.
| Bari |
Puglia |
| Bologna |
Emilia-Romagna |
| Cagliari |
Sardegna |
| Catanzaro |
Calabria |
| Firenze |
Toscana |
| Milano |
Lombardia |
| Napoli |
Campania |
| Padova |
Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige |
| Palermo |
Sicilia |
| Pescara |
Abruzzo - Molise |
| Roma |
Lazio |
| Torino |
Piemonte - Valle d'Aosta |
CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE
- Centro per la giustizia minorile di Venezia competente per il Veneto, il
Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige.
- Centro per la giustizia minorile di Milano competente per la Lombardia.
- Centro per la giustizia minorile di Torino competente per il Piemonte, la Val
d'Aosta e la Liguria.
- Centro per la giustizia minorile di Bologna competente per l'Emilia-Romagna e le
Marche.
- Centro per la giustizia minorile di Firenze competente per la Toscana e l'Umbria.
- Centro per la giustizia minorile di Roma competente per il Lazio e l'Abruzzo.
- Centro per la giustizia minorile di Cagliari competente per la Sardegna.
- Centro per la giustizia minorile di Napoli competente per la Campania e la
Basilicata.
- Centro per la giustizia minorile di Bari competente per la Puglia e il Molise.
- Centro per la giustizia minorile di Catanzaro competente per la Calabria.
- Centro per la giustizia minorile di Palermo competente per la Sicilia.
DOTAZIONE ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI
E DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO
| Qualifiche |
Numero posti |
| Dirigenti superiori |
4 |
| Primi dirigenti |
8 |
| Commissari coordinatori penitenziari |
90 |
| Commissari capo penitenziari |
113 |
| Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari |
300 |
TOTALE
| 515
|
DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Personale maschile e femminile
| Ruolo direttivo speciale |
Numero posti |
| Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari |
150 |
| Commissari capo penitenziari. |
30 |
| Commissari coordinatori penitenziari. |
20 |
Tabella A
(Allegata all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni)
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
| Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
| Uomini |
Donne |
Totale |
|
Ispettori superiori |
590 |
50 |
640 |
|
Ispettori capo |
|
|
|
| Ispettori |
Ispettori |
3.428 |
290 |
3.718 |
|
Vice Ispettori |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sovrintendenti capo |
|
|
|
| Sovrintendenti |
Sovrintendenti |
4.140 |
360 |
4.500 |
|
Vice sovrintendenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistenti capo |
|
|
|
|
Assistenti |
|
|
|
| Agenti e assistenti |
Agenti scelti |
32.068 |
3480 |
35548 |
|
Agenti ed agenti ausiliari |
|
|
|
TOTALE |
|
40.226 |
4.180 |
44.406 |
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266
(Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché
disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale
militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e
per il personale del Consiglio superiore della magistratura) è il seguente:
"Art 12. (Delega al Governo per la riorganizzazione del personale
dell'Amministrazione penitenziaria).
- Al fine di consentire il riconoscimento quali
uffici di livello dirigenziale generale dei provveditorati dell'Amministrazione
penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici
di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello
professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un
ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi
periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di
conseguenza le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo è delegato ad emanare, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la
razionalizzazione degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri
direttivi:
- ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della
giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in
relazione all'esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini
istituzionali;
- istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con
carriera analoga a quella del personale di pari qualifica dei corrispondente ruolo della
Polizia di Stato;
- armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i
principi stabiliti alle lettere precedenti;
- riapertura dei termini previsti dall'art. 25 comma 8, della legge15 dicembre 1990,
n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di
custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;
- integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalità del
personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili,
tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree
medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale
rilevanza;
- esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
- Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un
decreto legislativo, che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di
polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori
del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia
e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e
criteri direttivi:
- prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante, il superamento di un
concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore
ad un anno;
- prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità,
l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di
istituto penitenziario;
- prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche,
anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi
l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
- prevedere eventuali disposizioni transitorie.
- Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti
legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
- L'amministrazione penitenziaria può avvalersi fino ad integrale copertura dei posti
mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare
qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a
tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado
dell'amministrazione statale.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30
miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000, e in lire 116.988.295.000 a
decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87.
