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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 18 maggio 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio
2005)
CRITERI ECCEZIONALI PER LA REISCRIZIONE DEGLI ARTICOLI DI RUOLO DISCARICATI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112.
Il direttore generale giustizia civile
Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, in base al quale devono essere definiti i criteri
eccezionali per la reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi
degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
Decreta:
Art. 1.
L'ufficio che cura il recupero del credito provvede alla reiscrizione degli
articoli di ruolo discaricati soltanto nel caso di successivo avvenuto
pagamento, da parte del medesimo debitore, di una diversa partita di credito
iscritta sul proprio registro del recupero dei crediti e delle successive
vicende del credito.
L'adempimento dovrà essere effettuato solo ove non siano decorsi i termini
di prescrizione del credito erariale.
Art. 2.
Il credito reiscritto sarà riscosso mediante iscrizione a ruolo.
Unitamente all'importo del credito originario, dovranno essere riscossi gli
interessi e le spese sostenute per la procedura di riscossione del credito
discaricato.
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 18 maggio 2005
Il direttore generale: Mele
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