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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2007)
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I
LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC E DEL CNEL.
Il giorno 1° ottobre 2007, alle ore 12,30 ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni
sindacali rappresentative:
ARAN: nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci
Teri (firmato)
Elenco Organizzazioni sindacali - Confederazioni sindacali (in formato
pdf)
Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo
concernente l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza
complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti pubblici non
economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e
del CNEL.
INDICE dell'Accordo:
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Associati
Art. 4 - Organi del Fondo
Art. 5 - Assemblea dei delegati
Art. 6 - Il consiglio di amministrazione
Art. 7 - Presidente e vice presidente
Art. 8 - Collegio dei revisori contabili
Art. 9 - Impiego delle risorse
Art. 10 - Criteri di investimento e conflitti di interesse
Art. 11 - Contribuzione
Art. 12 - Ulteriori risorse destinate al Fondo
Art. 13 - Adesione e permanenza nel Fondo
Art. 14 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
Art. 15 - Prestazioni
Art. 16 - Spese di avvio del Fondo
Art. 17 - Spese per la gestione del fondo
Art. 18 - Norme transitorie e finali
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
DELL'ENAC E DEL CNEL.
Premessa.
Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia
di forme pensionistiche complementari;
Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della
legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei
fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato
dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
2 marzo 2001;
Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2007, n. 79, recante
norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di
onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;
Visto l'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di
fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici
sottoscritto il 29 luglio 1999;
Visto quanto disposto dal Protocollo di esplicitazione in tema di
costituzione dei fondi pensione complementare - sottoscritto
l'8 maggio 2001;
Visto quanto previsto dalle seguenti disposizioni contrattuali:
Personale non dirigente comparto Ministeri:
art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica
1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il
biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 21 febbraio 2001;
art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente
sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio
2001.
Personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici:
art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica
1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000 - sottoscritto il
14 marzo 2001.
Personale non dirigente comparto Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
articoli 94 e 95 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005
e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 17 maggio 2004.
Personale non dirigente dell'ENAC:
articoli 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo
1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il
19 dicembre 2001.
Personale non dirigente del CNEL:
art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 -
sottoscritto il 14 febbraio 2001;
art. 6 del CCNL per il personale non dirigente relativo al
biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 4 dicembre 2001;
art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL sottoscritto in data
14 febbraio 2001 per il personale non dirigente del CNEL -
sottoscritto il 24 luglio 2003.
Dirigenza comparto Ministeri:
art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui
agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3
del CCNL 5 aprile 2001 II biennio del personale dell'area 1 della
dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
art. 71 del CCNL area I per il quadriennio normativo 2002/2005 e
per il biennio economico 2002/2003 - sottoscritto il 21 aprile 2006.
Dirigenza comparti Enti pubblici non economici:
art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui
agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3
del CCNL 5 aprile 2001 II biennio del personale dell'area I della
Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
art. 72 del CCNL area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e
per il biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 1° agosto 2006.
Dirigenza comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri:
art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui
agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3
del CCNL 5 aprile 2001 II biennio del personale dell'area I della
dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005
e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 13 aprile 2006.
Dirigenza ENAC:
art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;
art. 67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il
biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC
- sottoscritto il 30 maggio 2007.
Dirigenza CNEL:
art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il
biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 20 dicembre 2001;
art. 70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il
biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 19 gennaio 2007.
Le parti concordano:
di istituire una forma pensionistica complementare a
contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare
mediante costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per
i lavoratori dei comparti Ministeri, Enti pubblici non economici,
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per i lavoratori dell'ENAC e
del CNEL, di seguito denominato "Fondo" per brevità di dizione. Il
Fondo è alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e
da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi
nazionali di lavoro;
che il presente accordo non abroga, nel rispetto delle attuali
disposizioni di legge, i fondi ad esso pre-esistenti nelle
amministrazioni, enti ed aree cui si applica;
che i contenuti del presente accordo istitutivo devono essere
recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, unitamente ad ogni
altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere in
materia statutaria della Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
di seguito denominata "COVIP".
- Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del
codice civile e del decreto legislativo n. 124/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per brevità
"Decreto".
- Il Fondo è disciplinato dallo statuto.
