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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 settembre 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 2005)
ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA' DI TRASFERTA SPETTANTE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, IN
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 3, DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115.
Il Capo del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria del personale
e dei servizi del Ministero della giustizia
di concerto con
Il Ragioniere Generale dello Stato
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di
trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del
decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento è proposto in relazione alla
variazione percentuale di prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2000-30 giugno 2003,
che è pari a + 7,39;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre
1996, n. 601, relativo all'ultima variazione dell'indennità di
trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Decreta:
Art. 1.
- L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
- fino a 6 chilometri Euro 1,31;
- fino a 12 chilometri Euro 2,42;
- fino a 18 chilometri Euro 3,29;
- oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di Euro 0,70.
- L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di
andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per
l'urgenza è così corrisposta:
- fino a 10 chilometri Euro 0,36;
- oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri Euro 0,89;
- oltre i 20 chilometri Euro 1,31.
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia ed entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data di pubblicazione.
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