DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 9 novembre 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2007)
DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE CHE
POSSONO ESSERE FABBRICATE E MESSE IN VENDITA IN ITALIA E ALL'ESTERO NEL CORSO
DELL'ANNO 2008
IL DIRIGENTE
dell'ufficio centrale stupefacenti
Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e
psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e
integrazioni;
Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2008;
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e
commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni
del citato testo unico;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Decreta:
Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita
in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2008, le sostanze stupefacenti e
psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:
Allegato 1 - Allegato 2
Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.