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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE del D. Lgs. n. 51/1998:

Titolo I - Disposizioni sull'ordinamento giudiziario

Capo I - Disposizioni relative agli organi che amministrano la Giustizia : articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Capo II - Disposizioni relative al Tribunale ordinario : articoli 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Capo III - Disposizioni relative alla Corte di appello : articoli 18 - 19

Capo IV - Disposizioni relative al pubblico ministero : articoli 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Capo V - Altre disposizioni sull'ordinamento giudiziario. Abrogazioni : articoli 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

Capo VI - Disposizioni in materia di Corti di assise : articoli 31 - 32

Capo VII - Norme di coordinamento e transitorie

Sezione I - Disposizioni relative al personale di magistratura : articoli 33 - 34 - 35 - 36 - 37

Sezione II - Disposizioni relative alle sezioni lavoro delle Corti di appello e dei Tribunali: articoli 38 - 39

Sezione III - Disposizioni relative al personale amministrativo : articolo 40

Sezione IV - Disposizioni relative al personale delle sezioni di Polizia giudiziaria: articolo 41

Sezione IV-bis - Disposizioni relative alle attrezzature: articolo 41-bis

Sezione V - Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti : articoli 42 - 43

Sezione VI - Disposizioni particolari in materia di sezioni distaccate del Tribunale : articoli 44 - 45 - ( 46 Abrogato ) - 47 - 48

Titolo II - Disposizioni sul processo civile

Capo I - Disposizioni generali : articoli 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62

Capo II - Disposizioni sul processo di cognizione

Sezione I - Disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale : articoli 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Sezione II - Disposizioni sul procedimento avanti al Giudice di pace : articoli 69 - 70 - 71 - 72

Sezione III - Disposizioni in materia di impugnazioni : articoli 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80

Sezione IV - Disposizioni sulle controversie in materia di lavoro : articoli 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87

Capo III - Disposizioni sul processo di esecuzione : articoli 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99

Capo IV - Disposizioni sui procedimenti speciali : articoli 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116

Capo V - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile : articoli 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131

Capo VI - Disposizioni transitorie : articoli 132 - 133 - 134 - 134bis - 135 - 136

Titolo III - Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari

Capo I - Disposizioni in materia di persone e famiglia : articoli 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142

Capo II - Disposizioni in materia di successioni : articoli 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148

Capo III - Disposizioni in materia di proprietà e obbligazioni : articoli 149 - 150

Capo IV - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile : articoli 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158

Capo V - Modifiche alla legge fallimentare : articoli 159 - 160 - 161

Capo VI - Modifiche in materia di libri fondiari : articoli 162 - 163 - 164 - 165

Titolo IV - Disposizioni sul processo penale

Capo I - Disposizioni relative alla competenza e alle attribuzioni del Tribunale 166 - 167 - 168 - 169 - 170

Capo II - Disposizioni relative all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione del Giudice : articoli 171 - 172 - 173 - 174

Capo III - Disposizioni relative al pubblico ministero : articoli175 - 176

Capo IV - Disposizioni relative agli atti : articoli 177 - 178

Capo V - Disposizioni relative alle impugnazioni delle misure cautelari : articoli 179 - 180 - 181

Capo VI - Disposizioni relative alle indagini preliminari : articoli 182 - 183 - 184

Capo VII - Disposizioni relative al dibattimento : articoli 185 - 186 - 187 - 188 - 189

Capo VIII - Disposizioni relative al procedimento davanti al Tribunale monocratico : articoli - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199

Capo IX - Disposizioni relative alle impugnazioni : articoli 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205

Capo X - Disposizioni relative alla esecuzione : articoli 206 - 207

Capo XI - Modifiche alle norme di attuazione del Codice di Procedura penale : articoli 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217

Capo XII - Disposizioni di coordinamento : articolo 218

Capo XIII - Disposizioni transitorie e finali : articoli 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - (225 Abrogato ) - 226 - 227

Titolo V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

Capo I - Principi generali : articoli 228 - 229 - 230 - 231 - 232

Capo II - Modifiche in materia di notariato : articoli 233 - 234

Capo III - Modifiche in materia di stato civile : articolo 235

Capo IV - Modifiche in materia di inchiesta amministrativa per infortuni sul lavoro : articolo 236

Capo V - Modifiche di norme in materia di trasporto : articolo 237

Capo VI - Modifiche in materia elettorale : articoli 238 - 239

Titolo VI - Disposizioni in materia di tassa per l'iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria e di imposte di bollo : articoli 240 - 241 - 242 - 243

Titolo VII - Norme di coordinamento e finali : articoli 244 - 245 - 246 - 247

Tabella A

Tabella B

Allegati

NOTE


DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998 n. 51   ( indice )
 (Aggiornamenti)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1998 n. 66, S.O. 48/L)

NORME IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di primo grado;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Disposizioni sull'ordinamento giudiziario

CAPO I

Disposizioni relative agli organi che amministrano la Giustizia

Art. 1 ( nota )

1. L'ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto.  Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.

2. Nel primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppressa la lettera b).

Art. 2

1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale è soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.

