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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del Decreto 18 luglio 2003:
Art. 1. - Disposizioni di carattere generale
Art. 2. - Nomina (requisiti e documentazione)
Art. 3. - Procedimento per la nomina
Art. 4. - Titoli di preferenza
Art. 5. -
Incompatibilità
Art. 6. - Tirocinio
Art. 7. - Conferma
Art. 8. - Durata dell'incarico e procedimento per la
conferma
Art. 9. - Assegnazione ad altro ufficio o funzione
Art. 10. - Doveri e diritti
Art. 11. - Sorveglianza sull'adempimento dei doveri
dei giudici onorari di tribunale
Art. 12. - Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
Art. 13. - Procedura per la decadenza e revoca
Art. 14. - Disciplina transitoria
Art. 15.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 luglio 2003 ( indice )
( Aggiornamenti )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre
2003 )
NUOVI CRITERI PER LA NOMINA E LA CONFERMA DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE
Il Ministro della Giustizia
Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura approvata nella
seduta del 22 maggio 2003 rettificata nella seduta del 5 giugno 2003, con la
quale sono stati dettati nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici
onorari di tribunale e abrogate le precedenti circolari in materia;
Ritenuto necessario innovare le disposizioni inerenti al procedimento per la
nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, già stabilite con
decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169
del 21 luglio 1999;
Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Decreta:
Disposizioni di carattere generale
- I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale ordinario il
lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale, e possono tenere
udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
- I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro
della giustizia, in conformità della deliberazione del consiglio superiore
della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per
territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21
novembre 1991, n. 374.
- Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non può essere
superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per
l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio, da motivare
espressamente, consiglino di elevare tale numero.
Nomina (requisiti e documentazione)
- Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario
di tribunale é necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- abbia l'idoneità fisica e psichica;
- abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a
sessantanove anni;
- abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l'ufficio giudiziario per il quale é presentata domanda, fatta eccezione per
coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università
della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia
intervenuto un accordo di equipollenza;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva
per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza.
- Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della
domanda di nomina o conferma.
- Alle istanze di nomina, presentate al presidente del tribunale e
successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia,
dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:
prodotti dall'interessato:
- istanza di nomina dell'aspirante;
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo
precedente, con l'indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui
sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;
- certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente
pubblico (ASL o medico militare);
- rilascio del nullaosta incondizionato da parte della amministrazione di
appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di giudici
onorari di tribunale;
- dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la
professione forense nell'ambito del circondario del tribunale (vedi art. 5);
- dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19
ord. giud. (vedi art. 5);
prodotti dall'ufficio:
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica
presso il tribunale;
- certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;
- rapporto informativo del prefetto;
- parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente
compilato a cura dell'interessato (allegato A-GOT del presente decreto).
Procedimento per la nomina
- Le istanze di nomina a giudice onorario di tribunale sono presentate al
presidente del tribunale competente dal 1° gennaio alla data del 30 giugno di
ogni anno dispari.
- Il presidente del tribunale, una volta istruite le istanze di nomina dei
giudici onorari di tribunale, trasmette al Presidente della Corte di appello le
domande con il proprio parere motivato:
- il presidente della Corte di appello provvede quindi a convocare il
consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma
1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i
titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una
graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La
proposta di graduatoria predisposta dal consiglio giudiziario comprende tutti
gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al
primo comma;
- eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20
giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno
valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria
al Consiglio superiore della magistratura;
- predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede
ad inviarla con in relativi atti (in originale e in copia) entro il 30 ottobre
al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la
conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;
- coperti i posti in organico, la graduatoria verrà utilizzata dal
Consiglio superiore della magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio,
al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del
verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto.
La nomina a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza
presentata presso altri uffici giudiziari;
- in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale,
ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere nuove istanze secondo
la procedura di cui al presente articolo, in quanto compatibile;
- alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvederà
al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le
istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1;
- eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione
delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del presidente
del tribunale.
- I pareri dei presidenti di tribunale e le proposte dei consigli giudiziari
dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:
- possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento
giudiziario;
- inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non
potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto
in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della
magistratura o siano state da esso revocate;
- inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta
dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il
timore di parzialità nell'Amministrazione della giustizia;
- idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con
assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di
professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
- eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
- Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli
giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri
motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.
- I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascun
tribunale, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la
regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma
e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la
documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
- Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la
relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della
magistratura a cura dei presidenti delle Corti di appello, in originale e in
copia.
- Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli uffici interessati
comunicare a questo Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la
presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovrà, altresì,
essere comunicata dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso nel
termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.
Titoli di preferenza
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
- delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto
nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio
decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti
superiori statali;
- delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie
giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla
soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio
giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
- delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente
alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti
pubblici economici.
- Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra
indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n.
398.
- Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono
considerati i seguenti ulteriori criteri:
- tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del
precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;
- tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore
anzianità di iscrizione all'albo professionale;
- tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
- a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità
anagrafica.
Incompatibilità
- Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
- i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i
titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i
componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i
titolari della carica di difensore civico;
- gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi,
anche esecutivi, nei partiti politici;
- gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con
l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
- coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività
professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria,
ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
- Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare
la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario
del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di
tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi
successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
- Non é compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività
legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale
davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue
funzioni.
- Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di
consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli
uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale
esercita le funzioni giudiziarie.
- Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità
previste dall'art. 18 ord. giud.
- Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste
dall'art. 19 ord. giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo
l'interpretazione della circolare del C.S.M. n. 8160/82 e successive modifiche,
anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso
ufficio di tribunale.
- Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della legge 30
marzo 1957, n. 361; pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo
di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.
Tirocinio
- Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una
indispensabile formazione professionale, i presidenti di tribunale cureranno che
costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata
di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente
all'assunzione di funzioni giudiziarie e i consigli giudiziari individueranno
per ciascun settore un magistrato di riferimento.
- Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto
seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze
dibattimentali tenute da magistrati professionali.
- Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale,
mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti
dell'avvocatura.
- Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una
relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità
del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali,
nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
- Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una
valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, il
presidente del tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura
di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c) ord. giud.,
secondo quanto previsto dall'art. 13.
Conferma
- Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione
prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime,
tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla
continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile,
compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
- Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
- Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:
prodotti dall'interessato:
- istanza di conferma, da presentare al presidente del tribunale almeno sei
mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di
inammissibilità (v. art. 8.3);
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma
1, lettere a), b), d), e), g);
- dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la
professione forense nell'ambito del Circondario del tribunale presso il quale
svolge le funzioni (v. art. 5).
- dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19
ord. giud. (v. art. 5);
prodotti dall'ufficio:
Relazione del presidente del tribunale sull'attività svolta dall'interessato
nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a
detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.
Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente
compilato a cura dell'interessato (all. A-GOT del presente decreto)
- Ai fini della conferma, i consigli giudiziari terranno conto della
valutazione espressa dal presidente del tribunale presso il quale il giudice
onorario ha prestato la propria attività.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
- La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il
titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
- Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina
a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.
- Almeno sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli interessati
dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno
immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
- La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste
dall'art. 2 al presidente del tribunale, che una volta istruita, la trasmette al
presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.
- Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione
prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un
giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla
base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il
giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
- La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data
del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, 1 comma, ord. giud., ha durata
triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla nomina.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione
- Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
- Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il
giudice onorario di tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.
- In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai
precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6.
- In ogni caso la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di
tribunale non può derogare i limiti di cui all'art. 8.
- Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore
onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento
dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una
funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.
- Il giudice onorario di tribunale é tenuto a svolgere le sue funzioni in
posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità
e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché
all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in
quanto compatibili.
- La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali
instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al
fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale
dichiarazione di decadenza o alla revoca.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari
di tribunale
- Il presidente del tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei
giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio
giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito
può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
- Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, é fatto obbligo al
capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del
magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali
procedure di conferma o richieste di nuova nomina.
- Il presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o
comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o
disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
- Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:
- per il compimento del settantaduesimo anno di età;
- per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
- per dimissioni.
- Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
- se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente
fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 ord. giud.;
- se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di
incompatibilità.
- Il giudice onorario di tribunale é revocato dall'ufficio in caso di
inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del
tirocinio.
Procedura per la decadenza e revoca
- Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste
dalle lettere a), b)&i e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo
precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al
quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio
superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato
onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
- Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei
requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art.
12, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio
(art. 12, comma 3), il presidente del tribunale che abbia avuto notizia di un
fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni
sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario
integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque
avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di
Corte d'appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.
- Il consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione
indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei
provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e
l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare
circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
- Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida
lo svolgimento ad uno dei componenti.
- Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati,
se la notizia si é rivelata infondata, dispone l'archiviazione del
procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si é rivelata infondata
viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo
fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione
degli atti relativi alla notizia dalla quale é scaturito il procedimento e
degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato é avvertito, altresì, che
potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore
scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o
tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un
legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la
deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno
fissato.
- Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande
all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e
produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in
precedenza. Il presidente da la parola al difensore, se presente, ed infine
all'interessato che la richieda.
- All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta
motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.
- In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della
magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero,
nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se
necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o
all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
- La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio é dichiarata o
disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità con la
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
- In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di
tribunale, il presidente del tribunale chiede al Consiglio superiore della
magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che
risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal
Consiglio superiore della magistratura.
Disciplina transitoria
- Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del presente
decreto, vengono definiti i seguenti termini:
- i presidenti di tribunale invieranno, al presidente della Corte di
appello, entro il 30 ottobre 2003 le istanze raccolte e debitamente istruite;
- é fissato in giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale il termine ultimo per la raccolta da parte del
presidente del tribunale delle istanze per la partecipazione alla procedura di
selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale di cui all'art. 3 del
presente decreto;
- tutte le pratiche relative a domande di nomina a giudice onorario di
tribunale pendenti presso i tribunali o i consigli giudiziari alla data di
approvazione della circolare di cui in premessa, sono trasmesse al presidente
della Corte di appello per l'inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche
pervenute al Consiglio superiore della magistratura alla data di approvazione
della suddetta circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente.
Le disposizioni del decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1999, sono abrogate.
Al presente decreto é allegato il modulo di domanda per la nomina e conferma
dei giudici onorari di tribunale approvato con delibera del Consiglio superiore
della magistratura in data 22 maggio 2003, rettificata il 5 giugno 2003.
ALLEGATI :
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3
Il decreto 25 novembre 2003
apporta la modifica all'art. 14.
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