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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 18 maggio 2005

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2005)

CRITERI ECCEZIONALI PER LA REISCRIZIONE DEGLI ARTICOLI DI RUOLO DISCARICATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112.

Il direttore generale giustizia civile

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in base al quale devono essere definiti i criteri eccezionali per la reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Decreta: 

Art. 1.

L'ufficio che cura il recupero del credito provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati soltanto nel caso di successivo avvenuto pagamento, da parte del medesimo debitore, di una diversa partita di credito iscritta sul proprio registro del recupero dei crediti e delle successive vicende del credito.

L'adempimento dovrà essere effettuato solo ove non siano decorsi i termini di prescrizione del credito erariale.
 
Art. 2.

Il credito reiscritto sarà riscosso mediante iscrizione a ruolo.

Unitamente all'importo del credito originario, dovranno essere riscossi gli interessi e le spese sostenute per la procedura di riscossione del credito discaricato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: Mele


Ultima modifica: 14/05/2008