2. L'articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.".

Art. 3 ( nota )

1. L'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:

a) nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole "Alle corti, ai tribunali ed alle preture" sono sostituite dalle parole "Alle corti e ai tribunali".

Art. 4 ( nota )

1. L'articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:

a) nel primo comma, le parole "delle preture," sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole "i vice pretori" sono sostituite dalle parole "i giudici onorari di tribunale".

Art. 5 ( nota )

1. Il primo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto."

Art. 6 ( nota )

1. L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:

a) il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.".

Art. 7 ( nota )

1. Nell'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "ed i magistrati delle preture," sono soppresse.

CAPO II

Disposizioni relative al Tribunale ordinario

Art. 8 

1. Dopo l'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti:

"Art. 42-bis. (Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici.
Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.

Art. 42-ter. (Nomina dei giudici onorari di tribunale). - I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.

Art. 42-quater. (Incompatibilità). - Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

Art. 42-sexies. (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio). - Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.

Art. 42-septies. (Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale). - Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.".

Art. 9

1. L'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite."

Art. 10

1. Dopo l'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:

"Art. 43-bis. (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario). - I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale."

Art. 11

1. L'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. (Costituzione delle sezioni). - Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale."

Art. 12

1. L'articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 47. (Attribuzioni del presidente del tribunale). - Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti."

Art. 13

1. Dopo l'articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inseriti i seguenti:

"Art. 47-bis. (Direzione delle sezioni). - Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.

Art. 47-ter. (Istituzione dei posti di presidente di sezione). - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Non si tiene conto, a tali fini, dei giudici assegnati alle sezioni distaccate.
Il posto di presidente di sezione è istituito in ogni caso per la direzione delle seguenti sezioni, se ad esse sono addetti più di dieci giudici:
a) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
b) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
c) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

Art. 47-quater. (Attribuzioni del presidente di sezione). - Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.

Art. 47-quinquies. (Presidenza dei collegi). - Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio."

Art. 14

1. L'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 48. (Composizione dell'organo giudicante). - In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.".

Art. 15

1. Dopo la sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserita la seguente:

"Sezione I-bis
Delle Sezioni Distaccate Di Tribunale

Art. 48-bis. (Sezioni distaccate del tribunale ordinario). - Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.

Art. 48-ter. (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate). - All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 48-quater. (Affari trattati nelle sezioni distaccate). - Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

Art. 48-quinquies. (Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate). - In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.

Art. 48-sexies. (Magistrati assegnati alle sezioni distaccate). - I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione."

Art. 16 ( nota )

1. La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è modificata, relativamente ai comuni compresi in ciascun circondario, dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. La tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 17

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonché le modalità di iscrizione delle cause civili e le attività successive alla definizione dei procedimenti civili e penali.

CAPO III

Disposizioni relative alla Corte di appello

Art. 18 ( nota )

1. Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "e dai pretori in materia penale" sono soppresse.

Art. 19 ( nota )

1. Nel terzo comma dell'articolo 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "la sezione che funziona da magistratura del lavoro" sono sostituite dalle parole "la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie".

CAPO IV

Disposizioni relative al pubblico ministero

Art. 20 ( nota )

1. Il primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni quindici sostituti addetti all'ufficio."

Art. 21

1. L'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies."

Art. 22

1. Dopo l'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:

"Art. 71-bis. (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata). - Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni."

Art. 23

1. L'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 72. (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale."

Art. 24 ( nota )

1. Nel secondo comma dell'articolo 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "delle corti, dei tribunali ordinari e delle preture" sono sostituite dalle parole "delle corti e dei tribunali ordinari".

CAPO V

Altre disposizioni sull'ordinamento giudiziario
Abrogazioni

Art. 25 ( nota )

1. Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo è soppresso.

Art. 26 ( nota )

1. Nel primo comma dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "alle preture circondariali," sono soppresse.

Art. 27 ( nota )

1. Nel primo comma dell'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "le preture," sono soppresse.

Art. 28

1. L'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 209. (Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario). - Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura."

