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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del Decreto n. 91/2004:
Art. 1. - Definizioni
Art. 2. - Principi generali di organizzazione della
banca di dati
Art. 3. - Modalità di tenuta della banca di dati
Art. 4. - Alimentazione della banca di dati
Art. 5. - Modalità di accesso alla banca di dati
Art. 6. - Contenuto dei dati
Art. 7. - Obblighi di conservazione
e custodia
Art. 8. - Regole procedurali di carattere tecnico
operativo
NOTE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 febbraio 2004, n. 91 (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile
2004)
REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI ATTUAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA DI DATI
RELATIVA AI MINORI DICHIARATI ADOTTABILI, ISTITUITA DALL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE
28 MARZO 2001, N. 149.
Il Ministro della Giustizia
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente «Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro primo del codice
civile»;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 40 della legge n. 149 del
2001, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia sono
disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748,
recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
concernente: «Norme in materia di sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche in relazione all'amministrazione della Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, reso con nota in data 11 giugno 2002;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con
nota n. 10602/25794 in data 11 luglio 2003;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Sentito il parere del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, reso con
nota n. prot. UL/835/03/83-03 del 10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. ia
194/U-U.L 7/3-1 del 26 gennaio 2004 e nota n. prot. 309/U - 7/3-1 ia U.L. del 5
febbraio 2004);
Adotta il seguente regolamento:
Definizioni
- Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
- «banca di dati»: la banca di dati costituita presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai dati dei minori
dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e
internazionale, nonché alle persone singole disponibili all'adozione, in
relazione ai casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 44,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come sostituito dall'articolo 25, della
legge 28 marzo 2001, n. 149;
- «dati»: i dati previsti dalla legge sulle adozioni che affluiscono dai
domini specifici dei tribunali per i minorenni e dalle procure della Repubblica
presso i tribunali per i minorenni, dalle singole regioni, nonché ogni altra
informazione utile a garantire il miglior esito del procedimento di adozione;
- «uffici della giurisdizione minorile»: i tribunali per i minorenni e le
procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i giudici tutelari,
la sezione della famiglia presso le corti d'appello, le procure generali presso
la corte d'appello, la corte di cassazione e la procura generale presso la corte
di cassazione;
- «regole procedurali di carattere tecnico operativo»: le regole emanate con
decreto del Ministro della giustizia per la definizione di dettaglio della
gestione della banca di dati in ossequio alle esigenze relative alla integrità
fisica e logica dei dati;
- «responsabile dei sistemi informativi automatizzati»: il dirigente
generale o equiparato di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni.
Principi generali di organizzazione della banca di dati
- La banca di dati é organizzata in modo da assicurare la integrità, la
riservatezza e la disponibilità dei dati, nonché la identificazione dei soggetti
che accedono agli stessi, previa registrazione con annotazione dei dati
identificativi dell'utente.
- La banca di dati é costituita presso il Dipartimento per la giustizia
minorile e la gestione della stessa é attribuita al Capo del Dipartimento della
giustizia minorile, il quale, nell'ambito della struttura organizzativa, può
designare un proprio sostituto, scelto nell'ambito del personale di dirigenza
addetto al Dipartimento.
- Titolari del trattamento dei dati a norma dell'articolo 28 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono gli uffici della giurisdizione
minorile, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
- La banca di dati consente qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
Modalità di tenuta della banca di dati
- La banca di dati é tenuta in modo informatizzato secondo regole
procedurali di carattere tecnico operativo.
- Il sistema informatico é strutturato con modalità che assicurano:
- l'individuazione dell'ufficio al quale il dato appartiene;
- l'individuazione del soggetto che inserisce o modifica il dato;
- l'avvenuta ricezione da parte del sistema informatico dell'inserimento o
della modifica del dato.
- La conformità alle regole procedurali di carattere tecnico operativo é
certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia, prima della messa in uso.
Alimentazione della banca di dati
- La banca di dati é alimentata automaticamente dai registri informatizzati
presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della
Giustizia.
- Il sistema informatico permette anche l'inserimento o la modifica del dato
in modalità manuale.
- La banca di dati é alimentata anche con l'apporto dei dati forniti dalle
singole regioni.
