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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del Decreto 18 luglio 2003:
Art. 1. - Disposizioni di carattere generale
Art. 2. - Nomina (requisiti e documentazione)
Art. 3. - Procedimento per la nomina
Art. 4. - Titoli di preferenza
Art. 5. - Incompatibilità
Art. 6. - Tirocinio
Art. 7. - Conferma
Art. 8. - Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
Art. 9. - Assegnazione ad altro ufficio o funzione
Art. 10. - Doveri e diritti
Art. 11. - Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari
Art. 12. - Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
Art. 13. - Procedura per la decadenza e revoca
Art. 14. - Disciplina transitoria
Art. 15.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 luglio 2003 ( indice )
(Aggiornamenti)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre
2003 )
NUOVI CRITERI PER LA NOMINA E LA CONFERMA DEI VICE PROCURATORI ONORARI
Il Ministro della Giustizia
Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura approvata
nella seduta del 22 maggio 2003 e rettificata nella seduta del 5 giugno 2003,
con la quale sono stati dettati nuovi criteri per la nomina e la conferma dei
vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari e abrogate le precedenti
circolari in materia;
Ritenuto necessario innovare le disposizioni inerenti al procedimento per la
nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari,
già stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1999;
Visti gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;
Decreta:
Disposizioni di carattere generale
- Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere
addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori onorari per
l'espletamento delle funzioni indicate nell'art. 72 O.G. e delle altre ad essi
specificatamente attribuite dalla legge.
- I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della
giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio
nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter,
42-quater, 42-quinques e 42-sexies dell'O.G.
- Il numero dei vice procuratori onorari delle procure della Repubblica
presso ogni tribunale non può essere superiore ai due terzi dei magistrati
professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che
specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di
elevare tale numero.
Nomina (requisiti e documentazione)
- Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore
onorario é necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- abbia l'idoneità fisica e psichica;
- abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a
sessantanove anni;
- abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l'ufficio giudiziario per il quale é presentata domanda, fatta eccezione per
coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della
Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia
intervenuto un accordo di equipollenza;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva
per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza.
- Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della
domanda di nomina o conferma.
- Alle istanze di nomina, presentate al procuratore della Repubblica e
successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia,
dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:
prodotti dall'interessato:
- istanza di nomina dell'aspirante;
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo
precedente, con l'indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui
sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;
- certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente
pubblico (ASL o medico militare);
- rilascio del nullaosta incondizionato da parte della amministrazione di
appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di vice
procuratore onorario;
- dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la
professione forense nell'ambito del circondario del tribunale o della sezione
distaccata, presso la quale svolge esclusivamente le funzioni (v. art. 5);
- dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19
ord. giud. (v. art. 5).
prodotti dall'ufficio:
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica
presso il tribunale;
- certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I del codice di procedura
penale;
- rapporto informativo del prefetto;
- parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente
compilato a cura dell'interessato (allegato A-V.P.O. del presente decreto).
Procedimento per la nomina
- Le istanze di nomina a vice procuratore onorario sono presentate alla
procura della Repubblica presso il tribunale competente, dal 1° gennaio alla
data del 30 giugno di ogni anno dispari.
- Il procuratore della Repubblica, una volta istruite le istanze di nomina
dei vice procuratori onorari, trasmette al procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello le domande con il proprio parere motivato. Sarà cura
del procuratore generale inoltrare successivamente le suddette proposte al
presidente della corte di appello:
- il presidente della Corte di appello provvede quindi a convocare il
Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma
1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i
titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una
graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La
proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti
gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui al
comma 1;
- eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro
venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno
valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria
al Consiglio superiore della magistratura;
- predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede
ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro il 30 ottobre al
Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la
conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;
- coperti i posti in organico, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio
superiore della magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine
di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una
delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a vice
procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri
uffici giudiziari;
- in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale,
ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere nuove istanze secondo
la procedura di cui al presente articolo, in quanto compatibile;
- alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvederà al
rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze
presentate nel periodo previsto dal comma 1;
- eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione
delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del
procuratore della Repubblica.