Art. 29

1. Dopo l'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:

"Art. 209-bis. (Determinazione della sede ordinaria di servizio). - Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis."

Art. 30 ( nota )

1. Il capo II del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.

2. Sono altresì abrogati gli articoli 103 e 105 del medesimo regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

CAPO VI

Disposizioni in materia di Corti di assise

Art. 31 ( nota )

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 del presente decreto, nella legge 10 aprile 1951, n. 287 i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale.

Art. 32

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

"Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello."

CAPO VII

Norme di coordinamento e transitorie

SEZIONE I

Disposizioni relative al personale di magistratura

Art. 33 ( nota )

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale e alle corti di appello con decorrenza dalla data di efficacia del presente decreto.

2. I ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 71, sono portati in aumento delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello.

Art. 34 ( nota )

1. I magistrati già assegnati alle preture e alle procure della Repubblica presso la pretura circondariale entrano di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 35

1. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità, rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori onorari.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, primo e secondo comma, 42-quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano ai predetti magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del presente decreto.

Art. 36 ( nota )

1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia del presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie.

2. I magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui è compreso l'ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 37

1. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.

2.  Entro  centottanta  giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, i magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo  194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,   l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di   sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni  direttive  dimostrate  nell'esercizio delle precedenti funzioni

3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a) consigliere di corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti soppressi indicati nell'articolo 33, comma 2;
b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.

4. I magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di magistrati già titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.

5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

6. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:
a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;
b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma.


SEZIONE II

Disposizioni relative alle sezioni lavoro delle Corti di appello e dei Tribunali

Art. 38

1. Con il decreto previsto dall'articolo 33, comma 1, sono attribuiti alle corti di appello i posti di organico necessari per il funzionamento della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello, con corrispondente diminuzione dell'organico dei tribunali del distretto.

2. All'attribuzione di ulteriori posti di organico si provvede gradualmente sulla base delle richieste motivate dei presidenti delle corti di appello, sentiti i presidenti dei tribunali interessati dalla corrispondente riduzione di organico.

3. Per la copertura dei posti di organico, sia la richiesta che la pubblicazione devono fare espresso riferimento all'esigenza di assegnare i consiglieri o il presidente alla sezione.

4. Il magistrato trasferito non può essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo ricorrano particolari esigenze da indicare nel provvedimento di deroga.

5. Nella copertura dei posti di organico, è data la preferenza ai magistrati che sono stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, anche con funzioni di legittimità. In via subordinata, la preferenza è determinata dalla particolare competenza nella materia, desumibile dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Consiglio superiore della magistratura o da altri elementi oggettivi.

Art. 39

1. Le disposizioni dell'articolo 38 si osservano, in quanto compatibili, anche nell'attribuzione dei posti di organico ai singoli tribunali e nella loro copertura, relativamente ai giudici incaricati in via esclusiva della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie.

SEZIONE III

Disposizioni relative al personale amministrativo

Art. 40

1. I posti di dirigente delle cancellerie e delle segreterie presso gli uffici soppressi sono ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Al personale addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello in uffici giudiziari della stessa sede. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti di ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore disponibili nella sede di servizio o in altra sede da lui indicata.

3. I posti delle qualifiche funzionali compresi negli organici delle preture e delle procure della Repubblica presso le preture sono ripartiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i tribunali, le procure della Repubblica presso il tribunale e le corti di appello.

4. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi è assegnato ai tribunali e alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, oppure alle corti di appello.

5. I relativi provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati, per il personale delle preture, dal presidente della corte di appello e, per il personale delle procure della Repubblica presso la pretura circondariale, dal procuratore generale presso la stessa corte.

SEZIONE IV

Disposizioni relative al personale delle sezioni di Polizia giudiziaria

Art. 41

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso le preture è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

SEZIONE IV-bis

Disposizioni relative alle attrezzature

Art. 41-bis

1. Le attrezzature delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate possono essere assegnate dal presidente del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi, alla sede principale del tribunale ovvero ad una o più sezioni distaccate del medesimo.

2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture circondariali possono essere assegnate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ubicato nel medesimo comune dell'ufficio soppresso, all'ufficio di procura da lui diretto.

3. La destinazione delle attrezzature delle quali non è stata disposta l'assegnazione a norma dei commi 1 e 2 è stabilita dal Ministero di grazia e giustizia.

4. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e con il consenso degli enti locali interessati, quanto alle attrezzature ad essi appartenenti.

