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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
CIRCOLARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
CRITERI PER LA NOMINA E CONFERMA DEI VICE PROCURATORI
ONORARI
Approvata nella seduta del 18 maggio 2000.
I
Disposizioni di carattere generale
Il 31 dicembre 2000 cesseranno dalle funzioni i soli vice procuratori onorari
attualmente in carica nominati, per il triennio 1998-2000, anteriormente alla data del 2
giugno 1999 ed in conseguenza dovrà provvedersi alle nuove nomine ed alle conferme per i
successivi tre anni.
I vice procuratori nominati dopo il 2 giugno 1999, invero, restano in carica 3 anni a
far data dal decreto ministeriale di nomina. La disciplina anteriore (art. 32 R.D. 12
gennaio 1941, n.12), pur prevedendo che la nomina dei vice procuratori onorari durasse per
un triennio, stabiliva tuttavia, per evidenti esigenze di semplificazione dei procedimenti
di nomina, che al termine di tale periodo rigidamente determinato cessassero dalla carica
anche quelli che avessero ottenuto la nomina nel corso del triennio stesso; laddove la
normativa attualmente vigente rapporta la durata dell'incarico del magistrato onorario
all'effettivo svolgimento dello stesso. Da un lato, infatti, gli articoli 71 e 42 quinquies
stabiliscono che le nomine a vice procuratore onorario di tribunale hanno la durata di
tre anni; dall'altro l'art.30 del D.Lgs. n. 51/98 ha espressamente abrogato l'art. 32
cit., per cui deve ritenersi che il legislatore abbia abbandonato il criterio di durata
dell'incarico per un triennio prestabilito.
Ne consegue che tutte le nomine, anche se già effettuate dal CSM dopo il 2 giugno
1999, hanno durata triennale con decorrenza dalla data dell'emanazione del Decreto
Ministeriale che recepisce la delibera consiliare di nomina.
E' pertanto necessario che i capi degli uffici vigilino sulla effettiva durata
dell'incarico del vice procuratore onorario, attivando tempestivamente prima della
scadenza le eventuali procedure di conferma o le richieste di nuove nomine.
II
Nomine requisiti e documentazione
- Per conseguire la nomina e per ottenere la conferma a vice procuratore onorario è
necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- abbia l'idoneità fisica e psichica;
- abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
- abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio
giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano
la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università della
Repubblica;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.
- Tali requisiti devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina o
conferma da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
- Alle istanze o proposte di nomina trasmesse dai Consigli Giudiziari, in originale
e in copia, dovranno essere allegati:
Prodotti dall'interessato:
- istanza o accettazione della nomina dell'aspirante;
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente,
con l'indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita
la laurea e della votazione conseguita;
- certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico
(ASL o Medico Militare);
- rilascio del nullaosta da parte della Amministrazione di appartenenza o del datore
di lavoro degli aspiranti all'incarico di vice procuratore onorario;
- dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense
nell'ambito del Circondario del Tribunale o della sezione distaccata, presso la quale
svolge esclusivamente le funzioni (v. Incompatibilità).
Prodotti dall'Ufficio:
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale;
- certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;
- rapporto informativo del Prefetto;
- parere del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
OLTRE AI SUDDETTI ATTI DOVRA' ESSERE ALLEGATO L'APPOSITO MODULO DEBITAMENTE
COMPILATO A CURA DELL'INTERESSATO (ALL. A ALLA PRESENTE CIRCOLARE)
III
Conferme
- Ai fini della conferma , il Consiglio Giudiziario, nella composizione prevista
dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, esprime, alla scadenza del
triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla
base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
Analoga valutazione verrà compiuta dal Consiglio Giudiziario per coloro che, essendo
stati nominati entro il 2 giugno 1999, cesseranno dall'incarico il 31.12.2000.
- Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
- I vice procuratori onorari già in servizio alla scadenza del triennio in corso
potranno essere confermati per una sola volta (anche se sono già stati confermati in
precedenza).
- Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:
Prodotti dall'interessato:
- istanza di conferma;
- certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente;
- certificazione attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciata da un ente
pubblico (ASL o Medico Militare), per coloro che hanno ottenuto l'incarico di vice
procuratore onorario prima del 2 giugno 1999;
- dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione
forense nell'ambito del Circondario del Tribunale o nella sezione distaccata, presso la
quale svolge esclusivamente le funzioni (v. Incompatibilità).
Prodotti dall'Ufficio:
Relazione del Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dall'interessato nel
triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e
sulla esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.
OLTRE AI SUDDETTI ATTI DOVRA' ESSERE ALLEGATO L'APPOSITO MODULO DEBITAMENTE
COMPILATO A CURA DELL'INTERESSATO (ALL. A ALLA PRESENTE CIRCOLARE)
- Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione
espressa dal Procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha
prestato la propria attività.
IV
Procedimento
- I Procuratori della Repubblica trasmetteranno ai Procuratori Generali presso le
Corti di Appello le domande per le nomine e conferme dei vice procuratori onorari o le
proposte d'ufficio, con il proprio parere motivato.
Sarà cura dei Procuratori Generali inoltrare successivamente le suddette proposte ai
Presidenti delle Corti d'Appello.
I Presidenti delle Corti di Appello, in relazione ai vice procuratori onorari il cui
incarico scade il 31 dicembre 2000, faranno pervenire al Consiglio Superiore della
Magistratura, entro il 15 settembre 2000, i pareri motivati dei Procuratori e le proposte
dei Consigli Giudiziari nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21
novembre 1991 n. 374, sulle istanze degli interessati e sulle proposte dei Procuratori
della Repubblica presso i Tribunali relative alle conferme dei vice procuratori onorari.
