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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 febbraio 2006 n. 144
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2006)
REGOLAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, DELLA
LEGGE 13 FEBBRAIO 2001,
N. 45, IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA
GIUSTIZIA.
Il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro dell'Interno
Visto il
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme
in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione ed
il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia», come da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001,
n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
nonchè disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza» e, in particolare l'articolo 17-bis, comma 2;
Vista la
legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta», nonchè il
decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, «Regolamento
recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative
e limitative della liberta»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4,
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005,
le cui osservazioni sono state recepite, ad eccezione di quella
concernente la formula utilizzata nell'articolo 4, il cui
accoglimento importerebbe conseguenze in contrasto con le regole
fondamentali del trattamento penitenziario;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. ( nota)
Ambito di applicazione
- Sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento:
- i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto
condotte di collaborazione previste dal codice penale o da
disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo
9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, e che siano ammessi
alle speciali misure di protezione o per i quali sia stata avanzata
la proposta di ammissione a misure speciali di protezione, ovvero per
i quali sia stata avanzata richiesta di piano provvisorio di
protezione, ovvero che siano sottoposti a piano provvisorio di
protezione, ovvero che siano sottoposti a misure di eccezionale
urgenza ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8;
- i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto
condotte di collaborazione previste dal codice penale o da
disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo
9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, per i quali, sebbene
non sia stata avanzata richiesta di speciali misure di protezione, il
Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto
il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto
dall'articolo 16-quater del medesimo decreto-legge, richiede, in
vista della formulazione della proposta di ammissione a speciali
misure di protezione, l'adozione di particolari cautele nella
gestione penitenziaria;
- i soggetti che sono stati sottoposti nel passato alle speciali
misure di protezione e ne sono fuoriusciti con misure di
reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 5,
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, salvo che, anche sulla base di
informazioni provenienti dall'autorità giudiziaria, il nuovo stato
di detenzione o di internamento non sia conseguente a fatti
incompatibili con le condotte di collaborazione con la giustizia;
- i detenuti e gli internati che sono stati sottoposti nel
passato alle speciali misure di protezione poi revocate, ovvero al
piano provvisorio di protezione non seguito dalla richiesta delle
speciali misure di protezione, ovvero a misure di eccezionale urgenza
non seguite dalla definizione di un piano provvisorio o delle
speciali misure di protezione;
- i detenuti e gli internati che, sebbene non tengono o non
hanno tenuto condotte di collaborazione, sono sottoposti alle
speciali misure di protezione in ragione delle situazioni previste
dall'articolo 9, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
Art. 2.
Principi direttivi del trattamento penitenziario
dei collaboratori di giustizia
- I soggetti indicati all'articolo 1 godono dei diritti e sono
sottoposti ai doveri previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed
al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230.
- Le modalità di esercizio dei diritti e di adempimento dei
doveri dei soggetti indicati all'articolo 1 possono essere modificate
soltanto al fine di garantire la genuinità delle dichiarazioni, di
assicurare la riservatezza nonchè di tutelare l'incolumità
personale del detenuto o dell'internato.
- Nei confronti di un soggetto che al momento dell'ingresso in
carcere si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1,
l'Amministrazione penitenziaria adotta, a richiesta delle autorità
preposte alla tutela del soggetto e, in caso di urgenza, di propria
iniziativa, le misure di protezione necessarie ad assicurarne
l'incolumità personale.
- La direzione dell'istituto di pena adotta tutte le misure di
sostegno e di trattamento, compatibili con le esigenze di sicurezza,
idonee ad evitare che le condizioni di vita dei soggetti indicati
all'articolo 1 risultino deteriori rispetto a quelle degli altri
detenuti.
Art. 3. ( note)
Provvedimenti nei confronti dei detenuti
che manifestano la volontà di collaborare
- Qualora il detenuto o l'internato manifesta la volontà di
collaborare con la giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, in attuazione dall'articolo 13, comma 14,
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, dispone immediatamente le misure
necessarie ad evitare l'incontro con altre persone che collaborano
con la giustizia, i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le comunicazioni epistolari,
telefoniche o telegrafiche, nonchè adotta le specifiche misure volte
a garantire la sicurezza. Le misure sono mantenute fino alla completa
conclusione della redazione dei verbali e comunque almeno fino alla
redazione del verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione.
