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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del Decreto:
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Funzionamento e gestione della BDA
Art. 4 - Gestore centrale dell'accesso
Art. 5 - Punti di trasmissione
Art. 6 - Punto centrale di ricezione
CAPO II - Funzionamento e gestione della BDA
Art. 7 - Funzionalità del gestore centrale dell'accesso
Art. 8 - Funzionalità del punto di trasmissione
Art. 9 - Funzionalità del punto centrale di ricezione
Art. 10 - Sistema informativo UGM
Art. 11 - Requisiti tecnici di sicurezza
Art. 12 - Requisiti tecnici relativi all'infrastruttura di comunicazione
CAPO III - Gestione soggetti abilitati
Art. 13 - Gestione delle utenze
Art. 14 - Utenza SI
Art. 15 - Utenza non-SI
Art. 16 - Requisiti tecnici del registro delle utenze
Art. 17 - Requisiti delle postazioni di lavoro dei soggetti abilitati
CAPO IV - Operatività della BDA
Art. 18 - Accesso
Art. 19 - Consultazione
Art. 20 - Registrazione delle informazioni
Art. 21 - Requisiti tecnici del gestore centrale dell'accesso
Art. 22 - Manuale operativo
Art. 23 - Piano centrale per la sicurezza
Art. 24 - Giornale centrale di controllo
Art. 25 - Raccolta delle informazioni e dei documenti per la BDA
Art. 26 - Modalità e orario di predisposizione dei plichi informativi
Art. 27 - Contenuto dei plichi informativi
CAPO VI - Trasmissione dei plichi informativi
Art. 28 - Servizio di trasmissione telematica e crittografia
Art. 29 - Invio dei plichi informativi
Art. 30 - Requisiti fisici del punto di trasmissione
Art. 31 - Requisiti tecnici del punto di trasmissione
Art. 32 - Piano periferico per la sicurezza
Art. 33 - Giornale periferico di controllo
CAPO VII - Ricezione dei plichi informativi e aggiornamento BDA
Art. 34 - Ricezione e accodamento dei plichi informativi
Art. 35 - Aggiornamento dei dati della BDA
Art. 36 - Requisiti fisici del punto centrale di ricezione
Art. 37 - Requisiti tecnici del punto centrale di ricezione
CAPO VlII - Disposizioni transitorie ed adeguamento delle regole procedurali
Art. 38 - Disposizioni transitorie
Art. 39 - Adeguamento delle regole procedurali
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 luglio 2004
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2004)
REGOLE PROCEDURALI DI CARATTERE TECNICO OPERATIVO PER LA
DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLA GESTIONE DELLA BANCA DI DATI, RELATIVA AI MINORI
DICHIARATI ADOTTABILI.
Il Ministro della Giustizia
Visto l'
art. 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 2004, n. 91,
concernente «Regolamento recante modalità di attuazione e
organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati
adottabili istituita dall'
art. 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149»;
Ritenuta la necessità di stabilire le regole procedurali di
carattere tecnico operativo per la definizione di dettaglio della
gestione della banca di dati in ossequio alle esigenze relative alla
integrità fisica e logica dei dati;
Decreta:
CAPO I
Principi generali
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le regole procedurali di
carattere tecnico-operativo per la definizione di dettaglio della
gestione, in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e
logica, della banca dati delle adozioni.