- I pareri dei Procuratori della Repubblica e le proposte dei Consigli Giudiziari
dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:
- possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, II comma, Ordinamento Giudiziario;
- inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere
proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma
nell'incarico da parte di questo Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da
esso revocate, quando permangano le cause del provvedimento negativo;
- inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli
aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di
parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed
impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da
accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
- eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
- I pareri e le proposte dovranno contenere l'indicazione del numero dei vice
procuratori onorari che si ritiene adeguato alle necessità dei singoli uffici, con
particolare riguardo alla situazione degli organici, alla natura ed alla quantità dei
procedimenti pendenti ed al flusso delle sopravvenienze. Il numero dei vice procuratori
onorari non potrà essere superiore ai due terzi di quello dei magistrati previsti in
organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da
motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.
- Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli
Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati
espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.
- I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Procura,
ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della
documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione delle
sole pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto
apposito modello.
- Le istanze e le proposte di nomina e di conferma dei vice procuratori onorari, con
la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della
Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, SIA IN ORIGINALE SIA IN COPIA.
- I capi degli uffici, infine, vorranno disporre che dal 1 gennaio 2001 tutti i vice
procuratori che siano stati nominati anteriormente al 2 giugno 1999 si astengano
dall'esercitare le funzioni ove alla data sopraindicata non sia ancora pervenuta la
comunicazione della conferma dell'incarico.
- Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli Uffici interessati comunicare a
questo Consiglio la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovrà, altresì, essere comunicata la mancata presa di possesso nel termine stabilito
per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.
- Le domande di nomina o conferma pervenute al CSM prive della documentazione
indicata nella presente circolare saranno restituite all'ufficio proponente a cura della
segreteria della Commissione.
- Almeno sei mesi prima della data di scadenza del termine triennale gli interessati
dovranno presentare domanda di conferma e i capi degli uffici dovranno immediatamente
procedere alla relativa istruttoria.
- I Capi degli Uffici interessati - su richiesta dei Presidenti delle Corti di
Appello - assumeranno tutte le iniziative opportune per la conoscenza della presente
circolare diffondendola nell'ambito del rispettivo circondario (in particolare presso gli
Uffici giudiziari, gli Ordini professionali interessati, il Provveditorato agli Studi,
l'Università).
V
Titoli di preferenza
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato,
l'esercizio anche pregresso:
- delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale
previsto dall'art.3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n.
1578, o di notaio;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori
statali;
- delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con
qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva,
sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui
siano svolte le funzioni suddette;
- delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla
soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il
conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui
all'art. 16 del D.L. 17 novembre 1997, n. 398.
VI
Incompatibilità
- Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:
- i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di
cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli
organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
- gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche
esecutivi, nei partiti politici;
- gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio
indipendente della funzione giurisdizionale;
- coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale
non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o
società di intermediazione finanziaria.
- Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la
professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono
rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari
addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la
sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la
sede principale e una o più sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitino la professione forense
l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono
svolte le funzioni.
- Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o
interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel
circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
- I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una Procura della
Repubblica presso il Tribunale.
- Devono ritenersi estese ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste
dall'art. 16 O.G., limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni
giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte. Tale incompatibilità viene meno
se almeno sei mesi prima delle istanze o delle proposte di nomina cessa l'esercizio delle
funzioni giudiziarie che vi ha dato causa.
- Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art.
18 O.G..
- Si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 19
O.G., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare C.S.M.
n.8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in
servizio presso lo stesso ufficio di Tribunale.
- Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957 n.
361; pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle
funzioni di magistrato onorario.
VII
Durata dell'incarico
- La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni, che decorrono dal
D.M. di nomina.
- Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
VIII
Tirocinio
Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile
formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito
dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di due mesi anteriormente
all'assunzione di funzioni giudiziarie, individuando per ciascuno di essi il magistrato di
riferimento. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo
le indicazioni del pubblico ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui
parteciperanno pubblici ministeri professionali.
IX
Cessazione, decadenza, revoca dell'ufficio
- Il vice procuratore onorario cessa dall'incarico:
- per il compimento del settantaduesimo anno di età;
- per scadenza del termine di durata della nomina e della conferma;
- per dimissioni.
- Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:
- se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 O.G.;
- se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di
incompatibilità.
- Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei
doveri inerenti al medesimo.
Procedura di decadenza e revoca
- Il Consiglio Superiore della Magistratura deve dare notizia all'interessato
dell'inizio del procedimento mediante comunicazione personale recante l'indicazione
dell'oggetto del procedimento e dei fatti da cui esso trae origine, nonché della facoltà
di prendere visione degli atti. L'interessato ha diritto di presentare memorie scritte e
documenti sino alla conclusione della procedura. Il Consiglio Superiore della Magistratura
deve fissare un congruo termine per l'audizione dell'interessato, il quale potrà in
quella sede farsi assistere da un difensore appartenente all'ordine giudiziario o a quello
forense.
- La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio sono dichiarate o disposte con
le stesse modalità previste per la nomina.
- In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, già
conferito, sarà cura del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale interessato
istruire e formulare nuove proposte al fine della copertura del posto resosi vacante.
X
Doveri e diritti
- Il vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i
magistrati ordinari, in quanto compatibili.
- La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al
Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati
successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.
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