- Se la manifestazione della volontà di collaborare è comunicata
dall'autorità giudiziaria, le disposizioni sono impartite dalla
Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, che adotta altresì le opportune
misure di protezione, dandone immediata comunicazione al Procuratore
della Repubblica ed al Procuratore nazionale antimafia.
- Nell'ipotesi indicata al comma 2, qualora ricorrano ragioni di
urgenza, la direzione dell'istituto che abbia ricevuto direttamente
la comunicazione dall'autorità giudiziaria adotta provvedimenti di
contenuto analogo a quelli indicati nel comma precedente, dandone
immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, al
Procuratore nazionale antimafia, nonchè alla Direzione generale dei
detenuti e del trattamento per le successive disposizioni.
- Analoghe misure d'urgenza si applicano ai detenuti ed agli
internati che manifestano la volontà di collaborare direttamente
alla direzione dell'istituto che provvede alle comunicazioni di cui
al comma 3.
- Qualora non pervenga diversa comunicazione da parte del
Procuratore della Repubblica al quale il detenuto sta rendendo o ha
reso le dichiarazioni indicate all'articolo 16-quater, decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, le misure previste dai commi 2 e 3 sono
revocate decorsi centottanta giorni da quello in cui il soggetto ha
manifestato la volontà di collaborare, secondo quanto comunicato dal
Procuratore della Repubblica.
Art. 4. ( note)
Criteri di assegnazione agli istituti o alle sezioni
- Fatte salve le misure indicate all'articolo 3, comma 1, i
detenuti e gli internati indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a)
e c), sono assegnati, con provvedimento della Direzione generale dei
detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, ad appositi istituti o sezioni di istituto.
L'assegnazione deve essere effettuata in modo da evitare contatti fra
collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate
dall'autorità giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione,
risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere,
comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi.
- Fatte salve le misure indicate all'articolo 3, comma 1, su
richiesta del Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che
ha raccolto il verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione, o su richiesta di altro Procuratore della Repubblica,
d'intesa con il primo, i detenuti e gli internati indicati
all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono assegnati con provvedimento
della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi istituti
o sezioni di istituto, comunque diversi da quelli indicati al comma
1. L'assegnazione deve essere effettuata in modo da evitare contatti
fra collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate
dall'autorità giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione,
risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere,
comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi.
- I detenuti e gli internati indicati all'articolo 1, comma 1,
lettere d) ed e), sono rispettivamente assegnati, con provvedimento
della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi e tra
loro distinti istituti o sezioni di istituto, comunque diversi da
quelli indicati ai commi 1 e 2.
- Le disposizioni previste ai precedenti commi si applicano,
compatibilmente con le modalità di fruizione del beneficio concesso,
anche ai detenuti e agli internati, collaboratori di giustizia:
- assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21,
legge 26 luglio 1975, n. 354;
- ammessi alla misura della semilibertà ai sensi dell'articolo
48 della medesima legge;
- ammessi alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di
età non superiore agli anni dieci ai sensi dell'articolo 21-bis
della medesima legge.
- Per il compimento di specifici atti non esperibili nell'istituto
o nella sezione di assegnazione, su richiesta del Procuratore della
Repubblica che svolge le indagini, la Direzione generale dei detenuti
e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
può trasferire, per il tempo strettamente necessario e comunque
preventivamente indicato, i detenuti e gli internati di cui
all'articolo 1 ad istituti o sezioni diversi da quelli indicati ai
commi 1, 2, 3 e 4, assicurando comunque le esigenze di sicurezza ed
evitando i contatti con altri collaboratori di giustizia che, in base
alle notizie comunicate dall'autorità giudiziaria e dal Servizio
centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi
procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui
medesimi fatti delittuosi.
- Qualora agli internati che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 1, per salvaguardare la genuinità delle dichiarazioni
nonchè per tutelare l'incolumità personale, non sia possibile
assicurare nella casa di lavoro o nella colonia agricola di
assegnazione le stesse condizioni restrittive e le stesse opportunità di trattamento applicate agli altri internati, la
Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria può assegnarli ad un'altra casa
di lavoro o colonia agricola, assicurando comunque le suddette
esigenze.
