|
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER
I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 4 ottobre 2007, n. 27
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2007)
DECRETO 7 MARZO 2007, N. 45. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA
347 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
CREDITIZIE AGEVOLATE EROGATE DALL'INPDAP
A Tutti gli Enti ed alle Amministrazioni pubbliche
Agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici
e p.c.
Alle OO.SS. dei lavoratori attivi e alle OO.SS. dei pensionati
Ai Patronati di assistenza anche per il tramite delle Direzioni compartimentali
e provinciali dell'Istituto
Ai Dirigenti Generali centrali
Ai Dirigenti generali compartimentali
Ai Coordinatori delle consulenze professionali centrali
Ai Dirigenti degli Uffici periferici
Premessa.
Con il decreto 7 marzo 2007, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del 10 aprile 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il
regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 347, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni
creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
L'ambito nel quale dispone il comma 347 é quello fissato dall'art. 1, comma
245, della legge n. 662/1996, che, com'é noto, ha istituito presso l'INPDAP la
Cassa unica del credito per i dipendenti delle amministrazioni statali e degli
enti locali, con relativo obbligo di versamento di un contributo a carico dei
lavoratori pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile.
Soggetti destinatari.
L'emanato regolamento di attuazione amplia, ai sensi del citato comma 347,
l'originaria platea degli iscritti alla Gestione unitaria, di cui alla citata
legge n. 662/1996 e trova applicazione nei confronti dei:
- pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico
delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP.
- dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai
fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
Sono esclusi i pensionati i quali siano stati collocati in pensione in data
successiva a quella di formale privatizzazione dell'amministrazione di
appartenenza (es. Poste, Ferrovie, Coni, etc.), ad eccezione di coloro che
all'atto della privatizzazione dell'ente datore di lavoro hanno mantenuto
l'iscrizione ad una delle Casse pensionistiche gestite da questo Istituto e
l'iscrizione in attività di servizio al Fondo Credito.
Sono iscritti al Fondo Credito i dipendenti da Enti pubblici assunti con
contratto a tempo determinato, che possono fruire di cessioni del quinto
estinguibili nell'arco di durata della vigenza contrattuale, cosi' come disposto
dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950.
Sono, inoltre, iscritti obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto ministeriale n. 463/1998, gli Ufficiali del Ministero della difesa
transitati nella posizione di ausiliaria, mentre i sottufficiali dello stesso
Ministero, nella posizione di ausiliaria e con trattamento provvisorio di
pensione a carico del suddetto Dicastero, rientrano tra i soggetti di cui
all'art. 1, lettera a, del decreto ministeriale n. 45/2007.
Modalità di adesione:
I dipendenti in servizio ed i pensionati, come individuati dall'art. 1 del
decreto ministeriale n. 45/2007, vengono iscritti di diritto, ai sensi del
successivo art. 2 del citato decreto, alla Gestione unitaria di cui alla legge
n. 662/1996 a decorrere dal 1° novembre 2007, qualora entro il 31 ottobre 2007
non abbiano manifestato la propria volontà contraria.
E' comunque fatta salva in capo ai soggetti aderenti la possibilità di
recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento del primo
contributo alla Cassa, e cioé entro il mese di maggio 2008.
Decorso il previsto termine del 31 ottobre p.v. e l'ulteriore periodo di sei
mesi per l'esercizio della facoltà di recesso l'iscrizione al Fondo é
definitiva.
I dipendenti iscritti ai sensi dell'art. 1, lettera b), del decreto
ministeriale n. 45/2007, che non hanno esercitato la facoltà di recesso
prevista dall'art. 2, dello stesso decreto, i quali verranno collocati in
quiescenza dopo il 31 ottobre 2007, saranno iscritti alla Gestione unitaria di
cui trattasi qualora non abbiano manifestato esplicita volontà di non adesione
all'atto del collocamento a riposo. Tali soggetti, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del citato decreto n. 45/2007, possono recedere dall'iscrizione entro il
termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale
é stata applicata la ritenuta di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n.
45/2007.
Il personale assunto dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, viene
invitato dalla propria Amministrazione ad esprimere l'eventuale manifestazione
di volontà di non adesione al momento dell'assunzione. Tale personale conserva
il diritto di recesso entro i sei mesi dalla prima trattenuta sulla retribuzione
prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 45/2007.
La facoltà di recesso non spetta ai dipendenti pubblici, iscritti ai fini
pensionistici e/o previdenziali alle Casse gestite da questo Istituto e quindi
già obbligati all'iscrizione ai sensi dell'art. 1, commi 242, e segg. della
legge n. 662/1996. Gli stessi sono chiamati dalle proprie Amministrazioni ad
esprimere l'eventuale manifestazione di volontà di non adesione al momento del
collocamento a riposo e conservano il diritto di recesso entro sei mesi dal
pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale é stata applicata la
ritenuta di cui al citato art. 3 del decreto ministeriale n. 45/2007.