- Il Presidente della Repubblica è il Capo
dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
- Può inviare messaggi alle Camere.
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
- Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari dello Stato.
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
- Può concedere grazia e commutare le pene.
- Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per il testo dell'art. 72 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si veda la nota al
titolo.
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento del
corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca: "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo".
- Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: "Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".
- Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia".
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca:
"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1954, n. 3,
reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato".
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella E, allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria), come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B
della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli
uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia):
Sedi e circoscrizioni dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria:
Torino: Piemonte e Valle d'Aosta;
Milano: Lombardia;
Genova: Liguria;
Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
Bologna: Emilia-Romagna;
Firenze: Toscana;
Ancona: Marche;
Perugia: Umbria;
Roma: Lazio;
Pescara: Abruzzo-Molise;
Napoli: Campania;
Bari: Puglia;
Potenza: Basilicata;
Catanzaro: Calabria;
Palermo: Sicilia occidentale;
Messina: Sicilia orientale;
Cagliari: Sardegna.
- Per l'argomento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 15 dicembre 1990, n. 396, reca: "Interventi per Roma, capitale della
Repubblica".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400
"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri" è il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
da a) a d) (omissis);
e) previsione i decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei
compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 26 luglio
1999) reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del
Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nelle
strutture centrali e periferiche - a seguito dei posti recati in aumento degli articoli 6
e 7 della legge 27 maggio 1998, n. 165".
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).
- Al fine di
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio,
gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo
quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei
dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e
parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il
predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della
riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura
non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre
1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle
unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31
dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi
restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la
quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza
pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
- bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del
personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati
quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici
non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
- Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni
pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto
degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le
necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze
di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di
ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle
assunzioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i
dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate
all'indisponiblità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze
di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni
previste da norme speciali o derogatorie.
- bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si
applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di di personale. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto
delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
- ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di
autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le
predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è
diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o
all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione
della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo,
di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento ne accertano,
congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di
parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il
riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
- Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque
all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a
15.
- Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria
si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità
di personale.
- Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede
altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle
Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al
servizio ispettivo.
- Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i
processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di
mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
- i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori
regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
- il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in
ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive
vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione
territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali, di settima,
ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la
disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità,
avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
- i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori
giuridico, tecnico, informatico contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato
positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare:
- la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle
circoscrizioni territoriali;
- ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
- Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi
settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica
nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno
dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua
all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica
formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle
entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici
settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo
criteri e modalità di carattere oggettivo.
- Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla
riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto
nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
- Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal
seguente: "47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 .
- Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano
validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
- Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali
presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e
ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti
delle dotazioni organiche complessivo, ad assumere seicento unità di personale anche in
eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le
dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi
da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie
di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei
settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico per svolgere le funzioni
del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito
positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente
professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni.
- Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di duecento unità
complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione
dei carichi di di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse
amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
- Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di
idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal
1° gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
- Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
- Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei
Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il
primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente
con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo
che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo
parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono
essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti
riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
- bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non
sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con
conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
- Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
- Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per
l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unità si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
- bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi
2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento
della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili
nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le
università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
- ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo,
realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono
destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la
contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed
alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a
ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per
cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono
comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
- Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato,
in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un
numero massimo di 25 unita.
- Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi,
per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di
comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni
previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o
enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento
economico accessorio spettanti, al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
- All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18,
lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione
dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
- In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di
3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo
della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere
dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle
assunzioni di cui al presente articolo.
- Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si
ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di
dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva
può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla
durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo
parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente
nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con
quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con
motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto
dell'attualità dell'interesse del dipendente.
- Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente
delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
- Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso
delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non
è opponibile il segreto d'ufficio".
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 27 della Costituzione è il seguente:
"27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato".
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
- Il testo degli articoli 6, 19, 28 e 45 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).
- Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle
finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10.
Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del
personale.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei
diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al
personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito
di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
- Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo
di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, in programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal
Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri,
nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative. Le
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