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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 135/1999:
CAPO I - Principi generali in materia di trattamento di dati particolari da parte
di soggetti pubblici
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2 - Modalità del trattamento e informativa agli interessati
Art. 3 - Dati trattati
Art. 4 - Operazioni eseguibili
Art. 5 - Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
CAPO II - Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico
Art. 6 - Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 7 - Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
Art. 8 - Esercizio dei diritti politici e pubblicità
dell'attività di determinati organi
Art. 9 - Rapporti di lavoro
Art. 10 - Materia tributaria e doganale
Art. 11 - Attività di controllo e ispettive
Art. 12 - I s t r u z i o n e
Art. 13 - Benefici economici e abilitazioni
Art. 14 - Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
Art. 15 - Volontariato e obiezione di coscienza
Art. 16 - Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi
di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale
Art. 17 - Tutela della salute
Art. 18 - Interruzione volontaria della gravidanza
Art. 19 - Tossicodipendenze
Art. 20 - Portatori di handicap
Art. 21 - Rapporti con enti di culto
Art. 22 - S t a t i s t i c a
Art. 23 - Ricerca storica e archivi
Art. 24 - Entrata in vigore
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999 n. 135 (
indice )
(Aggiornamenti)
Decreto abrogato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 183, 1° co,. lett.
c)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999 n. 113 )
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 31
DICEMBRE 1996, N. 675, SUL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI DA PARTE DEI SOGGETTI
PUBBLICI.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 aprile 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio
1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
per la funzione pubblica, per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia,
dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per i beni e le attività culturali, della sanità, della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Principi generali in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti
pubblici
Art. 1. ( note )
Ambito di applicazione e definizioni
- Il presente decreto:
- definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati
a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ai sensi
degli articoli 22, comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto delle
altre disposizioni previste dalla medesima legge;
- individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il cui
perseguimento è consentito detto trattamento, nonché le operazioni eseguibili e i tipi
di dati che possono essere trattati.
- Il presente decreto non si applica:
- ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1996, n. 676;
- agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le disposizioni previste
per i soggetti privati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale, in conformità ai
rispettivi ordinamenti.
- Ai fini del presente decreto:
- si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, di seguito denominata "legge";
- per "dati" si intendono i dati sensibili o attinenti a provvedimenti
giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24 della legge.
- Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al presente Capo si applicano
in ogni caso di trattamento dei dati comunque effettuato da soggetti pubblici.
- Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), n. 1), della legge 31
dicembre 1996, n. 676, e dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 aprile 1998, n. 94, per
la compiuta disciplina della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 2. ( nota )
Modalità del trattamento e informativa agli interessati
- I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati con modalità atte ad
assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato; adottano, inoltre, le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge.
- Nell'informare gli interessati ai sensi dell'articolo 10 della legge, i soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in
base alla quale è effettuato il trattamento.
Art. 3. ( nota )
Dati trattati
- I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
- I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
- Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) , d) ed e), della legge, i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti
rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
- I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in
caso di necessità.
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro
utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche
quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti
con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
- I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
Art. 4. ( note )
Operazioni eseguibili
- Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai sensi dell'articolo 3, comma
1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,
di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.
- Le operazioni di raffronto tra dati, nonché i trattamenti di dati ai sensi
dell'articolo 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.
- In ogni caso, la diffusione dei dati, nonché le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo
se previsti da espressa disposizione di legge.
- Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
sancito dall'articolo 23, comma 4, della legge.
Art. 5. ( note )
Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
- Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:
- -bis"Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti,
semprechè i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati.".
- Il comma 3 dell'articolo 22 della legge è sostituito dal seguente:
- "Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai
decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità
di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma
2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.".
- Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:
- -bis
"Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e
dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di
dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi
di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.".
- I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto
dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 22 della legge, introdotto dal comma 3 del presente
articolo entro il 31 dicembre 1999. Per le richieste presentate al Garante, a norma del
comma 3 dell'articolo 22 della legge, come modificato dal presente decreto, entro il 31
dicembre 1999, il termine per la decisione del Garante medesimo è di novanta giorni,
durante i quali il trattamento dei dati già in corso può essere proseguito sino alla
decisione.
- I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3-bis, della legge, introdotto dal
comma 3 del presente articolo, costituiscono attuazione dei principi di cui agli articoli
da 1 a 4 del presente decreto.
