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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 marzo 2006
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006)
ADEGUAMENTO DEI DIRITTI DI PROTESTO E DELLE INDENNITA' DI ACCESSO RELATIVI ALLA
LEVATA DEI PROTESTI CAMBIARI.
Il Ministro della Giustizia
Visto l'art. 8, ultimo comma, della
legge 12 giugno 1973, n. 349,
che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire,
al fine di ogni biennio le variazioni secondo gli indici del costo
della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai
notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la
levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2004;
Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica del 23 febbraio
2006 dalla quale si desume che nel periodo gennaio 2004-gennaio 2006
l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 3,8%;
Ritenuto, pertanto, che appare opportuno procedere all'adeguamento
nella misura del 3,8% in aumento rispetto ai vigenti importi dei
diritti e delle indennità di accesso;
Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7,
primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal
citato decreto ministeriale 10 febbraio 2004, sono fissati secondo i
seguenti importi:
- diritto di protesto:
minimo euro 1,77 + 0,07 = 1,84;
massimo euro 38,58 + 1,47 = 40,05;
- indennità di accesso:
- fino a 3 chilometri: Euro 1,59 + 0,06 = 1,65;
- fino a 5 chilometri: Euro 1,89 + 0,07 = 1,96;
- fino a 10 chilometri: Euro 3,49 + 0,13 = 3,62;
- fino a 15 chilometri: Euro 4,91 + 0,19 = 5,10;
- fino a 20 chilometri: Euro 6,09 + 0,23 = 6,32,
oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione
superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità
prevista alla precedente lettera e) è aumentata di Euro 1,59 + 0,06
= 1,65.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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