- Ai fini del presente decreto si intendono per:
- regolamento: il decreto del Ministro della giustizia
24 febbraio 2004, n. 91, portante «modalità di attuazione e
organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati
adottabili istituita dall'art. 40, legge 28 marzo 2001, n. 149»;
- RUG: Rete unitaria della giustizia;
- BDA: la Banca dati delle adozioni costituita presso il
Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile,
relativa ai minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti
all'adozione nazionale ed internazionale, nonchè alle persone
singole disponibili all'adozione, in relazione ai casi di cui alle
lettere a), c), d) del comma 1 dell'
art. 44, della legge 4 maggio
1983, n. 184, così come sostituito dall'
art. 25 della legge 28 marzo
2001, n. 149;
- dati: i dati ed i documenti, anche informatici, previsti dalla
legge sulle adozioni che affluiscono dai domini dei Tribunali per i
minorenni (TM) e procure della Repubblica presso i tribunali per i
minorenni (PM), nonchè ogni altra informazione utile a garantire il
miglior esito del procedimento di adozione;
- UGM: gli uffici della giurisdizione minorile: i tribunali per
i minorenni e procure della Repubblica presso i tribunali per i
minorenni, i giudici tutelari, la sezione famiglia presso le corti
d'appello, le procure generali presso la corte d'appello, la corte di
cassazione e la procura generale presso le corte di cassazione;
- SI: il sistema informativo sviluppato per l'automazione degli
UGM e per la gestione dei dati e dei documenti, anche informatici,
concernenti i minori interessati da procedimenti di adozione;
- titolari del trattamento dei dati: gli uffici giudiziari
minorili;
- strumento elettronico: l'elaboratore, i programmi per
elaboratore e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento dei dati;
- gestore centrale dell'accesso: la struttura
tecnico-organizzativa che fornisce, ai soggetti abilitati, i servizi
di accesso alla BDA secondo le norme riportate nel presente decreto;
- punto di trasmissione: la struttura tecnico-organizzativa che
fornisce i servizi di trasmissione telematica dei dati e dei
documenti informatici secondo le regole tecnico-operative riportate
nel presente decreto;
- punto centrale di ricezione: la struttura
tecnico-organizzativa che fornisce i servizi di ricezione telematica
dei dati e dei documenti informatici secondo le regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto;
- plico informativo: l'insieme delle informazioni, intese come
dati e documenti, oggetto della comunicazione tra punto di
trasmissione e punto centrale di ricezione;
- soggetto abilitato: tutti i soggetti abilitati all'utilizzo
dei servizi di consultazione e aggiornamento dei dati della BDA,
secondo l'art. 5 del regolamento. In particolare si intende per:
soggetto abilitato interno: i magistrati e il personale
appartenenti agli UGM cui sia stata attribuita la trattazione dello
specifico procedimento di adozione o i quali siano individuati e
autorizzati dal capo dell'ufficio all'accesso alla BDA;
soggetto abilitato esterno: i diretti interessati ai fascicoli
informatici, solo quanto ai loro dati personali, nel rispetto dei
diritti loro spettanti e per il tramite dei soggetti abilitati
interni;
- autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
- credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica. Le
credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato (utenza) associato a una parola
chiave riservata e conosciuta solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o
a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica
dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o
a una parola chiave;
- codice per l'identificazione dell'interessato (utenza):
componente di una credenziale di autenticazione associata ad una
persona, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica, che consente la autenticazione informatica del
soggetto abilitato. L'utenza è di due tipologie:
utenza SI, che coincide con l'utenza già attribuita al
soggetto abilitato per il SI dell'UGM di appartenenza;
utenza non-SI, utenza diversa dalla precedente;
- parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza
di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a
quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa
consentiti;
- sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione;
- documento informatico: qualunque oggetto informatico (file)
che contenga atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- chiave pubblica: la chiave, della coppia di chiavi, utilizzata
da chiunque esegua la verifica di una firma digitale;
- certificato digitale: codice per l'identificazione
dell'interessato fornito sotto forma di file; esso contiene
informazioni sulla persona a cui è stato rilasciato il certificato e
sull'autorità di certificazione che l'ha emesso.
Art. 3.
Funzionamento e gestione della BDA
- Il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile gestisce la
BDA e ne cura il funzionamento.
Art. 4.
Gestore centrale dell'accesso
- Presso il Ministero della giustizia è attivato, quale sistema
di autorizzazione, il gestore centrale dell'accesso.
- Il gestore centrale dell'accesso è il punto unico di
interazione a livello nazionale tra la BDA ed i soggetti abilitati.
- Tutti i soggetti abilitati accedono alla BDA attraverso la RUG.
- Il gestore centrale dell'accesso provvede all'autenticazione
informatica dei soggetti abilitati interni e attiva i corrispondenti
livelli di visibilità e operatività sulla base dei profili di
autorizzazione.
- Gli utenti abilitati esterni accedono al gestore centrale
dell'accesso solo per tramite di soggetti abilitati interni.
- Presso ogni UGM che alimenta automaticamente la BDA è attivato
un punto di trasmissione.