- bis. In relazione alle finalità individuate nel capo II, i soggetti
pubblici identificano e rendono pubblici, con le modalità di cui ai commi 4 e 5
e nel rispetto delle disposizioni del capo I del presente decreto, anche i tipi
di dati e di operazioni oggetto del trattamento di cui all'articolo 24 della
legge.
CAPO II
Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico
Art. 6.
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti
all'estero, nonché delle liste elettorali.
Art. 7. ( note )
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le
attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di
rifugiato.
- Le disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti di dati effettuati in
esecuzione della convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93, o dell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, ovvero previsti dalla lettera e) del
medesimo articolo.
- Per le finalità di cui al comma 1 è, in particolare, ammesso il trattamento dei
dati strettamente necessari:
- al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche
sanitari, nonché alla tenuta di registri;
- al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere
umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
- agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
Art. 8. ( note )
Esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le
attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto,
nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi.
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le
attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione
dell'attività istituzionale di organi pubblici.
- I trattamenti dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
- lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
- le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica della relativa
regolarità;
- l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento
degli organi;
- l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa
popolare, l'attività di commissioni d'inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
- la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
- Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati per le finalità
di cui al comma 1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle
presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni
politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
- Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti:
- il trattamento di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
- il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di
controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a
documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per
consentire l'espletamento di un mandato elettivo.
- I dati trattati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere comunicati e
diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti anche per via telematica. Non è
comunque consentita la divulgazione dei dati che non risultino strettamente necessari ad
assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge per i dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 9. ( note )
Rapporti di lavoro
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le
attività dirette all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque
tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o
temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato.
- Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:
- applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale
anche appartenente a categorie protette;
- garantire le pari opportunità;
- accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici
impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza
dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi
compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché
obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di igiene
e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
- applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in
materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli istituti di patronato ed
assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano
ottenuto il consenso dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
- svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme
che regolano le rispettive materie;
- comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure
di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi
di lavoro;
- salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
- gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di
assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
- applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo
parziale;
- svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
- valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
- I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche
informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità, individuate
secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti delle
modalità di tale trattamento,anche attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge.
- La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma 2 è consentita in
forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
Art. 10.
Materia tributaria e doganale
- Ai sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante interesse pubblico le attività
dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai
responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
- Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano, inoltre, di rilevante
interesse pubblico le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi ed all'adozione dei provvedimenti previsti da
leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché al controllo ed all'esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, all'effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili
statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei
registri immobiliari.
Art. 11.
Attività di controllo e ispettive
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le
finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed
ispettive nei confronti di altri soggetti.
- Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare
trattamenti dei dati legittimamente trattati presso i soggetti controllati.
- Ai sensi dell'articolo 1 si considerano altresì di rilevante interesse pubblico le
attività di accertamento, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, con
riferimento a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.
Art. 12.
Istruzione
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le
attività di istruzione e di formazione, in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 13.
Benefici economici e abilitazioni
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le
attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni.
- Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche
quelli necessari relativi a:
- alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
- all'elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e
antiracket;
- alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in
favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
- al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
- alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
- alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di
associazioni, fondazioni ed enti;
- al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla
normativa comunitaria.
- Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia
indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in
conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente alle
attività medesime.
Art. 14.
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le
attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di conferimento di
onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per quanto di propria competenza, ad uffici anche di culto
e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non
statali, nonché di rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onere e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 15. ( note )
Volontariato e obiezione di coscienza
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda
l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta dei registri generali
delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
- Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico le attività dirette
all'applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in
materia di obiezione di coscienza.
Art. 16.
Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede
amministrativa o giurisdizionale
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati:
- volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
- necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria,
anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore
giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale;
- effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione della
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
- Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui
alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato.
Art. 17. ( note )
Tutela della salute
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti
attività rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi
sanitari pubblici, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge:
- la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti dal
servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonché l'assistenza sanitaria erogata al personale
navigante ed aeroportuale;
- la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza
sanitaria;
- la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione
all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
- le attività certificatorie;
- il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o
riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di
patologia e la gestione della profilassi internazionale;
- l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
e di sicurezza e salute della popolazione;
- i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della
legge 4 maggio 1990, n. 107;
- l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario
nazionale.