- Il regolamento elettorale disciplina le modalità per la
elezione dei delegati che rappresentano i lavoratori associati
all'assemblea di cui all'art. 5.
- Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori
dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti
sindacali e dall'ARAN per i comparti Ministeri, Enti pubblici non
economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè per l'ENAC
e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano
assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra
tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina
legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o
superiore a tre mesi continuativi.
- I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito
dell'adesione volontaria al Fondo, acquistano il titolo di
"associato".
- Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del
Fondo:
- i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di
cui al comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli
altri enti di cui all'art. 70 decreto legislativo n. 165/2001, che
alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora
espresso la volontà di aderire, nonchè gli stessi lavoratori di
enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento
vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti
organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti
contrattuali, per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori
interessati;
- i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di
cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie
del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui
al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi
dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le
predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri
contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che
disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni;
- i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di
cui al comma 1, dipendenti dalle amministrazioni del comparto Agenzie
fiscali, a condizione che venga stipulato un successivo accordo per
disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
- i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di
cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del demanio, che, in data
13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le
competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo.
- Sono associati al Fondo:
- i lavoratori, in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione
volontaria, o che abbiano aderito con tacito assenso, se appartenenti
ai settori privati, di seguito denominati "lavoratori associati";
- le amministrazioni, gli enti ed aziende dei comparti di cui
all'art. 2, comma 1, ivi compresi l'ENAC ed il CNEL, che abbiano alle
loro dipendenze lavoratori associati al Fondo, d'ora in poi
- i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a
carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".
- Sono organi del Fondo:
- l'assemblea dei delegati;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente e il vice presidente;
- il collegio dei revisori contabili.
- L'assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di
partecipazione paritetica, da sessanta delegati, per metà in
rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi
secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per
metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati con le
modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.
- L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla
base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal citato
regolamento elettorale.
- Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono
indette al raggiungimento del numero di diecimila adesioni al Fondo.
Art. 6.
Il consiglio di amministrazione
- Il consiglio di amministrazione è costituito da diciotto
componenti in possesso dei requisiti di professionalità e di
onorabilità previsti della vigente normativa in materia.
- In attuazione del principio di pariteticità, i delegati
rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle
amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente,
alla elezione dei rispettivi nove consiglieri componenti il consiglio
di amministrazione.
- Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un
numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da
eleggere, possono essere presentate:
- per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei
lavoratori, secondo la disciplina dell'apposito regolamento
elettorale;
- per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle
amministrazioni, secondo le modalità previste nell'atto normativo
del Governo di cui all'art. 5.
- Qualora uno o più componenti del consiglio di amministrazione
siano eletti tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono
dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.
Art. 7.
Presidente e vice presidente
- Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio
di amministrazione, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri
del consiglio rappresentanti le amministrazioni e tra i membri del
consiglio rappresentanti i lavoratori associati.
Art. 8.
Collegio dei revisori contabili
- Il collegio dei revisori contabili è composto da quattro
componenti effettivi e da due supplenti.
- In attuazione del principio di pariteticità, i delegati
rappresentanti dei lavoratori e i delegati in rappresentanza delle
amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente,
alla elezione dei rispettivi due componenti effettivi e del
rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
- Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste
presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste dall'art.
6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori
contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.
- Tutti i componenti il collegio dei revisori contabili devono
essere in possesso dei requisiti di professionalità e di
onorabilità previsti dalla vigente normativa in materia e devono
essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero della giustizia.
- Il collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno
il presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso
il presidente del consiglio di amministrazione.
- Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione,
sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere
l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto.
- Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo
dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere
modificate, nonchè i termini e le modalità con i quali è
esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora
se ne ravvisi la necessità.
- E' in facoltà del consiglio di amministrazione realizzare un
assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un
unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero
differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle
diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
- Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo, è
attuata una gestione monocomparto, salvo diversa decisione degli
organi statutari.
Art. 10.
Criteri di investimento e conflitti di interesse
- In materia di criteri di investimento e conflitti di
interesse, si applica quanto previsto dalla vigente normativa in
materia.
- L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle
rispettive amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al
Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è quindi
dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o
alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale,
in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica
di associato.
- La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle
amministrazioni è pari all'1% degli elementi retributivi considerati
utili ai fini del trattamento di fine rapporto, secondo i contratti
collettivi nazionali vigenti in materia.