- I medesimi criteri indicati al comma 6 si applicano agli
internati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 e
che sono assegnati ad una casa di cura e custodia, ad un ospedale
psichiatrico giudiziario, ad un istituto per infermi o minorati,
ovvero che sono sottoposti ad osservazione psichiatrica ai sensi
dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230.
- La Direzione generale dei detenuti e del trattamento del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, qualora ricorrano
gravi ragioni di sicurezza, può, sentita l'autorità giudiziaria,
assegnare i detenuti o gli internati indicati all'articolo 1, comma
1, lettera d), ad istituti o sezioni di istituto ordinari.
Art. 5. ( nota)
Ordini di servizio in materia di sicurezza
- La direzione dell'istituto penitenziario dotato di sezione per
detenuti o internati indicati all'articolo 1 adotta, anche sulla base
di eventuali disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, un apposito ordine di servizio contenente tutte le
prescrizioni alle quali deve attenersi il personale per la gestione
dei soggetti ivi ristretti e in ogni caso:
- l'assegnazione, ai servizi di sezione, di personale capace ed
esperto, nonchè la rigorosa limitazione e la registrazione degli
accessi;
- le cautele per assicurare la riservatezza degli atti relativi
al collaboratori di giustizia;
- le modalità di spostamento e di uscita dei detenuti dalla
sezione;
- le cautele per assicurare che il cibo, i farmaci e gli oggetti
che i detenuti possono legittimamente acquistare o detenere non
possano subire manipolazioni;
- l'indicazione delle misure per garantire il rispetto dei
divieti contenuti nell'articolo 13, comma 14, decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8.
- Qualora l'istituto penitenziario non sia dotato di sezione per
collaboratori di giustizia, la direzione dell'istituto di pena in cui
sia ristretto un soggetto che abbia manifestato la volontà di
collaborare o che comunque si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 1, emana un ordine di servizio di contenuto analogo a
quello indicato nel comma 2.
Art. 6. ( note)
Colloqui e corrispondenza
- Ai detenuti ed agli internati indicati all'articolo 1 si
applicano integralmente le disposizioni previste dagli articoli 18 e
18-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 37, 38, 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, salve
le limitazioni previste dall'articolo 13, comma 14, decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8.
- Le condizioni indicate all'articolo 1 integrano le particolari
circostanze previste dall'articolo 37, comma 9, decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
- Ai detenuti o internati che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), può essere concessa
l'autorizzazione al colloquio telefonico con propri familiari o
conviventi sottoposti a protezione mediante connessione ad utenza
cellulare, purchè il Servizio centrale di protezione attesti la
disponibilità dell'utenza da parte del familiare o del convivente.
La connessione è effettuata dalla direzione dell'istituto tramite
personale specificatamente addetto ed a spese del detenuto.
Art. 7. ( note)
Traduzioni e trasferimenti
- La traduzione, il trasferimento ed il piantonamento dei soggetti
indicati all'articolo 1, anche se detenuti o internati in luoghi
esterni agli istituti di pena, sono effettuati da personale del Corpo
di Polizia penitenziaria.
- La direzione dell'istituto penitenziario che provvede alla
traduzione o al trasferimento emana le disposizioni ritenute utili ad
assicurare l'incolumità fisica del detenuto o internato e della
scorta, ad impedire tentativi di evasione, ad assicurare
l'effettività dei divieti di colloquio e di incontro stabiliti dalla
legge o da disposizioni dell'autorità giudiziaria competente.
- La direzione dell'istituto penitenziario comunica
tempestivamente l'ordine di traduzione o trasferimento al Servizio
centrale di protezione che ne informa le Questure ed i Comandi
provinciali dell'Arma dei Carabinieri competenti in relazione
all'itinerario previsto.
- Le Forze di polizia interessate dispongono la vigilanza ritenuta
adeguata alle concrete esigenze di sicurezza.
- Salvi i provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica
sicurezza, per particolari esigenze di ordine e di sicurezza
pubblica, il responsabile del servizio di traduzione può richiedere,
in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della
Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri competenti per
territorio.