- L'identificazione dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono
direttamente le finalità di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati è
consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche
fasi delle attività di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di
volta in volta trattati.
- Per quanto non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma
1-bis, della legge, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da
parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di
appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei
dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
- l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da
parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto
professionale;
- le modalità di applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge ai
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i
pazienti;
- modalità semplificate per l'informativa agli interessati per la prestazione del
loro consenso.
-
bis) identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e il consenso possono
intervenire successivamente alla richiesta della prestazione.
- Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le
misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di
cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento
disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di
identificare direttamente gli interessati.
- Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della sanità, che acquisisce,
a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
I trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti
fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in
sede di prima applicazione della presente
disposizione è rilasciata entro dodici mesi dalla data
della relativa entrata in vigore.
Art. 18.
Interruzione volontaria della gravidanza
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento ai trattamenti svolti per:
- la gestione dei consultori familiari;
- l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di
interruzione della gravidanza.
Art. 19.
Tossicodipendenze
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
- Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti
ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza
sociosanitaria ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi
previsti dalle leggi e di applicare le misure amministrative previste.
Art. 20.
Portatori di handicap
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
- Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine di:
- accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed
altre agevolazioni;
- assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;
- curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di
handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
- realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
- curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
Art. 21.
Rapporti con enti di culto
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati strettamente necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con
enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 22. ( note )
Statistica
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Art. 23. ( note )
Ricerca storica e archivi
- Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca e di documentazione, concernenti
la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli archivi
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 24.
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, concerne la
"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri"; in particolare il testo dell'art. 14 è il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi).
- I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
- L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge
di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al
Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
- Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti
successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito
dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
- In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due
anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti
per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme in materia di "Tutela delle persone o
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme di "Delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: "Differimento del
termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in
materia di trattamento dei dati personali".
- Il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998, reca: "Disposizioni in materia
di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici".
Note all'art. 1
- L'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto
legislativo è il seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili).
- I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
- bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose
i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e
8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che
siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprechè i dati non
siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
- Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
- Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge e fuori dai casi previsti dai decreti
legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante,
nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di
interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2,
il trattamento dei dati indicati al comma 1.
- bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i
soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di
dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
- I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vista sessuale possono
essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".
- L'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:
"Art. 24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di
procedura penale).
- Il trattamento dei dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è
ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate".
- L'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:
"Art. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico).
- La presente legge non
si applica al trattamento di dati personali effettuato:
- dal centro elaborazione dati di
cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1,
della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché
in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
- dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;
- nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo
del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
- in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni
di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura
e del Ministero di grazia e giustizia;
- da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento.
- Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli
articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e
34".
- L'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, come modificato dall'art. 5, comma 2,
del D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123, è il seguente:
"Art. 1 (Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali).
- Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
- specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini
storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella
raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e
successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione
ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti
per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati
per tali, diverse, finalità;
- garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di
dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri
direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni
adottate dal Consiglio d'Europa:
- n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive
modificazioni;
- n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di direct marketing;
- n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;
- n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;
- n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per
finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;
- n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali
detenuti da organi pubblici;
- n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei
servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;
- razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la protezione dei
dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di
garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità
costituzionale;
- individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale,
ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad
esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo nella pubblica amministrazione,
prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale
connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art.
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;
- stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le
altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti
dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali,
quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;
- prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del
loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati
di dati diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all'art. 686 del codice di
procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da
individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei
dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando
l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;
- prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e
di coloro che esercitano imprese artigiane;
- estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte
di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti
i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità l'attività di
pubblicista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui
agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione,
sulla base dei seguenti criteri:
- pieno recepimento dei principi medesimi;
- rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 96, nonché
della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R.
(87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;
- ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonché
dei medesimi trattamenti;
- introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi
perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
- particolare considerazione per i trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di
un danno all'interessato;
- specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto
delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
- prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le
modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica
sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;
- mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati personali
e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche
modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato
giuridico del relativo personale;
- stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati
personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica,
individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico
e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle
connessioni con reti sviluppate su base internazionale;
- individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche
amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati".