- Il punto di trasmissione è costituito da un certificato
digitale e da un programma per elaboratore che provvede alla
trasmissione telematica dei dati verso la BDA secondo le norme di cui
al capo VI.
Art. 6.
Punto centrale di ricezione
- Presso il Ministero della giustizia è attivato il punto
centrale di ricezione.
- Il punto centrale di ricezione è unico e interagisce con i
punti di trasmissione attivati a livello nazionale.
- Il punto centrale di ricezione è costituito da un programma per
elaboratore che provvede alla ricezione telematica dei plichi
informativi dai vari punti di trasmissione secondo le norme di cui al
capo VII.
CAPO II
Funzionamento e gestione della BDA
Art. 7.
Funzionalità del gestore centrale dell'accesso
- Il gestore centrale dell'accesso rende accessibili i servizi di
autenticazione informatica e consultazione della BDA.
- Il gestore centrale dell'accesso rende accessibile un servizio
di inserimento delle informazioni nel sistema informativo della BDA
per tutti gli UGM per i quali non è possibile istituire un punto di
trasmissione.
- Il gestore centrale dell'accesso, tramite il proprio archivio di
utenza, determina i profili di autorizzazione di cui all'art. 13 per
il soggetto abilitato che ha richiesto i servizi di consultazione e/o
inserimento, e li fornisce entro tali limiti.
- Il gestore centrale dell'accesso associa ad ogni richiesta di
consultazione una attestazione temporale con data ed ora di avvio e
chiusura della sessione, nonchè l'identificazione del soggetto
abilitato che è stato autenticato.
- Il gestore centrale dell'accesso associa ad ogni richiesta di
inserimento diretto delle informazioni nella BDA una attestazione
temporale con data ed ora di avvio e chiusura della sessione, nonchè
l'identificazione del soggetto abilitato che è stato autenticato.
- Il gestore centrale dell'accesso associa ad ogni operazione
effettuata, sia durante la consultazione che durante l'inserimento
diretto delle informazioni nella BDA, una attestazione temporale con
data ed ora, dettaglio dell'operazione, nonchè l'identificazione del
soggetto abilitato che è stato autenticato.
Art. 8.
Funzionalità del punto di trasmissione
- Il servizio di trasmissione telematica dei plichi informativi è
garantito dagli strumenti elettronici e dalle procedure utilizzate in
ciascun punto di trasmissione attivato sul territorio.
- Il punto di trasmissione è connesso telematicamente al punto
centrale di ricezione tramite la RUG.
- Il punto di trasmissione predispone i plichi informativi
costituiti dal certificato di digitale e dall'insieme dei dati di
interesse per la BDA.
- In caso di mancata conferma da parte del punto centrale di
ricezione, il punto di trasmissione provvede ad una nuova
trasmissione del plico informativo.
- In caso di ripudio, il punto di trasmissione provvede ad una
nuova predisposizione e alla ri-trasmissione del plico informativo.
- Il punto di trasmissione fornisce un servizio di archiviazione
di tutti i plichi informativi inviati e delle relative attestazioni
temporali.
Art. 9.
Funzionalità del punto centrale di ricezione
- Il servizio di ricezione telematica dei plichi informativi è
garantito dagli strumenti elettronici e dalle procedure utilizzate
nel punto centrale di ricezione.
- Il punto centrale di ricezione è connesso telematicamente con
ciascun punto di trasmissione tramite la RUG.
- Il punto centrale di ricezione, appena ricevuto un plico
informativo, invia una conferma di ricezione al punto di trasmissione
mittente.
- Il punto centrale di ricezione, qualora riceva un plico
informativo incompleto, invia al punto di trasmissione mittente un
messaggio di ripudio contenente l'indicazione degli elementi
mancanti.
- Il punto centrale di ricezione fornisce un servizio di
archiviazione di tutti i plichi informativi e delle relative
attestazioni temporali.
- Il SI assicura l'archiviazione e il reperimento dei dati, delle
informazioni e dei documenti, anche informatici, degli UGM relativi
ai minori e/o agli aspiranti all'adozione.
