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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO ARAN
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre
2007)
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO D'INTEGRAZIONE DEL CCNQ SULLE MODALITA' DI
UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE
SINDACALI DEL 7 AGOSTO 1998
Il giorno 24 settembre 2007, alle ore 16,45, presso la sede dell'A.Ra.N. ha
avuto luogo l'incontro tra:
L'A.Ra.N: nella persona del Presidente, avv. Massella Ducci Teri: (firmato) e le seguenti Confederazioni sindacali:
| CGIL: |
(firmato) |
| CISL: |
(firmato) |
| UIL: |
(firmato) |
| CONFEDIR: |
(non firmato) |
| CISAL: |
(firmato) |
| CONFSAL: |
(firmato) |
| COSMED: |
(firmato) |
| CSE: |
(non firmato) |
| CGU: |
(non firmato) |
| CIDA: |
(non firmato) |
| RDB CUB: |
(non firmato) |
| USAE: |
(non firmato) |
| UGL: |
(firmato) |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto
collettivo nazionale quadro d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali
del 7 agosto 1998.
Art. 1.
- Il presente contratto integra e chiarisce l'applicazione di alcune
disposizioni contenute nel CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modificazioni e
integrazioni, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali, di seguito indicato come "CCNQ del 7
agosto 1998".
Art. 2.
- All'art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 7 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - di
norma sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti
sindacali di cui all'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non
inferiori a tre mesi ciascuno.".
"7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e
5 può anche essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75%. In ogni caso, i
limiti minimi della prestazione lavorativa sono quelli fissati per il part-time
dalla disciplina generale prevista nei relativi contratti collettivi nazionali
di lavoro.".
Art. 3.
- All'art. 14 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 6 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli articoli
5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato
che - accertati i requisiti soggettivi previsti dagli articoli 5, comma 1 ed 11,
comma 1 - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta,
dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50
del decreto legislativo n. 165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto
dei contingenti. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono altresì
comunicate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative,
oltre che alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso il sito
web dedicato Gedap.".
"6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative devono essere comunicate
alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se, entro
tale data, le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati si
intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun
provvedimento. Il provvedimento risulta, invece, necessario nei casi di revoca,
trasformazione di un istituto in un altro, modifica temporale, grado (da tempo
pieno a part-time o viceversa). Gli estremi del provvedimento adottato dalle
amministrazioni devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dei
commi 3 e 4 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001, anche ai fini del
rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni possono essere comunicate
tempestivamente attraverso il sito web dedicato a Gedap. In tutti i casi di
cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato
nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima
pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione
sindacale durante il periodo del mandato sindacale.".
Art. 4.
- All'art. 15 del CCNQ del 7 agosto 1998 il comma 4 é sostituito dal
seguente:
"4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche di cui
al presente contratto adempiono agli obblighi previsti dall'art. 50 del decreto
legislativo n. 165/2001 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Per garantire, da parte di quest'ultimo, la verifica del rispetto dei
contingenti, le amministrazioni inviano le informazioni richieste esclusivamente
attraverso il sito web dedicato Gedap.
Il prospetto di rilevazione, di cui l'amministrazione trattiene copia, deve
contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite
fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali di cui agli articoli 8 e 11
e, in analogia con quanto previsto nel comma 5, lo stesso deve essere
controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego
che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base del
citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al
rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione
dell'eventuale diniego. I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono
responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell'utilizzazione delle
prerogative sindacali - distacchi, aspettative e permessi sindacali - in
violazione della normativa vigente.
Art. 5.
- All'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 é aggiunto il comma 4-bis.
4-bis. Nel comparto scuola il disposto del comma 4 non si applica nei casi in
cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente
ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione
scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali
l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che
prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.".
Art. 6.
- L'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 é sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Disposizioni particolari).
- Ai soli fini dell'accertamento
della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano
vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione
associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali
risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella
titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano,
comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere
generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può
tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla
libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le
aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza
al disposto della norma. In caso negativo non é possibile riconoscere la
rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle
trattative per il rinnovo dei CCNL.
- In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che
non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto é sempre esclusa
l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso é il caso di
incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già
esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo
universale.
- Ai fini dell'accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale
2008-2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale
con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentatività
sindacale, le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del
comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro
tale data le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'Aran
"idonea documentazione" di cui al comma 5 che dimostri che il soggetto sindacale
in capo al quale si deve accertare la rappresentatività é titolare in proprio di
delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono
imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari
le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in
altre forme aderenti, comunque denominate.
- Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la
documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività
della delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli stessi la
rappresentatività per il biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione
sindacale sarà misurata, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001, sulla base delle deleghe di cui é direttamente titolare e intestataria
al momento in cui interviene da parte dell'Aran la rilevazione del dato.
Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia siano state
adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa
documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica
congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale,
può intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008.
- L'idonea documentazione da fornire all'Aran, che attesti la regolarità
sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi
in cui si verifichi un mutamento associativo, é quella adottata dai competenti
organi statutari e trasmessa all'Aran con lettera raccomandata a/r a firma del
legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note
di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano
conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella
titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per
la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della
Raccomandata.
- Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale
rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai
rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari dei
CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato il 7
agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono esercitati in nome e per conto
degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione
avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale
rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle
sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto,
l'organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti
disposizioni, é unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre
prerogative sindacali di cui al presente contratto.
- Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni
sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell'art. 43 del decreto
legislativo n. 165/2001, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale
rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio
di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico
accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8.
- L'ARAN procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni
sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell'inizio di
ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all'inizio del secondo
biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i
dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio
delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego
aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione
nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.
- Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, comma 1, il
dato associativo é espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento
dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
considerato. A tale fine non conta il numero dei lavoratori associati al
sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali
effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui é titolare il
sindacato. Per tale motivo il dato associativo é rilevato direttamente dalla
busta paga del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo versato la
delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel
mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene
effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in
quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro
l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di
procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente
successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega
rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del
mese di gennaio, la stessa non é valida ai fini del calcolo della
rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità,
valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa
alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2006, evita di considerare, ai fini
della rappresentatività, deleghe fittizie e cioé quelle che, eventualmente
rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate
nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata
non diviene mai effettiva.
L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta
trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del
dirigente competente che risulti inadempiente. é demandato alla deliberazione
del Comitato Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 43 del decreto
legislativo n. 165/2001 la risoluzione dei casi controversi imputabili alla
inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.
- L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze del comma 8 -
sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
- Le confederazioni ed
organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per
motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno
restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il
corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non
spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi -
verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti.
- Come norma transitoria, in via eccezionale e con esclusione della
ripetibilità, per gli anni pregressi a decorrere dal 1998 e sino al 31 dicembre
2006, tenuto conto che, dall'anno 2007 il Dipartimento della funzione pubblica
ha adottato un nuovo sistema informatizzato di rilevazione - sito web dedicato a
Gedap - é consentita la compensazione tra il periodo di superamento del
contingente dei distacchi e quello di sott'utilizzazione dello stesso, purché
avvenuti nello stesso anno, nonché tra i permessi degli articoli 8 e 11. In
questo ultimo caso, nel limite dei contingenti complessivamente distribuiti dai
periodici biennali CCNQ alle associazioni sindacali rappresentative di comparto
e di area, ove si sia verificato il superamento del contingente dei permessi
dell'art. 8 e il parziale utilizzo di quello dell'art. 11 (di spettanza sia
delle confederazioni che delle organizzazioni di categoria) e viceversa, é
permessa la compensazione tra detti contingenti. A decorrere dal 1° gennaio 2007
la predetta compensazione é esclusa.
- Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui nell'anno di riferimento un soggetto
sindacale abbia superato il contingente dei permessi dell'art. 8,
l'amministrazione, previo consenso dell'associazione sindacale interessata, in
luogo del recupero diretto di cui al comma 11, può compensare l'eccedenza
nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di
spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente. Nel caso in
cui l'associazione sindacale nell'anno successivo a quello in cui si é
verificata l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non
sia sufficiente, si darà luogo a quanto previsto nel comma 11.
- I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU
non sono mai sommabili o trasferibili.".
Art. 7.
- Alla luce delle ripetute integrazioni e modificazioni intervenute a
decorrere dall'anno 1998 sul testo del CCNQ del 7 agosto 1998 ad opera di
successivi contratti quadro, biennali e non, in considerazione dell'importanza e
della necessaria certezza e trasparenza della materia delle prerogative
sindacali e dell'accertamento della rappresentatività, così come normato
dall'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché delle modificazioni
intervenute in materia di elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU,
le parti si danno atto dell'esigenza di procedere alla redazione di un nuovo
testo in materia entro l'anno 2007.
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