|
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 13 novembre 2007, n. 35
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2007 - S.O. n.
237)
CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, IN ATTUAZIONE
DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTABILE
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Alle Amministrazioni centrali dello Stato;
Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello
Stato;
All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Alle Ragionerie provinciali dello Stato;
Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio rapporti con il
Tesoro;
All'Agenzia interregionale per il fiume Po;
Alla Corte dei conti;
Alle Sezioni regionali della Corte dei conti;
All'Avvocatura Generale dello Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello Stato;
Agli Uffici territoriali del governo;
Al Dipartimento per le politiche fiscali;
All'Agenzia delle entrate;
All'Agenzia delle dogane;
All'Agenzia del demanio;
All'Agenzia del territorio;
Al Dipartimento del tesoro - Direzione V;
Alle Direzioni provinciali dei servizi vari;
Alle Poste italiane s.p.a.;
All'Ufficio italiano cambi.
e, p.c.
Alla Corte dei conti -Sezioni riunite in sede di controllo;
Alle Amministrazioni autonome dello Stato;
Ai Commissari o Rappresentanti del Governo per le Regioni a statuto
speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Alle Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
All'Associazione bancaria italiana.
La presente circolare risponde all'esigenza, sempre più avvertita, di
consentire comportamenti univoci da parte degli Uffici preposti alle operazioni
di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.
A tal fine gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento delle
attività per l'esercizio 2007, avendo come riferimento le "Istruzioni" di cui
all'Allegato 1 nel quale vengono definiti gli adempimenti in materia di entrate
e di spese nonché del patrimonio dello Stato connessi con la chiusura
dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie,
così come previsto dalla normativa contabile e, da ultimo, dall'art. 193, 3°
comma, delle nuove Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate e
rese esecutive, a partire dal 14 ottobre 2007, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, per le operazioni di chiusura
relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato
nel rispetto della vigente normativa contabile.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in
particolare .
Entrate.
Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli
Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257
del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato.
Al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle Ragionerie
provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e consentire, quindi, la corretta
contabilizzazione delle entrate erariali, si ritiene possibile derogare,
limitatamente alle operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art.
62 delle nuove Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le
rettifiche e l'annullamento delle quietanze e consentire altresì che le
modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza
dell'originale della quietanza.
Nel corso dell'esercizio finanziario 2007, l'I.G.I.C.S. ha attivato il nuovo
sistema Entrate denominato "Sistema Informativo Entrate S.I.E.", accessibile
dall'ambiente intranet della Ragioneria Generale dello Stato. Pertanto, per le
operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2007, gli Uffici di Ragioneria (R.P.S.,
U.C.B. e U.C.R.) si avvarranno sia delle nuove funzionalità già disponibili
nel S.I.E. che di quelle ancora residenti nel S.I.R.G.S.
Spese.
Corre l'obbligo di raccomandare alle Amministrazioni centrali, nonché agli
Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi
assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato
esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde
evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito
alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione -
specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che
la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta
l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di
previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga
superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del
nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di
accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis C. G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità
consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le
necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe
considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate
dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali
possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli
di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilità di
effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie
alle ripartizioni medesime.
Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in
relazione alle effettive necessità dei singoli Uffici e, nel contempo, di
evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad
economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti
per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito
corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di
bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n.
908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento
assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state
registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle
corrispondenti Amministrazioni centrali. Al fine di evitare il ripetersi del
problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel
corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle
somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero
necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per
la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinché
comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali
esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere
alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria
competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di
credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei
residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di
accreditamento, é necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla
ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure
perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto,
senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.
Si segnala, inoltre, la necessità di effettuare la sistemazione contabile
degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al
conto sospeso "collettivi" presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a
carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno
già addebitato al "conto disponibilita" per i quali le suddette Tesorerie non
possono rendicontare fino a quando non é disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di
epoca più remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle
sopraindicate "Istruzioni" al titolo SPESE DA SISTEMARE, lettera B "Spese in
gestione ai funzionari delegati rimaste insolute".
Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati
di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme
accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro
capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in
attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei
capitoli in questione.
Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente
alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano,
che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura
dell'esercizio di competenza.
Si ritiene utile richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulle
innovazioni introdotte dal decreto 3 ottobre 2007 del Ministro dell'Economia e
delle Finanze circa le nuove modalità di estinzione dei mandati informatici
pagabili in contanti presso gli uffici delle Poste italiane s.p.a. che saranno
commutati in bonifico domiciliato.
Si segnala, inoltre, che le procedure informatiche del S.I.R.G.S. saranno
adeguate alle modalità operative e di colloquio previste nell'ambito del
S.E.P.A. (Single euro payments area).
Si richiama infine l'attenzione di codesti Uffici sul contenuto dell'art. 89
del disegno di legge finanziaria 2008-2010, attualmente all'esame del Parlamento
(A.S. n. 1817), che prevede la modifica, tra l'altro, del termine di perenzione
dei residui delle spese in conto capitale.
Pertanto in occasione della chiusura delle scritture relative all'esercizio
2007 dovrà tenersi conto, per la conservazione dei residui propri, che detto
termine per utilizzare le risorse relative viene ridotto da sette a tre anni
oltre quello in cui é stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento.
Patrimonio.
Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate
dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18
aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003,
relativo alla "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del
patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione".
Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile
convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo
di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della
gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento
espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi
del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive
e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/1996 del Consiglio del 25
giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).
Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, si ricorda che
tale classificazione non sostituisce la distinzione in "categorie" dei beni
dello Stato, ma é aggiuntiva ad essa; ciò in quanto, dovendosi esprimere una
logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, si é reso
necessario affiancare alla tradizionale distinzione in "categorie" la
classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95.
A ciò si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale
sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere
economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali
criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono applicabili anche ai beni
immobili demaniali di cui all'art. 822 codice civile suscettibili di
utilizzazione economica.
Riguardo, poi, alla chiusura delle contabilità dei beni mobili di proprietà
dello Stato, va ricordato che a seguito dell'avvenuta integrazione con il
S.I.R.G.S. della procedura informatizzata "GE.CO.
Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili", di cui alla
circolare n. 41 del 15 novembre 2002, i consegnatari che la utilizzano sono
sollevati dall'obbligo di inviare agli uffici riscontranti il prospetto delle
variazioni annuali dei beni mobili mod. 1998 C.G. a conferma delle registrazioni
effettuate, pur rimanendo a loro carico l'adempimento della trasmissione della
documentazione giustificativa delle variazioni nella consistenza dei beni
nonché dell'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o
del titolare dell'ufficio periferico attestante l'eseguita validazione delle
risultanze del mod. 1998 C.G.
Gli uffici di ragioneria riscontranti potranno operare la validazione delle
risultanze contabili presenti al Sistema informativo, verificate sulla base
della documentazione ricevuta. Infine, relativamente ai beni immobili,
l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente al S.I.R.G.S. di
ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalla singole
Ragionerie provinciali dello Stato e che determineranno, ai fini della
rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni
intervenute nella consistenza immobiliare.
In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura
delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene
altresì riportato nelle predette Istruzioni il "Calendario degli adempimenti"
per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli
adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni
contabili.
La presente circolare infine é disponibile nella specifica area, accessibile
attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it |