- I cambiamenti di stato giuridico relativi ai minori e/o agli
aspiranti all'adozione sono aggiornati nella base dati del SI
dell'UGM competente e, di conseguenza, aggiornati nella BDA tramite
invio di plichi informativi.
- Il SI memorizza, in una porzione della base dati denominata
«base dati SI-DBA», i dati di interesse della BDA da utilizzare per
la formazione dei plichi informativi.
- I programmi per elaboratore e le procedure della BDA non
modificano, nè eliminano, i dati presenti nel SI.
- Nel caso in cui, per problematiche logistiche e/o organizzative,
il SI non risulti attivo o in uso presso l'UGM, l'affluenza dei dati
verso la BDA è garantita da funzioni di inserimento dati ai sensi
dell'art. 20.
Art. 11.
Requisiti tecnici di sicurezza
- Per il gestore centrale dell'accesso, per i punti di
trasmissione e per il punto centrale di ricezione trovano
applicazione, quali livelli minimi di sicurezza, le politiche e
procedure di sicurezza stabilite per la RUG.
Art. 12.
Requisiti tecnici relativi all'infrastruttura di comunicazione
- Per la trasmissione telematica dei plichi informativi e di
qualsiasi altro messaggio, il gestore centrale dell'accesso, i punti
di trasmissione ed il punto centrale di ricezione utilizzano
l'infrastruttura tecnologica messa a disposizione dalla RUG.
- Per la comunicazione con entità esterne al dominio giustizia il
gestore centrale dell'accesso utilizza l'infrastruttura tecnologica
resa disponibile dalla direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati.
CAPO III
Gestione soggetti abilitati
Art. 13.
Gestione delle utenze
- Presso il gestore centrale dell'accesso è istituito il registro
delle utenze abilitate all'accesso alla BDA.
- Il registro contiene le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- credenziali di autenticazione, ed in particolare:
utenza;
parola chiave;
- ufficio: in particolare:
tipologia dell'ufficio;
sede dell'ufficio;
- tipologia dell'utenza: utenza SI, utenza non-SI;
- SI di provenienza (per i soggetti abilitati con «utenza SI»);
- data ed ora di creazione dell'utenza;
- data ed ora dell'ultima variazione dell'utenza;
- stato dell'utenza: attivo, non attivo;
- profilo di autorizzazione.
- L'identificazione dei soggetti abilitati all'accesso alla BDA è
basata sull'abbinamento: credenziale di autenticazione - ufficio.
- La predisposizione delle utenze della BDA avviene secondo due
modalità diverse e non complementari:
«utenza SI»: per gli utenti degli UGM dotati di un SI viene
garantito un automatico allineamento delle utenze impostate nel
sistema;
«utenza non-SI»: per tutti gli altri utenti degli UGM, a seguito
della specifica richiesta da parte del capo dell'ufficio, il gestore
centrale dell'accesso provvede alla predisposizione delle utenze da
comunicare direttamente al personale.
- Non è consentita utenza collettiva relativa ad uffici o unità
organizzative.
1. Il punto di trasmissione effettua, con cadenza almeno
settimanale, le opportune operazioni in modo da garantire
l'allineamento del registro delle utenze della BDA con le utenze
degli archivi dei SI sul territorio nazionale.
- L'attivazione di una utenza non-SI è subordinata alla richiesta
di iscrizione nel registro delle utenze effettuata, per conto del
richiedente, dal capo dell'UGM.
- Nella richiesta di iscrizione nel registro sono indicate le
seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- tipologia dell'ufficio;
- sede dell'ufficio.
- Alla domanda debbono essere allegati:
- dichiarazione di impegno a garantire la sicurezza e
l'integrità dei dati ai quali si accede;
- dichiarazione di impegno a comunicare al gestore centrale
dell'accesso, entro 15 giorni dalla stessa, la data di cessazione del
servizio.
- Il gestore centrale dell'accesso, su autorizzazione rilasciata
d'intesa dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati,
predispone la nuova utenza non-SI, garantendo l'univocità
dell'abbinamento «credenziale di autenticazione - ufficio», o lo nega
motivandone le ragioni.
- Il gestore centrale dell'accesso invia al diretto interessato,
in maniera riservata, la coppia «credenziale di autenticazione -
ufficio» e le istruzioni per il corretto accesso alla BDA.