Modalità di accesso alla banca di dati
- L'accesso alle informazioni contenute nella banca di dati e il rilascio di
copie ed estratti é disciplinato come segue; esso é:
- riservato ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle procure
presso i tribunali per i minorenni cui sia attribuita la trattazione dello
specifico procedimento di adozione nonché ai magistrati degli altri uffici della
giurisdizione minorile. In quest'ultimo caso, il capo dell'ufficio individua i
magistrati autorizzati all'accesso;
- consentito al personale appartenente agli uffici della giurisdizione
minorile, previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio;
- consentito agli interessati, come individuati dalla lettera i) del comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, solo quanto ai
loro dati personali e nel rispetto dei diritti loro spettanti a norma del titolo
II della Parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il tramite
dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i
minorenni.
- Ciascuna postazione avente accesso alla banca di dati resta soggetta a
previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente.
- I dati personali concernenti l'identificazione degli utenti del servizio e
le operazioni di accesso e consultazione della banca di dati di cui al comma 1
lettere a) e b) sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di
accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto dei principi dell'articolo 11
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché per statistiche sulla
base di dati anonimi.
- Gli utenti possono utilizzare i dati personali consultati per esclusivi
scopi connessi alle finalità per le quali la banca di dati é istituita.
Contenuto dei dati
- In conformità alle modalità del trattamento e dei requisiti dei dati
previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la
banca di dati può contenere i seguenti dati personali aggiornati con cadenza
trimestrale:
- minori dichiarati adottabili:
- dati anagrafici;
- condizioni di salute;
- famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall'articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149;
- attuale sistemazione;
- precedenti collocamenti;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per i minorenni;
- ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento;
- coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale e persone
singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui alle lettere a), c)
e d) del comma 1 dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come
sostituito dall'articolo 25, della legge 28 marzo 2001, n. 149:
- dati anagrafici;
- residenza, domicilio, recapito telefonico;
- stato civile;
- stato di famiglia;
- dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola
aspirante all'adozione;
- condizioni di salute;
- condizioni economiche;
- caratteristiche socio demografiche della famiglia;
- motivazioni;
- altri procedimenti di affidamento o di adozione ed il relativo esito;
- dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale;
- ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento.
Obblighi di conservazione e custodia
- I dati contenuti nella banca di dati sono conservati per il tempo previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e dall'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché
secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Regole procedurali di carattere tecnico operativo
- Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, con decreto del Ministro della giustizia, sono emanate le regole
procedurali di carattere tecnico operativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare, la lettura delle disposizioni di legge alle quali é
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo
2001, n. 149:
«Art. 44.
- I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7:
- da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o
da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di
padre e di madre;
- dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge;
- quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dell'art. 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
- quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
- L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, é consentita anche in presenza
di figli legittimi.
- Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione é
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non é coniugato. Se l'adottante é
persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a
seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
- Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve
superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 10.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze
professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non
sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
- Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti
dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità
per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle
tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d).
Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
attribuiti all'Autorità.
- In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla
definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a
consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate,
delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 28 (Titolare del trattamento).
- Quando il trattamento é effettuato
da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi
altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento é l'entità nel
suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo della lettera i) del comma 1 dell'art. 4 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;».
- Il titolo II della Parte I del citato decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, reca: «Diritti dell'interessato».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196:
«Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati).
- I dati
personali oggetto di trattamento sono:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati».
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, si veda in note all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 28 della citata legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149:
«7. L'accesso alle informazioni non é consentito nei confronti della madre
che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396».
- Per le lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 44 della legge 4 maggio
1983, n. 184, come sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149, si
veda in note all'art. 1.
Note all'art. 7:
- Per la lettera e) del comma 1 dell'art. 11 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, si veda in note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352):
«Art. 30 (Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti
agli Archivi di Stato). (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articoli 1 e 3).
- Gli organi giudiziari
e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli
archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni,
unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva
e di estrazione sono versate settantanni dopo l'anno di nascita della classe cui
si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai
notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo
centennio.
- Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli
archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando
vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
- Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le
operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle
amministrazioni versanti.
- Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti
sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno
che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri
enti.
- Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle
quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con
il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di
deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione,
gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma
3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di
natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono
disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per
gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito,
della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di
carattere militare e operativo».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A).»:
«Art. 6 (L-R) (Riproduzione e conservazione di documenti).
- Le pubbliche
amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i
documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli
altri atti di cui per legge o regolamento é prescritta la conservazione, con la
loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali (L).
- Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma
1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se
realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione (L).
- I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione
dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo
tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le
attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni
del capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
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