- La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari
all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
- Per i dipendenti iscritti all'INPDAP ai fini del trattamento
di fine rapporto, sono altresì contabilizzate dallo stesso ente
previdenziale:
- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del
trattamento di fine rapporto dei dipendenti già occupati al
31 dicembre 1995 e di quelli assunti, a tempo indeterminato, nel
periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
- l'1,5% della base contributiva di riferimento del
trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art.
2, commi 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 20 dicembre 1999;
- per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001, il 100%
dell'accantonamento trattamento di fine rapporto maturato nell'anno.
- Nei casi in cui è prevista l'erogazione diretta del
trattamento di fine rapporto da parte delle amministrazioni, queste
provvedono direttamente agli adempimenti di cui al comma 4,
lettere a) e c).
- La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di
pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal consiglio
di amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione
lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle
fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata
la percezione di un trattamento economico, anche se in misura
ridotta.
- E' prevista la facoltà del lavoratore associato di effettuare
versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal
consiglio di amministrazione, fermo restando i contributi a carico
delle amministrazioni così come indicato dalla clausola
contrattuale.
- In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei
contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni
stabilite dallo Statuto e dalle norme indicate dal consiglio di
amministrazione.
- In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati,
le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità
delle disponibilità finanziarie e per assumere le conseguenti
determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
- Le amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa
indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute
a suo carico.
- Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti
a carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le
modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi
occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi), sono definite
dagli organi del Fondo, d'intesa con l'Istituto previdenziale.
Art. 12.
Ulteriori risorse destinate al Fondo
- In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3-sexies del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre
1999, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 marzo 2001 - testo coordinato, allo scopo di
incentivare l'avvio del Fondo, le risorse disponibili a carico del
bilancio dello Stato sono utilizzabili, nel rispetto del suddetto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, per erogare una quota
aggiuntiva del contributo delle amministrazioni statali. Nel limite
della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno
associati nel corso del primo anno di operatività del Fondo, tale
quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita nella
misura dell'1%. Per coloro che saranno associati nel corso del
secondo anno di operatività del Fondo sarà invece attribuita,
sempre per una durata di soli dodici mesi e nel rispetto della
dotazione finanziaria complessiva, una quota aggiuntiva dello 0,50%.
Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, nel
rispetto del suddetto decreto, sono attribuite una tantum.
- All'onere di cui al presente articolo, si fa fronte
nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
Art. 13.
Adesione e permanenza nel Fondo
- I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale
con le modalità previste dallo Statuto.
- L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al
lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni
previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
- In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto
alla corresponsione delle voci di trattamento economico indicate come
utili ai fini della contribuzione ai sensi dell'art. 11 permane la
condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere
consentite secondo le modalità stabilite dal consiglio di
amministrazione.
- In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con
fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di
associato e l'obbligo contributivo è disciplinato secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6.
Art. 14.
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
- L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico
dell'amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro.
- Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente,
mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione
dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la
sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso, si
determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a
carico dell'amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta
facoltà sono disciplinate nello statuto.
- Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del
pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle
seguenti opzioni:
- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo
cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al
cambiamento di settore contrattuale;
- trasferimento della posizione individuale presso altre forme
pensionistiche;
- riscatto della posizione individuale; il riscatto della
posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione
maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il
fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni
che danno diritto al riscatto; la liquidazione dell'importo così
definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
- conservazione della posizione individuale anche in assenza
di contribuzione.
- In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il
lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento
dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione
complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di aver
maturato almeno cinque anni di associazione al Fondo, limitatamente
ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a
tale termine, non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la
cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione e
del versamento della quota del trattamento di fine rapporto.
- Le richieste di trasferimento ai sensi del comma 4 possono
effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre
di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere
rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
- Le modalità relative alla facoltà di cui al comma 5 sono
determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a
carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
- Lo Statuto del Fondo potrà valutare la possibilità di
prosecuzione volontaria della contribuzione del lavoratore cessato
dal servizio.
- Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
- Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si
consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime
pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di
contribuzione al Fondo.
- Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si
consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni
a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime
pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di
contribuzione al Fondo. La presente clausola trova applicazione anche
nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga
acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare,
computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di
permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo
di provenienza.