- L'utente è responsabile, per quanto riguarda le normative in
merito all'accesso ai dati riservati, dell'uso delle informazioni
nella BDA ai fini della consultazione e/o dell'inserimento nonchè
della custodia della propria utenza personale.
- Il gestore centrale dell'accesso procede alla verifica dell'uso
dell'utenza ed alla sua disattivazione, su autorizzazione rilasciata
dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile.
Art. 16.
Requisiti tecnici del registro delle utenze
- Il gestore centrale dell'accesso rende disponibile una copia
operativa del registro e mantiene l'originale inaccessibile
dall'esterno, allocato su un sistema sicuro.
- Il gestore centrale dell'accesso garantisce la conformità tra
la copia operativa e l'originale del registro. Qualsiasi non
conformità deve essere tempestivamente risolta e registrata in un
apposito giornale di controllo.
- L'effettuazione delle operazioni che modificano il contenuto del
registro è consentita solo al personale espressamente autorizzato.
- Le operazioni che modificano il contenuto del registro sono
registrate in un apposito giornale di controllo.
- La data e l'ora di inizio e fine di ogni intervallo di tempo nel
quale il registro non risulta accessibile dall'esterno, nonchè
quelle relative a ogni intervallo di tempo nel quale una sua
funzionalità non risulta disponibile, sono soggette a registrazione
in un apposito giornale di controllo.
- Almeno una copia di sicurezza del registro è conservata in
armadi di sicurezza distinti, situati in locali diversi.
Art. 17.
Requisiti delle postazioni di lavoro dei soggetti abilitati
- La postazione di lavoro dei soggetti abilitati è costituita
dagli strumenti elettronici e dalle risorse di rete utilizzati per
l'attività dell'UGM.
- La postazione di lavoro dei soggetti abilitati è dotata delle
risorse di elaborazione e dei programmi per elaboratore necessari per
l'attivazione di una connessione all'interno della RUG verso il
gestore centrale dell'accesso, secondo le indicazioni di cui all'art.
18.
CAPO IV
Operatività della BDA
Art. 18.
Accesso
- Il gestore centrale dell'accesso è raggiungibile all'interno
della RUG.
- Il gestore centrale dell'accesso fornisce un servizio di
autenticazione informatica dei soggetti abilitati.
- L'autenticazione dei soggetti abilitati avviene mediante
l'indicazione della «credenziale di autenticazione - ufficio» di cui
all'art. 13.
- La trasmissione delle informazioni necessarie all'autenticazione
avviene attraverso la RUG, secondo modalità tecniche e di sicurezza
stabilite dal Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati.
- Le comunicazioni tra la postazione informatica del soggetto
abilitato e il gestore centrale dell'accesso avvengono attraverso la
RUG.
- I tentativi di autenticazione informatica sono sottoposti a
memorizzazione.
- L'operazione di consultazione della BDA è subordinata
all'autenticazione informatica di cui all'art. 18.
- La consultazione della BDA avviene in modo da garantire
l'oscuramento dei dati personali e delle informazioni che consentono
l'identificazione del soggetto al quale si riferiscono. Le richieste
di approfondimento dei dati sottoposti a regime di tutela sono
formulate al titolare del trattamento. I riferimenti relativi al
titolare del trattamento sono disponibili nella BDA.
- La consultazione della BDA per la ricerca su dati anagrafici
avviene mediante tipologia di accesso che garantisce la
visualizzazione dei soli dati anagrafici individuati e del titolare
del trattamento al quale richiedere ulteriori approfondimenti.
- Indipendentemente dalla tipologia di consultazione il dato è
accessibile nella sua totalità e senza oscuramenti quando il
soggetto abilitato coincide con il titolare del trattamento.
- La consultazione della BDA avviene per mezzo di interfacce
dotate delle necessarie caratteristiche grafiche e funzionali.
Art. 20.
Registrazione delle informazioni
- Per gli UGM non dotati di un SI, nonchè per gli UGM per i quali
non è possibile attivare un punto di trasmissione, la BDA garantisce
l'inserimento dei dati attraverso procedure di alimentazione ed
aggiornamento dirette.
- L'accesso alle funzionalità di alimentazione diretta della BDA
è subordinato all'autenticazione informatica di cui all'art. 18.
