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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del Decreto n. 47/2006:
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Nomina a vice sovrintendente
Art. 2 - Bandi di concorso
CAPO II - Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Art. 3 - Requisiti di ammissione
Art. 4 - Esclusione dal concorso
Art. 5 - Prova d'esame
Art. 6 - Commissione esaminatrice
Art. 7 - Formazione della graduatoria
CAPO III - Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Art. 8 - Requisiti di ammissione
Art. 9 - Esclusione dal concorso
Art. 10 - Commissione esaminatrice
Art. 11 - Titoli
Art. 12 - Formazione ed approvazione della graduatoria
CAPO IV - Disposizioni finali
Art. 13 - Corso di formazione
Art. 14 - Abrogazione di norme
Art. 15 - Rinvio
Allegato A - Materie di insegnamento di base
Allegato B - Modalità d'esame
NOTE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 febbraio 2006 n. 47 (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2006)
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA A) E LETTERA B) DEL
DECRETO LEGISLATIVO N.
443/1992 PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DEL CORPO DI
POLIZIA PENITENZIARIA, LA DETERMINAZIONE DELLA PROVA D'ESAME E I TITOLI DA
AMMETTERE A VALUTAZIONE OVE PREVISTI, LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
ESAMINATRICI, NONCHE' I PROGRAMMI E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI E
DEGLI ESAMI DI FINE CORSO.
Il Ministro della Giustizia
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dall'articolo 3 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76,
Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da
ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle
commissioni esaminatrici, nonchè i programmi e le modalità di
svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso;
Esperite le procedure previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 luglio 2005, n.
3058/2005;
Ritenuto di non poter aderire al citato parere del Consiglio di
Stato e dover mantenere invariato l'articolo 13 che reca la
previsione che anche il personale vincitore delle procedure
concorsuali di cui al Capo II debba frequentare il corso di
formazione e sostenere gli esami di fine corso, poichè
l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, fa espresso rinvio alla necessità della previsione in
argomento, in quanto stabilisce la decorrenza della progressione
economica della promozione alla qualifica di vice sovrintendente al
giorno successivo alla data di conclusione del corso ed ancora la
nomina alla suddetta qualifica all'ordine derivante dalla graduatoria
risultante dagli esami di fine corso;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con
nota prot. n. 4170-U del 20 ottobre 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. ( nota)
Nomina a vice sovrintendente
- La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
del Corpo della polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si consegue:
- nel limite del 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di
ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto,
consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti
ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e
successivo corso di formazione professionale della durata non
inferiore a tre mesi;
- nel limite del restante 60% dei posti disponibili al
31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli, e
superamento di un successivo corso di formazione
tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato
agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione
in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti
riservati per tale concorso.
- I concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono indetti con
provvedimento del direttore generale del personale e della
formazione. Il bando deve indicare:
- il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili;
- i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- le materie oggetto della prova d'esame ovvero le categorie di
titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a
ciascuna di esse;
- ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
CAPO II
Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Art. 3. ( nota)
Requisiti di ammissione
- Il concorso interno previsto dall'articolo 16, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è
riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria
appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti:
- che sia in possesso alla data del 31 dicembre di ciascun anno
di una anzianità di effettivo servizio di almeno quattro anni;
- che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio
complessivo inferiore a «buono»;
- che non abbia riportato nell'ultimo biennio una sanzione
disciplinare più grave della deplorazione.
- E' escluso dal concorso il personale che non è in possesso dei
requisiti previsti nonchè, a norma dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale
sospeso cautelarmente dal servizio.
- L'esclusione dal concorso è disposta, in qualunque momento, con
decreto motivato del Direttore Generale del personale e della
formazione.
- Il personale in possesso dei requisiti previsti è chiamato a
sostenere una prova scritta consistente in risposte ad un
questionario articolato su 120 domande tendenti ad accertare il grado
di preparazione culturale e professionale dei candidati. La durata
della prova non può superare i 100 minuti.
