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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001 n. 91
(coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 163/2001)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001)
PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE
DI PACE.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della
decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica dei termini relativi
all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468, al fine di attuare nella maniera
più efficiente la riforma, completando l'adeguamento delle risorse ai nuovi compiti
richiesti ai giudici di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo
2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
- Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è sostituito dal
seguente: "2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno
2 gennaio 2002."
- Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è
sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno 2 gennaio 2002.".
Riferimenti normativi:
Si riporta l'art. 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21
novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in
materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di
procedura penale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. (Emanazione del decreto legislativo).
- Lo schema di decreto
legislativo di cui all'art. 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della
delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
- Il decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.
- Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14,
predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei
giudici di pace al processo penale di cui all'art. 17.
- I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14, organizzano un
congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro
di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge 21 novembre 1991,
n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge, in quanto applicabili.".
- Si riporta l'art. 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), come modificato dalla presente legge:
"Art. 65 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore
il giorno 2 gennaio 2002.".
Art. 2.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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