Per coloro che fruiscono di più trattamenti pensionistici, rientranti
nell'ambito di applicazione della normativa in esame, la volontà di non aderire
opera per tutti i trattamenti in godimento.
La comunicazione di non adesione deve essere trasmessa all'INPDAP se i
trattamenti vengono erogati da questo Istituto previdenziale mentre, nel caso di
pluralità di Istituti erogatori, devono essere prodotte distinte comunicazioni
di non adesione dirette a ciascuno degli Istituti interessati.
Contribuzione.
La contribuzione é a totale carico dei soggetti aderenti e viene effettuata
a cura delle Amministrazioni interessate mediante ritenuta mensile sugli
emolumenti corrisposti a decorrere dalla data di iscrizione con versamento sul
conto corrente infruttifero n. 21039, acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato "INPDAP - Gest. Aut. Prest. Creditizie" e relativa
contabilità
speciale n. 1011 presso la Banca d'Italia.
Per i versamenti, invece, a favore dei conti di Tesoreria INPDAP può essere
utilizzato il bonifico bancario o postale (vedi circolare 15 della Direzione
centrale entrate del 19 giugno 2007).
La contribuzione versata non é rimborsabile.
Per i dipendenti in servizio l'iscrizione comporta il versamento di un
contributo pari allo 0,35% della retribuzione imponibile di cui al comma 242
della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successivo decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314.
L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati é pari allo 0,15%
sull'ammontare mensile lordo della pensione.
Nell'ipotesi di soggetti titolari di più pensioni, rientranti nell'ambito di
applicazione del decreto ministeriale n. 45/2007, l'aliquota contributiva é
applicata su tutti i trattamenti corrisposti, tenuto conto che, in sede di
erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sul cumulo di detti
trattamenti.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 45/2007, nessun
contributo é dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lordi mensili.
Tale ultimo importo é adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le
variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti.
Adempimenti per le amministrazioni non iscritte.
Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i cui dipendenti e pensionati sono iscritti ai
fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP,
devono preliminarmente chiedere all'Istituto l'iscrizione al Fondo credito
tramite istanza da presentare alla Direzione centrale entrate Ufficio I
normativa e contenzioso, indicando il proprio codice fiscale.
Le manifestazioni di volontà di non adesione ed i recessi devono essere
presentate dal personale in servizio direttamente all'Amministrazione di
appartenenza e per i pensionati all'Ente erogatore del trattamento pensionistico
o, nel caso di pluralità di trattamenti, a ciascuno Istituto previdenziale, i
quali dovranno provvedere ad effettuare la trattenuta contributiva sugli
emolumenti dei soggetti che risulteranno aderenti. Le comunicazioni di non
adesione devono essere trasmesse anche all'INPDAP.
Sarà cura delle stesse amministrazioni censire le su menzionate
dichiarazioni di non volontà presentate dai propri dipendenti ed inviare
successivamente all'INPDAP gli elenchi dei soggetti per il quale ha operato
l'iscrizione di diritto.
Modalità di denuncia.
Al fine di poter erogare le prestazioni creditizie e sociali connesse al
versamento del contributo nella misura dello 0,35% della retribuzione
contributiva e pensionabile é necessario acquisire in maniera puntuale i
relativi dati.
Per i dipendenti che non abbiano manifestato la non adesione all'iscrizione
le amministrazioni e gli enti datori di lavoro dovranno trasmettere i relativi
dati tramite la compilazione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) di cui
all'art. 44 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale decreto prevede infatti a decorrere dal
2005 la trasmissione mensile all'INPDAP, in via telematica, da parte dei
sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui commi 6-ter
e 6-quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dei dati
retributivi e delle informazioni necessarie per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
Le modalità di compilazione e di trasmissione delle denunce mensili sono
contenute nella Circ. n. 59/2004, reperibile sul sito dell'istituto
all'indirizzo www.inp dap.gov.it
In particolare nell'ambito dei quadri contenenti le informazioni relative ai
periodi e alle retribuzioni (E0 e V1) dovranno essere valorizzati esclusivamente
i campi n. 39 "Imponibile Cassa Credito" e n. 40 " Contributi Cassa Credito"
oltre a quelli considerati obbligatori (Es. Tipo Impiego e Tipo Servizio).
Per i pensionati di cui al punto b) della presente nota, si fa riserva di
comunicare le modalità di trasmissione dei dati, da parte degli Enti
previdenziali interessati, una volta definito l'opportuno tracciato.
Prestazioni.
Le prestazioni fruibili sono suddivise rispettivamente in creditizie e
sociali.
- Prestazioni Creditizie:
- piccoli prestiti: rimborsabili in 12, 24, 36, o 48 mesi concessi in misura
pari all'ammontare di una mensilità singola o doppia della pensione o della
retribuzione in godimento;
- prestiti pluriennali: erogati direttamente da INPDAP, estinguibili in
cinque o dieci anni cedendo una quota di retribuzione o di pensione non
superiore ad un quinto;
- prestiti garantiti: erogati da Istituti bancari/finanziari con garanzia
Inpdap, riservati ai dipendenti in attività di servizio;
- mutui ipotecari edilizi: finalizzati all'acquisto della prima casa di
abitazione ed estinguibili in 10-15-20-25-30 anni.