- Il questionario è articolato in domande a risposta a scelta
multipla, vertenti, per il 30 per cento su argomenti di cultura
generale e per la restante parte su materie professionali.
- Le materie oggetto del questionario sono:
a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica,
geografia fisica, politica ed economica d'Italia;
b) preparazione professionale: diritto penale, procedura penale,
diritto penitenziario ed ordinamento dell'Amministrazione
Penitenziaria.
- Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti
pubblici o di privati specializzati nel settore.
- La commissione stabilisce preventivamente la ripartizione delle
domande tra le singole materie, la durata della prova entro i limiti
previsti al comma 1 ed i criteri di valutazione della prova e di
attribuzione dei punteggi.
- La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a
mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di
lettura ottica.
- La prova s'intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.
- La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame, è composta da un Presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da
altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero
appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente
ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica
non inferiore a commissario capo penitenziario.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla
VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero
appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria
con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in
servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
- Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione,
con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più
sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione,
di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a
quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con
qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.
- Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione e delle
sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più
componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
- La commissione è nominata con decreto del Direttore Generale
del personale e della formazione.
Art. 7.
Formazione della graduatoria
- La valutazione di ciascun candidato è data dalla votazione
riportata nella prova scritta.
- A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica,
l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo.
- Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della
formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del
concorso.
- Gli assistenti capo che risulteranno vincitori anche del
concorso disciplinato dal Capo III del presente decreto, indetto lo
stesso anno, sono esclusi, anche con successivo provvedimento, dalla
graduatoria del concorso per esami.
- Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e
di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
- La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di
tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
CAPO III
Concorso previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Art. 8. ( nota)
Requisiti di ammissione
- Il concorso interno previsto dall'articolo 16, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è
riservato agli assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria:
- che ricoprono, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, una
posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio
dei posti riservati per tale concorso;
- che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio
complessivo inferiore a «buono»;
- che non abbia riportato nell'ultimo biennio una sanzione
disciplinare più grave della deplorazione.
- E' escluso dal concorso il personale che non è in possesso dei
requisiti previsti nonchè, a norma dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale
sospeso cautelarmente dal servizio.
- L'esclusione dal concorso è disposta, in qualunque momento, con
decreto motivato del Direttore Generale del personale e della
formazione.
- La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame, è composta da un Presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da
altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero
appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente
ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica
non inferiore a commissario capo penitenziario.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla
VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero
appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria
con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in
servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
- Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione,
con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più
sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione,
di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a
quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con
qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.
- Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione e delle
sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più
componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
- La commissione è nominata con decreto del Direttore Generale
del personale e della formazione.
- Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio acquisiti nel
triennio precedente la data di decorrenza della promozione fatta
eccezione per i titoli indicati alla categoria VII e IX.
- Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il
punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come
segue:
- Categoria I - Rapporti informativi e giudizi complessivi del
triennio anteriore, fino a punti 21:
Per il giudizio complessivo di ottimo con punti:
32 - punti 7,00;
31 - punti 6,80;
30 - punti 6,60;
29 - punti 6,40;
28 - punti 6,20;
27 - punti 6,00.
Per il giudizio complessivo di distinto con punti:
26 - punti 5,80;
25 - punti 5,60;
24 - punti 5,40.
Per il giudizio complessivo di buono con punti:
23 - punti 5,20;
22 - punti 5,00;
21 - punti 4,80;
20 - punti 4,60.
- Categoria II - Qualità delle funzioni svolte con particolare
riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al
grado di responsabilità assunta in relazione alla sede di servizio:
fino a punti 10. Per i periodi inferiori ad un anno saranno
valutabili soltanto le frazioni superiori a sei mesi. Tali funzioni
dovranno essere attestate dalle sedi di appartenenza, anche
attraverso l'esame del fascicolo personale.