SEZIONE V

Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti

Art. 42

1. L'ufficio del pretore è mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

Art. 43

1. Il funzionamento dell'ufficio del pretore, per l'espletamento della attività di cui all'articolo 42, è assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, di magistrati addetti al tribunale e mediante utilizzazione dei locali e delle attrezzature di quest'ultimo.

2. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto è trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.

3. Per un tempo definito e non in via esclusiva è disposta l'applicazione del personale amministrativo in servizio presso il tribunale necessario al funzionamento dell'ufficio del pretore della sede circondariale.

SEZIONE VI

Disposizioni particolari in materia di sezioni distaccate del Tribunale

Art. 44

1. Il personale delle cancellerie giudiziarie e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti in servizio presso una sezione distaccata di pretura è assegnato alla sezione distaccata di tribunale istituita nello stesso comune.

2. Se nello stesso comune non è istituita una sezione distaccata di tribunale, il personale di cui al comma 1 è trasferito nella sede principale o in una sezione distaccata di tribunale del circondario, ovvero, in assenza di posti disponibili presso di esse, in altra sede compresa nel distretto. Per il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti il riferimento alla sede principale del tribunale si intende alla corte di appello nel caso di ufficio unico costituito presso quest'ultima.

3. I provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati dal presidente della corte di appello.

Art. 45 ( nota )

1. In deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro di grazia e giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale o di una o più sezioni distaccate, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio delle soppresse sezioni distaccate della pretura circondariale e ubicati in comuni del circondario non compresi nella tabella B allegata al presente decreto.

2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 46  (Abrogato dal D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 )  

Art. 47

1. I procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto presso le sezioni distaccate delle preture circondariali che devono essere definiti dal tribunale, sono trattati nella sezione distaccata di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero territorio della soppressa sezione distaccata di pretura, o, in mancanza, nella sede principale.

2. I procedimenti pendenti davanti ai tribunali alla data di efficacia del presente decreto sono trattati nella sede principale.

Art. 48

1. Nelle sezioni distaccate di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero territorio di una o più soppresse sezioni distaccate di pretura, è mantenuto l'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto ai quali continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.

2. Il funzionamento dell'ufficio del pretore presso le sezioni distaccate del tribunale è assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, dei magistrati addetti alla sezione distaccata del tribunale e con l'utilizzazione dei locali, del personale e delle attrezzature di quest'ultima.

3. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto è trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.

4. Se la circoscrizione di una soppressa sezione distaccata della pretura circondariale non è interamente compresa nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, i procedimenti di cui al comma 1 sono definiti dall'ufficio del pretore della sede circondariale.

TITOLO II

Disposizioni sul processo civile

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 49 ( nota )

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 50

1. L'articolo 9 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Competenza del tribunale). - Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.".

Art. 51 ( nota )

1. L'articolo 16 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 52 ( nota )

1. Il primo periodo dell'articolo 21 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda.".

Art. 53 ( nota )

1. Il secondo comma dell'articolo 31 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 54

1. L'articolo 32 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 32. (Cause di garanzia). - La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.".

Art. 55 ( nota )

1. Nel sesto e nel settimo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole "del pretore o" e "al pretore o".

Art. 56

1. Dopo la sezione VI del capo I del titolo I del libro I del codice di procedura civile è inserita la seguente:

"Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale

"Art. 50-bis. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale). - Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 50-ter. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

Art. 50-quater. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). - Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma."

Art. 57 ( nota )

1. Il primo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte."

Art. 58 ( nota )

1. Il secondo comma dell'articolo 65 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato."

Art. 59 ( nota )

1. Il terzo comma dell'articolo 66 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma."

Art. 60 ( nota )

1. Nel primo comma dell'articolo 80 del codice di procedura civile le parole ", al pretore" sono soppresse.

Art. 61 ( nota )

1. Nel terzo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile le parole "al pretore," sono soppresse.

Art. 62 ( nota )

1. Nel primo comma dell'articolo 150 del codice di procedura civile le parole "e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura," sono soppresse.

CAPO II

Disposizioni sul processo di cognizione

SEZIONE I

Disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale

Art. 63 ( nota )

1. L'articolo 190-bis del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 64

1. L'articolo 203 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 203. (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale). - Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.
Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.
Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine."