Per i dipendenti in attività di servizio ed i pensionati é consentita,
inoltre, la possibilità di accesso a finanziamenti erogati da Istituti di
credito convenzionati, per i quali é prevista anche la garanzia fondorischi da
parte dell'Istituto.
Ai fini dell'accesso alle prestazioni creditizie, previste dal decreto
ministeriale n. 45/2007, si procederà con le consuete modalità previo
accertamento delle ritenute operate nei confronti dei pensionati che presentano
istanza.
Per le prestazioni per le quali é prevista una anzianità di iscrizione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950:
- il requisito dell'anzianità é ritenuto sussistente per i pensionati INPDAP,
poiché vantano una pregressa anzianità di iscrizione contributiva alla
Gestione;
- per i dipendenti ed i pensionati di altri Enti ed Amministrazioni
pubbliche l'anzianità può essere valorizzata trattenendo il contributo sulla
prestazione creditizia richiesta.
Le Amministrazioni e gli Enti, i cui dipendenti o pensionati fruiscono di
prestazioni creditizie a carico della Gestione credito INPDAP, in qualità di
amministrazioni terze cedute sono tenute ad effettuare le trattenute mensili
sulle retribuzioni o sui ratei mensili di pensione e trasmettere mensilmente
all'INPDAP, con la procedura informatica "cartolarizzazione credito", le
trattenute nominative effettuate per la restituzione dei crediti accordati
secondo modalità operative in fase di definizione che verranno concordate con
gli Enti interessati.
- Prestazioni Sociali:
Concernono la possibilità per i figli degli iscritti, sia in attività di
servizio che in quiescenza, di poter fruire di: Borse di studio, frequenza ai
master, ammissioni nei convitti e nei centri di vacanze e studio in Italia ed
all'estero.
Sono riservati, in particolare, ai pensionati i soggiorni nelle case Albergo
di Monte Porzio Catone (Roma) e di Pescara, i soggiorni per brevi periodi presso
Hotel convenzionati in zone climatiche, gli interventi assistenziali a favore di
coloro i quali risultino affetti dal morbo di Alzheimer, nonché tutte le altre
prestazioni creditizie e sociali approvate di volta in volta dal Consiglio di
amministrazione dell'istituto.
Le suindicate prestazioni sociali sono fruibili da tutti i pensionati INPDAP,
indipendentemente dalla adesione o meno alla gestione unitaria dell'Istituto.
Adempimenti operativi.
Le sedi provinciali e territoriali devono inserire le comunicazioni di non
adesione già pervenute e quelle che perverranno entro i termini previsti dal
decreto utilizzando la maschera inserita nell'applicativo informatico "pagamento
pensioni", messo a disposizione della Struttura di progetto per le Applicazioni
informative.
Sarà cura della Direzione centrale credito e benefici sociali provvedere
all'inserimento di quelle inviate presso la stessa, mentre per quelle inviate
dai dipendenti Inpdap iscritti presso l'Assicurazione generale obbligatoria
sarà cura della Direzione centrale del personale provvedere alla loro
lavorazione.
I moduli di non adesione o di recesso sono scaricabili dal sito internet
dell'Istituto. Tali moduli vanno riempiti e consegnati (inviati per posta o fax)
alla Sede Inpdap provinciale/territoriale che eroga la pensione.
Considerato che i ruoli pensione vengono predisposti generalmente entro il 16
del mese di ottobre, i pensionati che dovessero manifestare la non adesione
successivamente a tale data ed entro comunque il 31 ottobre, avranno titolo a
vedere rimborsato il contributo trattenuto sul cedolino di pensione nel mese di
novembre o successivi.
Le manifestazioni di volontà pervenute da soggetti non iscritti alle casse
pensionistiche INPDAP o che percepiscono i trattamenti di quiescenza da altro
Istituto erogatore, debbono essere trasmesse alle rispettive Amministrazioni.
Aspetti organizzativi.
- Pensionati che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni
pensionistiche INPDAP.
Le istanze di non adesione già presentate devono essere registrate dalle
sedi entro il 16 ottobre c.a.
Per quelle che pervengono dal 16 ottobre al 31 ottobre verrà automaticamente
effettuata la trattenuta che dovrà essere restituita con l'assegno di pensione
del mese successivo/i.
Il recesso opererà dal mese successivo alla presentazione della richiesta e
le quote già trattenute non verranno restituite.
- Dipendenti e Pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai
fini pensionistici presso Enti e gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP che
secondo le indicazioni sopra riportate hanno diritto ai benefici in base al
decreto ministeriale n. 45/2007.
Le domande di prestazioni creditizie e/o sociali prodotti da tali categorie
di iscritti alla Gestione devono pervenire per il tramite delle Amministrazioni
o degli Enti previdenziali di appartenenza.
|