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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 gennaio 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio
2005)
APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 2 NOVEMBRE 2004 DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, CONCERNENTE LA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI
ISCRITTI, PER L'ANNO 2005.
Il Direttore Generale della giustizia civile
Esaminata la deliberazione in data 2 novembre 2004 con cui il Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2005 la misura
delle quote annuali dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro
dei praticanti e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;
Considerato che la misura, rimasta invariata rispetto a quella fissata per
l'anno 2004, deve ritenersi congrua;
Visto l'art. 20, lettera f) della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e gli articoli
27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115,
e successive modificazioni;
Decreta:
E' approvata la deliberazione in data 2 novembre 2004, con cui il Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato in euro 50 le quote annuali
dovute per l'anno 2005 al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le
spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro
dei praticanti e negli elenchi speciali; ed ha altresì disposto che le quote
suddette, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla metà per gli
iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza
dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione
intera.
Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di
ciascun anno é dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del
10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29, decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).
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