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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2007 n. 11
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2007)
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1236/2005, CONCERNENTE IL COMMERCIO DI DETERMINATE MERCI CHE POTREBBERO
ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE, LA TORTURA O ALTRI TRATTAMENTI O PENE
CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in
particolare l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante attuazione di
alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000, che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice
uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma
dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
11 con il quale é costituito il Comitato consultivo, nonché dell'azione comune
del Consiglio del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica
riguardante taluni fini militari;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005,
relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per
la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti;
Visto l'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1236/2005 che rinvia agli
Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili
per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le
misure necessarie per la loro attuazione;
Visto l'articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria
2005), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 29 del 2006, per
i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa
attuazione del citato regolamento (CE) n. 1236/2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del commercio
internazionale e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. ( note)
Ambito di applicazione ed autorità nazionale
- Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005, del
Consiglio, del 27 giugno 2005, di seguito denominato: «regolamento», relativo al
commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti.
- L'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento e del
presente decreto legislativo é il Ministero del commercio internazionale.
- Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 96, esprime, entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della richiesta, il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in
ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle
autorizzazioni previste nel regolamento. In tale caso la composizione del
Comitato é integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero
per i beni e le attività culturali. La partecipazione al Comitato consultivo non
dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi
spese.
- Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo,
effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di
importazione di beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o
per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati
nell'allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, é punito
con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 50.000 euro.
- Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede assistenza
tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati
nell'allegato II del regolamento, é punito con l'arresto fino a due anni o
l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
- Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo,
effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di
importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili
esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza
tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del
regolamento, é punito con l'ammenda da 15.000 euro a 90.000 euro.
- Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo,
effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni
utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti, elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla
loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento,
paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni
false, é punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000
euro a 50.000 euro.
- Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e
2 é disposta la confisca dei beni merci oggetto delle operazioni commerciali.
- L'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per
l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del
regolamento, nonché l'esportatore delle merci elencate nell'allegato III del
regolamento, é punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso
che:
- omette di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle
informazioni;
- non conserva per tre anni i relativi documenti di legge;
- su richiesta dell'autorità competente non effettua la trasmissione di atti
e documenti connessi ai medesimi beni.
- L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al presente
articolo ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui
all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario:
«Art. 14 (Decreti legislativi).
- I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione
del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti
dalla legge di delegazione.
- L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato
dal Governo é trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione,
almeno venti giorni prima della scadenza.
- Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più
atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
- In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo é tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli
schemi dei decreti delegati. Il parere é espresso dalle Commissioni permanenti
delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, é pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.»:
«Art. 11
- Il Governo é delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno
o più decreti legislativi diretti a:
- razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
- riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla
assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano,
anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo
nazionale;
- riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
- riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e
sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli
organismi operanti nel settore stesso.
- I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui
all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono
essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore
- Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della
presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da
emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il
Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui
all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e
responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione,
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella
del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato
nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro
anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme te altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificità tecnica;
- semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui é conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN
per i contratti dei rispettivi comparti;
- prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le
specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
- garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di
ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione
collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
- prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per
ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la
Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e
il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni
dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN
abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti
dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure
necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
- devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in
via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte
a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione
delta giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici,
prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
- prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento
dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici
di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli
organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
- bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere
delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati
- Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, é riaperto fino al 31 luglio 1997.
- Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4,
sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed
equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti
di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono
sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura detta contrattazione, le
aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in
coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) é abrogata; alla lettera
t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
- Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato
già pubblicato il bando di concorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102:
«Art. 11 (Comitato consultivo).
- Presso l'Autorità competente é istituito
un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
- Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro
sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità
competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del
rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle
autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine
predetto é prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga
necessario esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato esprime,
inoltre, su richiesta dell'Autorità competente ovvero di altri Ministeri
interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative
all'attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a
duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.
- Il Comitato consultivo é composto da un direttore generale del Ministero
degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore
generale del Ministero delle attività produttive - Dipartimento per
l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno
dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli
affari esteri, delle attività produttive - Dipartimento per
l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comuni-cazioni,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.
I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attività
produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il
diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice
presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente
dell'Autorità competente.
Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro
esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli
esercizi di controllo dei beni a duplice uso.
- I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti
tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive; essi
sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza
entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attività
produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.
- Alte riunioni del Comitato consultivo possono inoltre parte-cipare, senza
diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorità
competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli
organi preposti alta tutela dell'ordine e delta sicurezza pubblica ed al
controllo doganale, fiscale e valutano, nonché altri esperti anche estranei
all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.
- Il Comitato consultivo é validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto,
sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalità di funzionamento
del Comitato.».
- Il regolamento (CE) 1334/2000, é pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 159 del 30
giugno 2000.
- Si riporta il testo dell'art. 50, della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.»:
«Art. 50 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e
tecnologie a duplice uso).
- Il Governo é delegato ad emanare, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie, e del Ministro delle attività produttive, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e
della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri
direttivi:
- adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno
2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali
già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega
stessa;
- disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando
le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed
abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa;
- razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di
esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti
dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui
all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive
modificazioni;
- previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive
nei confronti delle violazioni.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
al comma 1 e con la stessa procedura può emanare disposizioni correttive e
integrative del medesimo decreto legislativo.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca: «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia
di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri.
- Il regolamento (CE) n. 1236/2005 é pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 200 del
30 luglio 2005.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento
ordinario:
«Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
- Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, é delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
- La delega di cui al comma 1 é esercitata con decreti legislativi adottati
ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
- Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le
modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1236/2005, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 e l'art. 11, vedi note alle
premesse.
Note all'art. 2:
- L'art. 444 del codice di procedura penale, così recita:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).
- L'imputato e il
pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e
nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli
o congiunti a pena pecuniaria
- bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i
delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti
di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo,
terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater, comma 1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico,
600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto
comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria.
- Se vi é il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129,
il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi é stata la richiesta
delle parti [c.p.p. 545]. Se vi é costituzione di parte civile, il giudice non
decide sulla relativa domanda; l'imputato é tuttavia condannato al pagamento
delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per
la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75,
comma 3.
- La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena alla concessione della
sospensione condizionale della pena (c.p. 163].
In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può
essere concessa, rigetta la richiesta.».
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