|
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del Decreto 4 maggio 2005:
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale
Art. 2- Nomina (requisiti e documentazione)
Art. 3 - Procedimento per la nomina
Art. 4 - Titoli di preferenza
Art. 5 -
Incompatibilità
Art. 6- Tirocinio
Art. 7 - Conferma
Art. 8 - Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
Art. 9 - Assegnazione ad altro ufficio o funzione
Art. 10 - Doveri e diritti
Art. 11 - Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di
tribunale
Art. 12 - Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
Art. 13 - Procedura per la decadenza e revoca
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 maggio 2005 (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2005)
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA NOMINA E LA CONFERMA DEI VICE
PROCURATORI ONORARI PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI.
Il Ministro della Giustizia
Visti il
decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2003 - serie generale - n. 258 e il
decreto ministeriale 25 novembre 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 2003 - serie generale - n. 288 con i quali
vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice
procuratori onorari presso i tribunali ordinari;
Viste le circolari in data 16 dicembre 2004 e 13 gennaio 2005 con
le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato
modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e le conferme dei vice
procuratori onorari presso i tribunali ordinari;
Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche e
integrazioni;
Visti gli articoli 42-ter,
ultimo comma, e 71 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
- Alle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari
possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice
procuratori onorari per l'espletamento delle funzioni indicate
nell'
art. 72 O.G. e delle altre ad essi specificatamente attribuite
dalla legge.
- I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del
Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio
giudiziario competente per territorio nella composizione prevista
dall'
art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi
si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 42-ter,
42-quater,
42-quinques e
42-sexies dell'O.G.
- Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della
Repubblica presso ogni tribunale non può essere superiore ai due
terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio
interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare
espressamente - consiglino di elevare tale numero.
Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)
- Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice
procuratore onorario è necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- abbia l'idoneità fisica e psichica;
- abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore
a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data di
presentazione della domanda e per la conferma, alla data di scadenza
dell'incarico da confermare;
- abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda,
fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle
università della Repubblica o presso una università estera di un
paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza.
- Tali requisiti devono essere posseduti alla data della
presentazione della domanda di nomina o conferma, salvo quanto
previsto, con riguardo ai limiti di età, al comma 1, lettera d) che
precede.
- Alle istanze di nomina, presentate al Procuratore generale della
Repubblica e successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in
originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di
inammissibilità: prodotti dall'interessato:
- istanza di nomina dell'aspirante;
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al
paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto f), del
luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della
votazione conseguita;
- certificato attestante l'idoneità fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medico militare);
- rilascio del nullaosta incondizionato da parte della
amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli
aspiranti all'incarico di vice procuratore onorario;
- dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare
la professione forense nell'ambito del Circondario del tribunale o
della sezione distaccata, presso la quale svolge esclusivamente le
funzioni (v. art. 5);
- dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità
ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).
prodotti dall'ufficio:
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica
presso il tribunale;
- certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;
- rapporto informativo del prefetto;
- parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli
avvocati.
Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo
debitamente compilato a cura dell'interessato.
- Le istanze di nomina, dirette al Consiglio Superiore della
Magistratura, devono essere presentate nelle ore di ufficio, ovvero
fatte pervenire per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
competente entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione
del decreto del Ministro della giustizia, emanato con cadenza
biennale, che recepisce la delibera consiliare con la quale si dà
inizio alla procedura di nomina dei vice procuratori onorari.
Le istanze di nomina dovranno essere redatte in carta libera
secondo lo schema che sarà allegato al citato decreto ministeriale
di inizio della procedura di nomina.
La domanda, ai sensi dell'
art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è valida se sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione
ovvero se sottoscritta e presentata per mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore;
Chi è iscritto all'albo degli avvocati non può presentare domande
per più di due distretti di corte di appello a pena di
inammissibilità delle domande stesse;
Nelle domande devono essere indicate complessivamente un numero
massimo di quattro sedi, in stretto ordine di preferenza, presso le
quali il richiedente chiede di essere assegnato;
- Il Procuratore Generale della Repubblica, trasmetterà le
istanze al Presidente della Corte di Appello per la successiva
istruzione;
- Il Presidente della Corte di Appello, una volta istruite le
istanze, provvede quindi a convocare il Consiglio giudiziario nella
composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge
21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i
titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la
predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano
alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal
Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che
hanno presentato le istanze nel termine di cui al comma 1;
- eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria,
proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del
Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio
giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio
Superiore della Magistratura;
- predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio
giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
punto 1 al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva
approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i
posti vacanti;
- coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal
Consiglio Superiore della Magistratura fino al 30 giugno del
successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste
dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a vice procuratore
onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici
giudiziari;
- in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza
biennale, il Procuratore Generale della Repubblica può richiedere al
Consiglio Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura
prevista dal punto 1 di cui al presente articolo;
- alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato
provvederà al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione
esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma
1;
- eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di
presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con
provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica.
- Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate
sui seguenti punti:
- possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento
giudiziario;
- inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del
Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso
revocate;
- inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità
nell'amministrazione della giustizia;
- idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a
soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di
credibilità ed indipendenza;
- eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli
aspiranti.
- Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di
appartenenza.
- I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascuna Procura Generale della Repubblica, ai servizi
riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare
allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di
conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da
tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto
apposito modello.
- Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice
procuratori onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere
trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei
Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.
- Ad avvenuta nomina, sarà cura degli uffici interessati
comunicare a questo Ministero e al Consiglio Superiore della
Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo
verbale.