- La traduzione ed il trasferimento dei soggetti collocati in
detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari e sottoposti alle
speciali misure di protezione, al piano provvisorio di protezione e
alle misure di eccezionale urgenza ai sensi dell'articolo 13, comma
1, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sono effettuati a cura del
Servizio centrale di protezione, il quale vi provvede mediante le
forze di polizia territoriali.
- Qualora venga concesso un permesso ai sensi degli articoli 30 e
30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, se l'autorità giudiziaria ne
ha disposto la fruizione in località nota al Servizio centrale di
protezione, la traduzione del soggetto è effettuata a cura del
Servizio medesimo, il quale vi provvede mediante le Forze di polizia
territoriali.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia):
- «Con decreto del Ministro della giustizia, emanato
di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i
presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul
trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle
persone ammesse alle misure speciali di protezione e a
quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di
collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
2.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
- «Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9, 13 e 16-quater del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
«Art. 9 (Condizioni di applicabilità delle speciali
misure di protezione).
- Alle persone che tengono le
condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai
commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le
disposizioni del presente Capo, speciali misure di
protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo,
ove necessario, anche alla loro assistenza.
- Le speciali misure di protezione sono applicate
quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di
tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica
sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate,
dal Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che
le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
grave e attuale pericolo per effetto di talune delle
condotte di collaborazione aventi le caratteristiche
indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti
commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies del codice penale.
- Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di
protezione, assumono rilievo la collaborazione o le
dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La
collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere
carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì
avere carattere di novità o di completezza o per altri
elementi devono apparire di notevole importanza per lo
sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per
le attività di investigazione sulle connotazioni
strutturali; le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le
articolazioni e i collegamenti interni o internazionali
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le
modalità operative di dette organizzazioni.
- Se le speciali misure di protezione indicate
nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità
ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate
anche mediante la definizione di uno speciale programma di
protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13,
comma 5.
- Le speciali misure di protezione di cui al comma 4
possono essere applicate anche a coloro che convivono
stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonchè, in
presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che
risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non
determina, in difetto di stabile coabitazione,
l'applicazione delle misure.
- Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di
collaborazione o della rilevanza e qualità delle
dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
del gruppo criminale in relazione al quale la
collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con
specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
gruppo è localmente in grado di valersi.».
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
e adozione di provvedimenti provvisori).
- Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione,
la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2,
delibera a maggioranza dei suoi componenti, purchè siano
presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di
parità prevale il voto del presidente. Quando risultano
situazioni di particolare gravità e vi è richiesta
dell'autorità legittimata a formulare la proposta la
commissione delibera, anche senza formalità e comunque
entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano
provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove
necessario, informazioni dal Servizio centrale di
protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La
richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11,
comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui
quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di
collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è
ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica
inoltre le circostanze da cui risultano la particolare
gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il
provvedimento con il quale la commissione delibera il piano
provvisorio di protezione cessa di avere effetto se,
decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a
formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto
a trasmetterla e la commissione non ha deliberato
sull'applicazione delle speciali misure di protezione
osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento.
Il presidente della commissione può disporre la
prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il
tempo strettamente necessario a consentire l'esame della
proposta da parte della commissione medesima. Quando
sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non
consentono di attendere la deliberazione della commissione
e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata
richiesta della competente autorità provinciale di
pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta
autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti
previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e
destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano
provvisorio di protezione, il presidente della commissione
può richiedere al Servizio centrale di protezione una
relazione riguardante la idoneità dei soggetti a
sottostare agli impegni indicati nell'art. 12.
- Per stabilire se sia necessario applicare taluna
delle misure di protezione e, in caso positivo, per
individuare quale di esse sia idonea in concreto, la
commissione centrale può acquisire specifiche e
dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di
tutela già adottate o adottabili dall'autorità di
pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da
altri organi, nonchè ogni ulteriore elemento eventualmente
occorrente per definire la gravità e l'attualità del
pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte
di collaborazione.
- Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza
dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di
protezione, la commissione centrale può procedere anche
all'audizione delle autorità che hanno formulato la
proposta o il parere e di altri organi giudiziari,
investigativi e di sicurezza; può inoltre utilizzare gli
atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi
dell'art. 118 del codice di procedura penale.