Art. 65 ( nota )

1. Nel secondo comma dell'articolo 255 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice istruttore".

Art. 66 ( nota )

1. Nell'articolo 259 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice istruttore del luogo".

Art. 67 ( nota )

1. L'articolo 274-bis del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 68

1. Dopo il capo III del titolo I del libro II del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

"Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 281-bis. (Norme applicabili). - Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Art. 281-ter. (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-quater. (Decisione del tribunale in composizione monocratica). - Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma.

Art. 281-quinquies. (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista). - Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

Art. 281-sexies. (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Capo III-ter
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico

Art. 281-septies. (Rimessione della causa al giudice monocratico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

Art. 281-octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale). - Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.

Art. 281-nonies. (Connessione). - In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5)."

SEZIONE II

Disposizioni sul procedimento davanti al Giudice di pace

Art. 69

1. La rubrica del titolo II del libro II del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: "Del procedimento davanti al giudice di pace."

2. Nel medesimo titolo è soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 70

1. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 311. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili."

Art. 71 ( nota )

1. Gli articoli 312, 314 e 315 del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 72 ( nota )

1. Nell'articolo 313 del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

SEZIONE III

Disposizioni in materia di impugnazioni

Art. 73

1. L'articolo 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 341. (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza."

Art. 74 ( nota )

1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.";

b) nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" è sostituita dalla parola "giudice".

Art. 75

1. L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.".

Art. 76

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 352. (Decisione). - Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.
In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.
La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.".

Art. 77 ( nota )

1. Nel secondo comma dell'articolo 368 del codice di procedura civile le parole "o davanti a un pretore" sono soppresse.

Art. 78 ( nota )

1. Nel secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica".

Art. 79 ( nota )

1. Il terzo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.".

Art. 80 ( nota )

1. Nell'articolo 408 del codice di procedura civile le parole "di lire quattromila se è del pretore," sono soppresse.

SEZIONE IV

Disposizioni sulle controversie in materia di lavoro

Art. 81 ( nota )

1. Nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 411 del codice di procedura civile le parole "pretura" e "pretore" sono rispettivamente sostituite dalle parole "tribunale" e "giudice".

Art. 82 ( nota )

1. Nel primo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 83 ( nota )

1. Negli articoli 417, terzo comma, 426, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura civile, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Art. 84 ( nota )

1. Nel secondo comma dell'articolo 428 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 85 ( nota )

1. Negli articoli 433, primo comma, 434, secondo comma, 435, primo comma, e 439 del codice di procedura civile le parole "al tribunale", "del tribunale" e "il tribunale" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "alla corte di appello", "della corte di appello" e "la corte di appello".

Art. 86 ( nota )

1. L'articolo 444 del codice di procedura civile è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.";

b) nel secondo e nel terzo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 87 ( nota )

1. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.";

b) il primo periodo del secondo comma è soppresso.

CAPO III

Disposizioni sul processo di esecuzione

Art. 88 ( nota )

1. Nell'articolo 482 del codice di procedura civile le parole "il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole "il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato".

Art. 89

1. L'articolo 483 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). - Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.".

Art. 90 ( nota )

1. L'articolo 484 del codice di procedura civile è così modificato:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 91 ( nota )

1. Negli articoli 488, secondo comma, e 492, secondo comma, del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Art. 92 ( nota )

1. Nell'articolo 513, terzo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "presidente del tribunale o un giudice da lui delegato".

Art. 93 ( nota )

1. Negli articoli 515, primo e secondo comma, 521, quarto comma, 530, primo, terzo, quarto e quinto comma, 531, terzo comma, 532, primo e secondo comma, 533, primo e terzo comma, 534, primo e secondo comma, 535, secondo comma, 538, secondo comma, 541, 542, primo e secondo comma, 552, primo comma, 553, primo comma, 554, primo comma, 609, secondo comma, 610, 611, secondo comma, 612, primo e secondo comma, 613 e 614, primo e secondo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione".

Art. 94 ( nota )

1. Nell'articolo 519, primo comma, del codice di procedura civile le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".

Art. 95 ( nota )

1. Nel primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "pretore" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "del tribunale" e "giudice dell'esecuzione".

Art. 96 ( nota )

1. L'articolo 543 del codice di procedura civile è così modificato:

a) nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione";
c) nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Art. 97 ( nota )

1. L'articolo 545 del codice di procedura civile è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.";

b) nel terzo comma le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".

Art. 98 ( nota )

1. Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".

Art. 99 ( nota )

1. Nel secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile le parole "dal collegio" sono soppresse.

CAPO IV

Disposizioni sui procedimenti speciali

Art. 100

1. L'articolo 637 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 637. (Giudice competente). - Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.".