- Le operazioni effettuate in modo diretto sono memorizzate
insieme all'identificazione del soggetto abilitato che le ha
eseguite.
Art. 21.
Requisiti tecnici del gestore centrale dell'accesso
- Le procedure messe in atto presso il gestore centrale
dell'accesso per la fornitura dei servizi previsti sono documentate
nel manuale operativo di cui all'art. 22.
- Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il
gestore centrale dell'accesso sono documentate nel piano centrale per
la sicurezza, di cui all'art. 23.
- I canali di autenticazione sono definiti sulla base delle
tecnologie disponibili.
- Il gestore centrale dell'accesso utilizza, per gli adempimenti
di cui agli articoli 18 e 20, un servizio di attestazione temporale
basato sul tempo ufficiale della RUG.
- Presso il gestore centrale dell'accesso è istituito un manuale
operativo che definisce le procedure applicate nello svolgimento
delle attività previste dal presente decreto.
- Il manuale operativo è pubblicato a cura del gestore centrale
dell'accesso in modo da essere consultabile da remoto.
- Il manuale operativo del gestore centrale dell'accesso contiene
almeno le seguenti informazioni:
- dati identificativi della versione del manuale operativo;
- responsabile del manuale operativo;
- definizione degli obblighi di quanti accedono per l'utilizzo
dei servizi disponibili;
- definizione delle responsabilità e delle eventuali
limitazioni nell'utilizzo dei servizi;
- modalità di autenticazione informatica, registrazione e
gestione delle credenziali di autenticazione e dei profili di
autorizzazione;
- procedure di sicurezza.
Art. 23.
Piano centrale per la sicurezza
- Presso il gestore centrale dell'accesso è individuato, con atto
scritto, il responsabile della sicurezza.
- Il responsabile della sicurezza definisce ed adotta, secondo
quanto previsto dall'allegato B, decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti
almeno i seguenti elementi:
- struttura generale, modalità operativa e struttura logistica
dell'organizzazione presso la quale è situata la BDA;
- descrizione dell'infrastruttura di sicurezza dell'immobile
rilevante ai fini della sicurezza;
- allocazione dei servizi e degli uffici dell'organizzazione
presso i quali è situata la BDA;
- elenco del personale abilitato ad operare sulla BDA;
- attribuzione delle responsabilità;
- descrizione delle procedure relative alle abilitazioni dei
soggetti e dei punti di trasmissione;
- registro dei soggetti abilitati;
- registro dei punti di trasmissione;
- descrizione dei dispositivi;
- descrizione dei flussi di dati;
- procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
- procedura di gestione dei malfunzionamenti e delle
interruzioni del servizio;
- analisi dei rischi;
- descrizione delle contromisure;
- specificazione dei controlli.
Art. 24.
Giornale centrale di controllo
- Presso il gestore centrale dell'accesso è istituito il giornale
centrale di controllo, costituito dalle registrazioni relative alla
consultazione e/o inserimento di dati nella BDA e dalle operazioni
effettuate dal punto centrale di ricezione.
- Le registrazioni possono essere effettuate anche su supporti
distinti e di tipo diverso.
- A ciascuna registrazione è associata la data e l'ora in cui è
stata effettuata, nonchè l'identificativo del soggetto abilitato che
l'ha eseguita.
- Il giornale centrale di controllo è tenuto in modo da garantire
l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione degli
eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
- L'integrità del giornale centrale di controllo è verificata
secondo modalità stabilite nel piano della sicurezza.
- Le registrazioni contenute nel giornale centrale di controllo
sono archiviate e conservate per un periodo non inferiore a cinque
anni.
CAPO V
Predisposizione dei plichi informativi
Art. 25.
Raccolta delle informazioni e dei documenti per la BDA
- La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
cura la realizzazione e l'aggiornamento dei programmi per elaboratore
per il SI.
- I programmi e le procedure di cui al comma precedente
memorizzano, in una apposita «base dati SI-BDA» del SI, i dati
inerenti i procedimenti di adozione.
Art. 26.
