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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 maggio 2003 n. 191
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003)
REGOLAMENTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 115, IN MATERIA DI
PROVA ATTITUDINALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Il Ministro della giustizia
di concerto con
il Ministro per le politiche comunitarie
e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni,
e, in particolare, l'articolo 9, il quale prevede che, mediante decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le politiche
comunitarie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sono emanate disposizioni e direttive generali volte a
regolamentare le misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli
nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella
contemplata nell'ordinamento scolastico italiano;
Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 115 del 1992, ove il riconoscimento è subordinato al superamento
di una prova attitudinale per la professione di avvocato;
Vista la determinazione interlocutoria del Consiglio di
Stato, presa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
30 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 885-U.L.47/13-1 del 24 aprile 2003);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. ( note)
Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "decreto legislativo", il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
- "decreto ministeriale di riconoscimento", il decreto del Ministro della
giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115;
- "richiedente", il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio
della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal
Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la
legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione.
Art. 2. ( note)
Contenuto della prova attitudinale
- La prova attitudinale prevista dall'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio
nazionale forense. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella
prova scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5.
- L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto
ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa
valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento
individua le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente
regolamento.
- La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti
su non più di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento
quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta
dell'interessato.
- La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dal richiedente tra
quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la
prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
- Se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito
di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano,
l'esame consiste nell'unica prova orale.
Art. 3.
Commissione d'esame
- Presso il Consiglio nazionale forense è istituita una
commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da
cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
- La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti è effettuata tra
professionisti iscritti all'albo degli avvocati con almeno otto anni di
anzianità designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi
e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o
ricercatori confermati presso un'università della Repubblica nelle materie su
cui è sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura
in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal
Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo
professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti
effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è
presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo
professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi,
subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal
componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di
iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da
quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
- Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione è a
carico del Consiglio nazionale forense.
Art. 4. ( nota)
Vigilanza sugli esami
- Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza
sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle
disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e
successive integrazioni.
Art. 5. ( nota)
Svolgimento dell'esame
- Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense
domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato sub B al
presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di
riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la
commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del
calendario delle prove d'esame. Le prove scritte, ciascuna della durata massima
di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo
svolgimento dell'ultima prova scritta e quella delle prove orali non può
intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni.
Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data
immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella
domanda, ed al Ministero della giustizia.
Art. 6.
Valutazione della prova attitudinale
- Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della
commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi
coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima
complessiva pari a 30. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che
abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non
inferiore a trenta.
- Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della
commissione.
- Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione
all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
ALLEGATO A
(art. 2)
ELENCO DELLE MATERIE
- Diritto costituzionale.
- Diritto civile.
- Diritto commerciale.
- Diritto del lavoro.
- Diritto penale.
- Diritto amministrativo.
- Diritto processuale penale.
- Diritto processuale civile.
- Diritto internazionale privato.
- Ordinamento e deontologia professionale.
Allegato B
(art. 5)
Il/la sottoscritto/a
...........................................
nato/a il................... a...............; cittadino/a .........
residente in
......................................................
in possesso dei titolo professionale di ........................... ;
rilasciato da ...................................................;
a compimento di un corso di studi di.......................... anni,
comprendente le materie sostenute presso l'Università .............
con sede in.......................................................,
iscritto nell'albo professionale di .......... dal ............
ed in possesso del decreto ministeriale di riconoscimento del proprio
titolo professionale emesso in data .................
domanda
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo
quanto previsto nel decreto ministeriale di riconoscimento di cui sopra.
A tal fine tra le materie indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento - indica
quale materia su cui svolgere la prova scritta: ....
e quali materie su cui svolgere la prova orale le seguenti:
-
allega:
copia di un documento di identità;
copia autenticata del decreto ministeriale di
riconoscimento. La copia del decreto di riconoscimento può essere effettuata
anche avvalendosi delle modalità alternative all'autenticazione di copie
previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Data ...............
Firma ..................
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti).
da 1 a 2 (omissis).
- Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
- -bis (omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni):
"Art. 6 (Misure compensative). -
- Il riconoscimento è subordinato, a scelta
del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata
massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
- se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e
all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
- se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende
attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del
Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi
dell'art. 3, lettera b).
- Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se
riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e
di consulente per la proprietà industriale.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva
comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle
Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova
attitudinale.
- Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si
applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.".
"Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative).
- Con decreti
del Ministro competente ai sensi dell'art. 11, di concerto con il Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5,
6, 7 e 8, con riferimento alle singole professioni e alle relative formazioni
professionali.".
Note all'art. 1:
- Per il titolo del citato decreto legislativo 27 gennaio l992, n. 115, vedi
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115:
"Art. 12 (Procedura di riconoscimento).
- La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero
competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere,
rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.
- La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2,
in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
- Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la
completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le
eventuali necessarie integrazioni.
- Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una
conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i
rappresentanti:
- degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
- del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- del Ministero degli affari esteri;
- del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un
rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente
universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi
nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua
integrazione a norma del precedente comma 3.
- Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio
di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo
competente a norma dell'art. 15.
- I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
- I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente
decreto.".
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 6, comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115, vedi note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il titolo del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578: "Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore.".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A).".
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