Sottocategoria B1:
Coordinamento di unità operativa con più posti di servizio nelle
attività di vigilanza ed osservazione nei reparti detentivi in
relazione alla capienza detenuti di seguito indicata:
capienza detenuti superiore a 200 unità: punti 3,00 per anno;
capienza detenuti compresa tra 101 e 200 unità: punti 2,70 per
anno;
capienza detenuti compresa tra 50 e 100 unità: punti 2,40 per
anno;
capienza detenuti inferiore a 50 unità: punti 2,10 per anno.
Sottocategoria B2:
Coordinamento di unità operativa con più posti di servizio nelle
attività di vigilanza ed osservazione diverse da quelle dei reparti
detentivi, indicate alla precedente sottocategoria B1. Punteggio da
attribuire in relazione al carico di lavoro e responsabilità,
ripartito per come segue:
numero di unità da sorvegliare superiore a 25: punti 1,80 per
anno;
numero di unità da sorvegliare compreso tra 25 e 15: punti 1,50
per anno;
numero di unità da sorvegliare compreso tra 14 e 5: punti 1,30
per anno;
numero di unità da sorvegliare inferiore a 5: punti 1,10 per
anno.
Sottocategoria B3:
Funzioni di caposcorta: punti 1,60 per anno;
Partecipazione a Nucleo Traduzioni e piantonamenti: punti 1,40 per
anno;
Incarichi specialistici: punti 1,00 per anno.
Sottocategoria B4:
Coordinamento di unità operativa con più posti di servizio in
attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti: punti 0,80
per anno.
- Categoria III - Incarichi e servizi svolti conferiti con
provvedimento dell'amministrazione di appartenenza che non rientrino
nei normali compiti istituzionali, ovvero che comportino un rilevante
aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza
professionale, giuridica, amministrativa o tecnica: fino a punti 5.
Incarichi che presuppongono l'assunzione di particolare
responsabilità, ovvero abbiano natura fiduciaria o carattere di
riservatezza: punti 0,30 per ciascun incarico.
Partecipazione a comitati e consigli, commissioni di studio, gruppi
di lavoro o altri organi collegiali costituiti con formali
provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia ovvero
costituiti al di fuori dell'Amministrazione di appartenenza ma con
formale provvedimento di una Pubblica Amministrazione: punti 0,30 per
ciascun incarico.
Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, di
aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai
servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuti da
un'Amministrazione statale o ente pubblico territoriale: punti 0,50
per ciascun incarico.
- Categoria IV - Titoli attinenti alla formazione professionale del
candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di
specializzazione frequentati e superati: fino a punti 5.
Per ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di seguito
indicato in relazione al particolare profitto riportato:
giudizio finale di «Ottimo» punti 0,80;
giudizio finale di «Distinto» punti 0,60;
giudizio finale di «Buono» punti 0,40;
giudizio finale di «sufficiente», «con profitto», «esito
favorevole», «idoneità» e «positivo» punti 0,30.
- Categoria V - Lavori originali elaborati per il servizio: fino a
punti 7.
Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio
quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie
attribuzioni o per speciale incarico conferitogli
dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta
servizio e che, pertanto, vertono su questioni di particolare rilievo
attinenti ai servizi dell'amministrazione.
Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo
di 1,00 ad un massimo di 2,00.
- Categoria VI - Pubblicazioni scientifiche relative alle discipline
giuridiche, amministrative, economiche o tecniche, attinenti
all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che
costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina, ovvero alla
pratica professionale: fino a punti 7.
Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo
di 1,00 ad un massimo di 2,00.
- Categoria VII - Titoli di studio.
- Laurea specialistica, da punti 7 fino a punti 9;
- Laurea, da punti 4 fino a punti 6;
- Specializzazioni/perfezionamenti post-laurea: per ciascun corso:
punti 1,50;
- Diploma di maturità, da punti 1 fino a punti 3.
