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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
DECRETO LEGGE 5 aprile 2001 n. 98
(coordinato dalla legge di conversione n. 196/2001)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001)
MODIFICA DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI TALUNI
DELITTI CONTO LA PERSONALITA' DELLO STATO.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della
decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407
del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini
preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di
gravi delitti contro la personalità dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile
2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
- Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole:
"e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.".
- Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo
le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole: ",
nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306,
secondo comma, del codice penale;".
Art. 2.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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