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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


DECRETO LEGGE 5 aprile 2001 n. 98
(coordinato dalla legge di conversione n. 196/2001)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001)

MODIFICA DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI TALUNI DELITTI CONTO LA PERSONALITA' DELLO STATO.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalità dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.".

  2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole: ", nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;".

Art. 2.

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Ultima modifica: 14/05/2008