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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 dicembre 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006)
INDIVIDUAZIONE DELLE COMUNITA' TERAPEUTICHE O DI RIABILITAZIONE AI FINI
DELL'AFFIDAMENTO DEGLI IMPUTATI TOSSICODIPENDENTI IN REGIME DI ARRESTI
DOMICILIARI.
Il Ministro della giustizia
Visti l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398
e l'art. 9 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante il
regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che
demandano al Ministro della giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di
imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;
Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica,
9 ottobre 1990, n. 390, portante il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, che prevede l'istituzione degli albi regionali e
provinciali degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la
riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e
stabilisce la necessità dell'iscrizione all'albo medesimo affinchè
le sedi delle comunità possano essere utilizzate per il collocamento
di imputati agli arresti domiciliari;
Visti i propri
decreti 7 giugno 2000 e 27 gennaio 2005, emessi ai
sensi dell'art. 96, comma 6, del
decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il parere espresso dalla competente commissione, in ordine
agli elementi tecnico-organizzativi delle strutture che hanno
richiesto l'iscrizione nell'albo indicato, relativo in particolare
alla condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna
comunità; all'epoca di costituzione ed alla continuità del lavoro
svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti; all'esistenza
di eventuali precedenti convenzioni con enti od organismi pubblici;
all'eventuale esperienza acquisita nel campo dell'affidamento di
imputati agli arresti domiciliari; alla valutazione comunicata
dell'ente regione;
Decreta:
Art. 1.
Le comunità terapeutiche o di riabilitazione, ad integrazione di
quelle previste nei decreti 7 giugno 2000, 27 gennaio 2005 e 8 giugno
2005, sono individuate come segue:
- Cooperativa di solidarietà «Ama - Aquilone cooperativa
sociale a r.l.» per le sedi di:
«Ama», contrada Collecchio n. 19 - Castel di Lama (Ascoli
Piceno) per trenta tossicodipendenti;
«Aquilone», contrada Valle Orta n. 121 - Appignano del Tronto
(Ascoli Piceno) per dicianove tossicodipendenti;
«Augusto Agostani», strada Vicinale Schiavoni n. 11 - Spinetoli
(Ascoli Piceno) per tredici madri tossicodipendenti con figli;
- «Comunità In Dialogo», via San Rocco, 2 - Trivignano
(Frosinone) per sette posti;
- Associazione «Casa Famiglia S. Francesco», sede legale e sede
operativa in Gemini di Ugento (Lecce), via A. D'Amato s.n.; cinque in
forma residenziale e semiresidenziale, rispettivamente per ventidue e
otto posti, nei confronti di utenti di sesso maschile;
- «Centro Accoglienza Istituto Suore Buon Pastore», sede legale
via Carlo Urbino, 23 - Crema; sede operativa v. San Francesco n. 16 -
Varazze (Savona) per ventiquattro posti letto per adulti;
- Comunità terapeutica «Vecchio Borgo», località Ciosso n. 6 -
Motta San Giovanni (Reggio Calabria); in forma semiresidenziale, per
quindici posti.
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