Modalità e orario di predisposizione dei plichi informativi
- Il punto di trasmissione, secondo una scansione temporale
predeterminata, verifica i dati ed i documenti raccolti e presenti
nella «base dati SI-BDA» e provvede alla predisposizione dei plichi
informativi di cui all'art. 27.
Art. 27.
Contenuto dei plichi informativi
- Il plico informativo è costituito dai dati da trasmettere,
unitamente al certificato digitale del punto di trasmissione, con
indicazione della data e ora di predisposizione, nonchè del numero
progressivo di invio di cui all'art. 29.
CAPO VI
Trasmissione dei plichi informativi
Art. 28.
Servizio di trasmissione telematica e crittografia
- Il servizio di trasmissione telematica utilizzato dai punti di
trasmissione e dal punto centrale di ricezione è conforme agli
standard normativi vigenti ed agli standard tecnologici di
riferimento.
- Per garantire la riservatezza del plico informativo, il punto di
trasmissione può utilizzare sistemi di crittografia basati sulla
chiave pubblica del punto centrale di ricezione. In tal caso le
chiavi pubbliche del punto centrale di ricezione sono pubblicate in
un registro tenuto dal gestore centrale dell'accesso.
Art. 29.
Invio dei plichi informativi
- Il punto di trasmissione invia il plico informativo al punto
centrale di ricezione ripetendo l'operazione fino alla ricezione del
messaggio di «conferma ricezione».
- Il punto di trasmissione memorizza, per ogni plico informativo
in partenza, una attestazione temporale con data ed ora di invio.
- All'atto della «conferma ricezione» da parte del punto centrale
di ricezione, il punto di trasmissione memorizza, associandola al
plico informativo trattato, una attestazione temporale con data ed
ora di ricezione della conferma.
- All'atto della «conferma aggiornamento», il punto di
trasmissione memorizza, associandola al plico informativo trattato,
una attestazione temporale con data ed ora di ricezione della
conferma di aggiornamento dei dati della BDA.
- All'atto della «conferma aggiornamento», il punto di
trasmissione provvede allo svuotamento della «base dati SI-BDA».
- In caso di «ripudio aggiornamento» da parte del punto centrale
di ricezione, il punto di trasmissione provvede alla nuova
predisposizione, di cui all'art. 27, e alla nuova trasmissione del
plico informativo.
Art. 30.
Requisiti fisici del punto di trasmissione
- La postazione di lavoro del punto di trasmissione è costituita
dagli strumenti elettronici e dalle risorse di rete utilizzati per
l'attività dall'UGM.
- La postazione di lavoro del punto di trasmissione è dotata
delle risorse di elaborazione e dei programmi per elaboratore
necessari per l'invio dei plichi informativi all'interno della RUG
verso il punto centrale di ricezione.
Art. 31.
Requisiti tecnici del punto di trasmissione
- Le procedure messe in atto presso il punto di trasmissione per
l'invio dei plichi informativi sono documentate nel manuale operativo
di cui all'art. 22.
- Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il
punto di trasmissione sono documentate nel piano periferico per la
sicurezza di cui all'art. 32.
- Il punto di trasmissione utilizza, per gli adempimenti di cui
agli articoli 26 e 29, un servizio di attestazione temporale basato
sul tempo ufficiale della RUG.
Art. 32.
Piano periferico per la sicurezza
- Il responsabile della sicurezza dell'UGM integra, definisce ed
adotta, secondo quanto previsto dall'allegato B, decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, un piano per la sicurezza nel quale sono
contenuti i seguenti elementi:
- struttura generale, modalità operativa e struttura logistica
dell'organizzazione presso la quale è situato il punto di
trasmissione;
- descrizione dell'infrastruttura di sicurezza dell'immobile
rilevante ai fini della sicurezza;
- allocazione dei servizi e degli uffici dell'organizzazione
presso la quale è situato il punto di trasmissione;
- descrizione dei dispositivi installati;
- descrizione dei flussi di dati;
- procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati.
Art. 33.
Giornale periferico di controllo
- Presso il punto di trasmissione è istituito un giornale
periferico di controllo costituito dalle operazioni di
predisposizione e invio dei plichi informativi.
- A ciascuna registrazione è associata la data e l'ora in cui
essa è stata effettuata nonchè dell'identificativo dei plichi
informativi.