- Il contenuto del piano provvisorio di protezione
previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione
che la commissione centrale può applicare nei casi in cui
non provvede mediante la definizione di uno speciale
programma è stabilito nei decreti previsti dall'art.
17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di
protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre
che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
cura degli organi di polizia territorialmente competenti,
dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti
in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione
di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il
reinserimento sociale nonchè dal ricorso, nel rispetto
delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità
particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
traduzioni e piantonamenti.
- Se, ricorrendone le condizioni, la commissione
centrale delibera la applicazione delle misure di
protezione mediante la definizione di uno speciale
programma, questo è formulato secondo criteri che tengono
specifico conto delle situazioni concretamente prospettate
e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma
4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi
protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione
e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di
assistenza personale ed economica, cambiamento delle
generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire
il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre
persone sottoposte a protezione oltre che misure
straordinarie eventualmente necessarie.
- Le misure di assistenza economica indicate nel comma
5 comprendono, in specie, semprechè a tutte o ad alcune
non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al
programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le
spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie
quando non sia possibile avvalersi delle strutture
pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di
mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere
attività lavorativa. La misura dell'assegno di
mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico
prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione
centrale e non può superare un ammontare di cinque volte
l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può
essere annualmente modificato in misura pari alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT.
L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla
commissione con provvedimento motivato solo quando
ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze
di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
del soggetto
sottoposto al programma di protezione, eventualmente
sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il
procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali
interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento è
acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della
difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le
dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre
su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo
precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo
dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta
al programma di protezione. [Le spese di assistenza legale
sono liquidate dal giudice previo parere del Consiglio
dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore è
iscritto].
- Nella relazione prevista dall'art. 16, il Ministro
dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e
l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre
per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a
programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei
singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare
delle integrazioni dell'assegno di mantenimento
eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno
motivate.
- Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori
e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita
la conservazione del posto di lavoro ovvero il
trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le
modalità che, assicurando la riservatezza e l'anonimato
dell'interessato, sono specificate in apposito decreto
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri
interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale
destinate ai minori compresi nelle speciali misure di
protezione.
- L'autorità giudiziaria può autorizzare con
provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2
dell'art. 16-quater ad incontrarsi tra loro quando
ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita
familiare.
- Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza
e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a
speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che
non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione
di un documento di copertura.
- L'autorizzazione al rilascio del documento di
copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio
centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede
alle autorità competenti al rilascio, che non possono
opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere
alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori
adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le
previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un
registro riservato attestante i tempi, le procedure e i
motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.
- Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza,
il procuratore della Repubblica o il giudice possono
autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere
domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di
polizia, ai fui delle necessarie comunicazioni o
notificazioni.
- Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione
a speciali forme di protezione è formulata nei confronti
di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i
soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che
garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo
stesso modo il Dipartimento provvede in vista della
formulazione della proposta e su richiesta del Procuratore
della Repubblica che ha raccolto o si appresta a
raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale
illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto
dall'art. 16-quater.
- Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la
riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto
previsto dall'art. 17-bis, comma 2, e procurando che lo stesso sia sottoposto a
misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne
l'incontro con altre persone che già risultano collaborare con la giustizia e
dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere
compromessa. E' fatto
divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno
fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le
dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'art. 18-bis, commi 1 e 5,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. E' fatto altresì divieto, alla
persona medesima e per lo stesso periodo, di avere
corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonchè di incontrare altre persone che collaborano con la
giustizia, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria
per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero
quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita
familiare.
- L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma
14 comporta l'inutilizzabilità in dibattimento, salvi i
casi di irripetibilità dell'atto, delle dichiarazioni rese
al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria
successivamente alla data in cui si è verificata la violazione.».
«Art. 16-quater (Verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione).
- Ai fini della concessione delle
speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè
per gli effetti di cui agli articoli 16-quinquies e
16-nonies, la persona che ha manifestato la volontà di
collaborare rende al Procuratore della Repubblica, entro il
termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione
di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla
ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è
interrogato nonchè degli altri fatti di maggiore gravità
ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla
individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì
le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla
individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro,
dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o,
con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri
appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o
indirettamente.
