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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 aprile 2004 n. 127
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004 - S. O n. 95)
REGOLAMENTO RECANTE APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
IN DATA 20 SETTEMBRE 2002, CHE STABILISCE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI
ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE
PRESTAZIONI GIUDIZIALI, IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E
STRAGIUDIZIALE.
Il Ministro della Giustizia
Visto l'
articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente
"Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni
disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal
decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382";
Visto l'
articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
22 febbraio 1946, n. 170, recante "Aumento degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore";
Visto l'
articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051,
recante "Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in
materia civile";
Visto il
comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente "Regolamento
recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12
giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei
diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per
le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali";
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre
2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e
delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia
civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono
state in generale accolte. Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per
le seguenti ragioni:
in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto
un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per i
minimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella della
riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa,
senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio
di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale
compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in
eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento
finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;
in ordine alla voce denominata "spese generali", disciplinata dagli articoli 14
tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si è previsto un
aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli oneri locatizi,
che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel
periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali,
anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri
e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT,
dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del
7 aprile 2004);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
- Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le
prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e
stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III,
allegate al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI (in formato pdf)
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949,
n. 536 (Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni
disciplinari per mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382):
"Art. 1. - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità
dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono
stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense,
approvata dal Ministro per la grazia e giustizia".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 (Aumento degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore) che sostituisce l'art.
57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578:
"Art. 57. - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità
dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono
stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello
stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la
determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di
cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni con le quali si
stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal
Ministro per la grazia e giustizia.".
- Si riporta il testo dell'articolo unico della legge 7
novembre 1957, n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in
materia civile):
"Articolo unico. - I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e
delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni
giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con
le modalità previste dall'art.
1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle
indennità in materia penale e stragiudiziale.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.".
NOTE DEGLI ALLEGATI
Capitolo I:
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art.
91 del codice di procedura civile:
"Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la sentenza che chiude il
processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a
favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la
competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla
stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del
precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le
forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene
il cancelliere o l'ufficiale giudiziario".
- Si riporta il testo dell'art.
7 del codice di procedura civile:
"Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di pace è competente per
le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni,
quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il
giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della
controversia non superi lire trenta milioni.
E' competente qualunque ne sia il valore:
- per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze
stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di
condominio di case;
- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilità.".
Note all'art. 11:
- Il titolo del Capo III, del Libro IV (dei procedimenti speciali), del Titolo I
(dei procedimenti sommari) reca: dei procedimenti cautelari.
- Si riporta il testo dell'art.
669-quaterdecies del codice di procedura civile:
"Art. 669-quaterdecies (Ambito di applicazione). - Le disposizioni della
presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e
V di questo capo, nonchè, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti
cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
L'art. 669-septies
si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla
sezione IV di questo capo.".
- Si riporta il testo dell'art.
2409 del codice civile:
"Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi è
fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla
società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo
del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al
tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere
percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può
ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il
provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il
procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con
soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per
accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle,
riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività
compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro
eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e
convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può
revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli
amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto
al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina
dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in
liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su
richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato
per il controllo sulla gestione, nonchè, nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese
per l'ispezione sono a carico della società.".
Capitolo II - Tariffa penale:
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 360 del codice di procedura penale:
"Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili).
- Quando gli accertamenti
previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è
soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la
persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del
giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della
facoltà di nominare consulenti tecnici.
- Si applicano le disposizioni dell'art. 364, comma 2.
- I difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto
di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e
di formulare osservazioni e riserve.
- Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle
indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico
ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se
differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
- Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona
sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate
nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli
accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel
dibattimento.".
AVVISI DI RETTIFICA
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2004, sono
apportate le seguenti rettifiche:
alla pagina 29, all'art. 6 (Rimborsi) della «Tariffa penale», al primo rigo,
dove e' scritto: «1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e
8, spetta al difensore ed il rimborso delle spese ...», leggasi: «1. Oltre agli
onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il
rimborso delle spese ...»;
ed ancora, alla pagina 35, nella rubrica dell'art. 11 della «Tariffa degli
onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale
(civile e penale, tributaria e amministrativa)» dove e' scritto: «(Pratiche di
valore superiore ai Euro 5.164.600,00)», leggasi: «(Pratiche di valore superiore
a Euro 5.164.600,00)».
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