- Il giornale periferico di controllo è tenuto in modo da
garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire la
ricostruzione di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
- L'integrità del giornale periferico di controllo è verificata
periodicamente.
- Le registrazioni contenute nel giornale periferico di controllo
sono archiviate e conservate per un periodo non inferiore a cinque
anni.
CAPO VII
Ricezione dei plichi informativi e aggiornamento BDA
Art. 34.
Ricezione e accodamento dei plichi informativi
- Il punto centrale di ricezione è in costante attesa dei plichi
informativi secondo quanto previsto agli articoli 26, 27 e 29.
- Il punto centrale di ricezione verifica l'autenticità e
l'integrità del plico informativo in ingresso mediante il controllo
del certificato digitale allegato.
- Il punto centrale di ricezione utilizza un sistema di gestione
della «coda dei plichi» con il quale memorizza e tiene in attesa i
vari plichi informativi ricevuti.
- All'atto della ricezione, il punto centrale di ricezione
identifica il plico informativo, ne individua il relativo progressivo
di invio e ignora successive ricezioni dell'identico plico.
- Il punto centrale di ricezione memorizza, associandola al plico
informativo ricevuto, una attestazione temporale con la data e l'ora
della ricezione. L'attestazione di conferma di ricezione è inserita
in un apposito messaggio che viene inoltrato al punto di
trasmissione. Il plico informativo viene inserito nella «coda dei
plichi».
Art. 35.
Aggiornamento dei dati della BDA
- Il punto centrale di ricezione accede alla coda dei plichi ed
avvia l'elaborazione sequenziale e ordinata, in base alla loro
ricezione, dei plichi informativi.
- Per ogni plico informativo, il punto centrale di ricezione
esegue i controlli di completezza.
- Nel caso di un plico informativo non completo, il punto centrale
di ricezione genera e invia al punto di trasmissione mittente un
messaggio automatico di ripudio di aggiornamento contenente
l'indicazione degli elementi mancanti.
- Nel caso di un plico informativo completo, il punto centrale di
ricezione avvia l'aggiornamento dei dati della BDA.
- Al termine delle operazioni di aggiornamento dei dati della BDA,
il punto centrale di ricezione memorizza, associandola al plico
informativo trattato, una attestazione temporale con la data e l'ora
di aggiornamento e l'indicazione del plico informativo trattato.
L'attestazione di conferma di aggiornamento è inserita in un
apposito messaggio che viene inoltrato al punto di trasmissione.
Art. 36.
Requisiti fisici del punto centrale di ricezione
- La postazione di lavoro del punto centrale di ricezione è
costituita dagli strumenti elettronici e dalle risorse di rete
utilizzati dalla BDA per l'attività di gestione dei plichi
informativi ricevuti.
- La postazione di lavoro del punto centrale di ricezione è
dotata delle risorse di elaborazione e dei programmi per elaboratore
necessari per la ricezione, per via telematica dei plichi informativi
all'interno della RUG dai vari punti di trasmissione.
Art. 37.
Requisiti tecnici del punto centrale di ricezione
- Le procedure messe in atto presso il punto centrale di ricezione
sono documentate nel manuale operativo di cui all'art. 22.
- Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il
punto centrale di ricezione sono documentate nel piano centrale per
la sicurezza di cui all'art. 23.
- Il punto centrale di ricezione utilizza, per gli adempimenti di
cui agli articoli 34 e 35, un servizio di attestazione temporale
basato sul tempo ufficiale della RUG.
CAPO VlII
Disposizioni transitorie ed adeguamento delle regole procedurali
Art. 38.
Disposizioni transitorie
- Gli adempimenti tecnico operativi sono regolati con
provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati, secondo le regole procedurali stabilite nel presente
decreto.
- L'attivazione della BDA è preceduta da un decreto dirigenziale,
emesso d'intesa dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e
dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, che
accerta la installazione e la idoneità dello strumento elettronico e
del sistema di autorizzazione, unitamente alla funzionalità dei
servizi di comunicazione.
Art. 39.
Adeguamento delle regole procedurali
- Le regole procedurali stabilite dal presente decreto sono
adeguate con cadenza almeno triennale a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al fine di assicurarne la
corrispondenza con le necessità organizzative e con l'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
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