Dovrà, altresì, essere comunicata dal Procuratore della
Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito per
l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato,
l'esercizio anche pregresso:
- delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- della professione di avvocato, anche nella qualità di
iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o
negli istituti superiori statali;
- delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
- delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
- Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di
quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
- Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
- tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c),
d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di
servizio;
- tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;
- tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
- a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.
- Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:
- i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i
titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i
componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i
titolari della carica di difensore civico;
- gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
- gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano
incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione
giurisdizionale;
- coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attività professionale non occasionale per conto di imprese di
assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di
intermediazione finanziaria.
- Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari
compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o
difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
- Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati
vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le
funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del
tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la
sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i
vice procuratori onorari che esercitano la professione forense
l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici
presso le quali sono svolte le funzioni.
- Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio
dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio
dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
- Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di
consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
- I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di
una Procura della Repubblica presso il tribunale.
- Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità
previste dall'
art. 18 Ord.Giud.
- Si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità
previste dall'art. 19 Ord.Giud., ivi comprese quelle tra coniugi
secondo l'interpretazione della circolare del Consiglio Superiore
della Magistratura n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto
ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso
ufficio di tribunale.
- Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge
30 marzo 1957, n. 361, pertanto, coloro che intendono candidarsi,
hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.
- Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una
indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica
cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio
della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e
i Consigli giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.
- Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e la
presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici
ministeri professionali.
- Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori
onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di
rappresentanti dell'avvocatura.
- Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono
in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla
professionalità del vice procuratore onorario nell'esame e nello
studio degli atti processuali, nonchè sulla redazione delle minute
dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni
giurisdizionali.
- Nel caso in cui vi sia una valutazione negativa dell'attività
svolta, nel corso del periodo di tirocinio del vice procuratore
onorario, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione
per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art.
42-sexies comma 2, lettera c), Ord. Giud., secondo quanto previsto
dall'art. 13.
- Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle
funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a
campione dei provvedimenti.
- Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la
conferma.
- Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:
Prodotti dall'interessato:
- istanza di conferma, da presentare al Procuratore della
Repubblica almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato
di nomina a pena di inammissibilità (v. art. 8.3);
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g);
- dichiarazione con cui il confermando si impegna a non
esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del
tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le
funzioni (v. art. 5);
- dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità
ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).
Prodotti dall'ufficio:
relazione del Procuratore della Repubblica sull'attività svolta
dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei
prospetti statistici relativi a detto periodo, e sull'esistenza di
eventuali situazioni di incompatibilità.
Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo
debitamente compilato a cura dell'interessato.
- Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto
della valutazione espressa dal Procuratore della Repubblica presso il
quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attività.
Art. 8.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
- La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.
Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.
- Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza
di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio
giudiziario.
- Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed
i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa
istruttoria.
- La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità
previste dagli articoli 2, lettera d), e 7 al Procuratore della
Repubblica, il quale, una volta istruita la trasmette al Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio
parere motivato. Sarà cura del Procuratore Generale inoltrare
successivamente le suddette proposte al Presidente della Corte di
Appello.
- Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione
dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile,
compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di
idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
- La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla
data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1, Ord.
Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno
successivo al decreto ministeriale di nomina.
Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione
- Il vice procuratore onorario può presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altra procura partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
- Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il vice procuratore onorario dovrà dimettersi dal precedente
incarico.
- In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto
previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
- In ogni caso la durata complessiva dell'attività di vice
procuratore onorario non può derogare i limiti di cui all'art. 8.
- Il vice procuratore onorario può presentare domanda per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice
onorario di tribunale o a giudice di pace. L'eventuale nomina a
seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3
deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed
incompatibile con quella svolta.
- Il vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
- La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva
comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della
pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla
nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.
Art. 11.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale
- Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di vigilare
sull'attività dei vice procuratori onorari e riferisce entro il
31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon
andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può
essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del
progetto tabellare.
- Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto
obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata
dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente
prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
- Il Procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti
o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.
Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
- Il vice procuratore onorario cessa dall'incarico:
- per il compimento del settantaduesimo anno di età;
- per scadenza del termine di durata della nomina o della
conferma;
- per dimissioni.
- Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:
- se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai
sensi dell'
art. 10 Ord. Giud.;
- se non esercita volontariamente le funzioni inerenti
all'ufficio;
- se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilità.
- Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di
inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito
negativo del tirocinio.
Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca
- Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni
previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2
dell'articolo precedente, poichè si tratta di prendere atto
dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega
automaticamente determinati effetti, il Consiglio Superiore della
Magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario
appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori
accertamenti.
- Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilità (art. 12 lettera c), e di revoca per inosservanza
dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Procuratore
della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar
luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate,
può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato,
ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque
avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del
distretto di Corte d'Appello, la revoca o la decadenza del vice
procuratore onorario.
- Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la
contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di
determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le
notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine
di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può
presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali
richiede indagini o testimonianze.
- Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
- Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti
effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone
l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia
non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente
all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la
deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli
atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e
degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che
potrà comparire personalmente, che potrà essere
assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari,
appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero
Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo
impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la
deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
- Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di
rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi
può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la
parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la
richieda.
- All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la
proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio Superiore
della Magistratura.
- In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio
Superiore della Magistratura potrà accogliere la proposta del
Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia
condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere
chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di
ulteriore attività istruttoria.
- La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è
dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della
Magistratura.
- In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di vice
procuratore onorario, il Procuratore della Repubblica chiede al
Consiglio Superiore della Magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio Superiore
della Magistratura.
|