- Le informazioni di cui al comma 1 relative alla
individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità
non sono richieste quando la volontà di collaborare è
stata manifestata dai testimoni di giustizia.
- Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono
documentate in un verbale denominato «verbale illustrativo
dei contenuti della collaborazione», redatto secondo le
modalità previste dall'art. 141-bis del codice di
procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito
fascicolo tenuto dal Procuratore della Repubblica cui le
dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel
fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, del codice di
procedura penale relativo al procedimento cui le
dichiarazioni rispettivamente e direttamente si
riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono
segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di
esso è vietata la pubblicazione a norma dell'art. 114 del
codice di procedura penale.
- Nel verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni
attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie
e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti
o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli
riferiti, di particolare gravità o comunque tali da
evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o
di gruppi criminali.
- Nel verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione la persona indica i colloqui investigativi
eventualmente intrattenuti.
- Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4
sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma
dell'art. 194 del codice di procedura penale, possono
costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in
particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che
il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a
queste assimilabili.
- Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e
II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono
essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma
1, la persona cui esse si riferiscono non renda le
dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non
siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione.
- La disposizione del comma 7 si applica anche nel
caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al
comma 4.
- Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il
termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere
valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati
contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di
irripetibilità.».
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 13 e 16-quater della
citata legge 15 gennaio 1991, n. 8, vedi note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 18-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 18-bis (Colloqui a fini investigativi).
- Il
personale della direzione investigativa antimafia di cui
all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di
cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, nonchè gli ufficiali di polizia giudiziaria
designati dai responsabili, a livello centrale, della
predetta direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà
di visitare gli istituti penitenziari e possono essere
autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad
avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine
di acquisire informazioni utili per la prevenzione e
repressione dei delitti di criminalità organizzata.
- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli
uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in
materia di terrorismo, nonchè agli ufficiali di polizia
giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale
e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del
terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza,
designati dal responsabile di livello centrale, al fine di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili
per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico.
- Al personale di polizia indicato nei commi 1 e
1-bis, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:
- quando si tratta di internati, di condannati o di
imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo
delegato;
- quando si tratta di persone sottoposte ad
indagini, dal pubblico ministero.
- Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2
sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso
l'autorità competente al rilascio.
- In casi di particolare urgenza, attestati con
provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega,
dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma
2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data
immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che
provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al
comma 3.
- La facoltà di procedere a colloqui personali con
detenuti e internati è attribuita, senza necessità di
autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia
ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di
coordinamento previste dall'art. 371-bis del codice di
procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale
antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2
e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad
indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 21, 21-bis e 48
della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 21 (Lavoro all'esterno).
- I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli
scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis,
l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di
non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati
all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
- I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorità giudiziaria.
- Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato,
la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
- Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
- bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.».
«Art. 21-bis (Assistenza all'esterno dei figli minori).
- Le condannate e le internate possono essere ammesse
alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età
non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste
dall'art. 21.
- Si applicano tutte le disposizioni relative al
lavoro all'esterno, in particolare l'art. 21, in quanto
compatibili.
- La misura dell'assistenza all'esterno può essere
concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto,
se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo
di affidare la prole ad altri che al padre.».
«Art. 48 (Regime di semiliberta).
- Il regime di
semilibertà consiste nella concessione al condannato e
all'internato di trascorrere parte del giorno fuori
dell'istituto per partecipare ad attività lavorative,
istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di
semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite
sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti
civili.».
- Si riporta il testo dell'art. 112 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230:
«Art. 112 (Accertamento delle infermità psichiche).
- L'accertamento delle condizioni psichiche degli
imputati, dei condannati e degli internati, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli
articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale,
dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e
dal comma 4 dell'art. 111 del presente regolamento, è
disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o
di propria iniziativa, nei confronti degli imputati,
dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti
dei condannati e degli internati, dal magistrato di
sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo
istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di
insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro
istituto della medesima categoria.