Art. 101 ( nota )

1. Nel terzo comma dell'articolo 646 del codice di procedura civile, le parole "al pretore o al presidente" sostituite con le parole "al giudice".

Art. 102 ( nota )

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo."

Art. 103 ( nota )

1. Nel primo comma dell'articolo 654 del codice di procedura civile le parole "del giudice di pace, del pretore o del presidente" sono sostituite dalle parole "del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione".

Art. 104 ( nota )

1. Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e terzo comma, del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole ", il pretore" e "al pretore o".

Art. 105 ( nota )

1. Negli articoli 660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755, 757, primo comma, 758, secondo comma, 759, primo comma, 761, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo, secondo e terzo comma, 767, secondo comma, 772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo e secondo comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Art. 106 ( nota )

1. Negli articoli 661, 668, terzo comma, 669-quater, terzo comma, 678, primo comma, 693, secondo comma, 752, primo e secondo comma, 769, primo comma e terzo comma, e 826, terzo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 107 ( nota )

1. L'articolo 669-ter del codice di procedura civile è così modificato:

a) nel secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel quarto comma, le parole "o al pretore dirigente" sono soppresse.

Art. 108 ( nota )

1. Nel secondo comma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile le parole "contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello" sono soppresse.

Art. 109 ( nota )

1. Il secondo comma dell'articolo 704 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio."

Art. 110 ( nota )

1. Negli articoli 733, primo comma, 753, secondo comma, 765, secondo comma, 769, primo comma e secondo comma, del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "la pretura" sono rispettivamente sostituite, dove ricorrono, dalle parole "del tribunale" e "il tribunale".

Art. 111 ( nota )

1. L'articolo 746 del codice di procedura civile è così modificato:

a) nel secondo periodo, le parole "al pretore del mandamento nel quale" sono sostituite dalle parole "al tribunale nella cui circoscrizione";
b) nel terzo periodo, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Art. 112 ( nota )

1. Nel primo comma dell'articolo 747 del codice di procedura civile le parole "per i mobili al pretore e per gli immobili" sono soppresse.

Art. 113 ( nota )

1. L'articolo 749 del codice di procedura civile è così modificato:

a) nel primo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel secondo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente".

Art. 114 ( nota )

1. Il primo comma dell'articolo 778 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.".

Art. 115 ( nota )

1. L'articolo 779 del codice di procedura civile è così modificato:

a) nel secondo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice";
b) nel terzo comma, è soppresso il primo periodo;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore."

Art. 116 ( nota )

1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è così modificato:

a) nel secondo comma, la parola "pretura" è sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile."

CAPO V

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Art. 117 ( nota )

1. Nell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole ", nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies."

Art. 118

1. La rubrica del capo I del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".

2. Nel medesimo capo la ripartizione interna in sezioni è soppressa.

Art. 119

1. L'articolo 54 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 54. (Determinazione dei giorni d'udienza). - Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace."

Art. 120 ( nota )

1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "di pretura o" sono soppresse.

Art. 121

1. Il primo comma dell'articolo 56 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa."

Art. 122 ( nota )

1. L'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è così modificato:

a) nel primo comma, le parole "nell'articolo 312" sono sostituite dalle parole "nell'articolo 316";
b) nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.

Art. 123 ( nota )

1. Nell'articolo 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "a norma dell'articolo 314" sono sostituite dalle parole "a norma dell'articolo 319".

Art. 124 ( nota )

1. Negli articoli 59, 60 e 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.

Art. 125

1. L'articolo 61 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause). - Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice."

Art. 126 ( nota )

1. Negli articoli 62 e 65 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Art. 127 ( nota )

1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 128

1. Dopo l'articolo 83-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 83-ter. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile."

Art. 129 ( nota )

1. L'articolo 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 130

1. Nel capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prima dell'articolo 145 è inserito il seguente:

"Art. 144-ter. (Controversie individuali di lavoro). - Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice."

Art. 131 ( nota )

1. Negli articoli 166, 168, 169 e 183 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "pretore" e "pretura" sono rispettivamente sostituite dalle parole "giudice dell'esecuzione" e "tribunale".

CAPO VI

Disposizioni transitorie

Art. 132 ( nota )

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.

3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 133

1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione.

2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa è definita dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, commi 2 e 3.

3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone alla corte di appello.

Art. 134

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello.

2. La causa è definita sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 134-bis

1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.


Art. 135

1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:

a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione;

b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 136

1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le decadenze già verificatesi e la validità degli atti compiuti.

TITOLO III

Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari

CAPO I

Disposizioni