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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 dicembre 2004 n. 336
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio
2005)
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.
Il Ministro della Giustizia
e il Ministro della salute
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di
procreazione medicalmente assistita ed in particolare l'articolo 6;
Visti gli articoli 1 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995,
concernente lo schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici
sanitari;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e
della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biolo-gia e
della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a
Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998,
n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in
materia di protezione dei dati personali e visto il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 154 del predetto
codice, comunicato con nota del 23 luglio 2004, prot. n. 26780;
Considerata la necessità di acquisire per iscritto la volontà di entrambi i
soggetti, di cui all'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
Considerata la necessità di fornire elementi conoscitivi utili
all'espressione della volontà attraverso il consenso informato;
Atteso che le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono soggette
ad una possibile evoluzione e che i contenuti del consenso informato devono, di
conseguenza, essere adeguati ad essa;
Ravvisata la necessità di individuare i punti essenziali utili alla
formulazione del consenso, lasciando alla struttura o al centro di procreazione
medicalmente assistita, per i punti ove previsto, la stesura delle specifiche
connesse alla tecnica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nella seduta del 26 luglio 2004;
Adottano il seguente regolamento:
- Gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso
informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente
assistita concernono:
- la possibilità di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 4 maggio
1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla
procreazione medicalmente assistita;
- la disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita (con
riguardo anche ai divieti, alle sanzioni, alle tutele e alle conseguenze
giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro di cui agli articoli 8, 9
e 12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40);
- i problemi bioetici connessi all'utilizzo delle tecniche;
- le diverse tecniche impiegabili e le procedure/fasi operative di ciascuna
tecnica, con particolare riguardo alla loro invasività;
- l'impegno dovuto dai richiedenti (con riguardo anche ai tempi di
realizzazione, all'eventuale terapia farmacologica da seguire, agli accertamenti
strumentali e di laboratorio da esperire, alle visite ambulatoriali ed ai
ricoveri, anche in day hospital, da effettuare);
- gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;
- le probabilità di successo delle diverse tecniche;
- i rischi per la madre e per il/i nascituro/i, accertarti o possibili,
quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;
- gli aspetti psicologici relativi ai singoli richiedenti, alla coppia e al
nuovo nato;
- la possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili;
- la possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al
momento della fecondazione dell'ovulo;
- la possibilità, da parte del medico responsabile della struttura di non
procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di
ordine medico-sanitario, motivata in forma scritta;
- la possibilità di crioconservazione degli embrioni nei casi conformi a
quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 40/2004.
- Le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 nonché le strutture ed i
centri di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40,
sono tenuti, per il tramite dei propri medici, a fornire ai richiedenti, in
maniera chiara ed esaustiva, nel corso di uno o più colloqui, gli elementi
informativi di cui al comma 1 preliminarmente alla sottoscrizione del consenso
informato ed al conseguente avvio del trattamento di procreazione medicalmente
assistita. Tale consenso é acquisito unitamente al consenso relativo al connesso
trattamento dei dati personali, qualora quest'ultimo atto di consenso non sia
già stato precedentemente e separatamente acquisito.
- Le strutture private autorizzate sono altresì tenute a fornire con
chiarezza ai richiedenti i costi economici totali derivanti dalle diverse
procedure, preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed al
conseguente avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita.
- La volontà di accedere al trattamento di procreazione medicalmente
assistita é espressa con apposita dichiarazione, sottoscritta e datata, in
duplice esemplare, dai richiedenti congiuntamente al medico responsabile della
struttura o centro di cui all'articolo 10 ed all'articolo 17, comma 1, della
legge 19 febbraio 2004, n. 40. Una delle copie é consegnata ai richiedenti ed
una trattenuta agli atti della struttura o centro, che provvedono alla sua
custodia nel tempo.
- L'allegato 1
al presente regolamento, del quale costituisce parte
integrante, contiene gli elementi minimi che devono essere riportati nel modello
di dichiarazione di consenso informato di cui al comma 1.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Diritto del minore ad una famiglia».
- Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10, 12, 14, e 17 della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):
«Art. 8 - (Stato giuridico del nato).
- I nati a seguito dell'applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli
legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di
ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6.».
«Art. 9 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della
madre).
- Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, il coniuge
o il convivente il cui consenso é ricavabile da atti concludenti non può
esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti
dall'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione
di cui all'art. 263 dello stesso codice.
- La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai
sensi dell'art. 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'art. 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna
relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi
confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.».
«Art. 10 (Strutture autorizzate).
- Gli interventi di procreazione
medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'art. 11.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con
proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
- i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
- le caratteristiche del personale delle strutture;
- i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei
casi di revoca delle stesse;
- i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni
della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e
organizzativi delle strutture.».
«Art. 12 (Divieti generali e sanzioni).
- Chiunque a qualsiasi titolo
utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente,
in violazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
- Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'art. 5, applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano
entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano
composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi é
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
- Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di
una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di
dichiarazioni mendaci si applica l'art. 76, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
- Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza
avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'art. 6 é punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
- Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita in strutture diverse da quelle di cui all'art. 10 é punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
- Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità é
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un
milione di euro.
- Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al
patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, é punito
con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione
di euro. Il medico é punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio
della professione.
- Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche
nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
- E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli
illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
- L'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 10 alla struttura al cui
interno é eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo é
sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al
presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.».
«Art. 14 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
- E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo
restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
- Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, non devono creare
un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
- Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile
per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione é consentita la
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
- Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita é
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti
dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
- I soggetti di cui all'art. 5 sono informati sul numero e, su loro
richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell'utero.
- La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi
precedenti é punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a
150.000 euro.
- E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.
- E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo
consenso informato e scritto.
- La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 é punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.».
«Art. 17 (Disposizioni transitorie).
- Le strutture e i centri iscritti
nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 del Ministro della sanità, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare
le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle
disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute
un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo
precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel
rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle
tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La
violazione della disposizione del presente comma é punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce,
con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di
cui al comma 2.».
Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 10 e 17 della legge 19 febbraio 2004, n. 40,
vedi note all'art. 1.
ALLEGATO
All. 1/A -
All. 1/B -
All. 1/C -
All. 1/D -
All. 1/E
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