- L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato
di sorveglianza possono, per particolari motivi disporre
che l'accertamento sia svolto presso un ospedale
psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in
un istituto o sezione per infermi o minorati psichici,
ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può
comunque permanere in osservazione per un periodo superiore
a trenta giorni.
- All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria
che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti
uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e
212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70,
71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4
dell'art. 111 del presente regolamento, dispone il rientro
nell'istituto di provenienza.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi note all'art. 1.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 18-ter della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I
detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche
al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i
familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere
presso di sè i quotidiani, i periodici e i libri in libera
vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli
imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità
giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado i permessi di colloquio sono di competenza del
direttore dell'istituto.».
«Art. 18-ter (Limitazioni e controlli della
corrispondenza).
- Per esigenze attinenti le indagini o
investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per
ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono
essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o
internati, per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
- limitazioni nella corrispondenza epistolare e
telegrafica e nella ricezione della stampa;
- la sottoposizione della corrispondenza a visto di
controllo;
- il controllo del contenuto delle buste che
racchiudono la corrispondenza, senza lettura della
medesima.
- Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora
la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata
ai soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 103 del codice
di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 della presente legge, ai
membri del Parlamento, alle rappresentanze diplomatiche o
consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini
ed agli organismi internazionali amministrativi o
giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di
cui l'Italia fa parte.
- I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati
con decreto motivato, su richiesta del Pubblico ministero o
su proposta del direttore dell'istituto:
- nei confronti dei condannati e degli internati,
nonchè nei confronti degli imputati dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado, dal magistrato di
sorveglianza;
- nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dal giudice indicato
nell'art. 279 del codice di procedura penale; se procede un
giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal
presidente del tribunale o della Corte di Assise.
- L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel
disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di
controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può
delegare il controllo al direttore o ad un appartenente
all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso
direttore.
- Qualora, in seguito al visto di controllo,
l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la
corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o
inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia
trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono
immediatamente informati.
- Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal
comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura
prevista dall'art. 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se
il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza,
ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario
ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del
collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il
provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 666
del codice di procedura penale.
- Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1,
l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza
avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.».
- Si riporta il testo degli articoli 37, 38 e 39 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230:
«Art. 37 (Colloqui).
- I colloqui dei condannati,
degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado sono autorizzati dal
direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai
congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando
ricorrono ragionevoli motivi.
- Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono
presentare il permesso rilasciato dall'autorità
giudiziaria che procede.
- Le persone ammesse al colloquio sono identificate e,
inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste
dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano
introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri
oggetti non ammessi.
- Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un
comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad
altri. Il personale preposto al controllo sospende dal
colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o
molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla
esclusione.
- I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi
divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando
sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui
avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi
divisori. La direzione può consentire che, per speciali
motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni
caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
- Appositi locali sono destinati ai colloqui dei
detenuti con i loro difensori.
- Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui
possono avere luogo nell'infermeria.
- I detenuti e gli internati usufruiscono di sei
colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati
per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo
comma dell'art. 4-bis della legge e per i quali si applichi
il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui
non può essere superiore a quattro al mese.
- Ai soggetti gravemente infermi, o quando il
colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci
anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,
possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti
stabiliti nel comma 8.
- Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In
considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di
prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i
conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino
a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha
sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha
fluito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo
consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
partecipare non più di tre persone. E' consentito di
derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
- Qualora risulti che i familiari non mantengono
rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa
segnalazione al centro di servizio sociale per gli
opportuni interventi.
- Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del
permesso, si fa annotazione in apposito registro.
- Nei confronti dei detenuti che svolgono attività
lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è
favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi,
ove possibile.».
«Art. 38. (Corrispondenza epistolare e telegrafica).
- I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a
ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La
direzione può consentire la ricezione di fax.
- Al fine di consentire la corrispondenza,
l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli
internati, che non possono provvedervi a loro spese,
settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e
l'affrancatura ordinaria.
- Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre
disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria
necessari per la corrispondenza.
- Sulla busta della corrispondenza epistolare in
partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio
nome e cognome.
- La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in
partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare
l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non
consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da
garantire l'assenza di controlli sullo scritto.