I punteggi di cui ai punti 1, 2 e 4 non sono cumulabili. Ai fini
dell'attribuzione dell'esatto punteggio relativo ai diplomi di laurea
ed al diploma di maturità la commissione esaminatrice terrà conto
della votazione conseguita.
- Categoria VIII - Speciali riconoscimenti: fino a punti 6.
Sono valutati i sottoindicati riconoscimenti:
- medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 2,00;
- medaglia d'argento al valor militare o civile: punti 1,50;
- medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 1,00;
- attestato di pubblica benemerenza: punti 0,30;
- encomio solenne: punti 0,80;
- encomio: punti 0,60;
- lode ministeriale ovvero lode ex articolo 78, decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82: punti 0,40.
- Categoria IX - Anzianità complessiva di servizio: fino a
punti 14.
Si attribuiscono 0,70 punti per ogni anno di servizio nella
qualifica di assistente capo.
- Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima
per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi
punteggi.
- La Direzione Generale del personale e della formazione invia
alla commissione esaminatrice la domanda di ogni singolo candidato
corredata dalla documentazione allegata utile al fine
dell'attribuzione del punteggio.
- La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i
relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da
tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui
costituiscono parte integrante.
Art. 12.
Formazione ed approvazione della graduatoria
- Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla
somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
- A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di
qualifica e l'ordine di ruolo.
- Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della
formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del
concorso.
- Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e
di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
- La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di
tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 13. ( nota)
Corso di formazione
- I vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, frequentano un corso di formazione tecnico-professionale,
della durata di mesi quattro. Il corso di formazione prevede un
periodo di «formazione in sede lavoro» e persegue obiettivi didattici
finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
- Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree
tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato A.
- Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale
secondo le modalità di cui all'allegato B.
- Il personale che ha superato gli esami di fine corso, con
decreto del Direttore Generale del personale e della formazione,
viene nominato nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti,
secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso,
con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica
dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
- I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
- I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1,
lettera a) dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota
disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b) del
medesimo articolo.
- Il decreto 30 dicembre 1998, n. 510, è abrogato.
- Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto
compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATO A
MATERIE DI INSEGNAMENTO DI BASE
Ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione: principi
ispiratori
Il trattamento penitenziario e l'organizzazione penitenziaria.
Diritto penale: uso legittimo delle armi.
la norma penale;
il reato;
delitti e contravvenzioni;
i soggetti del reato e l'oggetto;
imputabilità;
forme di reato;
concorso di reati;
il reo;
la pena e la misura di sicurezza;
cause di estinzione del reato e della pena;
le sanzioni sostitutive delle pene brevi;
l'uso delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica.
Procedura penale e atti di polizia giudiziaria.
codice di procedura penale;
soggetti e parti del processo penale;
il regime di invalidità e il regime di nullità;
gli atti; le misure cautelari;
le indagini preliminari;
il giudice per le indagini preliminari;
la notizia di reato e le condizioni di procedibilità;
udienza preliminare;
il giudizio - i procedimenti speciali - le impugnazioni;
l'esecuzione della pena;
l'attività di polizia giudiziaria.
Organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria e ordinamento del
personale.
il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
i provveditorati regionali, gli istituti, i servizi;
le aree operative;
l'ordinamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria;
legge 15 dicembre 1990, n. 395 - i decreti delegati emanati in
attuazione della legge n. 395/1990;
l'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di
polizia penitenziaria;
il contratto nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile.
Cenni sulle principali teorie dell'organizzazione del lavoro e
sulla gestione delle risorse umane:
organizzazione, attività organizzativa, interdisciplinarietà;
gerarchia e coordinamento;
i processi decisionali;
la gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi;
i gruppi, i ruoli, la leadership; tematiche e problematiche della comunicazione; autorità e autorevolezza; efficacia efficienza e produttività.