- I pareri dei procuratori della Repubblica e le proposte dei consigli
giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:
- possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento
giudiziario;
- inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno
essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in
passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della
magistratura o siano state da esso revocate;
- inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta
dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il
timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con
assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di
professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
- eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
- Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli
giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri
motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.
- I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna
procura della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria
attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di
nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate
da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito
modello.
- Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice procuratori
onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio
superiore della magistratura a cura dei presidenti delle corti di appello, in
originale e in copia.
- Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli uffici interessati
comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la presa di
possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovrà, altresì, essere
comunicata dal procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel
termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.
Titoli di preferenza
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto
riportato, l'esercizio anche pregresso:
- delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco
speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27
novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti
superiori statali;
- delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie
giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla
soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio
giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
- delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente
alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti
pubblici economici.
- Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra
indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n.
398.
- Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono
considerati i seguenti ulteriori criteri:
- tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del
precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;
- tra i titolari delle qualifiche di alla lettera b) prevale la maggiore
anzianità di iscrizione all'albo professionale;
- tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
- a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità
anagrafica.
Incompatibilità
- Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:
- i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i
titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i
componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i
titolari della carica di difensore civico;
- gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi,
anche esecutivi, nei partiti politici;
- gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con
l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
- coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività
professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria,
ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
- Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare
la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario
del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario
e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in
procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
- Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice
procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico
ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più
sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni
distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la
professione forense l'incompatibilità é limitata unicamente all'ufficio o agli
uffici presso le quali sono svolte le funzioni.
- Non é compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività
legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale
davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue
funzioni.
- Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente,
perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici
giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le
funzioni giudiziarie.
- I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una procura
della Repubblica presso il tribunale.
- Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste
dall'art. 18 ord. giud. 8. Si estendono ai vice procuratori onorari le
incompatibilità previste dall'art. 19 ord. giud., ivi comprese quelle tra
coniugi secondo l'interpretazione della circolare del C.S.M. n. 8160/82 e
successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in
servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.
- Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo
1957, n. 361; pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di
dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.
Tirocinio
- Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una
indispensabile formazione professionale, i procuratori della Repubblica
cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio
della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e
i consigli giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.
- Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto
seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare e la presenza ad udienze
dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.
- Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari,
mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti
dell'avvocatura.
- Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una
relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del
vice procuratore onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali,
nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
- Nel caso in cui vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta, nel
corso del periodo di tirocinio del vice procuratore onorario, il procuratore
della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio della procedura di
revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), ord. giud.,
secondo quanto previsto dall'art. 13.
Conferma
- Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione
prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime,
tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla
continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile,
compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
- Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
- Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:
prodotti dall'interessato:
- istanza di conferma, da presentare al procuratore della Repubblica almeno
sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di
inammissibilità (v. art. 8.3);
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma
1, lettere a), b), d), e), g);
- dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la
professione forense nell'ambito del circondario del tribunale o nella sezione
distaccata, presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5);
- dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19
ord. giud. (v. art. 5);
prodotti dall'ufficio:
relazione del procuratore della Repubblica sull'attività svolta
dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti
statistici relativi a detto periodo, e sull'esistenza di eventuali situazioni di
incompatibilità.
Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente
compilato a cura dell'interessato (allegato A-VPO del presente decreto).
- Ai fini della conferma, i consigli giudiziari terranno conto della
valutazione espressa dal procuratore della Repubblica presso il quale il vice
procuratore onorario ha prestato la propria attività.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
- La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni. Il
titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
- Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a
vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.
- Almeno sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli interessati
dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno
immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
- La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste
dall'art. 2 al procuratore della Repubblica, il quale, una volta istruita la
stessa la trasmette al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
appello con il proprio parere motivato.
Sarà cura del procuratore generale inoltrare successivamente le suddette
proposte al presidente della Corte di appello.
- Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione
prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un
giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base
di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il
giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
- La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del
decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1, ord. giud., ha durata
triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla nomina.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione
- Il vice procuratore onorario può presentare domanda per il conferimento di
analoghe funzioni presso altra procura partecipando all'espletamento della
ordinaria procedura di cui all'art. 3.
- Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice
procuratore onorario dovrà dimettersi dal precedente incarico.
- In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai
precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 6.
- In ogni caso la durata complessiva dell'attività di vice procuratore
onorario non può derogare i limiti di cui all'art. 8.
- Il vice procuratore onorario può presentare domanda per la partecipazione
alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale o a
giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria
procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria
diversa ed incompatibile con quella svolta.
Doveri e diritti
- Il vice procuratore onorario é tenuto all'osservanza dei doveri previsti
per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
- La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali
instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al
fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale
dichiarazione di decadenza o alla revoca.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari
- Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei
vice procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al
Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione.
Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito
del progetto tabellare.
- Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, é fatto obbligo al
capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del
magistrato onorario attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali
procedure di conferma o richieste di nuova nomina.
- Il procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o
comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o
disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
- Il vice procuratore onorario cessa dall'incarico:
- per il compimento del settantaduesimo anno di età;
- per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
- per dimissioni.
- Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:
- se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente
fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10, ord. giud.;
- se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di
incompatibilità.
- Il vice procuratore onorario é revocato dall'ufficio in caso di
inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del
tirocinio.
Procedura per la decadenza e revoca
- Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo
precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al
quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio
superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato
onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
- Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei
requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12,
lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art.
12, comma 3), il procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un
fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni
sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario
integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque
avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di
Corte d'appello, la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario.
- Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione
indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei
provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e
l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare
circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
- Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida
lo svolgimento ad uno dei componenti.
- Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati,
se la notizia si é rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento;
se, in caso contrario, la notizia non si é rivelata infondata viene notificato
tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la
deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti
relativi alla notizia dalla quale é scaturito il procedimento e degli eventuali
accertamenti svolti. L'interessato é avvertito, altresì, che potrà comparire
personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i
magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli
avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo
impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione
deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
- Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande
all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e
produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in
precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine
all'interessato che la richieda.
- All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta
motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.
- In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della
magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel
caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario,
a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di
ulteriore attività istruttoria.
- La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio é dichiarata o
disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
- In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di vice procuratore
onorario, il procuratore della Repubblica chiede al Consiglio superiore della
magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che
risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal
C.S.M.
Disciplina transitoria
- Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del presente
decreto, vengono definiti i seguenti termini:
Il testo di cui alla lettera b) dell'art. 14 del decreto ministeriale di cui
in premessa é così riformulato:
- i procuratori della Repubblica invieranno, tramite i procuratori generali,
al presidente della Corte di appello, entro il 30 ottobre 2003, le istanze
raccolte e debitamente istruite;
- é fissato in giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale il termine ultimo per la raccolta da parte del
procuratore della Repubblica delle istanze per la partecipazione alla procedura
di selezione per la nomina a vice procuratore onorario di cui all'art. 3 del
presente decreto;
- tutte le pratiche relative a domande di nomina a vice procuratore onorario
pendenti presso le procure della Repubblica o i consigli giudiziari alla data di
approvazione della circolare di cui in premessa, sono trasmesse al presidente
della Corte di appello per l'inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche
pervenute al Consiglio superiore della magistratura alla data di approvazione
della suddetta circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente.
Le disposizioni del decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1999, sono abrogate.
Al presente decreto é allegato il modulo di domanda per la nomina e
conferma dei vice procuratori onorari approvato con delibera del Consiglio
superiore della magistratura in data 22 maggio 2003, rettificata il 5 giugno
2003.
ALLEGATI: allegato 1 - allegato 2 - allegato 3
Il decreto 25 novembre 2003
apporta la modifica all'art. 14.
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