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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 aprile 2004

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2004)

NORME PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, AI FINI DELLA NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IVI ISTITUITE.

Il Ministro della Giustizia

di concerto con

Il Ministro degli Affari Esteri

e

Il Ministro dell'Interno

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483;

Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la ĞElezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italiağ, come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61 e dalla legge 27 marzo 2004, n. 78;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Decreta:

Art. 1.

  1. Ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, gli uffici consolari, entro il 10 maggio 2004, trasmettono alla cancelleria della Corte di appello di Roma l'elenco degli elettori, residenti nel Paese in cui é compresa la circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di seggio, età non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i membri del Parlamento europeo dello Stato comunitario di residenza.

  2. Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, gli uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonché, ove possibile, brevi ragguagli sulla capacità organizzativa dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento.

  3. Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.

  4. La cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al comma secondo del presente articolo, forma l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.

  5. La nomina dei presidenti delle sezioni elettorali é effettuata dal Presidente della Corte di appello di Roma entro il 29 maggio 2004 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.

  6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, é trasmesso immediatamente ai rispettivi uffici consolari, che provvederanno a darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 2.

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Ultima modifica: 14/05/2008