Elementi di diritto pubblico generale:
la Costituzione italiana;
l'ordinamento della Repubblica;
la pubblica amministrazione;
gli enti territoriali;
cenni di giustizia amministrativa; la tutela internazionale dei diritti dell'uomo e dei detenuti.
Cenni di contabilità carceraria.
Cenni di contabilità generale, di organizzazione finanziaria e del
bilancio dello Stato, organizzazione e gestione finanziaria degli
Istituti Penitenziari: le figure contabili.
Elementi di educazione sanitaria:
principali situazioni di emergenza sanitaria (autolesionismo,
tentativi di suicidio, incidenti); tossicodipendenze; il problema delle malattie infettive; l'AIDS e l'epatite B; principi di profilassi; l'incompatibilità con il regime detentivo per motivi di salute.
Principi normativi sulla sicurezza e tutela della persona
nell'ambiente lavorativo: decreto legislativo n. 626 del 19 settembre
1994 e successive modifiche.
Elementi di criminologia:
concetto di devianza e controllo sociale;
forme e modalità d'intervento istituzionale in relazione alle
diverse tipologie criminali.
Strutture funzionali e regole grammaticali della lingua straniera
(inglese).
Il concetto di deontologia professionale:
deontologia nei rapporti interpersonali: con l'autorità
dirigente, con i colleghi, con i collaboratori, con gli altri
operatori.
Materie addestrative:
addestramento all'uso delle armi;
addestramento formale - Scuola comando;
educazione fisica propedeutica e tecniche di difesa personale.
Argomenti di approfondimento professionale:
i compiti istituzionali, i servizi di istituto intramurali ed
extramurali e loro modalità di svolgimento;
ruolo della Polizia penitenziaria nel «trattamento di
rieducazione»; rapporti con le altre figure professionali; analisi delle diverse tipologie dei detenuti: problematiche
inerenti la gestione (appartenenti alla criminalità organizzata,
collaboratori di giustizia); le misure alternative alla detenzione e rapporti con la
magistratura di sorveglianza.
ALLEGATO B
MODALITA' D'ESAME
Le prove consistono:
in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario;
in una prova orale. Si terrà altresì conto dei risultati
conseguiti nell'addestramento teorico e pratico all'uso delle armi,
nonchè della valutazione globale su tutto il percorso formativo.
Gli esami si intendono superati con un punteggio non inferiore a
6/10.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: «Ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche ed integrazioni, reca: «Ordinamento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395»:
«Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente).
- La nomina
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si
consegue:
- nel limite del 40 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno
per esame scritto, consistente in risposte a questionario
articolato su domande tendenti ad accertare il grado di
preparazione culturale e professionale, e successivo corso
di formazione professionale della durata non inferiore a
tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo
degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno
quattro anni di effettivo servizio e che non abbia
riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo
inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave
della deplorazione;
- nel limite del restante 60 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
concorso interno per titoli e superamento di un successivo
corso di formazione tecnico-professionale, di durata non
inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che
ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non
inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti
riservati per tale concorso e che non abbiano riportato
nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a
buono e sanzione disciplinare più grave della
deplorazione.
- Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la
determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere
a valutazione ove previsti, la composizione delle
commissioni esaminatrici, nonchè i programmi e le
modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine
corso sono fissati con decreto del Ministro della
giustizia.
- La nomina a vice sovrintendente è conferita con
decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della
graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti
nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel
ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1,
lettera b).
- I posti disponibili per i concorrenti di cui al
comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in
aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al
comma 1, lettera b).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, reca: Recepimento dell'accordo sindacale per
le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
- «Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
«Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli
scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91
e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della
Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha
disposto la sospensione cautelare, può, sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio.».
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedi note all'art.
4.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 14:
- Il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 510,
abrogato del presente regolamento, recava: «Regolamento
recante norme per l'espletamento del concorso e della
selezione previste dall'art. 16, lettera a) e lettera b),
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la
nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di
polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonchè le
modalità di attuazione e i programmi del corso».
Nota all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 reca: «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».
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