- La legge 8 aprile 1998, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14
aprile 1998, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche
in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria". L'art. 1 della predetta
legge è il seguente:
"Art. 1.
- Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni
urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in
materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
- Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei
principi contenuti nella medesima legge nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come
modificato dalla presente legge, è disciplinata l'intera materia della riservatezza dei
dati personali connessi alle prescrizioni mediche.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Nota all'art. 2
- L'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:
"Art. 13 (Diritti dell'interessato).
- In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
- di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);
- di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
- Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
- I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
- Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia".
Nota all'art. 3
- L'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:
"Art. 9 (Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali).
- I dati
personali oggetto di trattamento devono essere:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti
o successivamente trattati".
Note all'art. 4
- L'art. 17 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:
"Art. 17 (Limiti all'utilizzabilità di dati personali).
- Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali
volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
- L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dalla legge".
- L'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:
"Art. 23 (Dati inerenti alla salute).
- Gli esercenti le professioni sanitarie
e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
- I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal
titolare.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione dei dati ottenuti
oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
- La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso
in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia".
Note all'art. 5
- Per l'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente
decreto legislativo, v. le note all'art. 1.
- Per la legge 31 dicembre 1996, n. 676, v. le note alle premesse.
Note all'art. 7
- La legge 23 dicembre 1998, n. 93, pubblicata nel supplemento ordinario n. 69/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1998, reca norme in materia di "Ratifica ed
esecuzione della convenzione basata sull'art. K3 del trattato sull'Unione europea che
istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26
luglio 1995, e del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della
medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con
dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996".
- Per l'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. le note all'art. 1.
Nota all'art. 8
- Per l'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. la nota all'art. 12.
Note all'art. 9
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 29 luglio 1947, n. 804,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 29 agosto 1947, reca norme in materia di
"Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale".
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 131 del 27
maggio 1970, n. 131, reca "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento".
In particolare l'art. 4 è il seguente:
"Art. 4 (Impianti audiovisivi). - E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere
installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di
cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
art. 19 possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
- La legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile
1983 è la seguente: "Legge quadro sul pubblico impiego". In particolare l'art.
24 di tale legge è il seguente:
"Art. 24 (Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo).
- E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non
disciplinati dai commi seguenti.
L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo, che siano
richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro,
ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese
indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono
disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo art. 25.
Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica
sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre
apparecchiature dirette a combattere la criminalità.
Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma
possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi
rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati ne successivo art. 25.
- L'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, è il seguente:
"Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
- L'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'art. 13;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare e, se designato, del responsabile.
- L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il proseguimento delle finalità di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
- Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o qualora
sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
- La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro proseguimento".
Note all'art. 15
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15
luglio 1998, reca: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".
Note all'art. 17
- Per l'art. 23, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. le note all'art. 12.
- La legge 4 maggio 1990, n. 107, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11
maggio 1990, reca norme in materia di "Disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati".
- L'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:
"Art. 31 (Compiti del Garante).
- Il Garante ha il compito di:
- istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
- controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento e in conformità alla notificazione;
- segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29;
- adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
- vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
- denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
- curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle
relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
- vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre il blocco quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
- segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
- predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108
sulla protezione delle persone, rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'art. 13 della Convenzione medesima;
- esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verificare, anche su
richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
- Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di
cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il
Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
- Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere
proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
- Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra
loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro
organo.
- Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le
autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative
e per la radiodiffusione e l'editoria".
- L'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:
"Art. 15 (Sicurezza dei dati).
- I dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
- Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
- Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
- Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4,
comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
con l'osservanza delle norme che regolano la materia".
Note all'art. 22
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 222 del 22 settembre 1989, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400".
Note all'art. 23
- Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del
31 ottobre 1963, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi
di Stato".
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281 (in G.U. 16/8/1999, n. 191),
ha disposto (con gli artt. 15 e 16) la modifica degli artt. 5 e
17.
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282 (in G.U. 16/8/1999, n. 191),
ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 17.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. n. 123/L, relativo
alla G.U. 29/7/2003, n. 174) ha disposto (con l'art. 183)
l'abrogazione dell'intero decreto.
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