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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2005

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2005)


APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 2 NOVEMBRE 2004 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, CONCERNENTE LA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISCRITTI, PER L'ANNO 2005.

Il Direttore Generale della giustizia civile

Esaminata la deliberazione in data 2 novembre 2004 con cui il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2005 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Considerato che la misura, rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2004, deve ritenersi congrua;

Visto l'art. 20, lettera f) della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 2 novembre 2004, con cui il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato in euro 50 le quote annuali dovute per l'anno 2005 al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; ed ha altresì disposto che le quote suddette, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno é dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).



Ultima modifica: 14/05/2008