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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2002, n. 87
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002 )
REGOLAMENTO RECANTE SGRAVI FISCALI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI DETENUTI.
Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visti gli articoli 3,
4, 6 della legge 22
giugno 2000, n. 193, e, in particolare l'articolo 3 il quale dispone che devono essere
concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a
trenta giorni, lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attività formative nei
confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti;
Visti gli articoli
20, 20-bis
e 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei
penitenziari anche alla luce della finalità del reinserimento dei detenuti nel mondo del
lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 367/U.U.L.- 6/1-14 del 18
febbraio 2002;
Adotta il seguente regolamento:
- Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che
a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono
ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354
e successive modificazioni, è concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro
per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
- Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto di lavoro a
tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
- Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è concesso anche alle imprese che:
- svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli
istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della
legge n. 354 del 1975, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo
di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati;
- svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o
agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio
dall'Amministrazione penitenziaria.
- Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno
stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.
- Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che le imprese:
- assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti
ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, con
contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
- corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi di lavoro.
Art. 4.
- Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i sei mesi successivi
alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume
rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese
generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è comunque rimborsabile.
- Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri benefici ed in
particolare con l'incentivo di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 6.
- Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di
2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.
- Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta
erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme
per favorire l'attività lavorativa dei detenuti);
"Art. 3.
- Sgravi fiscali devono essere concessi alle
imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta
giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in
particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano
anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.".
"Art. 4.
- Le modalità ed entità delle agevolazioni e
degli sgravi di cui all'art. 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse
finanziarie di cui all'art. 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da
emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari".
"Art. 6.
- All'onere derivante dalla attuazione della
presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo degli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta):
"Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono
essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la
loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere
istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e
possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende
pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza
della colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale
psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
finalità terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del
lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento
sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente
dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei
carichi familiari, della professionalità, nonchè delle precedenti e documentate
attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con
l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di
cui all'art. 14-bis della presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto
di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per
qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli
organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una
commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale
educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante
unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano
nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego
territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali
territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante
dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel
regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in
precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario
ed agricolo, nonchè l'art. 19, legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale
sul collocamento.
Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite
convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a
detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le
condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale
dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del
Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo
pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi
praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è
situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche
possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio
conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un
tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi
vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo
festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che
frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei
limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista
dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di
lavoro nonchè per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne
penali o civili.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al
Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di
legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.".
"Art. 20-bis (Modalità di organizzazione del lavoro).
- Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto
d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione
penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle
lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la
regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni,
avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed
acquistando le relative progettazioni.
- L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'art. 20, promuove la vendita dei prodotti
delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con
imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.
- Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture
all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale
dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo
gli usi e le consuetudini vigenti.
- Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'art. 611 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.".
"Art. 21 (Lavoro all'esterno).
- I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire
l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona
condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art.
4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno
un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati
all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
- I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare
la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di
sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della
competente autorità giudiziaria.
- Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto
controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la
quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
- Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
- bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo
periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati
ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti
penitenziari.".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
- "Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi note alle
premesse.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi note alle
premesse.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi note alle
premesse.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 63 e 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 63 (Interessi passivi).
- Gli interessi passivi sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che
concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
- Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
- non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati
a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
- i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola
parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
- le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54
concorre a formare il reddito dell'esercizio;
- i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero
ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
- i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita;
- le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi
formati nell'esercizio;
- i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano
nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
- Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta
derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente
dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in
deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2
ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e
proventi esenti corrispondente a, quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
- Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del
presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle
lettere e) e d) del comma 1 dell'art. 10.".
"Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa).
- I ricavi, le
spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del
presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio
di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
- Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
- i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione
dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili
e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della
proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della
proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per
ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese
di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono
ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei
corrispettivi.
- I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il
reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
- Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo
imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge
e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la
deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi
e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture
nel successivo comma 6.
- Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli
oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in
cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni
produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non
computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente
al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63.
- bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui
al comma 3 dell'art. 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi
di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso
in deduzione.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto).
- I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte,
dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni
e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo,
nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva.
- Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
- alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte
riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato
art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
- all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di
cui all'art. 74;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
- all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una
delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai
committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
- bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita
con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85;
- ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con
i Ministri competenti per settore;
- quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"Art. 7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).
- Ai datori di lavoro,
che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il
numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso
un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
- Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun
lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei
lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su
base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a
tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le
assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta
spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore
agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno
230 giornate all'anno.
- L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i
soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre 2000,
ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base
occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
- Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore
della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè
ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
- i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
- i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo
indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti
che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti
legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro.
- Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al
numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
- Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali
sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive
comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si
applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai
sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1997, n. 300, le agevolazioni sono revocate.
Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo
al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per
l'applicazione delle relative sanzioni.
- Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici
eventualmente concessi.
- Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il
monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando
la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
- Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni
di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità
produttive ubicate nei territori individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta.
L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a L. 400.000 per ciascun nuovo dipendente,
compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di
imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il
limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
- Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di
società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.".
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