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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 aprile 2004
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile
2004)
NORME PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, AI FINI DELLA NOMINA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IVI ISTITUITE.
Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro degli Affari Esteri
e
Il Ministro dell'Interno
Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483;
Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la
ĞElezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italiağ, come
modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61 e dalla legge 27 marzo 2004, n. 78;
Ritenuta la necessità di dettare disposizioni ai fini della nomina dei
presidenti delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi
dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia;
Decreta:
Art. 1.
- Ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite a
norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, gli uffici
consolari, entro il 10 maggio 2004, trasmettono alla cancelleria della Corte di
appello di Roma l'elenco degli elettori, residenti nel Paese in cui é compresa
la circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua
italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di seggio, età non
superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i membri
del Parlamento europeo dello Stato comunitario di residenza.
- Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 32
sopracitato, gli uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il
titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro
incarico di presidente o di scrutatore nonché, ove possibile, brevi ragguagli
sulla capacità organizzativa dell'interessato, indicando, infine, se
quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento.
- Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello
delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.
- La cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base degli elementi
di cui al comma secondo del presente articolo, forma l'elenco degli idonei
all'ufficio di presidente di seggio.
- La nomina dei presidenti delle sezioni elettorali é effettuata dal
Presidente della Corte di appello di Roma entro il 29 maggio 2004 fra gli
iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.
- L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, é trasmesso
immediatamente ai rispettivi uffici consolari, che provvederanno a darne
comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n.
18.
Art. 2.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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