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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 dicembre 2004 n. 320

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2005)

INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' ABILITATE A COMPORRE IL COLLEGIO SINDACALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2397, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

Il Ministro della giustizia

Visto l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, come introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione degli albi professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui ambito possono essere scelti i membri del collegio sindacale ai sensi del secondo comma del citato articolo 2397 del codice civile;

Decreta:

Art. 1.  (nota)
  1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
    1. Avvocati;

    2. Dottori commercialisti;

    3. Ragionieri e periti commerciali;

    4. Consulenti del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza
: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:
  • Si riporta il testo dell'art. 2397 del codice civile:

    «Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

    Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.».

  • Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 reca: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366».
Nota all'art. 1:
  • Per il testo dell'art. 2397 del codice civile vedi note alla premessa.


Ultima modifica: 14/05/2008