- In via transitoria, entro i primi quindici anni dalla
autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza
di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.
- Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti
di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la
propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
- Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante
apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o enti abilitati
dalla legge.
- Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per
anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale
della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella
percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
- Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione
ed ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione
prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge,
non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente
articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione
pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di
accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la
liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla
propria posizione individuale.
- In caso di morte del lavoratore associato prima del
pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi
diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
- Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può
conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto
della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 31,
comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese
sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la
propria posizione del Fondo.
- Le modalità di reintegro della posizione individuale sono
disciplinate da disposizioni del consiglio di amministrazione.
- Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
- Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie
di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e
premorienza.
- Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i
versamenti effettuati in loro favore dalle amministrazioni,
distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali,
previste dall'art. 11.
- Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP, in fase
di prima attuazione, versa, per conto delle Amministrazioni
interessate, all'atto della costituzione del fondo stesso, una quota
di iscrizione di Euro 2,75 "pro capite" riferita al numero dei
dipendenti dei comparti.
- A tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art.
1, comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per l'anno 2007) e con le modalità definite dall'art. 74, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 17.
Spese per la gestione del fondo
- All'atto dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al
versamento di una quota di iscrizione al fondo una tantum nella
misura prevista dal consiglio di amministrazione.
- Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla
gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
- Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il
fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
- delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di
avvio e di amministrazione provvisoria;
- di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione,
il cui ammontare è stabilito annualmente dal consiglio di
amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in
caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
- delle somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle
posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di
beneficiari ex lege;
- di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto
sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
- Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie,
ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati
direttamente sul patrimonio del Fondo.
- La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa
del Fondo è determinata, di anno in anno, con deliberazione del
consiglio di amministrazione del Fondo, sulla base del preventivo di
spesa e nel rispetto del principio di economicità.
- Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a
predisporre entro quattro mesi lo statuto ed il regolamento
elettorale del Fondo.
- All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del
fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i
componenti del primo consiglio di amministrazione, e tra questi il
presidente. Le stesse parti, sempre pro-quota, indicano anche i
componenti del primo collegio dei revisori contabili. Ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2003,
i componenti in rappresentanza delle amministrazioni del primo
consiglio di amministrazione e del primo collegio dei revisori
contabili, sono designati con decreto del Ministro della funzione
pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a
quando la prima assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo consiglio di
amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.
- Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle
amministrazioni e dei lavoratori, il primo consiglio di
amministrazione è composto da diciotto membri, di cui nove in
rappresentanza delle amministrazioni e nove in rappresentanza dei
lavoratori.
- Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al
comma 4, il primo collegio dei revisori contabili è composto da
quattro membri, di cui due in rappresentanza delle amministrazioni e
2 in rappresentanza dei lavoratori, e due supplenti, anche questi
ultimi designati in modo paritetico. Il primo collegio dei revisori
nomina, al proprio interno, il presidente, nell'ambito della
rappresentanza che non ha espresso il presidente del consiglio di
amministrazione.
- Il primo consiglio di amministrazione attua tutti gli
adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla
richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e
gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
- Spetta al primo consiglio di amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 5, indire le elezioni per l'insediamento
della prima assemblea al raggiungimento della soglia di diecimila
adesioni al Fondo.
- Il primo consiglio di amministrazione gestisce l'attività di
promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura
delle spese di avvio del Fondo di cui all'art. 16 del presente
accordo, predispone la nota informativa e la domanda di adesione da
sottoporre all'approvazione della commissione di vigilanza sui fondi
pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra attività
prevista dallo statuto.
- In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti
nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare, l'apporto delle amministrazioni al Fondo in
mezzi, locali o risorse umane è disciplinato mediante apposita
convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di
quest'ultimo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Nell'ottica di perseguire la parità di trattamento tra i
lavoratori aderenti al fondo, le parti concordano sulla opportunità
che, al fine di sostenere le adesioni al fondo nei primi anni di
gestione, la quota aggiuntiva di contribuzione per i primi due anni,
di cui all'art. 12, trovi applicazione, con le stesse modalità,
anche a favore dei dipendenti del comparto e area dirigenziale degli
enti pubblici non economici, dell'ENAC e del CNEL.
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