- La direzione, quando vi sia sospetto che nella
corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano
inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o
che possono determinare pericolo per l'ordine e la
sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata
segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato
di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità
giudiziaria che procede.
- La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di
controllo su segnalazione o d'ufficio, e inoltrata o
trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o
dell'autorità giudiziaria che procede.
- Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano
anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.
- Ove la direzione ritenga che un telegramma in
partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al
comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o
l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba
o meno provvedere all'inoltro.
- Il detenuto o l'internato viene immediatamente
informato che la corrispondenza è stata trattenuta.
- Non può essere sottoposta a visto di controllo la
corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati
indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o
giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di
cui l'Italia fa parte.».
«Art. 39 (Corrispondenza telefonica).
- In ogni
istituto sono installati uno o più telefoni secondo le
occorrenze.
- I condannati e gli internati possono essere
autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorchè
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone
diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla
settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad
effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o
con le persone conviventi, in occasione del loro rientro
nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si
tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis della
legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici
ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può
essere superiore a due al mese.
- L'autorizzazione può essere concessa, oltre i
limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi
di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si
svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonchè in
caso di trasferimento del detenuto.
- Gli imputati possono essere autorizzati alla
corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità
di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria
procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal
magistrato di sorveglianza.
- Il detenuto o l'internato che intende intrattenere
corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta
all'autorità competente, indicando il numero telefonico
richiesto e le persone con cui deve corrispondere.
L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne
intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente deve anche indicare i motivi che consentono
l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo
fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sul
richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve
essere motivata.
- Il contatto telefonico viene stabilito dal personale
dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La
durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di
dieci minuti.
- L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla
corrispondenza epistolare, ai sensi dell'art. 18 della legge, può disporre che
conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee
apparecchiature. E' sempre disposta la
registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate
su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati
nell'art. 4-bis della legge.
- La corrispondenza telefonica è effettuata a spese
dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.
- La contabilizzazione della spesa avviene per
ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.
- In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere
corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati,
all'interessato può essere data solo comunicazione del
nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempre
che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in
cui la chiamata provenga da congiunto o convivente
anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purchè entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme
restando le disposizioni di cui al comma 7.».
- Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi note all'art. 1.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi note
all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 30-ter della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 30 (Permessi).
- Nel caso di imminente
pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai
condannati e agli internati può essere concesso dal
magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a
visitare, con le cautele previste dal regolamento
l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante
il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità
giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma
dell'art. 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni
di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza
di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede
il presidente del collegio e, nel corso di quello di
cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso
il quale si è svolto il procedimento di appello.
- Analoghi permessi possono essere concessi
eccezionalmente per eventi di particolare gravità.
- Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere
del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si
protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è
punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un
tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma
dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la
disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
- L'internato che rientra in istituto dopo tre ore
dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è
punito in via disciplinare.».
«Art. 30-ter (Permessi premio).
- Ai condannati che
hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo
comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il
magistrato di sorveglianza, sentito il direttore
dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non
superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di
coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La
durata dei permessi non può superare complessivamente
quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
- bis.
- Per i condannati minori di età la durata dei
permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni
e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni
in ciascun anno di espiazione.
- L'esperienza dei permessi premio è parte integrante
del programma di trattamento e deve essere seguita dagli
educatori e assistenti sociali penitenziari in
collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
- La concessione dei permessi è ammessa:
- nei confronti dei condannati all'arresto o alla
reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta
all'arresto;
- nei confronti dei condannati alla reclusione
superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera
c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
- nei confronti dei condannati alla reclusione per
taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis,
dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque,
di non oltre dieci anni;
- nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
- Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione
della pena o delle misure restrittive hanno riportato
condanna o sono imputati per delitto doloso commesso
durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una
misura restrittiva della libertà personale, la concessione
è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del
fatto.
- Si applicano, ove del caso, le cautele previste per
i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano
altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
dello stesso articolo.
- Il provvedimento relativo ai permessi premio è
soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
procedure di cui all'art. 30-bis.
- La condotta dei condannati si considera regolare
quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
costante senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale, nelle attività organizzate negli
istituti e nelle eventuali attività lavorative o
culturali.».
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